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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di EN Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 5.12.2024, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 106/2024
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Leandro Chiarelli contro
- appellato - Controparte_1
Avv.ti Andrea Cuomo e Marco Lastilla
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 109/2024 del Tribunale di EN giudice del lavoro, pubblicata l'8.2.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 8.2.2024 il Tribunale di EN ha accolto il ricorso con cui aveva chiesto la condanna di Controparte_1 [...]
( , di cui l'attrice era stata Parte_1 CP_2 dipendente fino all'8.8.2021, a pagarle l'importo di € 16.777,44, che la società aveva trattenuto sulle competenze di fine rapporto della lavoratrice, assumendo di essere creditrice di dell'indennità CP_1 sostitutiva del preavviso, per avere l'odierna appellata rassegnato le dimissioni senza osservare i termini contrattuali di preavviso (si era dimessa il 28.7.2021 con effetto appunto dall'8.8.2021).
2. In motivazione il primo giudice ha respinto le preliminari eccezioni di inammissibilità delle domande attrici, formulate dalla società in relazione alle modalità e ai tempi della notificazione del ricorso introduttivo, nonché quella di nullità del ricorso, decidendo quindi nel merito.
3. E nel merito ha rilevato come in fatto fosse pacifico che fosse CP_1 stata collocata in cassa integrazione a zero ore fin dal 28.6.2021, che la società le avesse comunicato, il 10.6.2021, l'avvio della procedura di licenziamento collettivo relativa a tutto il personale dipendente addetto alle sedi di EN ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 (per cessazione di attività, quindi ex art. 8 comma 11, D.L. 41/2021, in deroga al blocco dei licenziamenti all'epoca in vigore) e che infine fosse stata CP_2 cancellata dal registro delle imprese il 15.7.2021, avendo effettivamente cessato la sua attività in Italia.
4. Una simile condizione, secondo il primo giudice, sarebbe stata inequivocamente indicativa dell'inesistenza, in concreto, di qualsiasi interesse della società a proseguire il rapporto di lavoro e di conseguenza anche a essere preavvisata della volontà della lavoratrice di porvi termine.
5. Il Tribunale ha quindi ritenuto l'inesistenza dell'obbligo della ricorrente di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso e ha condannato la società a restituirle l'importo trattenuto, per tale titolo, sulle spettanze di fine rapporto.
6. La parte soccombente impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la riforma, affidando le proprie ragioni a otto motivi.
7. Con i primi tre contesta in rito (sotto vari profili) il rigetto dell'eccezione di decadenza – inammissibilità delle domande attrici, formulata dalla sua difesa in relazione alle modalità con le quali era stato instaurato il contraddittorio.
8. Con il quarto motivo lamenta, sempre in rito, che il Tribunale CP_2 abbia raccolto il libero interrogatorio della ricorrente prima della regolare costituzione delle parti e non abbia poi rinnovato l'incombente dopo la
2 sua costituzione, mentre in quella sede, a suo dire, essa avrebbe potuto chiarire le ragioni del proprio interesse alla prestazione di CP_1 anche durante il periodo di preavviso.
9. Con il quinto motivo (il primo di merito) l'appellante censura poi la pronuncia per non avere motivato in ordine all'eccezione, pure formulata in memoria, di irritualità delle dimissioni, che non sarebbero state mai comunicate dalla lavoratrice alla società, ma che avrebbe solo CP_1 inoltrato all'ITL.
10. Con il sesto motivo lamenta che il Tribunale non abbia fatto CP_2 applicazione della norma codicistica dell'art. 2118 c.c. e di quella della contrattazione di categoria relativa all'obbligo di preavviso (l'art. 54 del
CCNL , che avrebbero imposto il pagamento della relativa Per_1 indennità in ogni caso di cessazione immediata del rapporto, salvo il caso di un diverso accordo delle parti, nella specie sicuramente assente.
11. Con il settimo motivo poi la società si duole del fatto che il primo giudice non abbia, a suo dire, tenuto in alcuna considerazione (non motivando affatto sul punto) le difese svolte in memoria di costituzione, relative all'interesse che l'appellante avrebbe avuto alla prestazione di anche nel periodo di preavviso. Un interesse che sarebbe stato CP_1 determinato dall'effettiva posizione apicale della lavoratrice nell'organizzazione aziendale e che la società avrebbe rappresentato già nella lettera del 28.6.2021 (con cui la lavoratrice era stata collocata in
CIG), con la quale era comunque richiesto all'appellata di essere reperibile presso il domicilio comunicato, in quanto avrebbe potuto essere richiamata al lavoro “a fronte di sopravvenute esigenze lavorative”. In fatto poi, secondo la prospettazione dell'appellante, l'originaria ricorrente avrebbe svolto un ruolo di rilievo anche nella fase finale dell'attività della sua datrice di lavoro, tanto che sarebbe stata “costantemente richiamata dalla FIS per occuparsi delle questioni di competenza dei consulenti
3 aziendali ovvero, segnatamente, quelle del commercialista e della consulente del lavoro” (così testualmente l'atto di appello a pag. 27).
12. Infine con l'ottavo motivo la società lamenta che il Tribunale non abbia tenuto in considerazione la specialità del regime di sospensione della prestazione, previsto dalla normativa emergenziale durante la pandemia da Covid 19 e cui aveva fatto ricorso nel periodo che CP_2 aveva preceduto le dimissioni della lavoratrice.
13. L'appellante ha concluso come segue: “in totale riforma della sentenza n. 109 del 7 – 8 febbraio 2024 (R.G. n. 2492 del 2021) della
Sezione Lavoro del Tribunale di EN notificata in data 8 febbraio 2024:
a)- in tesi: accertare e dichiarare la decadenza dalla notificazione del ricorso introduttivo e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e comunque preclusa la pronuncia sul merito della domanda proposta dalla SI.ra
[...]
b)- in ipotesi: accertare e dichiarare infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto la domanda proposta dalla SI.ra
[...] avverso S.A.C.I. come in atto e, per l'effetto, respingerla Controparte_1 nel merito;
c)- in ogni caso: con condanna della SI.ra
[...] alla restituzione delle somme percepite in esecuzione Controparte_1 della gravata sentenza nonché al pagamento delle competenze e rimborsi della procedura avanti il Tribunale e la Corte di Appello ivi comprese, occorrendo, anche quelle di consulenza tecnica di parte e di ufficio”.
14. Si è costituita l'appellata per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
15. Così riassunta la presente vicenda processuale, la Corte ritiene l'appello infondato.
16. Sono infondati innanzi tutto i primi tre motivi, che attengono alle modalità con cui si è instaurato il contraddittorio in primo grado e che, per la loro evidente connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
4 17. A tal fine è utile premettere alcuni dati di fatto, che risultano dagli atti di causa. Così è pacifico che la società, che ha sede legale negli USA
(a Dover, Delaware, South State Street 229), avesse avuto una sede secondaria a EN, Via S. Antonino 11, fino al 15.7.2021, quando, come risulta dalla visura camerale storica (doc. 5 del fascicolo di primo grado della lavoratrice), quella sede era stata chiusa e la società cancellata dal registro delle imprese, per avere cessato la sua attività in
Italia.
18. Ancora, dalla comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo, inviata dall'odierna appellante ai sindacati dei lavoratori e all'ITL di EN (la data della comunicazione è 10.6.2021), risulta che contestualmente la società avesse nominato “il dott.
[...] come procuratore con poteri di implementare le decisioni CP_3 aziendali, compreso l'avvio e la gestione della procedura ex lege 223 del
1991” (così la comunicazione 10.6.2021).
19. Assunti questi dati, è poi un fatto che la notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (depositato il 9.12.2021) fosse stata originariamente tentata il 28.12.2021 all'indirizzo della sede secondaria di EN, ex art. 2495 comma 3 c.c. (secondo cui “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”).
20. Il Tribunale, con ordinanza del 30.9.2022, aveva ritenuto tuttavia il contraddittorio non regolarmente instaurato, in quanto la società risultava, dalla relata di notifica, trasferita dall'indirizzo di EN. Aveva quindi dato termine all'attrice per rinnovare la notifica fino al 3.12.2022.
5 21. Ancora è documentato che, in esito all'ordine del Tribunale, abbia tentato la notifica presso la sede della società in CP_1
Delaware, nel novembre 2022, con esito ancora negativo, in quanto, secondo la relazione di notifica proveniente dagli USA, il piego non avrebbe potuto essere consegnato all'indirizzo come indicato (che - è utile rilevare - corrispondeva a quello riportato nella visura camerale).
22. Con ordinanza 31.5.2023 il Tribunale aveva nuovamente escluso la regolarità della notifica, ma, dato atto che la lavoratrice si era attivata per provvedervi entro il termine perentorio assegnatole, le aveva concesso un ulteriore termine, fino al 29.9.2023, per rinnovare l'incombente.
23. Infine è documentato che l'attrice abbia provveduto alla rinnovazione, inviando l'atto per la notifica il 27.9.2023 e che la costituzione della società, ritenuta dal Tribunale tempestiva (circostanza quest'ultima che non è in contestazione), sia avvenuta il 12.1.2024.
24. A fronte di questi dati, che sono certi, la società assume (con il suo primo motivo) che il Tribunale abbia errato già nell'assegnare alla lavoratrice un termine per rinnovare la notificazione, a fronte di quella originariamente tentata a EN, in quanto già alla data di quel primo tentativo di notifica, l'attrice sarebbe stata ben consapevole dell'inesistenza della sede di EN (chiusa dal luglio 2021), così che nessuna rinnovazione sarebbe stata legittima e avrebbe dovuto essere dichiarata la decadenza/inammissibilità del ricorso. In ogni caso (ed è questo l'oggetto del secondo motivo) il primo giudice avrebbe erroneamente consentito una seconda rinnovazione della notificazione, pur non essendo andata a buon fine quella tentata in USA e pur essendo il termine dell'art. 291 c.p.c. certamente perentorio. Infine (terzo motivo) il Tribunale avrebbe ritenuto di poter decidere nel merito delle domande nonostante la lavoratrice, secondo la prospettazione dell'appellante, non avesse rispettato neppure il termine perentorio assegnatole per la notifica
6 nel maggio 2023, avendo consegnato l'atto per la notifica ben oltre il
29.9.2023.
25. Si tratta di argomenti che non possono essere condivisi. Merita innanzi tutto premettere come l'istituto della decadenza sia richiamato dall'appellante del tutto impropriamente, dato che, per il suo oggetto,
l'originaria domanda della lavoratrice (l'integrale pagamento del TFR) non era soggetta all'evidenza ad alcuna decadenza, ma solo agli ordinari termini prescrizionali. Di conseguenza, ove ne fosse stata dichiarata l'inammissibilità, o il giudizio introdotto davanti al Tribunale fosse stato dichiarato estinto in conseguenza delle modalità con cui era avvenuta la notificazione del ricorso introduttivo, l'unica conseguenza sarebbe stata l'onere dell'originaria ricorrente di depositare un nuovo ricorso. D'altra parte è un fatto che la società, in esito all'ultimo tentativo di notifica, si sia costituita ritualmente e abbia quindi potuto svolgere tutte le sue difese, così che le formalità con le quali il contraddittorio è stato instaurato non le hanno cagionato alcun danno, come nessun beneficio di merito le avrebbe apportato la declaratoria di inammissibilità del ricorso o l'estinzione del giudizio.
26. Ciò premesso, in ogni caso gli argomenti dell'appellante sono anche nel merito infondati. E' infatti senz'altro escluso che il Tribunale, a fronte di un tentativo di notifica eseguito presso l'ultima sede sociale (quindi in un luogo che aveva una relazione normativamente rilevante con la società almeno ex art. 2495 c.c.; peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, va più generalmente “escluso che il luogo in cui la notificazione viene eseguita attenga agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, poiché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono pur sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata … o in conseguenza della rinnovazione della notificazione,
7 effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.”, così Cass. 15541/2023) potesse ritenere quel tentativo tamquam non esset, indipendentemente dalla condivisibilità della scelta dell'attrice di avvalersi della notificazione ex art. 2495 c.c. Del tutto correttamente quindi il primo giudice ha disposto la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. Il primo motivo va pertanto respinto.
27. Ma è infondato anche il secondo motivo, dato che, come sopra detto, il Tribunale ha, ancora correttamente, preso atto che, nel termine perentorio assegnatole, l'attrice si era attivata per notificare l'atto all'estero, notifica che era stata tentata presso la sede risultante dalla visura camerale, così che l'esito negativo non poteva essere ascritto alla notificante. E costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “nel caso di mancata o non tempestiva rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della notificazione stessa, è possibile l'assegnazione di un ulteriore termine per
l'adempimento, in deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori, enunciato dall'art. 153 cod. proc. civ., quante volte, avendo la parte tempestivamente espletato l'incombente posto a suo carico, l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto che essa non era in condizione di conoscere ed in concreto sottratto ai suoi poteri: e ciò alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dato che una diversa soluzione, la quale vincoli nell'evenienza considerata alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, contrasterebbe con gli artt. 3 e
24 Cost., sia sotto il profilo della irragionevole equiparazione di situazioni diverse (quali, in specie, l'inerzia rispetto all'ordine di rinnovazione e la tempestiva esecuzione di questo, non completata per cause indipendenti dalla volontà del notificante e non rientranti nella normale prevedibilità) che sotto quello della ingiustificata compressione del diritto di difesa della parte incolpevole” (così già Cass. 1180/2006). Un principio che a maggior
8 ragione deve applicarsi in casi, come quello di specie, in cui non si faccia questione della notifica di un atto di impugnazione (neppure in senso lato), così che la declaratoria della relativa inammissibilità non avrebbe, come detto, alcuna conseguenza sul merito della posizione giuridica agita, ma determinerebbe unicamente un ulteriore dispendio di attività processuali per la parte attrice, senza alcun vantaggio per la resistente.
Il secondo motivo va pertanto respinto.
28. E' poi infondato in fatto il terzo motivo, giacchè è documentato che, in esito al nuovo ordine di rinnovazione, l'originaria attrice avesse tempestivamente consegnato l'atto per la notifica (il 27.9.2023, mentre il termine era fissato al 29.9.2023).
29. Quanto poi al quarto motivo (con cui la società lamenta che il primo giudice abbia interrogato liberamente l'attrice prima della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio e non abbia poi ripetuto l'incombente dopo la sua costituzione), esso è, prima che infondato, del tutto irrilevante. Non solo infatti non vi è alcun obbligo del giudice di disporre il libero interrogatorio, ma ancor prima nella specie non risulta che le dichiarazioni rese dalla lavoratrice abbiano avuto il minimo rilievo nella formazione del convincimento del Tribunale, che nella sua decisione non vi fa alcun riferimento. D'altro canto pare alla Corte di una certa evidenza che la società avrebbe dovuto allegare compiutamente nel proprio atto introduttivo i fatti da cui dedurre l' “interesse concreto e attuale”, che essa assumeva di avere avuto all'impiego della prestazione di nel corso del preavviso;
in mancanza non avrebbe certo CP_1 potuto introdurre tali fatti tardivamente a mezzo dell'interrogatorio libero.
Anche il quarto motivo va quindi respinto.
30. Pure infondato è il quinto motivo, con cui l'appellante lamenta l'irritualità delle dimissioni, in quanto comunicate dalla lavoratrice solo all'ITL. Anche questa è, ad avviso del collegio, una censura inconferente rispetto alle questioni di causa, dato che non è per niente in discussione
9 la circostanza che la società abbia avuto conoscenza di quelle dimissioni, come pure è certo che esse siano state rassegnate senza preavviso, così che le modalità di comunicazione del recesso della lavoratrice sono, sotto ogni profilo, irrilevanti ai fini del decidere rispetto all'unico tema controverso, che è il diritto della datrice di lavoro all'indennità sostitutiva del preavviso.
31. Il sesto e il settimo motivo attengono specificamente al merito della causa e sono pure infondati. Con essi, come si è detto in narrativa,
l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia dato applicazione alla norma codicistica e a quella contrattuale che obbligano la parte che receda senza preavviso al pagamento della relativa indennità, salve le ipotesi di giusta causa (sesto motivo), e che non abbia comunque considerato l'esistenza in concreto di un interesse datoriale alla prestazione della lavoratrice anche nel corso del periodo di preavviso
(settimo motivo).
32. In proposito merita rammentare come l'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato, adempia “alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo
- le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto” (così da ultimo, tra le tante, Cass. 27934/2021). In particolare, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, “in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione;
in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente” (così ancora Cass. 27934/2021 sopra citata).
33. Così ricostruita, in accordo con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la funzione dell'istituto, ne segue di necessità, ad avviso del
10 collegio, che il preavviso non sia dovuto dalla parte recedente quando, alla data del recesso, debba senz'altro escludersi l'interesse della controparte alla prosecuzione del rapporto di lavoro. In tal caso infatti l'obbligo si risolverebbe in un beneficio patrimoniale per la parte receduta privo della sua causa tipica.
34. Ora nella specie è un dato di fatto che la lavoratrice abbia rassegnato le dimissioni il 28.7.2021 con effetto dall'8.8.2021, quando ella si trovava in cassa integrazione a zero ore fin dal 28.6.2021 e dopo che la società aveva comunicato, il 10.6.2021, l'avvio della procedura di licenziamento collettivo relativa a tutto il personale dipendente addetto alle sedi di EN, che, come si è già detto ad altri fini, erano state chiuse dal 15 luglio 2021, data nella quale la società era stata cancellata dal registro delle imprese, sul presupposto della cessazione della sua attività in Italia. Si tratta di dati pacifici, che sembrano al collegio evidentemente incompatibili con l'esistenza di un concreto interesse della società a beneficiare della prestazione della lavoratrice anche nel periodo successivo all'8.8.2021. E conferma questa conclusione la circostanza che l'appellante non abbia mai specificamente dedotto (né nella narrativa dei suoi atti difensivi, né nella capitolazione istruttoria) le giornate nelle quali avrebbe richiamato dalla cassa integrazione nel periodo CP_1 successivo al 28.6.2021 e in particolare dopo il 15 luglio di quell'anno, quando, secondo la sua stessa prospettazione e come risultante dalla visura camerale, aveva cessato la sua attività in Italia. Il Tribunale ha correttamente valorizzato questi dati e la sua decisione va quindi confermata. Il sesto e il settimo motivo devono essere pertanto respinti.
35. E' infine infondato l'ottavo motivo, dato che la specialità della causa di sospensione del rapporto di lavoro, cui la società era ricorsa nella specie, non ha alcun rilievo ai fini della debenza o meno dell'indennità sostitutiva del preavviso da parte della lavoratrice, che dipende piuttosto dalle concrete condizioni delle parti, come accertate e quindi dalla certa
11 inesistenza di qualsiasi interesse della società, parte receduta, alla prestazione dell'appellata anche nel periodo di preavviso.
36. L'appello deve essere pertanto integralmente respinto e la sentenza impugnata confermata.
37. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
38. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 3.966,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in EN nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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