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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 1479/2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 1479/2023, introdotta con ricorso depositato in data 24.02.2023,
da
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DA RO ND
ricorrente
contro
( ), con il patrocinio dell'avv.DE Controparte_1 C.F._2
FRANCO LETIZIA
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
voglia codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza,
dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito
imputabile al SI. per violazione del dovere di Controparte_1
assistenza morale e materiale e dell'obbligo alla collaborazione
nell'interesse della famiglia, alle seguenti
CONDIZIONI
“Sulle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli.
1) i figli e saranno affidati congiuntamente Per_1 Persona_2
a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre,
SI.ra e vivranno con quest'ultima, presso Parte_1
l'abitazione familiare in AS di Treviso (TV) in Via MonSInor
Albino Schileo n. 61, ovvero ove la madre riterrà opportuno stabilire
la residenza, previa comunicazione al SI. , in modo Controparte_1
da consentire la bigenitorialità;
2) durante il periodo scolastico trascorreranno le giornate con la
madre, mentre, per quanto riguarda i fine settimana, ne
trascorreranno 3 (tre) al mese con il padre a partire dalle ore 19.00
del venerdì sino alle ore 20.00 della domenica, mentre il rimanente
con la madre. Durante la sospensione delle attività scolastiche i figli potranno recarsi anche nel tardo pomeriggio/sera presso
l'abitazione del padre infrasettimanalmente.
Per quanto riguarda gli altri periodi, i figli saranno affidatati
ai genitori con le seguenti modalità:
nel periodo estivo trascorreranno un periodo di vacanza a turno con
ciascun genitore, secondo le modalità e i tempi che verranno
concordati di anno in anno tra questi ultimi;
nel periodo delle vacanze natalizie, invece, trascorreranno il
giorno di Natale con la madre e quello di Santo FA con il padre
e viceversa ad anni alterni;
il Capodanno verrà trascorso ad anni
alterni con l'uno o l'altro dei genitori;
nel periodo delle vacanze pasquali, i figli trascorreranno il
giorno di Pasqua con la madre e quello di QU con il padre e
viceversa ad anni alterni.
Viene, comunque, fatta salva per i genitori la possibilità di
accordare modalità diverse di affidamento dei figli in ragione delle
eSIenze di questi e dei rispettivi impegni personali e di lavoro
dei genitori;
3)entrambi i genitori garantiranno a e Per_1 Persona_2
l'educazione e l'istruzione (anche a mezzo della continuità
scolastica) con concordi scelte sulle scuole che i figli
frequenteranno e la loro ubicazione, nel rispetto del primario
interesse e dei bisogni, delle attitudini e delle capacità dei figli;
4)il SI. concorrerà con puntualità e regolarità al Controparte_1
mantenimento dei figli nella misura di euro 400,00 mensili ciascuno
(rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, avendo a riferimento il mese di febbraio 2023), che saranno versati sul conto
corrente intestato alla SI.ra entro il giorno Parte_1
10 (dieci) di ogni mese fino alla maggiore età dei figli e comunque
fino al raggiungimento della loro autonomia economica;
5) il SI. contribuirà alle spese straordinarie nella Controparte_1
misura del 70% intendendosi per tali quelle scolastiche (iscrizioni,
rette mensili, viaggi di studio, dotazioni di cancelleria, libri,
corsi di ripetizioni), quelle mediche e medicinali connessi non
mutuabili, attività sportive e ricreative, secondo la suddivisione
elaborata con il protocollo del 29 novembre 2017, adottato dal
ConSIlio Nazionale Forense.
Le spese dovranno essere debitamente documentate e preventivamente
concordate. Il genitore che dovesse eventualmente sostenere dette
spese senza il previo consenso dell'altro si assumerà l'onere del
loro totale costo.
Il pagamento di tali spese dovrà avvenire entro e non oltre 5
(cinque) giorni dall'effettivo esborso da parte del genitore che vi
provvederà;
6) la SI.ra e il SI. prestano Parte_1 Controparte_1
il loro consenso al rilascio-rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio dei loro figli;
Sulle condizioni patrimoniali e non patrimoniali tra i coniugi.
7) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto
a far data dal deposito del presente atto;
8) dal momento della separazione i coniugi saranno liberi di
stabilire la residenza ove ritengano più opportuno, previa comunicazione reciproca e senza pregiudizio all'esercizio della
bigenitorialità;
9) la casa coniugale, in AS di Treviso (TV) in Via MonSInor
Albino Schileo n. 61, sarà assegnata alla SI.ra ; Parte_1
10) il SI. contribuirà con puntualità e regolarità Controparte_1
al mantenimento della moglie nella misura di Euro 200,00 mensili
(rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, avendo a
riferimento il mese di febbraio 2023), che saranno versati sul conto
corrente intestato alla SI.ra entro il giorno Parte_1
10 (dieci) di ogni mese;
11) il SI. si accollerà interamente il pagamento Controparte_1
dei ratei mensili del mutuo contratto per l'acquisto della casa
famigliare nonché del finanziamento acceso;
12) l'assegno unico verrà incassato dalla SI.ra ; Parte_1
13) il SI. contribuirà alle spese straordinarie Controparte_1
relative all'abitazione familiare nella misura del 70%.
In via istruttoria si insiste per le richieste istruttorie già
formulate nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, quindi,
segnatamente:
si chiede l'ammissione della prova per testi con riferimento ai
seguenti capitoli:
1) vero che il SI. abbandonava sua sponte l'attività CP_1
di scout durante il primo anno di fidanzamento con la SI.ra
; Parte_1 2) vero che la SI.ra si iscriveva alla Proloco di Parte_1
AS proprio al fine di passare più tempo col SI. CP_1
partecipando alle riunioni e ai vari eventi organizzati;
3) vero che la SI.ra condivideva col marito Parte_1
l'interesse per le serate a tema “country”, partecipare assieme a
più serate e acquistando abbigliamento a tema;
4) vero che, nell'anno 2008, la SI.ra Parte_1
svolgeva il lavoro di commessa con contratto a tempo indeterminato
nel negozio a marchio “Benetton” sito nel Centro Commerciale di
Marcon (VE);
5) vero che, a causa di problemi alla schiena, la SI.ra Parte_1
era costretta ad assentarsi dal posto di lavoro per alcuni
[...]
mesi;
6) vero che, una volta rientrata sul posto di lavoro, la SI.ra
subiva da parte del suo datore condotte di Parte_1
“mobbing” in ragione della prolungata assenza, reputata non
giustificata nonostante i documentati problemi fisici;
7) vero che la SI.ra sopportava la difficile Parte_1
situazione lavorativa per circa un anno, sino a quando si determinava
nel fare causa al datore di lavoro;
8) vero che la vertenza si risolveva con un accordo tra la SI.ra
e il datore di lavoro;
Parte_1
9) vero che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il SI.
era solito lamentarsi della presunta indolenza della moglie CP_1
nella ricerca di un'occupazione lavorativa;
10) vero che le doglianze del SI. di cui al capitolo che CP_1
precede erano sostenute e alimentate dalla sua famiglia di origine;
11) vero che, allorquando contattava la madre al telefono, il SI.
raccontava che la SI.ra era sempre CP_1 Parte_1
nervosa o stanca per colpa della nascita del figlio Per_1
12) vero che il primogenito aveva continui risvegli di notte Per_1
e necessitava di essere allattato al seno a richiesta;
13) vero che, dopo la nascita del primo figlio, avvenuta il
04.07.2012, il SI. trascorreva sempre i fine settimana a CP_1
casa dei propri genitori senza portare con sé la sua famiglia;
14) vero che, nei primi mesi di vita di il SI. si Per_1 CP_1
disinteressava della cura dello stesso, nonché di svolgere
qualsivoglia mansione nella gestione della casa;
15) vero che, a distanza di circa sei mesi dalla nascita del piccolo,
la SI.ra soffriva di depressione post partum;
CP_2
16) vero che la SI.ra chiedeva aiuto ad una Parte_1
operatrice dell'Ulss di NC, al fine di gestire ed arginare lo
stato depressivo;
17) vero che l'operatrice dell'Ulss di NC invitava il SI.
ad aiutare la moglie nella gestione del figlio e Controparte_1
della casa;
18) vero che il SI. respingeva le richieste di Controparte_1
assistenza provenienti dalla moglie;
19) vero che, in quel periodo di tempo, il prevenuto si recava sempre
dopo l'orario di lavoro a casa dei propri genitori;
20) vero che, al raggiungimento dell'anno di età di la Per_1
SI.ra seguiva un corso come assistente Parte_1
familiare, al termine del quale riprendeva a lavorare a domicilio
assistendo anziani affetti da demenza, Parkinson ovvero facendo la
baby Sitter o la domestica;
21) vero che, con la ripresa dell'attività lavorativa, si
ripresentavano i problemi alla schiena della SI.ra Parte_1
;
[...]
22) vero che la SI.ra faceva ricorso all'uso di Parte_1
antidolorifici che le permettessero in qualche modo di continuare
l'attività lavorativa;
23) vero che la SI.ra chiedeva sempre al marito la sua Parte_1
presenza almeno durante il fine settimana affinché trascorresse del
tempo con la famiglia;
24) vero che il SI. riteneva la cosa di scarsa Controparte_1
importanza, seguitando a trascorrere il suo tempo libero con i propri
genitori;
25) vero che, al primo mese di gravidanza l'odierna ricorrente
riscontrava seri problemi di salute causati sempre dai dolori alla
schiena (difficoltà a deambulare e impossibilità di seguire il
primogenito);
26) vero che, in ragione delle problematiche di salute di cui al
precedente capitolo, la SI.ra si vedeva Parte_1
costretta a trasferirsi dai suoi genitori per quasi due mesi;
27) vero che, in quella circostanza, la SI.ra Parte_1
chiedeva l'intervento di un'ambulanza per condurla in ospedale poiché dai troppi dolori non riusciva a dormire e nemmeno a recarsi
in bagno;
28) vero che, durante i mesi di degenza dai genitori, il SI. CP_1
veniva a trovare la moglie solo per poche ore durante il fine
settimana;
29) vero che, il giorno della dimissione dall'ospedale dopo aver
partorito il secondogenito, il SI. arrivava in Controparte_1
ritardo in ospedale in quanto addormentatosi a casa;
30) vero che, appena dimessa dall'ospedale, la SI.ra Parte_1
era costretta a gestire da sola entrambi i bimbi;
[...]
31) vero che, quando terminava il lavoro, Il SI. andava CP_1
sempre da suo padre e lì vi rimaneva fino a tardi;
32) vero che, in sole due occasioni, la SI.ra Parte_1
contattava telefonicamente il marito poiché in grosse difficoltà coi
bimbi;
33) vero che nelle occasioni di cui al capitolo che precede il SI.
rincasava comunque tardi;
Controparte_1
34) vero che l'unico aiuto nella gestione dei bimbi e della casa
arrivava sempre da parte dei nonni materni;
35) vero che, al primo anno del secondogenito, la SI.ra Parte_1
trovava come soluzione lavorativa l'attività di animatrice ai
compleanni;
36) vero che l'idea escogitata per contribuire economicamente alla
famiglia era avversata dal SI. , il quale accusava la moglie CP_1
di inseguire strane idee e di trascurare i figli;
37) vero che, all'incirca a fine settembre/inizio ottobre 2019, si
acuivano i problemi alla schiena della SI.ra Parte_1
38) vero che la SI.ra subiva un intervento day- Parte_1
hospital ad inizio dell'anno 2020, a cui seguivano cure al cortisone
con dosaggio di morfina;
39) vero che la SI.ra cercava sempre un confronto verbale Parte_1
col marito al fine di evitare la crisi della coppia;
40) vero che, a marzo dell'anno 2020, la SI.ra Parte_1
indicava al marito un terapista per aiutare loro ad affrontare la
crisi di coppia;
41) vero che il SI. seguiva solo due sedute dopodiché CP_1
sospendeva il percorso;
42) vero che, durante i festeggiamenti per la comunione del figlio
maggiore nel mese di maggio 2022, precisamente dopo il pranzo
organizzato nella casa familiare, la SI.ra è stata Parte_1
avvicinata e baciata con costrizione da un caro amico del marito,
di nome;
CP_3
43) vero che la SI.ra riferiva quanto descritto al Parte_1
capitolo che precede al marito;
44) vero che il SI. mostrava la più totale indifferenza in CP_1
relazione all'episodio di cui al capitolo n. 42, affermando che “non
poteva farci nulla”;
45) vero che il SI. continuava nei periodi successivi ad CP_1
uscire e frequentare ancora l'amico CP_3
46) vero che negli ultimi due anni di matrimonio il SI. era CP_1
solito rincasare non prima delle ore 19:00. Si indicano a testi, su tutte le indicate circostanze, la SI.ra
di AS (TV), la SI.ra di San Testimone_1 Testimone_2
NO di NC (TV), il SI. di San NO di Testimone_3
NC (TV) e la SI.ra di San Biagio di Callalta Testimone_4
(TV).
Si chiede che codesto Giudice voglia disporre l'ordine di
esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti dell'azienda
ove lavora del SI. dei cartellini marcatempo che monitorano CP_1
le entrate e le uscite dal luogo di lavoro ovvero, qualora il sistema
sia gestito mediante un badge elettronico, dei dati relativi al tempo
di lavoro contenuti nel database dell'azienda a partire dal mese di
ottobre dell'anno 2021 alla data odierna
Si chiede, infine, la disposizione di un accertamento di
carattere tributario sulla persona del SI. Controparte_1
In ogni caso con condanna del SI. alla refusione Controparte_1
in favore della SI.ra delle spese e delle Parte_1
competenze del presente giudizio.”
Per parte resistente:
“-) dichiararsi la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e già uniti in matrimonio celebrato in AS Parte_1
di Treviso il 12.5.2012 e trascritto nel registro degli atti di
matrimonio di detto Comune parte I al n.3
-) assegnarsi la casa coniugale di AS di Treviso alla moglie
che vi risiederà con i figli minorenni e Per_1 Per_2 -) affidarsi i due figli minorenni e Per_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi
i coniugi con residenza prevalente presso la madre
-) il padre potrà tenere con sé i bambini secondo le seguenti
modalità
· per 3 fine settimana al mese (il primo, secondo e quarto) dal
venerdì alle ore 17.30 sino alla domenica ad ore 20.00; nella
settimana in cui non avrà con sè i bambini durante il fine settimana,
potrà tenerli il mercoledì dalle ore 17.30. alle 20.30; nel periodo
non scolastico potrà tenere con sé i bambini, nella settimana in cui
non li avrà durante il week end, due pomeriggi infrasettimanali dalle
18.00 alle 21.30
· per due settimane consecutive nel periodo estivo secondo un
calendario che i genitori concorderanno entro il 30.4 di ogni anno
· durante le vacanze Natalizie una settimana consecutiva
(intervallando di anno in anno la settimana di Natale e quella di
Capodanno), durante le vacanze Pasquali tre giorni consecutivi
alternati di anno in anno con la moglie
-) disporsi l'obbligo a carico di di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli con il versamento alla moglie, entro il giorno
15 di ogni mese, della somma di € 500,00 (€ 250,00 ciascuno), somma
da rivalutarsi annualmente a far data dal novembre 2024
-) le spese straordinarie da sostenersi per i figli saranno a carico
di entrambi i genitori nella misura del 50% richiamando qui
integralmente il contenuto del protocollo sottoscritto dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Treviso per l'individuazione delle
stesse
-) l'assegno universale verrà versato integralmente a Parte_1
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
La SI.ra adiva l'intestato Tribunale esponendo Parte_1
di aver contratto matrimonio con il SI. in data Controparte_1
12.05.2012 a AS di Treviso;
unione dalla quale nascevano i figli (il 04.07.2012) e (il 20.05.2016). Per_1 Per_2
L'affectio coniugalis veniva progressivamente meno e ciò portava alla proposizione del presente ricorso per separazione.
La ricorrente chiedeva:
- la pronuncia di separazione personale con addebito al marito per violazione dei doveri di assistenza materiale e morale e di collaborazione nell'interesse della famiglia;
- l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé e l'assegnazione della casa familiare;
la regolamentazione del diritto di vista paterno con previsione di tre fine settimana al mese nel periodo scolastico e turni anche infrasettimanali nel resto dell'anno; un calendario “ordinario” per la gestione delle vacanze;
- la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 300 ciascuno , oltre il 50% delle spese straordinarie;
- il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore di
€ 200 mensili, non potendo svolgere attività lavorativa per problemi di salute (è affetta da “lombosciatalgia cronica in portatrice di
ernie discali in L4 L5 e, di grado minore, in L3 – L4 e L2 e L3”-
doc. 3);
- il pagamento da parte del marito dell'intero importo delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare e delle rate del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura a lei intestata;
- di percepire la totalità dell'assegno unico per i figli.
Si costituiva il SI. contestando quanto dedotto da Controparte_1
controparte a fondamento della domanda di addebito. Aderiva alla domanda di affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, proponendo, tuttavia, una diversa articolazione dei turni di responsabilità. Sotto il profilo economico, offriva di pagare- quale modalità di adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli- le rate del mutuo ipotecario e del finanziamento per l'acquisto dell'automobile della moglie;
in subordine chiedeva di versare la somma di complessivi € 300 (€ 150 a figlio), oltre il 50& delle spese straordinarie;
in ogni caso, rinunciava alla propria quota di spettanza dell'assegno unico in favore della ricorrente.
Infine, contestava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie,
potendo la moglie svolgere attività lavorativa compatibile con il suo stato di salute. All'udienza presidenziale, pur concordando le parti sulle condizioni proposte dal giudice, non si addiveniva ad una definizione consensuale della controversia per volontà della ricorrente di coltivare la domanda di addebito.
Con ordinanza del 15.06.2023, il Presidente, confermando sostanzialmente le condizioni accettate dalle parti in udienza,
disponeva: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori,
con collocazione prevalente presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
turni di responsabilità paterni articolati in tre weekend al mese (dal sabato alle ore 10 alla domenica alle ore 20) e in due pomeriggi da concordarsi tra i genitori nella settimana in cui il weekend è di competenza materna;
un calendario “ordinario” per il periodo delle vacanze scolastiche;
l'obbligo del SI. di corrispondere CP_1
alla SI.ra , a titolo di concorso nel mantenimento della Parte_1
prole, l'assegno mensile di 400 euro (200 euro per ciascun figlio),
oltre il 60% delle spese straordinarie;
l'attribuzione alla ricorrente dell'intero importo dell'assegno unico;
il pagamento da parte del resistente del mutuo per l'acquisto della casa e del finanziamento dell'autovettura.
All'udienza del 19.10.2023, la ricorrente chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti;
con ordinanza di pari data, il giudice stabiliva un aumento del contributo paterno ordinario al mantenimento dei figli (da € 200 a € 300 per ciascuno), rilevando che il quantum dell'assegno di mantenimento era stato determinato anche sulla base della necessità, prospettata dal resistente, di reperire un adeguato alloggio;
ciò che invece non era avvenuto.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
******
1. Sulla domanda di separazione
È fondata la domanda di separazione personale.
Risulta, infatti, che il rapporto coniugale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti introduttivi e nelle dichiarazioni rese dalle parti nella fase presidenziale, oltre che nella condotta tenuta dai coniugi nel corso del giudizio, che denota l'assenza di un interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale.
2. Sulla domanda di addebito
La SI.ra sostiene che la fine dell'unione coniugale è da Parte_1
imputarsi all'atteggiamento di disinteresse da sempre dimostrato dal marito nei confronti della famiglia.
In particolare, la ricorrente lamenta che:
- il marito, sin dall'inizio della convivenza, non comprendeva il suo stato di salute, addossandole la colpa per le difficoltà
economiche della famiglia, nonostante gli sforzi da lei profusi nello svolgimento di attività saltuarie;
- dopo la nascita di , il SI. trascorreva molto tempo Per_1 CP_1
con i genitori, non curante delle richieste di aiuto della moglie;
- trascorsi un paio di anni dalla nascita del primogenito, le parti desideravano avere un altro bambino e raggiungevano un accordo circa la maggior presenza del SI. in famiglia;
tale accordo non CP_1
veniva rispettato fin da subito, giacché ella durante i primi mesi di gravidanza trascorreva un periodo di degenza a casa dei genitori ricevendo sporadiche visite del marito;
successivamente veniva lasciata sola nella gestione del ménage familiare poiché il resistente, quando terminava il turno di lavoro, faceva visita al padre, malato di tumore, rincasando tardi;
dopo la morte del padre
(avvenuta a dicembre 2016) il SI. si recava di frequente a CP_1
casa della madre;
- durante il periodo di permanenza domiciliare obbligatoria a causa dell'epidemia covid, i problemi in famiglia aumentavano;
cosicché
ella proponeva al marito di intraprendere un percorso di terapia di coppia, percorso che veniva interrotto dopo due sedute per volontà
del marito che lo considerava uno spreco di denaro;
- negli ultimi due anni controparte preferiva isolarsi dal nucleo familiare (rincasando circa un'ora dopo la fine del turno di lavoro,
per poi chiudersi in bagno per un'altra ora) e non organizzava per il weekend alcuna attività da svolgere con i bambini;
il CP_1
manifestava altresì attacchi di rabbia, a causa della difficoltà nel gestire la crisi coniugale, spaventando moglie e figli.
La domanda è infondata per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, si evidenzia che, dai file audio prodotti in giudizio dalla ricorrente -file che riproducono alcune conversazioni tra le parti riguardanti le cause della fine del matrimonio- non si desumono elementi a vantaggio della tesi attorea con riguardo al comportamento del SI. di disinteresse nei confronti della famiglia (per CP_1 l'eccessivo attaccamento ai genitori) e di svilimento della moglie per i problemi economici.
Nell'audio del 01.02.2023 il convenuto dichiara di avere dedicato molto tempo al lavoro per garantire alla famiglia ciò di cui aveva bisogno, sacrificando così momenti da trascorrere con i propri cari.
Si tratta di un'affermazione che dà atto di ciò che normalmente accade quando i coniugi, nella definizione dei ruoli familiari,
concordano che uno dei due si occuperà in via prevalente del lavoro e della gestione delle finanze e l'altro si occuperà in via prelevante della cura della casa e dei figli.
Nello stesso audio la chiede al marito perché quando era Parte_1
libero (la sera e nel weekend) non stava con i figli, specificando che vi è stato un mutamento del suo comportamento negli ultimi due anni (dice espressamente “prima non era così”); il che SInifica che il non è si è da sempre disinteressato dei bambini nei CP_1
termini descritti dalla ricorrente (“con riguardo ai figli, sin dai
primi momenti della loro vita, si è sempre posto in un'ottica
distaccata, concedendo loro brevi scampoli di tempo e lasciando
sempre ed unicamente alla moglie non solo il compito di seguirli ed
educarli, ma anche di trascorrere i semplici momenti di gioco e di
svago”- pag. 8 del ricorso)
Nella registrazione del 03.03.2023, le parti parlano della spesa per le cure dentali della , spesa che, data la situazione Parte_1
economica della famiglia, è difficilmente sostenibile. Di fronte all'affermazione della ricorrente “non è colpa mia se mi è venuto
il mal di schiena e mi sono fermata con il lavoro”, il resistente fa capire alla moglie che ha equivocato il senso della sua frase,
riferita unicamente alla costatazione delle uscite mensili, e cerca di trovare una soluzione sostenendo che egli può svolgere ulteriori ore di straordinario, dato che la società per la quale lavora ha ricevuto un notevole numero di ordini.
Va poi sottolineato che, anche a voler ammettere che il si CP_1
sia reso responsabile di comportamenti ascritti, la ha Parte_1
comunque sempre perdonato il marito, dapprima con la decisione di allargare la famiglia e poi con la volontà di intraprendere il percorso di terapia di coppia.
Infine, il fatto che il convenuto preferisse negli ultimi due anni distaccarsi della famiglia costituisce conseguenza della crisi coniugale e non causa della stessa;
la medesima considerazione vale per gli episodi di rabbia, che, tra l'altro sono descritti in termini generici e contestati dal convenuto.
2. Sull'affidamento dei figli
Il Collegio conferma il regime di affidamento condiviso, non avendo entrambe le parti allegato circostanze sopravvenute che richiedono una modifica in merito.
3. Sui turni di responsabilità paterni
Parimenti il calendario di visita paterno resta invariato, atteso che i minori sono abituati allo stesso e non si sono verificate circostanze che ne richiedono una modifica.
4. Sul contributo paterno al mantenimento dei figli. In merito è necessario esaminare le condizioni economiche delle parti, risultanti dalle evidenze istruttorie in atti e in virtù del principio di non contestazione.
La SI.ra , all'epoca del fidanzamento con il SI. Parte_1 CP_1
aveva un impiego a tempo indeterminato come commessa, impegno poi abbandonato perché il datore di lavoro non accettava l'assenza della propria dipendente per un lungo di malattia.
L'abbandono del lavoro era di poco successivo alla decisione di avere il primo figlio, per cui per il primo anno di vita del bambino la ricorrente non svolgeva attività lavorativa.
Successivamente, compatibilmente con la disponibilità dei nonni ad occuparsi dei nipoti, esercitava varie mansioni (assistente familiare, baby-sitter, domestica).
All'anno del secondogenito, non avendo più l'aiuto dei genitori per seguire i bimbi, la SI.ra trovava come soluzione Parte_1
lavorativa l'attività di animatrice ai compleanni durante i fine settimana.
Verso fine settembre/inizio ottobre 2019, si ripresentavano i problemi alla schiena e questo faceva sì che la ricorrente subisse un intervento day-hospital ad inizio dell'anno 2020 e cure al cortisone con dosaggio di morfina.
Da allora la ricorrente non ha più lavorato a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Il resistente esercita l'attività di carpentiere presso la società
Metalika di San Biaggio di Callalta con retribuzione di circa 1.800
euro mensili, comprensiva di straordinari. Alla morte del padre ha ereditato, assieme alla madre e alla sorella,
un eSIuo patrimonio: l'asse ereditario è composto da immobili del valore di € 36.886,53 (costituiti dall'abitazione dei genitori e da terreni di scarsa rilevanza), da obbligazioni del valore di €
5.025,35 e da due libretti di risparmio con saldo complessivo di €
8.521,03 (doc.12 di parte convenuta).
I redditi del SI. sono gravati dal mutuo per l'acquisto CP_1
della casa familiare (attualmente pari a circa 600 euro al mese) e da un finanziamento con rate mensili di circa € 120 con scadenza a maggio 2025 (doc.11 di parte convenuta); non sopporta spese di locazione vivendo a casa della madre.
La SI.ra ha chiesto che l'attuale contributo paterno al Parte_1
mantenimento dei figli sia aumentato ad € 400 a figlio, oltre il 70&
delle spese straordinarie, in quanto il marito gode di una capacità
economica superiore a quella rappresentata in giudizio.
In particolare, la ricorrente ritiene che il UA svolga lavoro straordinario non dichiarato in busta paga. Ciò viene dedotto sulla base del fatto che, a causa dell'aumento delle commesse per l'azienda dove è impiegato il marito, vi è la possibilità per questi di aggiungere un'ulteriore mezz'ora di straordinario rispetto a quella che già svolge ed egli, infatti, torna a casa spesso un'ora dopo la fine dell'ordinario turno di lavoro.
Si tratta di una deduzione non dimostrata, che contrariamente a quanto sostenuto dalla non viene avvalorata dalle Parte_1
dichiarazioni del ricorrente contenute nei file audio (docc. 15 e Dalle registrazioni si evince infatti che il dopo la fine CP_1
del turno è solito fermarsi a fumare e a chiacchierare con i colleghi;
il che comporta un ritardo di circa trenta minuti nel rincasare, tempo che aumenta di altri trenta minuti se viene svolto il consueto straordinario. Non vi è poi alcuna ammissione circa l'attività in “nero”, limitandosi il resistente ad affermare che,
per pagare le spese dentistiche della moglie, vi è eventualmente la possibilità di prolungare di un'ulteriore mezz'ora lo straordinario,
visto il periodo di crescita aziendale.
Inoltre, la SI. afferma che dalla dichiarazione Parte_1
sostitutiva unica del 2022 risulta che il marito è titolare di un conto corrente di cui ella ignorava l'esistenza; nonostante la giacenza media sia trascurabile, non si può escludere che tale conto sia stato svuotato dal SI. in vista del giudizio di CP_1
separazione.
Si evidenzia che la produzione è tardiva, trattandosi di un documento che era già nella disponibilità della parte alla scadenza delle preclusioni istruttorie di cui all'art 183 c.p.c; nondimeno, anche a ritenere tempestiva la produzione documentale, il SI. ha CP_1
spiegato, già nella comparsa di costituzione del 09.10.2023, che in questo conto- cointestato con la madre e la sorella- è confluita l'eredità paterna.
Tale affermazione trova riscontro nella documentazione in atti,
dalla quale si ricava che i libretti postali sono stati estinti ed
è stato aperto un conto corrente collegato ad un deposito titolo
(l'eredità paterna era costituita infatti anche da titoli); in caso contrario gli estremi dei libretti postali sarebbero stati riportati nella d.s.u..
Il SI. ha chiesto invece una riduzione del contributo al CP_1
mantenimento dei figli, offrendo di pagare la complessiva somma di
€ 500 e il 50% delle spese straordinarie.
Egli motiva la richiesta sulla base della necessità di avere un minimo di sicurezza economica in più dovendo con il proprio stipendio far fronte alle seguenti voci di spesa: le rate del mutuo, a tasso variabile, della casa familiare (in costante aumento da ottobre 2022)
e del finanziamento;
l'assegno di mantenimento per i figli;
i costi di ristrutturazione della casa materna ove egli vive;
le spese per il proprio sostentamento.
Il Collegio rileva che vi è stato sì un aumento delle rate mensili del mutuo nel corso degli anni;
tuttavia, dall'epoca della costituzione dell'attore in giudizio (giugno 2023) ad oggi l'incremento è stato di circa € 50 al mese.
Quanto ai costi di ristrutturazione della casa, si tratta di una spesa futura che all'attualità non può avere alcuna rilevanza.
Inoltre, a maggio 2025 terminerà il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura intestata alla moglie;
il che consentirà al resistente di avere maggiore liquidità.
Tenuto conto altresì dei tempi di permanenza dei minori con il padre,
si ritiene di confermare un assegno pari ed euro 300 per ciascun figlio;
oltre al 605 delle spese straordinarie per i figli.
5. Sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente L'attrice sostiene di essere disoccupata in ragione delle sue precarie condizioni di salute.
Dalla documentazione in atti risulta che la patologia della Parte_1
è peggiorata nel corso del tempo (docc.3, 19), tant'è che la stessa ha avviato, in data 21.09.2023, il procedimento per il riconoscimento dell'invalidità civile.
La ricorrente ha altresì allegato la mail di convocazione per la visita davanti alla Commissione medica di verifica- prevista per il giorno 21.02.2024- di cui in corso di causa non ha prodotto l'esito,
limitandosi invece a depositare un certificato medico del 27.09.2024
che accerta l'insorgenza della fibromialgia (doc.21).
L'esito del ricorso avrebbe potuto meglio indirizzare il giudicante.
Ad ogni modo, se l' ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti CP_4
per l'ottenimento della pensione di invalidità, la non può Parte_1
pretendere alcunché in questa sede;
se invece l' ha ritenuto che CP_4
la sia abile al lavoro, la medesima potrà reperire Parte_1
un'occupazione, eventualmente nell'ambito delle categorie protette.
La domanda va dunque respinta.
6. Spese di lite.
Considerata la soccombenza della ricorrente, le cui domande di addebito e di assegno di mantenimento vengono respinte, le spese di lite vanno poste a carico della stessa
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nella causa RG nr. 1479/2023, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il Controparte_1
21.06.1975, uniti in matrimonio il 12.05.2012, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di AS di
Treviso (TV) dell'anno 2012, al n. 3, Parte I;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente;
2. affida i figli e ad entrambi i Persona_3 Persona_2
genitori in modo condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
3. il padre potrà vedere e quando lo desideri previo Per_1 Per_2
avviso telefonico alla madre;
potrà stare con i figli tre weekend al mese dal sabato alle ore 10 alla domenica alle ore 20; nella settimana in cui i figli staranno il weekend con la madre, il padre potrà vedere i figli due pomeriggi da concordarsi con la ricorrente.
Durante il periodo estivo potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, per il periodo natalizio e pasquale i figli staranno per metà con la madre e metà con il padre, alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Santo FA, il giorno di Pasqua e QU;
4. pone a carico del SI. a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento dei figli e , l'assegno mensile Per_1 Per_2
complessivo di € 600(€ 300 per ciascun figlio), da corrispondersi alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese (con Parte_1
rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici Istat);
oltre il 60% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
5.condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di spese che si liquidano nel loro Controparte_1
complessivo ammontare in euro 5.000 per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge.
Così deciso a Treviso in data 8/4/2025
Il presidente il giudice relatore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 di parte attrice).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 1479/2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 1479/2023, introdotta con ricorso depositato in data 24.02.2023,
da
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DA RO ND
ricorrente
contro
( ), con il patrocinio dell'avv.DE Controparte_1 C.F._2
FRANCO LETIZIA
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
voglia codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza,
dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito
imputabile al SI. per violazione del dovere di Controparte_1
assistenza morale e materiale e dell'obbligo alla collaborazione
nell'interesse della famiglia, alle seguenti
CONDIZIONI
“Sulle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli.
1) i figli e saranno affidati congiuntamente Per_1 Persona_2
a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre,
SI.ra e vivranno con quest'ultima, presso Parte_1
l'abitazione familiare in AS di Treviso (TV) in Via MonSInor
Albino Schileo n. 61, ovvero ove la madre riterrà opportuno stabilire
la residenza, previa comunicazione al SI. , in modo Controparte_1
da consentire la bigenitorialità;
2) durante il periodo scolastico trascorreranno le giornate con la
madre, mentre, per quanto riguarda i fine settimana, ne
trascorreranno 3 (tre) al mese con il padre a partire dalle ore 19.00
del venerdì sino alle ore 20.00 della domenica, mentre il rimanente
con la madre. Durante la sospensione delle attività scolastiche i figli potranno recarsi anche nel tardo pomeriggio/sera presso
l'abitazione del padre infrasettimanalmente.
Per quanto riguarda gli altri periodi, i figli saranno affidatati
ai genitori con le seguenti modalità:
nel periodo estivo trascorreranno un periodo di vacanza a turno con
ciascun genitore, secondo le modalità e i tempi che verranno
concordati di anno in anno tra questi ultimi;
nel periodo delle vacanze natalizie, invece, trascorreranno il
giorno di Natale con la madre e quello di Santo FA con il padre
e viceversa ad anni alterni;
il Capodanno verrà trascorso ad anni
alterni con l'uno o l'altro dei genitori;
nel periodo delle vacanze pasquali, i figli trascorreranno il
giorno di Pasqua con la madre e quello di QU con il padre e
viceversa ad anni alterni.
Viene, comunque, fatta salva per i genitori la possibilità di
accordare modalità diverse di affidamento dei figli in ragione delle
eSIenze di questi e dei rispettivi impegni personali e di lavoro
dei genitori;
3)entrambi i genitori garantiranno a e Per_1 Persona_2
l'educazione e l'istruzione (anche a mezzo della continuità
scolastica) con concordi scelte sulle scuole che i figli
frequenteranno e la loro ubicazione, nel rispetto del primario
interesse e dei bisogni, delle attitudini e delle capacità dei figli;
4)il SI. concorrerà con puntualità e regolarità al Controparte_1
mantenimento dei figli nella misura di euro 400,00 mensili ciascuno
(rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, avendo a riferimento il mese di febbraio 2023), che saranno versati sul conto
corrente intestato alla SI.ra entro il giorno Parte_1
10 (dieci) di ogni mese fino alla maggiore età dei figli e comunque
fino al raggiungimento della loro autonomia economica;
5) il SI. contribuirà alle spese straordinarie nella Controparte_1
misura del 70% intendendosi per tali quelle scolastiche (iscrizioni,
rette mensili, viaggi di studio, dotazioni di cancelleria, libri,
corsi di ripetizioni), quelle mediche e medicinali connessi non
mutuabili, attività sportive e ricreative, secondo la suddivisione
elaborata con il protocollo del 29 novembre 2017, adottato dal
ConSIlio Nazionale Forense.
Le spese dovranno essere debitamente documentate e preventivamente
concordate. Il genitore che dovesse eventualmente sostenere dette
spese senza il previo consenso dell'altro si assumerà l'onere del
loro totale costo.
Il pagamento di tali spese dovrà avvenire entro e non oltre 5
(cinque) giorni dall'effettivo esborso da parte del genitore che vi
provvederà;
6) la SI.ra e il SI. prestano Parte_1 Controparte_1
il loro consenso al rilascio-rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio dei loro figli;
Sulle condizioni patrimoniali e non patrimoniali tra i coniugi.
7) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto
a far data dal deposito del presente atto;
8) dal momento della separazione i coniugi saranno liberi di
stabilire la residenza ove ritengano più opportuno, previa comunicazione reciproca e senza pregiudizio all'esercizio della
bigenitorialità;
9) la casa coniugale, in AS di Treviso (TV) in Via MonSInor
Albino Schileo n. 61, sarà assegnata alla SI.ra ; Parte_1
10) il SI. contribuirà con puntualità e regolarità Controparte_1
al mantenimento della moglie nella misura di Euro 200,00 mensili
(rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, avendo a
riferimento il mese di febbraio 2023), che saranno versati sul conto
corrente intestato alla SI.ra entro il giorno Parte_1
10 (dieci) di ogni mese;
11) il SI. si accollerà interamente il pagamento Controparte_1
dei ratei mensili del mutuo contratto per l'acquisto della casa
famigliare nonché del finanziamento acceso;
12) l'assegno unico verrà incassato dalla SI.ra ; Parte_1
13) il SI. contribuirà alle spese straordinarie Controparte_1
relative all'abitazione familiare nella misura del 70%.
In via istruttoria si insiste per le richieste istruttorie già
formulate nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, quindi,
segnatamente:
si chiede l'ammissione della prova per testi con riferimento ai
seguenti capitoli:
1) vero che il SI. abbandonava sua sponte l'attività CP_1
di scout durante il primo anno di fidanzamento con la SI.ra
; Parte_1 2) vero che la SI.ra si iscriveva alla Proloco di Parte_1
AS proprio al fine di passare più tempo col SI. CP_1
partecipando alle riunioni e ai vari eventi organizzati;
3) vero che la SI.ra condivideva col marito Parte_1
l'interesse per le serate a tema “country”, partecipare assieme a
più serate e acquistando abbigliamento a tema;
4) vero che, nell'anno 2008, la SI.ra Parte_1
svolgeva il lavoro di commessa con contratto a tempo indeterminato
nel negozio a marchio “Benetton” sito nel Centro Commerciale di
Marcon (VE);
5) vero che, a causa di problemi alla schiena, la SI.ra Parte_1
era costretta ad assentarsi dal posto di lavoro per alcuni
[...]
mesi;
6) vero che, una volta rientrata sul posto di lavoro, la SI.ra
subiva da parte del suo datore condotte di Parte_1
“mobbing” in ragione della prolungata assenza, reputata non
giustificata nonostante i documentati problemi fisici;
7) vero che la SI.ra sopportava la difficile Parte_1
situazione lavorativa per circa un anno, sino a quando si determinava
nel fare causa al datore di lavoro;
8) vero che la vertenza si risolveva con un accordo tra la SI.ra
e il datore di lavoro;
Parte_1
9) vero che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il SI.
era solito lamentarsi della presunta indolenza della moglie CP_1
nella ricerca di un'occupazione lavorativa;
10) vero che le doglianze del SI. di cui al capitolo che CP_1
precede erano sostenute e alimentate dalla sua famiglia di origine;
11) vero che, allorquando contattava la madre al telefono, il SI.
raccontava che la SI.ra era sempre CP_1 Parte_1
nervosa o stanca per colpa della nascita del figlio Per_1
12) vero che il primogenito aveva continui risvegli di notte Per_1
e necessitava di essere allattato al seno a richiesta;
13) vero che, dopo la nascita del primo figlio, avvenuta il
04.07.2012, il SI. trascorreva sempre i fine settimana a CP_1
casa dei propri genitori senza portare con sé la sua famiglia;
14) vero che, nei primi mesi di vita di il SI. si Per_1 CP_1
disinteressava della cura dello stesso, nonché di svolgere
qualsivoglia mansione nella gestione della casa;
15) vero che, a distanza di circa sei mesi dalla nascita del piccolo,
la SI.ra soffriva di depressione post partum;
CP_2
16) vero che la SI.ra chiedeva aiuto ad una Parte_1
operatrice dell'Ulss di NC, al fine di gestire ed arginare lo
stato depressivo;
17) vero che l'operatrice dell'Ulss di NC invitava il SI.
ad aiutare la moglie nella gestione del figlio e Controparte_1
della casa;
18) vero che il SI. respingeva le richieste di Controparte_1
assistenza provenienti dalla moglie;
19) vero che, in quel periodo di tempo, il prevenuto si recava sempre
dopo l'orario di lavoro a casa dei propri genitori;
20) vero che, al raggiungimento dell'anno di età di la Per_1
SI.ra seguiva un corso come assistente Parte_1
familiare, al termine del quale riprendeva a lavorare a domicilio
assistendo anziani affetti da demenza, Parkinson ovvero facendo la
baby Sitter o la domestica;
21) vero che, con la ripresa dell'attività lavorativa, si
ripresentavano i problemi alla schiena della SI.ra Parte_1
;
[...]
22) vero che la SI.ra faceva ricorso all'uso di Parte_1
antidolorifici che le permettessero in qualche modo di continuare
l'attività lavorativa;
23) vero che la SI.ra chiedeva sempre al marito la sua Parte_1
presenza almeno durante il fine settimana affinché trascorresse del
tempo con la famiglia;
24) vero che il SI. riteneva la cosa di scarsa Controparte_1
importanza, seguitando a trascorrere il suo tempo libero con i propri
genitori;
25) vero che, al primo mese di gravidanza l'odierna ricorrente
riscontrava seri problemi di salute causati sempre dai dolori alla
schiena (difficoltà a deambulare e impossibilità di seguire il
primogenito);
26) vero che, in ragione delle problematiche di salute di cui al
precedente capitolo, la SI.ra si vedeva Parte_1
costretta a trasferirsi dai suoi genitori per quasi due mesi;
27) vero che, in quella circostanza, la SI.ra Parte_1
chiedeva l'intervento di un'ambulanza per condurla in ospedale poiché dai troppi dolori non riusciva a dormire e nemmeno a recarsi
in bagno;
28) vero che, durante i mesi di degenza dai genitori, il SI. CP_1
veniva a trovare la moglie solo per poche ore durante il fine
settimana;
29) vero che, il giorno della dimissione dall'ospedale dopo aver
partorito il secondogenito, il SI. arrivava in Controparte_1
ritardo in ospedale in quanto addormentatosi a casa;
30) vero che, appena dimessa dall'ospedale, la SI.ra Parte_1
era costretta a gestire da sola entrambi i bimbi;
[...]
31) vero che, quando terminava il lavoro, Il SI. andava CP_1
sempre da suo padre e lì vi rimaneva fino a tardi;
32) vero che, in sole due occasioni, la SI.ra Parte_1
contattava telefonicamente il marito poiché in grosse difficoltà coi
bimbi;
33) vero che nelle occasioni di cui al capitolo che precede il SI.
rincasava comunque tardi;
Controparte_1
34) vero che l'unico aiuto nella gestione dei bimbi e della casa
arrivava sempre da parte dei nonni materni;
35) vero che, al primo anno del secondogenito, la SI.ra Parte_1
trovava come soluzione lavorativa l'attività di animatrice ai
compleanni;
36) vero che l'idea escogitata per contribuire economicamente alla
famiglia era avversata dal SI. , il quale accusava la moglie CP_1
di inseguire strane idee e di trascurare i figli;
37) vero che, all'incirca a fine settembre/inizio ottobre 2019, si
acuivano i problemi alla schiena della SI.ra Parte_1
38) vero che la SI.ra subiva un intervento day- Parte_1
hospital ad inizio dell'anno 2020, a cui seguivano cure al cortisone
con dosaggio di morfina;
39) vero che la SI.ra cercava sempre un confronto verbale Parte_1
col marito al fine di evitare la crisi della coppia;
40) vero che, a marzo dell'anno 2020, la SI.ra Parte_1
indicava al marito un terapista per aiutare loro ad affrontare la
crisi di coppia;
41) vero che il SI. seguiva solo due sedute dopodiché CP_1
sospendeva il percorso;
42) vero che, durante i festeggiamenti per la comunione del figlio
maggiore nel mese di maggio 2022, precisamente dopo il pranzo
organizzato nella casa familiare, la SI.ra è stata Parte_1
avvicinata e baciata con costrizione da un caro amico del marito,
di nome;
CP_3
43) vero che la SI.ra riferiva quanto descritto al Parte_1
capitolo che precede al marito;
44) vero che il SI. mostrava la più totale indifferenza in CP_1
relazione all'episodio di cui al capitolo n. 42, affermando che “non
poteva farci nulla”;
45) vero che il SI. continuava nei periodi successivi ad CP_1
uscire e frequentare ancora l'amico CP_3
46) vero che negli ultimi due anni di matrimonio il SI. era CP_1
solito rincasare non prima delle ore 19:00. Si indicano a testi, su tutte le indicate circostanze, la SI.ra
di AS (TV), la SI.ra di San Testimone_1 Testimone_2
NO di NC (TV), il SI. di San NO di Testimone_3
NC (TV) e la SI.ra di San Biagio di Callalta Testimone_4
(TV).
Si chiede che codesto Giudice voglia disporre l'ordine di
esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti dell'azienda
ove lavora del SI. dei cartellini marcatempo che monitorano CP_1
le entrate e le uscite dal luogo di lavoro ovvero, qualora il sistema
sia gestito mediante un badge elettronico, dei dati relativi al tempo
di lavoro contenuti nel database dell'azienda a partire dal mese di
ottobre dell'anno 2021 alla data odierna
Si chiede, infine, la disposizione di un accertamento di
carattere tributario sulla persona del SI. Controparte_1
In ogni caso con condanna del SI. alla refusione Controparte_1
in favore della SI.ra delle spese e delle Parte_1
competenze del presente giudizio.”
Per parte resistente:
“-) dichiararsi la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e già uniti in matrimonio celebrato in AS Parte_1
di Treviso il 12.5.2012 e trascritto nel registro degli atti di
matrimonio di detto Comune parte I al n.3
-) assegnarsi la casa coniugale di AS di Treviso alla moglie
che vi risiederà con i figli minorenni e Per_1 Per_2 -) affidarsi i due figli minorenni e Per_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi
i coniugi con residenza prevalente presso la madre
-) il padre potrà tenere con sé i bambini secondo le seguenti
modalità
· per 3 fine settimana al mese (il primo, secondo e quarto) dal
venerdì alle ore 17.30 sino alla domenica ad ore 20.00; nella
settimana in cui non avrà con sè i bambini durante il fine settimana,
potrà tenerli il mercoledì dalle ore 17.30. alle 20.30; nel periodo
non scolastico potrà tenere con sé i bambini, nella settimana in cui
non li avrà durante il week end, due pomeriggi infrasettimanali dalle
18.00 alle 21.30
· per due settimane consecutive nel periodo estivo secondo un
calendario che i genitori concorderanno entro il 30.4 di ogni anno
· durante le vacanze Natalizie una settimana consecutiva
(intervallando di anno in anno la settimana di Natale e quella di
Capodanno), durante le vacanze Pasquali tre giorni consecutivi
alternati di anno in anno con la moglie
-) disporsi l'obbligo a carico di di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli con il versamento alla moglie, entro il giorno
15 di ogni mese, della somma di € 500,00 (€ 250,00 ciascuno), somma
da rivalutarsi annualmente a far data dal novembre 2024
-) le spese straordinarie da sostenersi per i figli saranno a carico
di entrambi i genitori nella misura del 50% richiamando qui
integralmente il contenuto del protocollo sottoscritto dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Treviso per l'individuazione delle
stesse
-) l'assegno universale verrà versato integralmente a Parte_1
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
La SI.ra adiva l'intestato Tribunale esponendo Parte_1
di aver contratto matrimonio con il SI. in data Controparte_1
12.05.2012 a AS di Treviso;
unione dalla quale nascevano i figli (il 04.07.2012) e (il 20.05.2016). Per_1 Per_2
L'affectio coniugalis veniva progressivamente meno e ciò portava alla proposizione del presente ricorso per separazione.
La ricorrente chiedeva:
- la pronuncia di separazione personale con addebito al marito per violazione dei doveri di assistenza materiale e morale e di collaborazione nell'interesse della famiglia;
- l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé e l'assegnazione della casa familiare;
la regolamentazione del diritto di vista paterno con previsione di tre fine settimana al mese nel periodo scolastico e turni anche infrasettimanali nel resto dell'anno; un calendario “ordinario” per la gestione delle vacanze;
- la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 300 ciascuno , oltre il 50% delle spese straordinarie;
- il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore di
€ 200 mensili, non potendo svolgere attività lavorativa per problemi di salute (è affetta da “lombosciatalgia cronica in portatrice di
ernie discali in L4 L5 e, di grado minore, in L3 – L4 e L2 e L3”-
doc. 3);
- il pagamento da parte del marito dell'intero importo delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare e delle rate del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura a lei intestata;
- di percepire la totalità dell'assegno unico per i figli.
Si costituiva il SI. contestando quanto dedotto da Controparte_1
controparte a fondamento della domanda di addebito. Aderiva alla domanda di affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, proponendo, tuttavia, una diversa articolazione dei turni di responsabilità. Sotto il profilo economico, offriva di pagare- quale modalità di adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli- le rate del mutuo ipotecario e del finanziamento per l'acquisto dell'automobile della moglie;
in subordine chiedeva di versare la somma di complessivi € 300 (€ 150 a figlio), oltre il 50& delle spese straordinarie;
in ogni caso, rinunciava alla propria quota di spettanza dell'assegno unico in favore della ricorrente.
Infine, contestava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie,
potendo la moglie svolgere attività lavorativa compatibile con il suo stato di salute. All'udienza presidenziale, pur concordando le parti sulle condizioni proposte dal giudice, non si addiveniva ad una definizione consensuale della controversia per volontà della ricorrente di coltivare la domanda di addebito.
Con ordinanza del 15.06.2023, il Presidente, confermando sostanzialmente le condizioni accettate dalle parti in udienza,
disponeva: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori,
con collocazione prevalente presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
turni di responsabilità paterni articolati in tre weekend al mese (dal sabato alle ore 10 alla domenica alle ore 20) e in due pomeriggi da concordarsi tra i genitori nella settimana in cui il weekend è di competenza materna;
un calendario “ordinario” per il periodo delle vacanze scolastiche;
l'obbligo del SI. di corrispondere CP_1
alla SI.ra , a titolo di concorso nel mantenimento della Parte_1
prole, l'assegno mensile di 400 euro (200 euro per ciascun figlio),
oltre il 60% delle spese straordinarie;
l'attribuzione alla ricorrente dell'intero importo dell'assegno unico;
il pagamento da parte del resistente del mutuo per l'acquisto della casa e del finanziamento dell'autovettura.
All'udienza del 19.10.2023, la ricorrente chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti;
con ordinanza di pari data, il giudice stabiliva un aumento del contributo paterno ordinario al mantenimento dei figli (da € 200 a € 300 per ciascuno), rilevando che il quantum dell'assegno di mantenimento era stato determinato anche sulla base della necessità, prospettata dal resistente, di reperire un adeguato alloggio;
ciò che invece non era avvenuto.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
******
1. Sulla domanda di separazione
È fondata la domanda di separazione personale.
Risulta, infatti, che il rapporto coniugale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti introduttivi e nelle dichiarazioni rese dalle parti nella fase presidenziale, oltre che nella condotta tenuta dai coniugi nel corso del giudizio, che denota l'assenza di un interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale.
2. Sulla domanda di addebito
La SI.ra sostiene che la fine dell'unione coniugale è da Parte_1
imputarsi all'atteggiamento di disinteresse da sempre dimostrato dal marito nei confronti della famiglia.
In particolare, la ricorrente lamenta che:
- il marito, sin dall'inizio della convivenza, non comprendeva il suo stato di salute, addossandole la colpa per le difficoltà
economiche della famiglia, nonostante gli sforzi da lei profusi nello svolgimento di attività saltuarie;
- dopo la nascita di , il SI. trascorreva molto tempo Per_1 CP_1
con i genitori, non curante delle richieste di aiuto della moglie;
- trascorsi un paio di anni dalla nascita del primogenito, le parti desideravano avere un altro bambino e raggiungevano un accordo circa la maggior presenza del SI. in famiglia;
tale accordo non CP_1
veniva rispettato fin da subito, giacché ella durante i primi mesi di gravidanza trascorreva un periodo di degenza a casa dei genitori ricevendo sporadiche visite del marito;
successivamente veniva lasciata sola nella gestione del ménage familiare poiché il resistente, quando terminava il turno di lavoro, faceva visita al padre, malato di tumore, rincasando tardi;
dopo la morte del padre
(avvenuta a dicembre 2016) il SI. si recava di frequente a CP_1
casa della madre;
- durante il periodo di permanenza domiciliare obbligatoria a causa dell'epidemia covid, i problemi in famiglia aumentavano;
cosicché
ella proponeva al marito di intraprendere un percorso di terapia di coppia, percorso che veniva interrotto dopo due sedute per volontà
del marito che lo considerava uno spreco di denaro;
- negli ultimi due anni controparte preferiva isolarsi dal nucleo familiare (rincasando circa un'ora dopo la fine del turno di lavoro,
per poi chiudersi in bagno per un'altra ora) e non organizzava per il weekend alcuna attività da svolgere con i bambini;
il CP_1
manifestava altresì attacchi di rabbia, a causa della difficoltà nel gestire la crisi coniugale, spaventando moglie e figli.
La domanda è infondata per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, si evidenzia che, dai file audio prodotti in giudizio dalla ricorrente -file che riproducono alcune conversazioni tra le parti riguardanti le cause della fine del matrimonio- non si desumono elementi a vantaggio della tesi attorea con riguardo al comportamento del SI. di disinteresse nei confronti della famiglia (per CP_1 l'eccessivo attaccamento ai genitori) e di svilimento della moglie per i problemi economici.
Nell'audio del 01.02.2023 il convenuto dichiara di avere dedicato molto tempo al lavoro per garantire alla famiglia ciò di cui aveva bisogno, sacrificando così momenti da trascorrere con i propri cari.
Si tratta di un'affermazione che dà atto di ciò che normalmente accade quando i coniugi, nella definizione dei ruoli familiari,
concordano che uno dei due si occuperà in via prevalente del lavoro e della gestione delle finanze e l'altro si occuperà in via prelevante della cura della casa e dei figli.
Nello stesso audio la chiede al marito perché quando era Parte_1
libero (la sera e nel weekend) non stava con i figli, specificando che vi è stato un mutamento del suo comportamento negli ultimi due anni (dice espressamente “prima non era così”); il che SInifica che il non è si è da sempre disinteressato dei bambini nei CP_1
termini descritti dalla ricorrente (“con riguardo ai figli, sin dai
primi momenti della loro vita, si è sempre posto in un'ottica
distaccata, concedendo loro brevi scampoli di tempo e lasciando
sempre ed unicamente alla moglie non solo il compito di seguirli ed
educarli, ma anche di trascorrere i semplici momenti di gioco e di
svago”- pag. 8 del ricorso)
Nella registrazione del 03.03.2023, le parti parlano della spesa per le cure dentali della , spesa che, data la situazione Parte_1
economica della famiglia, è difficilmente sostenibile. Di fronte all'affermazione della ricorrente “non è colpa mia se mi è venuto
il mal di schiena e mi sono fermata con il lavoro”, il resistente fa capire alla moglie che ha equivocato il senso della sua frase,
riferita unicamente alla costatazione delle uscite mensili, e cerca di trovare una soluzione sostenendo che egli può svolgere ulteriori ore di straordinario, dato che la società per la quale lavora ha ricevuto un notevole numero di ordini.
Va poi sottolineato che, anche a voler ammettere che il si CP_1
sia reso responsabile di comportamenti ascritti, la ha Parte_1
comunque sempre perdonato il marito, dapprima con la decisione di allargare la famiglia e poi con la volontà di intraprendere il percorso di terapia di coppia.
Infine, il fatto che il convenuto preferisse negli ultimi due anni distaccarsi della famiglia costituisce conseguenza della crisi coniugale e non causa della stessa;
la medesima considerazione vale per gli episodi di rabbia, che, tra l'altro sono descritti in termini generici e contestati dal convenuto.
2. Sull'affidamento dei figli
Il Collegio conferma il regime di affidamento condiviso, non avendo entrambe le parti allegato circostanze sopravvenute che richiedono una modifica in merito.
3. Sui turni di responsabilità paterni
Parimenti il calendario di visita paterno resta invariato, atteso che i minori sono abituati allo stesso e non si sono verificate circostanze che ne richiedono una modifica.
4. Sul contributo paterno al mantenimento dei figli. In merito è necessario esaminare le condizioni economiche delle parti, risultanti dalle evidenze istruttorie in atti e in virtù del principio di non contestazione.
La SI.ra , all'epoca del fidanzamento con il SI. Parte_1 CP_1
aveva un impiego a tempo indeterminato come commessa, impegno poi abbandonato perché il datore di lavoro non accettava l'assenza della propria dipendente per un lungo di malattia.
L'abbandono del lavoro era di poco successivo alla decisione di avere il primo figlio, per cui per il primo anno di vita del bambino la ricorrente non svolgeva attività lavorativa.
Successivamente, compatibilmente con la disponibilità dei nonni ad occuparsi dei nipoti, esercitava varie mansioni (assistente familiare, baby-sitter, domestica).
All'anno del secondogenito, non avendo più l'aiuto dei genitori per seguire i bimbi, la SI.ra trovava come soluzione Parte_1
lavorativa l'attività di animatrice ai compleanni durante i fine settimana.
Verso fine settembre/inizio ottobre 2019, si ripresentavano i problemi alla schiena e questo faceva sì che la ricorrente subisse un intervento day-hospital ad inizio dell'anno 2020 e cure al cortisone con dosaggio di morfina.
Da allora la ricorrente non ha più lavorato a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Il resistente esercita l'attività di carpentiere presso la società
Metalika di San Biaggio di Callalta con retribuzione di circa 1.800
euro mensili, comprensiva di straordinari. Alla morte del padre ha ereditato, assieme alla madre e alla sorella,
un eSIuo patrimonio: l'asse ereditario è composto da immobili del valore di € 36.886,53 (costituiti dall'abitazione dei genitori e da terreni di scarsa rilevanza), da obbligazioni del valore di €
5.025,35 e da due libretti di risparmio con saldo complessivo di €
8.521,03 (doc.12 di parte convenuta).
I redditi del SI. sono gravati dal mutuo per l'acquisto CP_1
della casa familiare (attualmente pari a circa 600 euro al mese) e da un finanziamento con rate mensili di circa € 120 con scadenza a maggio 2025 (doc.11 di parte convenuta); non sopporta spese di locazione vivendo a casa della madre.
La SI.ra ha chiesto che l'attuale contributo paterno al Parte_1
mantenimento dei figli sia aumentato ad € 400 a figlio, oltre il 70&
delle spese straordinarie, in quanto il marito gode di una capacità
economica superiore a quella rappresentata in giudizio.
In particolare, la ricorrente ritiene che il UA svolga lavoro straordinario non dichiarato in busta paga. Ciò viene dedotto sulla base del fatto che, a causa dell'aumento delle commesse per l'azienda dove è impiegato il marito, vi è la possibilità per questi di aggiungere un'ulteriore mezz'ora di straordinario rispetto a quella che già svolge ed egli, infatti, torna a casa spesso un'ora dopo la fine dell'ordinario turno di lavoro.
Si tratta di una deduzione non dimostrata, che contrariamente a quanto sostenuto dalla non viene avvalorata dalle Parte_1
dichiarazioni del ricorrente contenute nei file audio (docc. 15 e Dalle registrazioni si evince infatti che il dopo la fine CP_1
del turno è solito fermarsi a fumare e a chiacchierare con i colleghi;
il che comporta un ritardo di circa trenta minuti nel rincasare, tempo che aumenta di altri trenta minuti se viene svolto il consueto straordinario. Non vi è poi alcuna ammissione circa l'attività in “nero”, limitandosi il resistente ad affermare che,
per pagare le spese dentistiche della moglie, vi è eventualmente la possibilità di prolungare di un'ulteriore mezz'ora lo straordinario,
visto il periodo di crescita aziendale.
Inoltre, la SI. afferma che dalla dichiarazione Parte_1
sostitutiva unica del 2022 risulta che il marito è titolare di un conto corrente di cui ella ignorava l'esistenza; nonostante la giacenza media sia trascurabile, non si può escludere che tale conto sia stato svuotato dal SI. in vista del giudizio di CP_1
separazione.
Si evidenzia che la produzione è tardiva, trattandosi di un documento che era già nella disponibilità della parte alla scadenza delle preclusioni istruttorie di cui all'art 183 c.p.c; nondimeno, anche a ritenere tempestiva la produzione documentale, il SI. ha CP_1
spiegato, già nella comparsa di costituzione del 09.10.2023, che in questo conto- cointestato con la madre e la sorella- è confluita l'eredità paterna.
Tale affermazione trova riscontro nella documentazione in atti,
dalla quale si ricava che i libretti postali sono stati estinti ed
è stato aperto un conto corrente collegato ad un deposito titolo
(l'eredità paterna era costituita infatti anche da titoli); in caso contrario gli estremi dei libretti postali sarebbero stati riportati nella d.s.u..
Il SI. ha chiesto invece una riduzione del contributo al CP_1
mantenimento dei figli, offrendo di pagare la complessiva somma di
€ 500 e il 50% delle spese straordinarie.
Egli motiva la richiesta sulla base della necessità di avere un minimo di sicurezza economica in più dovendo con il proprio stipendio far fronte alle seguenti voci di spesa: le rate del mutuo, a tasso variabile, della casa familiare (in costante aumento da ottobre 2022)
e del finanziamento;
l'assegno di mantenimento per i figli;
i costi di ristrutturazione della casa materna ove egli vive;
le spese per il proprio sostentamento.
Il Collegio rileva che vi è stato sì un aumento delle rate mensili del mutuo nel corso degli anni;
tuttavia, dall'epoca della costituzione dell'attore in giudizio (giugno 2023) ad oggi l'incremento è stato di circa € 50 al mese.
Quanto ai costi di ristrutturazione della casa, si tratta di una spesa futura che all'attualità non può avere alcuna rilevanza.
Inoltre, a maggio 2025 terminerà il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura intestata alla moglie;
il che consentirà al resistente di avere maggiore liquidità.
Tenuto conto altresì dei tempi di permanenza dei minori con il padre,
si ritiene di confermare un assegno pari ed euro 300 per ciascun figlio;
oltre al 605 delle spese straordinarie per i figli.
5. Sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente L'attrice sostiene di essere disoccupata in ragione delle sue precarie condizioni di salute.
Dalla documentazione in atti risulta che la patologia della Parte_1
è peggiorata nel corso del tempo (docc.3, 19), tant'è che la stessa ha avviato, in data 21.09.2023, il procedimento per il riconoscimento dell'invalidità civile.
La ricorrente ha altresì allegato la mail di convocazione per la visita davanti alla Commissione medica di verifica- prevista per il giorno 21.02.2024- di cui in corso di causa non ha prodotto l'esito,
limitandosi invece a depositare un certificato medico del 27.09.2024
che accerta l'insorgenza della fibromialgia (doc.21).
L'esito del ricorso avrebbe potuto meglio indirizzare il giudicante.
Ad ogni modo, se l' ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti CP_4
per l'ottenimento della pensione di invalidità, la non può Parte_1
pretendere alcunché in questa sede;
se invece l' ha ritenuto che CP_4
la sia abile al lavoro, la medesima potrà reperire Parte_1
un'occupazione, eventualmente nell'ambito delle categorie protette.
La domanda va dunque respinta.
6. Spese di lite.
Considerata la soccombenza della ricorrente, le cui domande di addebito e di assegno di mantenimento vengono respinte, le spese di lite vanno poste a carico della stessa
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nella causa RG nr. 1479/2023, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il Controparte_1
21.06.1975, uniti in matrimonio il 12.05.2012, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di AS di
Treviso (TV) dell'anno 2012, al n. 3, Parte I;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente;
2. affida i figli e ad entrambi i Persona_3 Persona_2
genitori in modo condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
3. il padre potrà vedere e quando lo desideri previo Per_1 Per_2
avviso telefonico alla madre;
potrà stare con i figli tre weekend al mese dal sabato alle ore 10 alla domenica alle ore 20; nella settimana in cui i figli staranno il weekend con la madre, il padre potrà vedere i figli due pomeriggi da concordarsi con la ricorrente.
Durante il periodo estivo potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, per il periodo natalizio e pasquale i figli staranno per metà con la madre e metà con il padre, alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Santo FA, il giorno di Pasqua e QU;
4. pone a carico del SI. a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento dei figli e , l'assegno mensile Per_1 Per_2
complessivo di € 600(€ 300 per ciascun figlio), da corrispondersi alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese (con Parte_1
rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici Istat);
oltre il 60% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
5.condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di spese che si liquidano nel loro Controparte_1
complessivo ammontare in euro 5.000 per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge.
Così deciso a Treviso in data 8/4/2025
Il presidente il giudice relatore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 di parte attrice).