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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2016 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2016 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] con il Parte_1 CodiceFiscale_1
UC ( NTINI CodiceFiscale_2
AR (C.F. ) C.F._3
e nata a [...] i ) con Parte_2 C.F._4
ELIC bilito C.F._5
AR IC (C.F. C.F._6
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 03/12/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2
contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11.10.2008, a Riccione
(RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a RI (RN), rispettivamente in data 8.11.2009 e
5.08.2012, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 11.03.2025 e 12.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Casa coniugale. La casa coniugale sita in Santarcangelo di GN (RN), in Via Europa n. 10 rimane assegnata al sig. che ne è proprietario (doc. 04), con le relative pertinenze e Parte_1
con tutti gli arredi e i corredi ivi esistenti (che sono anch'essi di sua proprietà); la sig.ra
[...]
per quanto infra, asporterà dalla casa familiare ogni bene ed effetto personale entro e Parte_2
non oltre il 7 aprile 2025. La casa familiare è così identificata al Catasto fabbricati del Comune di
Santarcangelo di GN (RN) al:
- foglio 21, part. 423, sub. 4, cat. A7, classe 4, cons. 12,5 vani, superficie tot. 339, mq, rendita €
2.162,66;
- foglio 21, part. 423, sub. 6, cat. C6, classe 1, cons. 23 mq, superficie tot. 38 mq, rendita € 48,70.
3) Regime di affidamento dei figli e responsabilità genitoriale. I figli e sono Per_1 Per_2
affidati in via condivisa a entrambi i genitori, i quali sono consapevoli che i minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I sigg.ri e danno atto che Pt_1 Parte_2 Per_1
e hanno un ottimo rapporto con entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie di Per_2
appartenenza e intendono garantire loro la piena attuazione del loro diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo delle famiglie d'origine. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di straordinaria amministrazione relative ai figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente dai genitori, in ogni caso tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi. 4) Residenza dei figli e loro frequentazioni con i genitori. I sigg.ri e accogliendo la richiesta di quest'ultima, convengono che madre e figli Pt_1 Parte_2
trasferiscano la loro residenza a TO (o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città) a partire dal mese di settembre 2025.
Ai fini del trasferimento, la signora si impegna a trovare una soluzione abitativa idonea Parte_2
alle esigenze dei minori. In collaborazione con il marito, sta valutando a quale istituto scolastico iscrivere per l'annualità 2025/2026 il figlio minore , mentre continuerà a Per_2 Per_1
frequentare l'Istituto Statale Omnicomprensivo Amintore Fanfani TO IT IOSF sito in Pieve Santo Stefano (AR), dove continuerà anche ad usufruire del convitto annesso alla scuola dal lunedì al venerdì. Nel caso in cui la signora ravvisasse un eccessivo disagio dei minori Parte_2
in relazione al trasferimento a TO (o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città) a settembre 2025, la signora posticiperà il trasferimento stesso, fermo restando tutto Parte_2
quanto di seguito concordato.
Quanto alle frequentazioni genitori/figli si individuano tre modalità/periodi:
- I periodo (dalla firma del presente ricorso al 7 aprile 2025): i figli trascorreranno con il padre una settimana nella casa coniugale e nella settimana successiva ivi si tratterranno con la madre che, pertanto, continuerà ad avere libero accesso e disponibilità della casa coniugale nelle settimane in cui vi si tratterà con i propri figli;
così si procederà a settimane alternate.
Nelle settimane in cui il sig. non sarà a RI (fino a marzo 2025 il lavoro lo vedrà Pt_1
impegnato a Milano) e contestualmente non avrà con sé i figli, la sig.ra metterà a Parte_2
disposizione del marito gratuitamente una stanza (delle tre) - a seconda della disponibilità - di cui ella è proprietaria in Santarcangelo di GN (RN) alla via Europa n. 8/A.
Tutte le spese relative alla casa coniugale rimarranno ad esclusivo carico del marito, mentre quelle relative all'immobile di via Europa n. 8/A saranno a carico della moglie.
- II periodo transitorio (dal 7 aprile 2025 fino al trasferimento a TO, o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città). Dal 7 aprile 2025 la sig.ra non usufruirà più della casa Parte_2
coniugale e, in attesa di trasferirsi a TO e nei periodi di sua spettanza, ospiterà i figli altrove, in luogo diverso (a sua cura e spese) dalla casa coniugale. I figli continueranno a trattenersi con l'uno ovvero con l'altro genitore a settimane alternate (durante la sospensione scolastica si osserveranno le disposizioni ad hoc che seguono).
- III periodo (dal trasferimento dei figli a TO o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città). Le modalità di frequentazione ordinaria saranno le seguenti. Il sig. frequenterà i Pt_1
figli a week-end (lunghi) alternati (uno con il padre e quello seguente con la madre) e alternando le settimane col padre come segue:
1° settimana di frequentazione: la sig.ra accompagnerà il venerdì dopo scuola Parte_2 Per_2
da TO (o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città) a Santarcangelo di GN e da qui lo preleverà per ricondurlo a TO (o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città) la domenica sera;
2° settimana di frequentazione: la sig.ra accompagnerà il giovedì dopo scuola a Parte_2 Per_2
Bologna e lo riprenderà la domenica sera a Bologna per ricondurlo a TO (o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città) -portandolo con l'autovettura oppure facendolo viaggiare, a sue spese, in treno con una hostess-. Dei viaggi da e per Bologna se ne occuperà il sig. (anche Pt_1
tramite persona all'uopo delegata).
In generale: nei fine settimana di spettanza paterna, il sig. (ovvero una persona da lui Pt_1
delegata) dovrà occuparsi di prelevare e accompagnare da e presso l'istituto scolastico Per_1
frequentato.
Il tutto salvo migliori accordi fra le parti anche al fine di consentire alla sig.ra maggior Parte_2
libertà nell'organizzare (nei periodi “transitori”) quanto necessario al trasferimento a TO. I genitori, al fine di far fronte alle esigenze dei figli, si avvarranno dell'aiuto delle proprie famiglie di appartenenza ovvero di collaboratori di cui, al bisogno, ciascuno sosterrà i costi.
In riferimento ai periodi di sospensione scolastica.
- Periodo pasquale: si individuano due periodi, dalla fine della scuola alla domenica di Pasqua (A) e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola (B). I figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore i periodi A e B con alternanza di anno in anno;
- Periodo natalizio: si individuano due periodi, dalla fine della scuola al 30/12 (A) e dal 31/12 alla ripresa della scuola (B). I figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore i periodi A e B con alternanza di anno in anno. Per l'anno in corso i figli staranno con la madre per il primo periodo
(A).
- Periodo estivo: dalla fine della scuola il padre terrà con sé i figli per due settimane consecutive in ogni mese di giugno, luglio e agosto. Il rimanente periodo si tratterranno con la madre.
Limitatamente all'anno 2025 (per impegni già assunti) i genitori concordano fin d'ora che i figli rimangano con il padre nei periodi dal 16 al 23 giugno e dall'11 al 18 agosto, rinviando a migliori accordi fra i genitori la concreta determinazione dei restanti periodi (fino alla concorrenza delle due settimane che i figli trascorreranno col padre per ogni mese di giugno/luglio/agosto) relativi all'estate 2025;
- negli ulteriori periodi di festività (per i c.d. ponti) sarà privilegiata la frequentazione padre/figli vista la distanza di e dal padre. Per_1 Per_2
4.1 Clausola di salvaguardia nell'interesse dei figli. Nell'ipotesi in cui i figli e Per_1 Per_2
manifestassero disagio in relazione/a seguito del loro trasferimento a TO (o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città), i genitori si adopereranno per consentire loro di superare tali difficoltà; laddove entrambi i genitori ravvisassero una persistente opposizione dei figli a risiedere a
TO (o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città), i sigg.ri e Parte_2 Pt_1
concordano sin d'ora che essi tornino a Santarcangelo dal padre ivi ri-stabilendo anche la loro residenza anagrafica. In tale ipotesi cesserà il contributo mensile ordinario al mantenimento nei termini sotto indicati e si rivedranno conseguentemente le modalità di frequentazione madre/figli. 5) Il contributo dei genitori al mantenimento ordinario e straordinario dei figli. I genitori contribuiranno al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso di sé. Essi parteciperanno ulteriormente al mantenimento dei figli come segue:
- tasse/rette scolastiche, anche universitarie e convitti ed in generale tutto ciò che riguarda l'istruzione saranno pagate in via anticipata dal sig. (purché si tratti di spese dallo stesso Pt_1
espressamente condivise) e resteranno a suo esclusivo carico;
allo stesso modo saranno pagate in via anticipata e resteranno a suo esclusivo carico le polizze/infortuni (relative ai figli) attualmente in essere: polizza n° 079/25/912205 e polizza n° 078/25/912206.
- per quanto riguarda il mantenimento ordinario dei figli, il sig. verserà (entro il giorno 10 Pt_1
giorno di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT) alla sig.ra la somma mensile di: Parte_2
– € 1.000,00 fino alla mensilità di marzo 2025 compresa;
– € 1.500,00 dal 10 aprile 2025 (dal 7 aprile 2025 la sig.ra come previsto, non ospiterà Parte_2
più i figli presso la casa familiare).
Le spese straordinarie - per il cui novero (fatto salvo quanto sopra) - si rinvia al protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna sottoscritto in data 9 agosto 2017 (doc. 05), saranno a carico del marito per il 75% e per il restante 25% saranno a carico della moglie. Si precisa, inoltre, che: eventuale personale assunto, anche occasionalmente, per servizio di baby-sitting o cura della casa sarà pagato esclusivamente del coniuge che deciderà di assumerlo;
in relazione alla polizza assicurativa in essere (n° 079/27/902717) per il rimborso delle spese sanitarie, essendo cumulativa per la famiglia, la ripartizione fra i genitori come sopra concordata avverrà solo per la quota relativa ai figli.
In ogni caso dal 10 aprile 2025 tutte le spese necessarie a soddisfare le esigenze abitative dei figli, quando la madre li terrà presso di sé, sono e rimangono a carico della sig.ra Parte_2
6) I rapporti fra i coniugi in sede di separazione e divorzio (assegno divorzile una tantum). I coniugi si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha adeguata capacità lavorativa e, pertanto, dichiarano di non avere, ciascuno nei confronti dell'altro/a, diritto alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento o alimentare coniugale e comunque di rinunciarvi. Le Parti si danno altresì atto reciprocamente di avere risorse adeguate per far fronte, anche in futuro, ad ogni propria esigenza anche rapportata alle scelte effettuate (ivi comprese quelle lavorative) durante la vita matrimoniale e al tenore di vita goduto manente matrimonio. Ciò premesso i coniugi concordano fin d'ora che il sig. versi alla sig.ra un assegno divorzile corrisposto in Parte_1 Parte_2
unica soluzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 legge div. La somma una tantum è quantificata in € 50.000,00 (cinquantamila/00). A tal fine le parti concordano che, a titolo di acconto, il sig.
- mediante bonifico bancario - versi alla sig.ra la somma di € 15.000,00 Pt_1 Parte_2 (quindicimila/00) entro 5 giorni dal deposito telematico del presente ricorso presso la Cancelleria del Tribunale di RI.
Il saldo dell'una tantum divorzile, pari ad € 35.000.00 (trentacinquemila/00), sarà versato con bonifico bancario dal sig. alla sig.ra entro 5 giorni dal passaggio in giudicato Pt_1 Parte_2
della sentenza di divorzio (alle condizioni, cfr. infra, richieste concordemente dalle parti già in questa sede). La sig.ra fin d'ora accetta, a titolo di una tantum divorzile, la somma Parte_2
suindicata (€ 50.000,00 – cinquantamila/00) con efficacia ex se estintiva di ogni sua ulteriore pretesa per ogni ragione e titolo nella consapevolezza che, successivamente, non potrà essere proposta alcuna nuova domanda di contenuto economico nei confronti del sig. Parte_1
7) Sistemazione dei rapporti economico/patrimoniali fra i coniugi.
Trasferimenti immobiliari.
A sistemazione di ogni pendenza economico-patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale - premettendo che il presente accordo è, nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché gli atti dispositivi di seguito previsti, anche con riferimento ai successivi atti che si rendessero necessari per formalizzarli, sono soggetti all'esenzione ed ai benefici fiscali di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo
2000 n. 49/F, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 nonché a tutte quelle successive del medesimo tenore, con riferimento anche all'art. 19 L. n. 74 del 1987 e alla Risoluzione n.80/E del 9 settembre 2019 o comunque a qualsiasi altra normativa in materia - i coniugi concordano quanto segue.
La sig.ra fra gli altri, è proprietaria del seguente compendio immobiliare sito in Parte_2
Santarcangelo di GN (RN) via Europa, n. 8, come risultante dal Catasto fabbricati del predetto
Comune (doc. 06):
- foglio 21, part. 423, sub. 21, cat. A2, classe 3, cons. 8,5 vani, superficie tot. 142 mq, rendita €
921,88; - foglio 21, part. 423, sub. 22, cat. C2, classe 1, cons. 170 mq, superficie tot. 185 mq, rendita € 316,07;
- foglio 21, part. 423, sub. 18, cat. F1, cons. 92 mq;
- foglio 21, part. 423, sub. 19, cat. F1, cons. 256 mq.
Gli immobili sopra descritti sono gravati da:
- diritti reali a favore del sig. (Codice fiscale ) costituiti Parte_3 CodiceFiscale_7
con atto pubblico a rogito Notaio di RI in data 21 dicembre 2018 Rep. n. Persona_3
5789/4395, debitamente registrato e trascritto a RI il 28 dicembre 2018 all'art.11446; - ipoteca volontaria iscritta a RI il 28 dicembre 2018 all'art. 3146, per la somma di Euro
390.000,00 a garanzia di un mutuo fondiario di originari Euro 260.000,00 a favore della
[...]
Parte_4
il cui debito residuo alla data del 27/11/2024 ammonta ad euro 216.475,24 (doc. 07).
[...]
Ciò premesso la sig.ra per le causali di cui sopra e beneficiando i coniugi delle Parte_2
esenzioni previste dalla Legge (art. 19 legge 74/1987), si impegna e si obbliga a trasferire al sig.
che si impegna e si obbliga ad acquistare, la piena proprietà delle predette unità Parte_1
immobiliari verso la corresponsione della somma di € 293.000,00 (duecentonovantatre/00) ritenuta fin d'ora equa dalla venditrice, da pagare - parzialmente - anche mediante accollo del mutuo.
Quanto in oggetto viene promesso in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, compresi i gravami sopra indicati, con tutte le relative accessioni, dipendenze, pertinenze, oneri e servitù se e come esistenti, con tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo stato di comunione del fabbricato di cui le porzioni fanno parte, il tutto come ben noto al sig.
e di cui si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo sopra pattuito. Pt_1
Le spese per eventuali opere che si rendessero necessarie al fine della regolarizzazione urbanistica, edilizia e catastale delle porzioni in oggetto saranno a carico del sig. mentre i costi per Pt_1
l'eventuale deposito/richiesta di rilascio di titoli/autorizzazioni edilizie, nuove planimetrie ecc nonché le spese per una eventuale relazione tecnica integrata contenente attestazione di conformità catastale e relazione urbanistica edilizia, saranno a carico della sig.ra Le parti Parte_2
dichiarano che di quanto sopra si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo sopra pattuito ed il sig. dichiara sin d'ora di rinunciare alla relazione sulla regolarità urbanistica Pt_1
dell'immobile.
Infine, a seguito della recente ristrutturazione che ha interessato gli immobili in oggetto, risultano ancora delle maestranze da saldare. Il signor si obbliga ad accollarsi, in sede di definitivo Pt_1
atto di acquisto, questi debiti e le parti dichiarano che anche di tale circostanza si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo sopra pattuito.
Il pagamento avverrà all'atto del trasferimento immobiliare (rogito) che sarà effettuato dal notaio dott. con Studio in RI (RN), Via Mentana, 36 con costi a carico della Persona_4
sola parte acquirente e avverrà entro un mese dalla sentenza di omologa che pronuncerà la separazione fra i coniugi alle condizioni concordate. Se l'omologa intervenisse prima del rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra - previsto per il 07/04/2025 - la stipula dovrà Parte_2
avvenire entro un mese dal l'effettivo rilascio della casa coniugale.
***
Questione cessioni quota sociale. Si dà atto che anche i due atti di cessioni di quota sociale intervenuti tra i ricorrenti coniugi, autenticati dal Notaio in data 23 luglio 2024 Rep.22432/9493 e 22433/9494 , Persona_4
hanno costituito prima attuazione degli accordi di separazione e divorzio, a definizione della crisi familiare per cui è il presente ricorso;
talché, anche se i relativi trasferimenti sono stati allora formalizzati come ordinarie cessioni di quota sociale a corrispettivo pari al valore nominale o di poco minore, essi sono stati in realtà posti in essere in riguardo a quanto costituisce oggetto del presente, trovando causa nella separazione e nel divorzio dei ricorrenti, come già sarà per ogni altra stipulanda attribuzione di cui infra.
Anche di due dette cessioni di quote sociali si è dunque tenuto conto nel complesso degli odierni accordi e conseguentemente i ricorrenti con il presente si riconoscono reciprocamente di aver già definito ogni loro rapporto a motivo della partecipazione societaria nelle società “CESENATICO
ASSICURAZIONI SAS DI SE LE & C.” e Parte_5
, senza che nulla residui più da dare o da avere tra esse;
ciò viene
[...]
confermato anche dal sig. quale legale rappresentate di pieni poteri delle due dette Parte_1
società, con piena manleva della sig.ra Più precisamente il sig. sia in Parte_2 Pt_1
proprio che quale legale rappresentate delle società, si obbliga con la firma del presente accordo a tenere indenne la sig.ra da qualsiasi responsabilità in relazione alle società di cui Parte_2
la stessa ha ceduto le quote, anche in relazione alla suddivisione degli utili e ai profili fiscali.
***
Questione automobile TG GS847WB. Tale veicolo è attualmente in uso alla sig.ra CP_1
ma il relativo contratto di leasing è intestato al sig. (personalmente); Parte_2 Pt_1
considerato che la sig.ra utilizza questo mezzo prevalentemente per accompagnare i figli Parte_2
presso le varie attività, esso continuerà ad essere utilizzato dalla moglie e il marito si obbliga a pagare le restanti rate del leasing pari ad € 806,33/mensili. Tale canone comprende un massimo di
20.000 km all'anno; resta inteso che qualora la sig.ra dovesse oltrepassare tale Parte_2
chilometraggio dovrà rimborsare al marito l'importo extra dovuto. A scadenza, il sig. Pt_1
riconoscerà alla sig.ra la possibilità di riscattarla a proprie spese, personalmente ovvero Parte_2
come persona giuridica/ditta individuale qualora ciò fosse consentito. Fatto salvo quanto sopra, tutte le responsabilità contrattuali derivanti dal contratto di leasing allegato (doc. 08) sono trasferite fin d'ora alla sig.ra Parte_2
***
Il Conto corrente cointestato.
In riferimento al Conto corrente cointestato tra le parti e accesso presso Banca Riviera Banca IBAN
IT04 I 089 9524 0000 0000 0202 599 le parti riconoscono che le somme ivi depositate sono di proprietà del sig. conseguentemente si obbligano a curarne personalmente la chiusura Pt_1
entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo e il sig. ne tratterrà il saldo. Pt_1
***
UnicoLab
Il sig. si obbliga, senza corrispettivo, entro e non oltre il 31/12/2024 a cessare la ditta Pt_1
individuale “UnicoLab” con sede legale in Santarcangelo di GN (RN), viale Europa n. 10 che si occupa del confezionamento di abiti maschili su misura e di cui la moglie è l'ideatrice. Affinché la sig.ra possa continuare a lavorare in tale settore, il sig. si obbliga altresì, Parte_2 Pt_1
sempre senza corrispettivo, a consentire alla moglie di riaprire la “UnicoLab” con lo stesso nome, segni distintivi, logo, pagina social, sfruttamento della medesima clientela e tutto quanto attenga alla ditta individuale citata.
8) Clausola di chiusura. Le Parti, con l'esatta esecuzione di quanto previsto in questo accordo, dichiarano di aver definito ogni aspetto patrimoniale ed economico che li riguarda e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere in relazione al pregresso rapporto coniugale e a qualsivoglia altro titolo, causa e ragione, salvo quanto previsto nel prosieguo del presente atto in riferimento alle condizioni di divorzio;
9) Spese legali. Le spese legali integralmente compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 47 Parte I Anno 2008 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo. Così deciso in RI, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2016 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] con il Parte_1 CodiceFiscale_1
UC ( NTINI CodiceFiscale_2
AR (C.F. ) C.F._3
e nata a [...] i ) con Parte_2 C.F._4
ELIC bilito C.F._5
AR IC (C.F. C.F._6
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 03/12/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2
contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11.10.2008, a Riccione
(RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a RI (RN), rispettivamente in data 8.11.2009 e
5.08.2012, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 11.03.2025 e 12.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Casa coniugale. La casa coniugale sita in Santarcangelo di GN (RN), in Via Europa n. 10 rimane assegnata al sig. che ne è proprietario (doc. 04), con le relative pertinenze e Parte_1
con tutti gli arredi e i corredi ivi esistenti (che sono anch'essi di sua proprietà); la sig.ra
[...]
per quanto infra, asporterà dalla casa familiare ogni bene ed effetto personale entro e Parte_2
non oltre il 7 aprile 2025. La casa familiare è così identificata al Catasto fabbricati del Comune di
Santarcangelo di GN (RN) al:
- foglio 21, part. 423, sub. 4, cat. A7, classe 4, cons. 12,5 vani, superficie tot. 339, mq, rendita €
2.162,66;
- foglio 21, part. 423, sub. 6, cat. C6, classe 1, cons. 23 mq, superficie tot. 38 mq, rendita € 48,70.
3) Regime di affidamento dei figli e responsabilità genitoriale. I figli e sono Per_1 Per_2
affidati in via condivisa a entrambi i genitori, i quali sono consapevoli che i minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I sigg.ri e danno atto che Pt_1 Parte_2 Per_1
e hanno un ottimo rapporto con entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie di Per_2
appartenenza e intendono garantire loro la piena attuazione del loro diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo delle famiglie d'origine. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di straordinaria amministrazione relative ai figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente dai genitori, in ogni caso tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi. 4) Residenza dei figli e loro frequentazioni con i genitori. I sigg.ri e accogliendo la richiesta di quest'ultima, convengono che madre e figli Pt_1 Parte_2
trasferiscano la loro residenza a TO (o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città) a partire dal mese di settembre 2025.
Ai fini del trasferimento, la signora si impegna a trovare una soluzione abitativa idonea Parte_2
alle esigenze dei minori. In collaborazione con il marito, sta valutando a quale istituto scolastico iscrivere per l'annualità 2025/2026 il figlio minore , mentre continuerà a Per_2 Per_1
frequentare l'Istituto Statale Omnicomprensivo Amintore Fanfani TO IT IOSF sito in Pieve Santo Stefano (AR), dove continuerà anche ad usufruire del convitto annesso alla scuola dal lunedì al venerdì. Nel caso in cui la signora ravvisasse un eccessivo disagio dei minori Parte_2
in relazione al trasferimento a TO (o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città) a settembre 2025, la signora posticiperà il trasferimento stesso, fermo restando tutto Parte_2
quanto di seguito concordato.
Quanto alle frequentazioni genitori/figli si individuano tre modalità/periodi:
- I periodo (dalla firma del presente ricorso al 7 aprile 2025): i figli trascorreranno con il padre una settimana nella casa coniugale e nella settimana successiva ivi si tratterranno con la madre che, pertanto, continuerà ad avere libero accesso e disponibilità della casa coniugale nelle settimane in cui vi si tratterà con i propri figli;
così si procederà a settimane alternate.
Nelle settimane in cui il sig. non sarà a RI (fino a marzo 2025 il lavoro lo vedrà Pt_1
impegnato a Milano) e contestualmente non avrà con sé i figli, la sig.ra metterà a Parte_2
disposizione del marito gratuitamente una stanza (delle tre) - a seconda della disponibilità - di cui ella è proprietaria in Santarcangelo di GN (RN) alla via Europa n. 8/A.
Tutte le spese relative alla casa coniugale rimarranno ad esclusivo carico del marito, mentre quelle relative all'immobile di via Europa n. 8/A saranno a carico della moglie.
- II periodo transitorio (dal 7 aprile 2025 fino al trasferimento a TO, o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città). Dal 7 aprile 2025 la sig.ra non usufruirà più della casa Parte_2
coniugale e, in attesa di trasferirsi a TO e nei periodi di sua spettanza, ospiterà i figli altrove, in luogo diverso (a sua cura e spese) dalla casa coniugale. I figli continueranno a trattenersi con l'uno ovvero con l'altro genitore a settimane alternate (durante la sospensione scolastica si osserveranno le disposizioni ad hoc che seguono).
- III periodo (dal trasferimento dei figli a TO o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città). Le modalità di frequentazione ordinaria saranno le seguenti. Il sig. frequenterà i Pt_1
figli a week-end (lunghi) alternati (uno con il padre e quello seguente con la madre) e alternando le settimane col padre come segue:
1° settimana di frequentazione: la sig.ra accompagnerà il venerdì dopo scuola Parte_2 Per_2
da TO (o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città) a Santarcangelo di GN e da qui lo preleverà per ricondurlo a TO (o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città) la domenica sera;
2° settimana di frequentazione: la sig.ra accompagnerà il giovedì dopo scuola a Parte_2 Per_2
Bologna e lo riprenderà la domenica sera a Bologna per ricondurlo a TO (o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città) -portandolo con l'autovettura oppure facendolo viaggiare, a sue spese, in treno con una hostess-. Dei viaggi da e per Bologna se ne occuperà il sig. (anche Pt_1
tramite persona all'uopo delegata).
In generale: nei fine settimana di spettanza paterna, il sig. (ovvero una persona da lui Pt_1
delegata) dovrà occuparsi di prelevare e accompagnare da e presso l'istituto scolastico Per_1
frequentato.
Il tutto salvo migliori accordi fra le parti anche al fine di consentire alla sig.ra maggior Parte_2
libertà nell'organizzare (nei periodi “transitori”) quanto necessario al trasferimento a TO. I genitori, al fine di far fronte alle esigenze dei figli, si avvarranno dell'aiuto delle proprie famiglie di appartenenza ovvero di collaboratori di cui, al bisogno, ciascuno sosterrà i costi.
In riferimento ai periodi di sospensione scolastica.
- Periodo pasquale: si individuano due periodi, dalla fine della scuola alla domenica di Pasqua (A) e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola (B). I figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore i periodi A e B con alternanza di anno in anno;
- Periodo natalizio: si individuano due periodi, dalla fine della scuola al 30/12 (A) e dal 31/12 alla ripresa della scuola (B). I figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore i periodi A e B con alternanza di anno in anno. Per l'anno in corso i figli staranno con la madre per il primo periodo
(A).
- Periodo estivo: dalla fine della scuola il padre terrà con sé i figli per due settimane consecutive in ogni mese di giugno, luglio e agosto. Il rimanente periodo si tratterranno con la madre.
Limitatamente all'anno 2025 (per impegni già assunti) i genitori concordano fin d'ora che i figli rimangano con il padre nei periodi dal 16 al 23 giugno e dall'11 al 18 agosto, rinviando a migliori accordi fra i genitori la concreta determinazione dei restanti periodi (fino alla concorrenza delle due settimane che i figli trascorreranno col padre per ogni mese di giugno/luglio/agosto) relativi all'estate 2025;
- negli ulteriori periodi di festività (per i c.d. ponti) sarà privilegiata la frequentazione padre/figli vista la distanza di e dal padre. Per_1 Per_2
4.1 Clausola di salvaguardia nell'interesse dei figli. Nell'ipotesi in cui i figli e Per_1 Per_2
manifestassero disagio in relazione/a seguito del loro trasferimento a TO (o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città), i genitori si adopereranno per consentire loro di superare tali difficoltà; laddove entrambi i genitori ravvisassero una persistente opposizione dei figli a risiedere a
TO (o in altro luogo distante un massimo di 25 km da tale città), i sigg.ri e Parte_2 Pt_1
concordano sin d'ora che essi tornino a Santarcangelo dal padre ivi ri-stabilendo anche la loro residenza anagrafica. In tale ipotesi cesserà il contributo mensile ordinario al mantenimento nei termini sotto indicati e si rivedranno conseguentemente le modalità di frequentazione madre/figli. 5) Il contributo dei genitori al mantenimento ordinario e straordinario dei figli. I genitori contribuiranno al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso di sé. Essi parteciperanno ulteriormente al mantenimento dei figli come segue:
- tasse/rette scolastiche, anche universitarie e convitti ed in generale tutto ciò che riguarda l'istruzione saranno pagate in via anticipata dal sig. (purché si tratti di spese dallo stesso Pt_1
espressamente condivise) e resteranno a suo esclusivo carico;
allo stesso modo saranno pagate in via anticipata e resteranno a suo esclusivo carico le polizze/infortuni (relative ai figli) attualmente in essere: polizza n° 079/25/912205 e polizza n° 078/25/912206.
- per quanto riguarda il mantenimento ordinario dei figli, il sig. verserà (entro il giorno 10 Pt_1
giorno di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT) alla sig.ra la somma mensile di: Parte_2
– € 1.000,00 fino alla mensilità di marzo 2025 compresa;
– € 1.500,00 dal 10 aprile 2025 (dal 7 aprile 2025 la sig.ra come previsto, non ospiterà Parte_2
più i figli presso la casa familiare).
Le spese straordinarie - per il cui novero (fatto salvo quanto sopra) - si rinvia al protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna sottoscritto in data 9 agosto 2017 (doc. 05), saranno a carico del marito per il 75% e per il restante 25% saranno a carico della moglie. Si precisa, inoltre, che: eventuale personale assunto, anche occasionalmente, per servizio di baby-sitting o cura della casa sarà pagato esclusivamente del coniuge che deciderà di assumerlo;
in relazione alla polizza assicurativa in essere (n° 079/27/902717) per il rimborso delle spese sanitarie, essendo cumulativa per la famiglia, la ripartizione fra i genitori come sopra concordata avverrà solo per la quota relativa ai figli.
In ogni caso dal 10 aprile 2025 tutte le spese necessarie a soddisfare le esigenze abitative dei figli, quando la madre li terrà presso di sé, sono e rimangono a carico della sig.ra Parte_2
6) I rapporti fra i coniugi in sede di separazione e divorzio (assegno divorzile una tantum). I coniugi si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha adeguata capacità lavorativa e, pertanto, dichiarano di non avere, ciascuno nei confronti dell'altro/a, diritto alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento o alimentare coniugale e comunque di rinunciarvi. Le Parti si danno altresì atto reciprocamente di avere risorse adeguate per far fronte, anche in futuro, ad ogni propria esigenza anche rapportata alle scelte effettuate (ivi comprese quelle lavorative) durante la vita matrimoniale e al tenore di vita goduto manente matrimonio. Ciò premesso i coniugi concordano fin d'ora che il sig. versi alla sig.ra un assegno divorzile corrisposto in Parte_1 Parte_2
unica soluzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 legge div. La somma una tantum è quantificata in € 50.000,00 (cinquantamila/00). A tal fine le parti concordano che, a titolo di acconto, il sig.
- mediante bonifico bancario - versi alla sig.ra la somma di € 15.000,00 Pt_1 Parte_2 (quindicimila/00) entro 5 giorni dal deposito telematico del presente ricorso presso la Cancelleria del Tribunale di RI.
Il saldo dell'una tantum divorzile, pari ad € 35.000.00 (trentacinquemila/00), sarà versato con bonifico bancario dal sig. alla sig.ra entro 5 giorni dal passaggio in giudicato Pt_1 Parte_2
della sentenza di divorzio (alle condizioni, cfr. infra, richieste concordemente dalle parti già in questa sede). La sig.ra fin d'ora accetta, a titolo di una tantum divorzile, la somma Parte_2
suindicata (€ 50.000,00 – cinquantamila/00) con efficacia ex se estintiva di ogni sua ulteriore pretesa per ogni ragione e titolo nella consapevolezza che, successivamente, non potrà essere proposta alcuna nuova domanda di contenuto economico nei confronti del sig. Parte_1
7) Sistemazione dei rapporti economico/patrimoniali fra i coniugi.
Trasferimenti immobiliari.
A sistemazione di ogni pendenza economico-patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale - premettendo che il presente accordo è, nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché gli atti dispositivi di seguito previsti, anche con riferimento ai successivi atti che si rendessero necessari per formalizzarli, sono soggetti all'esenzione ed ai benefici fiscali di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo
2000 n. 49/F, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 nonché a tutte quelle successive del medesimo tenore, con riferimento anche all'art. 19 L. n. 74 del 1987 e alla Risoluzione n.80/E del 9 settembre 2019 o comunque a qualsiasi altra normativa in materia - i coniugi concordano quanto segue.
La sig.ra fra gli altri, è proprietaria del seguente compendio immobiliare sito in Parte_2
Santarcangelo di GN (RN) via Europa, n. 8, come risultante dal Catasto fabbricati del predetto
Comune (doc. 06):
- foglio 21, part. 423, sub. 21, cat. A2, classe 3, cons. 8,5 vani, superficie tot. 142 mq, rendita €
921,88; - foglio 21, part. 423, sub. 22, cat. C2, classe 1, cons. 170 mq, superficie tot. 185 mq, rendita € 316,07;
- foglio 21, part. 423, sub. 18, cat. F1, cons. 92 mq;
- foglio 21, part. 423, sub. 19, cat. F1, cons. 256 mq.
Gli immobili sopra descritti sono gravati da:
- diritti reali a favore del sig. (Codice fiscale ) costituiti Parte_3 CodiceFiscale_7
con atto pubblico a rogito Notaio di RI in data 21 dicembre 2018 Rep. n. Persona_3
5789/4395, debitamente registrato e trascritto a RI il 28 dicembre 2018 all'art.11446; - ipoteca volontaria iscritta a RI il 28 dicembre 2018 all'art. 3146, per la somma di Euro
390.000,00 a garanzia di un mutuo fondiario di originari Euro 260.000,00 a favore della
[...]
Parte_4
il cui debito residuo alla data del 27/11/2024 ammonta ad euro 216.475,24 (doc. 07).
[...]
Ciò premesso la sig.ra per le causali di cui sopra e beneficiando i coniugi delle Parte_2
esenzioni previste dalla Legge (art. 19 legge 74/1987), si impegna e si obbliga a trasferire al sig.
che si impegna e si obbliga ad acquistare, la piena proprietà delle predette unità Parte_1
immobiliari verso la corresponsione della somma di € 293.000,00 (duecentonovantatre/00) ritenuta fin d'ora equa dalla venditrice, da pagare - parzialmente - anche mediante accollo del mutuo.
Quanto in oggetto viene promesso in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, compresi i gravami sopra indicati, con tutte le relative accessioni, dipendenze, pertinenze, oneri e servitù se e come esistenti, con tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo stato di comunione del fabbricato di cui le porzioni fanno parte, il tutto come ben noto al sig.
e di cui si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo sopra pattuito. Pt_1
Le spese per eventuali opere che si rendessero necessarie al fine della regolarizzazione urbanistica, edilizia e catastale delle porzioni in oggetto saranno a carico del sig. mentre i costi per Pt_1
l'eventuale deposito/richiesta di rilascio di titoli/autorizzazioni edilizie, nuove planimetrie ecc nonché le spese per una eventuale relazione tecnica integrata contenente attestazione di conformità catastale e relazione urbanistica edilizia, saranno a carico della sig.ra Le parti Parte_2
dichiarano che di quanto sopra si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo sopra pattuito ed il sig. dichiara sin d'ora di rinunciare alla relazione sulla regolarità urbanistica Pt_1
dell'immobile.
Infine, a seguito della recente ristrutturazione che ha interessato gli immobili in oggetto, risultano ancora delle maestranze da saldare. Il signor si obbliga ad accollarsi, in sede di definitivo Pt_1
atto di acquisto, questi debiti e le parti dichiarano che anche di tale circostanza si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo sopra pattuito.
Il pagamento avverrà all'atto del trasferimento immobiliare (rogito) che sarà effettuato dal notaio dott. con Studio in RI (RN), Via Mentana, 36 con costi a carico della Persona_4
sola parte acquirente e avverrà entro un mese dalla sentenza di omologa che pronuncerà la separazione fra i coniugi alle condizioni concordate. Se l'omologa intervenisse prima del rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra - previsto per il 07/04/2025 - la stipula dovrà Parte_2
avvenire entro un mese dal l'effettivo rilascio della casa coniugale.
***
Questione cessioni quota sociale. Si dà atto che anche i due atti di cessioni di quota sociale intervenuti tra i ricorrenti coniugi, autenticati dal Notaio in data 23 luglio 2024 Rep.22432/9493 e 22433/9494 , Persona_4
hanno costituito prima attuazione degli accordi di separazione e divorzio, a definizione della crisi familiare per cui è il presente ricorso;
talché, anche se i relativi trasferimenti sono stati allora formalizzati come ordinarie cessioni di quota sociale a corrispettivo pari al valore nominale o di poco minore, essi sono stati in realtà posti in essere in riguardo a quanto costituisce oggetto del presente, trovando causa nella separazione e nel divorzio dei ricorrenti, come già sarà per ogni altra stipulanda attribuzione di cui infra.
Anche di due dette cessioni di quote sociali si è dunque tenuto conto nel complesso degli odierni accordi e conseguentemente i ricorrenti con il presente si riconoscono reciprocamente di aver già definito ogni loro rapporto a motivo della partecipazione societaria nelle società “CESENATICO
ASSICURAZIONI SAS DI SE LE & C.” e Parte_5
, senza che nulla residui più da dare o da avere tra esse;
ciò viene
[...]
confermato anche dal sig. quale legale rappresentate di pieni poteri delle due dette Parte_1
società, con piena manleva della sig.ra Più precisamente il sig. sia in Parte_2 Pt_1
proprio che quale legale rappresentate delle società, si obbliga con la firma del presente accordo a tenere indenne la sig.ra da qualsiasi responsabilità in relazione alle società di cui Parte_2
la stessa ha ceduto le quote, anche in relazione alla suddivisione degli utili e ai profili fiscali.
***
Questione automobile TG GS847WB. Tale veicolo è attualmente in uso alla sig.ra CP_1
ma il relativo contratto di leasing è intestato al sig. (personalmente); Parte_2 Pt_1
considerato che la sig.ra utilizza questo mezzo prevalentemente per accompagnare i figli Parte_2
presso le varie attività, esso continuerà ad essere utilizzato dalla moglie e il marito si obbliga a pagare le restanti rate del leasing pari ad € 806,33/mensili. Tale canone comprende un massimo di
20.000 km all'anno; resta inteso che qualora la sig.ra dovesse oltrepassare tale Parte_2
chilometraggio dovrà rimborsare al marito l'importo extra dovuto. A scadenza, il sig. Pt_1
riconoscerà alla sig.ra la possibilità di riscattarla a proprie spese, personalmente ovvero Parte_2
come persona giuridica/ditta individuale qualora ciò fosse consentito. Fatto salvo quanto sopra, tutte le responsabilità contrattuali derivanti dal contratto di leasing allegato (doc. 08) sono trasferite fin d'ora alla sig.ra Parte_2
***
Il Conto corrente cointestato.
In riferimento al Conto corrente cointestato tra le parti e accesso presso Banca Riviera Banca IBAN
IT04 I 089 9524 0000 0000 0202 599 le parti riconoscono che le somme ivi depositate sono di proprietà del sig. conseguentemente si obbligano a curarne personalmente la chiusura Pt_1
entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo e il sig. ne tratterrà il saldo. Pt_1
***
UnicoLab
Il sig. si obbliga, senza corrispettivo, entro e non oltre il 31/12/2024 a cessare la ditta Pt_1
individuale “UnicoLab” con sede legale in Santarcangelo di GN (RN), viale Europa n. 10 che si occupa del confezionamento di abiti maschili su misura e di cui la moglie è l'ideatrice. Affinché la sig.ra possa continuare a lavorare in tale settore, il sig. si obbliga altresì, Parte_2 Pt_1
sempre senza corrispettivo, a consentire alla moglie di riaprire la “UnicoLab” con lo stesso nome, segni distintivi, logo, pagina social, sfruttamento della medesima clientela e tutto quanto attenga alla ditta individuale citata.
8) Clausola di chiusura. Le Parti, con l'esatta esecuzione di quanto previsto in questo accordo, dichiarano di aver definito ogni aspetto patrimoniale ed economico che li riguarda e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere in relazione al pregresso rapporto coniugale e a qualsivoglia altro titolo, causa e ragione, salvo quanto previsto nel prosieguo del presente atto in riferimento alle condizioni di divorzio;
9) Spese legali. Le spese legali integralmente compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 47 Parte I Anno 2008 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo. Così deciso in RI, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi