Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 20/06/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il giudice designato, dott.ssa Vera Colella, all'esito della discussione tenutasi ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G.L. n. 181/2022 promossa da: Parte_1 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b
- RICORRENTE-
CONTRO Controparte_1 in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla Direttrice Generale Dott.ssa Controparte_2 (c.f. [...] Codice Fiscale_2 ), elettivamente domiciliato presso il Controparte_1
[...] , sito in Roma, Via Michele Carcani n. 61, 00153, و
- RESISTENTE -
Oggetto: Ricostruzione di carriera e pagamento differenze retributive.
Conclusioni delle parti:
per il ricorrente come da ricorso;
per il resistente come da memoria di costituzione;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.06.2022 Parte_1 adiva l'intestato Tribunale l' erroneità del decreto di ricostruzione carriera n. 237 del 18.09.2017 emesso all'esito di sentenza del
3 e giorni 11.
Ciò posto, domandava la condanna della parte convenuta alla corresponsione delle differenze retributive dovute per il riconoscimento di tale anzianità, che avrebbe comportato l'inserimento nella fascia stipendiale 9-14 anni dalla data di immissione in ruolo dell'1.11.2014.
In data 09.09.2022 si costituiva il resistente eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente per mancanza di interesse, avendo quest'ultimo già ottenuto un provvedimento di ricostruzione della carriera a seguito di sentenza n. 62/2017 del Tribunale di
Macerata, e, nel merito, l'infondatezza del ricorso poiché l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici del ricorrente non ammonterebbe a anni 11 mesi 3 e giorni 11 bensì a anni 7 mesi 4 e giorni 0, come riconosciuta in decreto.
La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Occorre preliminarmente osservare che l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire allegata dall'amministrazione convenuta non può trovare accoglimento in quanto infondata in fatto e in diritto;
il ricorrente invero non chiede l'emissione del provvedimento di ricostruzione della carriera, già ottenuto a seguito di sentenza del Tribunale di Macerata, ma la correzione del provvedimento emesso che, a parer suo, non corrisponde alla reale anzianità maturata;
pertanto non si può affermare che manchi un interesse alla proposizione della domanda di modifica del provvedimento e a vedersi riconosciuta una maggiore anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici.
Per quanto attiene al merito della causa, analizzando il decreto di ricostruzione della carriera n. 237/2017, si può osservare come l'istituto abbia correttamente conteggiato tutti i periodi di servizio resi dal dipendente prima della sua assunzione in ruolo. Invero i periodi di cui alla tabella del decreto (pag. 1 e 2) sono esattamente corrispondenti ai periodi indicati nei certificati di servizio allegati dal ricorrente (doc. 2), anche se risultano leggermente discordanti i mesi e giorni indicati rispettivamente nel ricorso (a pag. 1 e 2) e nel decreto 237/2017 facenti parte dei suddetti periodi
(ad esempio per l'anno scolastico 2003/2004 corrispondente al periodo 17.11.2003 - 31.07.2004 il decreto indica un totale di 8 mesi e 15 giorni mentre il ricorrente indica un totale di mesi 10 e giorni
13, con evidente errore nel conteggio del ricorrente).
Out
Data finale:
Gome Mese Anno
Gome Meve
Calcola
Tra 17/11/2003 e 31/7/2004 sono trascorsi 0 anni,8 mesi e 14 giorni
Tra 17/11/2003 e 31/7/2004 sono trascorsi 8 mesi
Tra 17/11/2003 e 31/7/2004 sono trascorsi 257 giorni
Ciò posto, e ritenuto che i conteggi effettuati di anno in anno dalla parte convenuta nel decreto di ricostruzione della carriera risultano corretti, l'unica contestazione effettuata in punto di diritto relativamente ai predetti conteggi è quella relativa all'applicazione del cosiddetto "blocco
Monti”, con esclusione dell'anzianità maturata negli anni 2012 e 2013 e conseguenti ripercussioni sulla retribuzione per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 (a novembre 2014 il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato); nel conteggio riportato dal ricorrente infatti gli anni 2012 e
2013 vengono considerati ai fini dell'anzianità mentre nel decreto dell'istituto scolastico vengono esclusi perché non valutabili in applicazione dell'art. 4 comma 73 L. 183/2011.
A tal proposito si osserva che ai sensi dell'art. 4, comma 73, 1. 183/2011 “per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali
(AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti". Ebbene, dal tenore letterale della norma emerge chiaramente che il legislatore, per attuare esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha disposto l'inutilizzabilità del triennio 2012/2014 ai fini degli incrementi stipendiali. Ne consegue che, ritenendosi utilizzabile il triennio anche solo ai fini di ricostruzione giuridica di carriera, si otterrebbe l'effetto contrario a quello sotteso all'intervento normativo.
Difatti, il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio in favore dei ricorrenti comporterebbe l'attribuzione di una diversa fascia stipendiale, che produrrebbe un aggravio sulla spesa pubblica. Pertanto, deve ritenersi che la norma disponga l'inutilizzabilità del triennio
2012/2014 sia ai fini economici che giuridici. L'effetto del riconoscimento sarebbe, infatti, sostanzialmente economico contrariamente al disposto della norma sopra esaminata che prevede espressamente che il triennio in questione non sia utilizzabile a tal fine. In tal senso la Suprema Corte, con pronuncia n. 10215/2024, relativamente all'anno 2013, ha recentemente ribadito quanto segue: “(...) nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva."
Per quanto attiene infine l'eccezione del ricorrente relativa che alla dedotta erroneità in ordine applicazione della prescrizione quinquennale, posto che in ogni caso la sentenza emessa dal
Tribunale di Macerata ha già statuito in ordine a tale aspetto che non può essere preso in considerazione in virtù del principio ne bis in idem, si osserva che il ricorrente stesso non ha inserito i conteggi finali relativi alle differenze retributive richieste gli anni coperti da prescrizione, dovendosi pertanto intendere rinunciata la relativa eccezione.
Per i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione
- rigetta il ricorso presentato da Parte_1
Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte convenuta, liquidate complessivamente in complessivi € 2.079,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Urbino, 20 giugno 2025
Il giudice
Vera Colella