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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 26/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito del deposito di note scritte contenenti le conclusioni delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel termine perentorio del 27 febbraio 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 682/2024 promossa
DA
, C.F. nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Scarpantonio
Francesca, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso il locale ambito territoriale
RESISTENTI avente ad oggetto retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate entro il 27/02/25
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 novembre 2024 , premettendo di aver svolto attività di Parte_1
docenza in virtù di contratti a termine dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021 e di esser attualmente in servizio presso l'I.C. IT Levi Montalcini di Porto S. Elpidio, domandava il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute nel corso dei vari periodi di servizio reso.
Richiamava l'art. 36 Cost. sul diritto irrinunciabile alle ferie retribuite, l'art. 19 del c.c.n.l. di comparto per il periodo 2006/2009 in ordine al riconoscimento ai docenti a termine delle ferie garantite agli insegnanti stabilizzati nei limiti di durata del rapporto di lavoro ed alla possibilità di monetizzazione in caso di mancata fruizione durante la sospensione delle lezioni, la previsione dell'art. 5, co. 8, d.l.
n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012, come interpretata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
95/2016, secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi erano obbligatoriamente fruiti secondo i rispettivi ordinamenti ed erano vietati trattamenti economici sostitutivi, a meno che il mancato godimento delle ferie fosse incolpevole e dipendesse dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.
Si riportava alla disciplina interna di settore di cui alla l. n. 228/2012, art. 1, commi 54, 55 e 56, da interpretarsi in maniera conforme alla direttiva n. 2003/88/CE, art. 7, con riguardo all'effettività di esercizio del proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto ed all'onere di prova incombente sul datore di lavoro in ordine all'uso della diligenza per porre il dipendente effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite a cui aveva diritto.
Nel rilevare che la mancata comunicazione al docente, da parte del dirigente scolastico, di godere delle ferie maturate era determinata da una precisa volontà di non concedere le ferie al docente in quel determinato periodo di sospensione delle lezioni, in quanto ritenuta necessaria la sua disponibilità in servizio, e da un comportamento negligente derivante da una cattiva organizzazione e pianificazione del piano ferie del personale docente e nell'escludere che la responsabilità per la mancata fruizione delle ferie potesse essere ascritta a lei, insisteva nel riconoscimento dell'indennità sostitutiva, pari ad € 5.543,94, come quantificata ai sensi dell'art. 19, II comma, del c.c.n.l. di comparto 2006-2009, per gli aa.ss. dal 2017/2018 al 2020/2021.
Con memoria difensiva depositata il 18 dicembre 2024 si costituivano il
[...]
e l' deducendo che il Controparte_1 Controparte_3
ricorrente aveva beneficiato di ferie durante la sospensione delle lezioni e che in ogni caso rilevava l'astratta possibilità di fruizione.
Sottolineavano anche che era stata liquidata l'indennità per le ferie residuate, eccepivano in ogni caso la prescrizione quinquennale ed insistevano nella reiezione del ricorso.
Si costituiva altresì l chiedendo la regolarizzazione contributiva in base ai crediti CP_4
accertati in corso di causa.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni di parte, è stata discussa mediante scambio di note conclusive scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate entro il 27 febbraio 2025 e, all'esito, viene decisa con deposito di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione.
Risulta in fatto che la ricorrente è risultata destinataria di contratti di docenza a Parte_1
termine presso l'I.C. IT Levi Montalcini di Porto S. Elpidio, su posto di sostegno con orario completo, nell'a.s. 2017/2018 dal 18 settembre 2017 al 30 giugno 2018, nell'a.s. 2018/2019 dal 21 settembre 2018 al 30 giugno 2019, nell'a.s. 2019/2020 dal 23 settembre 2019 al 30 giugno 2020 e nell'a.s. 2020/2021 dal 9 settembre 2020 al 30 giugno 2021.
Come da certificazione dell'istituto presso cui ella ha prestato servizio, risultano fruiti un giorno di ferie tanto nell'a.s. 2017/2018, quanto nell'a.s. 2018/2019 (rispettivamente l'8 giugno 2018 ed il 13 maggio 2019), cui vanno aggiunti tre giorni goduti nel 2019/2020 come documentato dal . CP_1
La stessa è stata stabilizzata dal i settembre 2022 ed è attualmente assegnata al medesimo plesso.
Ella chiede la liquidazione dell'indennità per ferie non godute nel corso degli aa.ss. dal 2017/2018 al
2020/2021, decurtati i pagamenti parziali ricevuti, ritenendo che la mancata fruizione sia dipesa da causa rinvenibile esclusivamente nell'organizzazione del datore di lavoro pubblico che aveva reso impossibile la fruizione nel corso del rapporto di lavoro a termine a nulla rilevando l'astratta possibilità di fruire di ferie durante la sospensione delle lezioni.
Vanno preliminarmente richiamate le disposizioni interne di cui all'art. 5, VIII comma, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012, secondo cui “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
[…] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi […] anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. Alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 55/2016, deve ritenersi che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute non si applichi quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile ad esso.
Tale disciplina va interpreta in senso conforme all'art. 7, par. 1 e 2 della dir. 2003/88/CE, secondo cui il periodo minimo di ferie dev'essere di almeno quattro settimane all'ano e non può esser sostituito da indennità finanziaria, salvo il caso di fine del rapporto di lavoro, e si ricava un quadro secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia, Grande Sezione - C-569/16 e C-570/16, C-619/16
e C-684/16 -, non può ritenersi la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
L'art. 13 del c.c.n.l. del comparto scuola del 29 novembre 2007 dispone che le ferie vadano fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e, durante la rimanente parte dell'anno, per un ammontare non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
Inoltre, per i soli docenti a tempo indeterminato, le ferie non godute nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio o per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute, entro l'anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
L'art. 19 del medesimo c.c.n.l., in merito a ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato, nel richiamare le disciplina dei docenti a tempo indeterminato, indica che, nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato non consenta la fruizione delle ferie, viene effettuata la liquidazione al termine dell'anno scolastico e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
Inoltre prevede che la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria ed al docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie in tali periodi nel corso dell'anno scolastico ha diritto al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto. Si ricava, anche alla luce delle pronunce sovranazionali, che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni tra l'inizio e la fine delle lezioni fissati dal calendario regionale, ad essi alludendo la locuzione periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico e non è tenuto a chiedere le ferie, né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni, sicché le ferie non godute devono esser liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
In sintesi il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, mentre nella fattispecie in esame non risulta che la P.A. abbia assolto a tale onere sulla stessa gravante con riguardo all'invito di fruire di ferie ed al correlato avviso di perdita, sicché va garantito il diritto alla monetizzazione
(cfr. Cass. n. 16715/2024).
Quanto alla prescrizione, va ritenuta la soggezione del diritto al termine decennale poiché viene in rilievo un elemento della retribuzione di natura mista, in parte retributiva ed in altra parte indennitaria.
Sull'entità va considerato che, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 19 del c.c.n.l. di comparto, il numero di ferie è pari a trenta giorni all'anno comprensivi dei due giorni ex art. 1 comma 1 lett. a) della l. n. 937/1977 per i neoassunti ed a trentadue giorni, comprensivi di tali giornate in seguito.
In rapporto ai periodi di servizio di 285 giorni nell'a.s. 2017/2018, 282 nell'a.s. 2018/2019, 281 nell'a.s. 2019/2020 e 294 nell'a.s. 2020/2021, va parametrata l'indennità sostitutiva per un numero di ferie non godute, dedotti i quattro giorni di ferie fruiti – uno sia nell'a.s. 2017/2018 che nell'a.s.
2018/2019 e tre nell'a.s. 2019/2020 – e le indennità liquidate da pari ad € 283,45 nel CP_1
2017/2018 ed € 398,30 nel 2018/2019, si ricava un importo rispettivamente pari di anno in anno ad €
904,92, € 804,58, € 1.144,29 ed € 1.320,43, per un totale di € 4.174,22, cui vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla diffida stragiudiziale formalizzata dalla ricorrente al saldo.
Va altresì disposta la regolarizzazione contributiva presso l' a carico del datore di lavoro CP_4
pubblico per l'intero periodo relativo alle indennità per ferie non godute. Non trova, invero, applicazione la prescrizione quinquennale generalmente applicabile in materia contributiva, posto che l'art. 3 comma 10 bis della l. n. 33/1995, nella versione applicabile ratione temporis alla data di formalizzazione dell'atto interruttivo – notifica all' del ricorso il 22 novembre 2024 -, CP_4
prevedeva che i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019, non si applicavano fino al 31 dicembre 2024. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo a natura e valore della controversia, seguono la soccombenza, con conseguente condanna del CP_1 convenuto alla rifusione alla operandone la richiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., Parte_1
all'avv. Scarpantonio F. dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, accertato da parte di il mancato godimento di giorni 87 di ferie negli aa.ss. dal 2017/2018 al Parte_1
2020/2021, condanna il a versarle la correlata indennità per Controparte_1 ferie non godute, pari ad € 4.174,22, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ed CP_5
agli interessi legali dal 27 agosto 2024 al saldo e ad versare la correlata contribuzione all' CP_4
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna il alla rifusione a Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.529,00, di cui € 49,00 per spese di contributo
[...] unificato, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., all'avv. F. Scarpantonio dichiaratasi antistataria.
Fermo, 25/03/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan