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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1872/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1872/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTIN CARLO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. GOTTARDO LUISA ( ) CORSO GARIBALDI 5 35122 C.F._2
PADOVA; ( ) VIA ALTINATE 47 35121 Parte_2 C.F._3
PADOVA; elettivamente domiciliato in VIA VERDI N.22 35100 PADOVA presso il difensore avv. BERTIN CARLO
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANI Controparte_1 P.IVA_1 ELENA e dell'avv. DARIO ANTONIO ( ) BORGO TRENTO C.F._4
TRIESTE 17 35012 CAMPOSAMPIERO;
elettivamente domiciliato in BORGO TRENTO
TRIESTE N. 17 35012 CAMPOSAMPIERO presso il difensore avv. MILANI ELENA
Convenuto
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte attrice Parte_1 come da note di trattazione ex art 127ter c.p.c depositate in data 20.3.2025;
“nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità contrattuale ex artt.1668 e/o 1218 c.c., e/o extracontrattuale ex art.2043 c.c., della società (C.f/P.iva Controparte_1
), per le ragioni di cui in espositiva, nella causazione dei danni di cui è giudizio, P.IVA_1 condannare la in persona del legale rappresentante, al pagamento in Controparte_1
pagina 1 di 5 favore della attrice -a titolo di risarcimento del danno patrimoniale complessivo- della somma di € 6.170,00, od in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia e/o da liquidarsi in via equitativa, oltre a rivalutazione ed interessi .
Con vittoria di spese.”
Conclusioni per parte convenuta Controparte_1 come da note di trattazione ex art 127ter c.p.c depositate in data 20.3.2025;
“Nel merito, in via principale: Accertarsi l'esclusiva responsabilità dell'attrice in ordine ai danni dalla stessa patìti e, per l'effetto, rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In subordine, nella denegata ipotesi di debenza di somme, ridursi il quantum in relazione a quanto dovesse risultare riconducibile – in via residuale e/o concorsuale – alla società convenuta, nonché in relazione quanto sarà accertato in corso di causa.
In ogni caso: Spese e compensi professionali interamente rifusi.
In via istruttoria : come da memoria ex art. 183 co6 n2 cpc”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...] per sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 6170,00 a titolo di CP_1 risarcimento del danno patrimoniale causato dalla convenuta nel corso dei lavori presso il proprio immobile.
A sostegno della domanda esponeva:
-di aver concluso con la convenuta contratto di appalto del 9.12.2021 per l'esecuzione di lavori di sostituzione infissi e montaggio zanzariere del proprio appartamento;
-che in data 14.6.2022, nel corso dei lavori, era divampato un incendio nella camera da letto a causa del comportamento negligente e imprudente della convenuta, i cui operai avevano occupato contemporaneamente tutti i locali dell'abitazione accendendo e lasciando accese le luci in ogni vano, e avevano relegato l'attrice nella terrazza dell'immobile;
-che il neon della lampada in camera da letto, a diretto contatto con il telo di copertura, aveva innescato un incendio che si era poi propagato in tutto la stanza;
-che, nonostante l'intervento degli operai, si erano determinati danni agli arredi e agli oggetti allocati nella stanza, che potevano essere determinati in complessivi € 6170.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in Controparte_1 Pt_3 quanto infondata in fatto e in diritto.
Assegnati i termini di cui all'art 183 comma sesto c.p.c e depositate le relative memorie, la causa veniva istruita mediante prova per testi e rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.3.2025.
In data 5.3.2025, veniva assegnata al ruolo di questo giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127ter c.p.c, con pagina 2 di 5 concessione alle parti di termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
2.
È pacifico che:
-le parti hanno concluso un contratto di appalto per la sostituzione dei serramenti dell'appartamento dell'attrice;
-in data 14.6.2022 alle ore 14.45, durante i lavori, si è propagato un incendio nella camera da letto con danni a parte del mobilio ivi contenuto.
Ad avviso del Tribunale, è poi emerso, in sede istruttoria, che l'incendio è stato innescato da una lampada presente nella camera da letto, coperta da un telo di nylon (cfr dichiarazione teste “entrato in camera da letto ho visto che la lampada alogena coperta dal telo Tes_1 era caduta e c'erano già delle fiamme”).
Così individuato il fatto storico alla base della domanda attrice, occorre precisare, sotto il profilo giuridico, come l'azione svolta abbia natura contrattuale, derivando dalla responsabilità assunta dalla nella corretta esecuzione del contratto di Controparte_1 appalto stipulato tra le parti e, segnatamente, nell'obbligo di custodia e salvaguardia dei beni dei committenti, la cui disponibilità è stata acquisita dall'appaltatrice, quando, con l'inizio dei lavori, gli è stato consegnato l'immobile per la loro esecuzione.
La domanda, infatti non può qualificarsi come un'azione di garanzia ex art. 1667 c.c., dal momento che il danno lamentato non attiene, propriamente, all'esecuzione corretta ed a regola d'arte dell'opera commissionata (cioè dei serramenti).
Si tratta, tuttavia, di un danno verificatosi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nell'ambito dei quali la società appaltatrice aveva, ovviamente, la disponibilità dell'immobile dell'attrice (con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti).
E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui l'appaltatore che riceva in consegna dal committente un bene di proprietà di quest'ultimo, al fine di eseguirvi le opere appaltate (o anche quando il bene costituisce esso stesso l'oggetto dell'appalto), assume, nei confronti del committente medesimo, l'obbligo accessorio di custodia del bene (cfr Cass. sez. 3, sent. n. 2232 del 22/01/2024; sez. 2, ord. n. 486 del
11/01/2018 e sent. n. 20995 del 30/09/2009), rispondendo, di conseguenza, dei danni eventualmente cagionati alla cosa (Cass. sez. 3, n. 19378 del 30.09.2016).
Trattandosi di responsabilità contrattuale dell'appaltatore, trovano applicazione i principi di diritto stabiliti da Cass SU 13533/2001. Pertanto, chi agisce per far valere l'inadempimento dell'obbligato e il risarcimento del danno può limitarsi a dedurre l'altrui inadempimento, essendo poi onere della parte convenuta fornire la prova contraria dell'avvenuto adempimento o dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della propria obbligazione, ivi compresi il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo (o della stessa controparte).
Nel caso di specie, l'inadempimento della allegato da parte attrice consiste CP_1 nell'aver occupato tutte le stanze dell'immobile e, soprattutto, nell'aver lasciato accese le luci presenti in ogni vano, compresa quella della lampada della camera da letto.
pagina 3 di 5 A fronte di detto inadempimento, la convenuta, ad avviso del Tribunale, non ha provato l'insussistenza dell'inadempimento lamentato e la riconducibilità dell'evento alla stessa committente.
Secondo la difesa della infatti, la responsabilità sarebbe unicamente dell'attrice, CP_1 che aveva coperto la lampada con un telo di nylon e che aveva la possibilità di muoversi all'interno dell'appartamento accendendo le luci delle stanze, non accese al contrario dagli operai.
Parte attrice non ha contestato di aver apposto i teli sopra i mobili e, quindi, anche sopra la lampada da cui è poi partito l'incendio (e la circostanza è stata comunque confermata anche dai testi, cfr dichiarazioni testi di parte attrice e in particolare teste “posso dire che Tes_2 avevo posizionato un telo di copertura sopra una lampada alogena a stelo posta in camera da letto”). La circostanza, tuttavia, non è idonea ad escludere la responsabilità dell'appaltatore, posto che ciò che assume maggiormente rilievo è l'accensione o meno della luce della lampada coperta. Secondo l'id quod plerumque accidit, infatti, per l'innesco di un incendio è necessaria una fonte di calore, il quale si determina dall'accensione della lampada (soprattutto se alogena), e non dal semplice contatto tra un telo ed un neon spento.
Spettava quindi all'appaltatore provare che la lampada della camera da letto era stata accesa da parte attrice e di non essere così inadempiente.
Tale prova non è stata raggiunta.
Le risultanze istruttorie infatti, non sono sul punto chiare ed inequivoche: il teste ha Tes_2 dichiarato che la lampada era spenta quando vi aveva apposto il telo, mentre dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta non è emerso che l'attrice o il marito sono entrati Tes_ nella camera da letto e vi hanno acceso la luce (il teste ha infatti riposto di non ricordare se i coniugi potevano o meno accendere e spegnere le luci durante i lavori [cfr dichiarazione al cap 3 di parte convenuta], mentre il teste si è espresso in termini di possibilità). Tes_1
Pertanto, parte convenuta non ha provato di non essere inadempiente, potendosi individuare un comportamento negligente (nonché imprudente) nel non verificare l'effettivo spegnimento delle luci in presenza di fonti di illuminazione coperte da teli infiammabili.
Irrilevante, poi, il fatto che l'attrice, al termine dei lavori, abbia sottoscritto il verbale di collaudo, non essendo stata esercitata un'azione di garanzia per i vizi dell'opera eseguita.
Quanto al quantum richiesto a titolo risarcitorio, parte attrice ha prodotto sub doc. 7 i preventivi con i costi di riparazione dei danni accorsi a parte del mobilio presente e al pavimento.
Le contestazioni di parte convenuta sono sul punto del tutto generiche, non essendo stato allegato alcun elemento da cui poter desumere una eccessività del quantum richiesto, considerato anche che non vi è stata contestazione dell'elenco dei beni danneggiati nel corso dell'incendio e delle relative fotografie (cfr docc. 5 e 6 di parte attrice).
In conclusione, la domanda proposta da parte attrice è fondata.
pagina 4 di 5 va quindi condannata al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1 dell'importo di € 6170 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, somma già rivalutata all'attualità. Su detto importo sono altresì dovuti gli interessi di cui all'art 1284 comma quarto c.c. a decorrere dalla diffida del 15.9.2022 al saldo.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 5.200 ad € 26.000) della trattazione esperita (vi è stata attività istruttoria), e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti del 30% per tutte le fasi del giudizio, alla luce della prossimità dell'importo liquidato a quello iniziale dello scaglione di riferimento e della non complessità della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
CONDANNA al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € Controparte_1
6170 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma quarto c.c. dal 15.9.2022 al saldo;
CONDANNA al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 237 per spese ed € 3553,90 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1872/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTIN CARLO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. GOTTARDO LUISA ( ) CORSO GARIBALDI 5 35122 C.F._2
PADOVA; ( ) VIA ALTINATE 47 35121 Parte_2 C.F._3
PADOVA; elettivamente domiciliato in VIA VERDI N.22 35100 PADOVA presso il difensore avv. BERTIN CARLO
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANI Controparte_1 P.IVA_1 ELENA e dell'avv. DARIO ANTONIO ( ) BORGO TRENTO C.F._4
TRIESTE 17 35012 CAMPOSAMPIERO;
elettivamente domiciliato in BORGO TRENTO
TRIESTE N. 17 35012 CAMPOSAMPIERO presso il difensore avv. MILANI ELENA
Convenuto
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte attrice Parte_1 come da note di trattazione ex art 127ter c.p.c depositate in data 20.3.2025;
“nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità contrattuale ex artt.1668 e/o 1218 c.c., e/o extracontrattuale ex art.2043 c.c., della società (C.f/P.iva Controparte_1
), per le ragioni di cui in espositiva, nella causazione dei danni di cui è giudizio, P.IVA_1 condannare la in persona del legale rappresentante, al pagamento in Controparte_1
pagina 1 di 5 favore della attrice -a titolo di risarcimento del danno patrimoniale complessivo- della somma di € 6.170,00, od in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia e/o da liquidarsi in via equitativa, oltre a rivalutazione ed interessi .
Con vittoria di spese.”
Conclusioni per parte convenuta Controparte_1 come da note di trattazione ex art 127ter c.p.c depositate in data 20.3.2025;
“Nel merito, in via principale: Accertarsi l'esclusiva responsabilità dell'attrice in ordine ai danni dalla stessa patìti e, per l'effetto, rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In subordine, nella denegata ipotesi di debenza di somme, ridursi il quantum in relazione a quanto dovesse risultare riconducibile – in via residuale e/o concorsuale – alla società convenuta, nonché in relazione quanto sarà accertato in corso di causa.
In ogni caso: Spese e compensi professionali interamente rifusi.
In via istruttoria : come da memoria ex art. 183 co6 n2 cpc”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...] per sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 6170,00 a titolo di CP_1 risarcimento del danno patrimoniale causato dalla convenuta nel corso dei lavori presso il proprio immobile.
A sostegno della domanda esponeva:
-di aver concluso con la convenuta contratto di appalto del 9.12.2021 per l'esecuzione di lavori di sostituzione infissi e montaggio zanzariere del proprio appartamento;
-che in data 14.6.2022, nel corso dei lavori, era divampato un incendio nella camera da letto a causa del comportamento negligente e imprudente della convenuta, i cui operai avevano occupato contemporaneamente tutti i locali dell'abitazione accendendo e lasciando accese le luci in ogni vano, e avevano relegato l'attrice nella terrazza dell'immobile;
-che il neon della lampada in camera da letto, a diretto contatto con il telo di copertura, aveva innescato un incendio che si era poi propagato in tutto la stanza;
-che, nonostante l'intervento degli operai, si erano determinati danni agli arredi e agli oggetti allocati nella stanza, che potevano essere determinati in complessivi € 6170.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in Controparte_1 Pt_3 quanto infondata in fatto e in diritto.
Assegnati i termini di cui all'art 183 comma sesto c.p.c e depositate le relative memorie, la causa veniva istruita mediante prova per testi e rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.3.2025.
In data 5.3.2025, veniva assegnata al ruolo di questo giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127ter c.p.c, con pagina 2 di 5 concessione alle parti di termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
2.
È pacifico che:
-le parti hanno concluso un contratto di appalto per la sostituzione dei serramenti dell'appartamento dell'attrice;
-in data 14.6.2022 alle ore 14.45, durante i lavori, si è propagato un incendio nella camera da letto con danni a parte del mobilio ivi contenuto.
Ad avviso del Tribunale, è poi emerso, in sede istruttoria, che l'incendio è stato innescato da una lampada presente nella camera da letto, coperta da un telo di nylon (cfr dichiarazione teste “entrato in camera da letto ho visto che la lampada alogena coperta dal telo Tes_1 era caduta e c'erano già delle fiamme”).
Così individuato il fatto storico alla base della domanda attrice, occorre precisare, sotto il profilo giuridico, come l'azione svolta abbia natura contrattuale, derivando dalla responsabilità assunta dalla nella corretta esecuzione del contratto di Controparte_1 appalto stipulato tra le parti e, segnatamente, nell'obbligo di custodia e salvaguardia dei beni dei committenti, la cui disponibilità è stata acquisita dall'appaltatrice, quando, con l'inizio dei lavori, gli è stato consegnato l'immobile per la loro esecuzione.
La domanda, infatti non può qualificarsi come un'azione di garanzia ex art. 1667 c.c., dal momento che il danno lamentato non attiene, propriamente, all'esecuzione corretta ed a regola d'arte dell'opera commissionata (cioè dei serramenti).
Si tratta, tuttavia, di un danno verificatosi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nell'ambito dei quali la società appaltatrice aveva, ovviamente, la disponibilità dell'immobile dell'attrice (con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti).
E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui l'appaltatore che riceva in consegna dal committente un bene di proprietà di quest'ultimo, al fine di eseguirvi le opere appaltate (o anche quando il bene costituisce esso stesso l'oggetto dell'appalto), assume, nei confronti del committente medesimo, l'obbligo accessorio di custodia del bene (cfr Cass. sez. 3, sent. n. 2232 del 22/01/2024; sez. 2, ord. n. 486 del
11/01/2018 e sent. n. 20995 del 30/09/2009), rispondendo, di conseguenza, dei danni eventualmente cagionati alla cosa (Cass. sez. 3, n. 19378 del 30.09.2016).
Trattandosi di responsabilità contrattuale dell'appaltatore, trovano applicazione i principi di diritto stabiliti da Cass SU 13533/2001. Pertanto, chi agisce per far valere l'inadempimento dell'obbligato e il risarcimento del danno può limitarsi a dedurre l'altrui inadempimento, essendo poi onere della parte convenuta fornire la prova contraria dell'avvenuto adempimento o dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della propria obbligazione, ivi compresi il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo (o della stessa controparte).
Nel caso di specie, l'inadempimento della allegato da parte attrice consiste CP_1 nell'aver occupato tutte le stanze dell'immobile e, soprattutto, nell'aver lasciato accese le luci presenti in ogni vano, compresa quella della lampada della camera da letto.
pagina 3 di 5 A fronte di detto inadempimento, la convenuta, ad avviso del Tribunale, non ha provato l'insussistenza dell'inadempimento lamentato e la riconducibilità dell'evento alla stessa committente.
Secondo la difesa della infatti, la responsabilità sarebbe unicamente dell'attrice, CP_1 che aveva coperto la lampada con un telo di nylon e che aveva la possibilità di muoversi all'interno dell'appartamento accendendo le luci delle stanze, non accese al contrario dagli operai.
Parte attrice non ha contestato di aver apposto i teli sopra i mobili e, quindi, anche sopra la lampada da cui è poi partito l'incendio (e la circostanza è stata comunque confermata anche dai testi, cfr dichiarazioni testi di parte attrice e in particolare teste “posso dire che Tes_2 avevo posizionato un telo di copertura sopra una lampada alogena a stelo posta in camera da letto”). La circostanza, tuttavia, non è idonea ad escludere la responsabilità dell'appaltatore, posto che ciò che assume maggiormente rilievo è l'accensione o meno della luce della lampada coperta. Secondo l'id quod plerumque accidit, infatti, per l'innesco di un incendio è necessaria una fonte di calore, il quale si determina dall'accensione della lampada (soprattutto se alogena), e non dal semplice contatto tra un telo ed un neon spento.
Spettava quindi all'appaltatore provare che la lampada della camera da letto era stata accesa da parte attrice e di non essere così inadempiente.
Tale prova non è stata raggiunta.
Le risultanze istruttorie infatti, non sono sul punto chiare ed inequivoche: il teste ha Tes_2 dichiarato che la lampada era spenta quando vi aveva apposto il telo, mentre dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta non è emerso che l'attrice o il marito sono entrati Tes_ nella camera da letto e vi hanno acceso la luce (il teste ha infatti riposto di non ricordare se i coniugi potevano o meno accendere e spegnere le luci durante i lavori [cfr dichiarazione al cap 3 di parte convenuta], mentre il teste si è espresso in termini di possibilità). Tes_1
Pertanto, parte convenuta non ha provato di non essere inadempiente, potendosi individuare un comportamento negligente (nonché imprudente) nel non verificare l'effettivo spegnimento delle luci in presenza di fonti di illuminazione coperte da teli infiammabili.
Irrilevante, poi, il fatto che l'attrice, al termine dei lavori, abbia sottoscritto il verbale di collaudo, non essendo stata esercitata un'azione di garanzia per i vizi dell'opera eseguita.
Quanto al quantum richiesto a titolo risarcitorio, parte attrice ha prodotto sub doc. 7 i preventivi con i costi di riparazione dei danni accorsi a parte del mobilio presente e al pavimento.
Le contestazioni di parte convenuta sono sul punto del tutto generiche, non essendo stato allegato alcun elemento da cui poter desumere una eccessività del quantum richiesto, considerato anche che non vi è stata contestazione dell'elenco dei beni danneggiati nel corso dell'incendio e delle relative fotografie (cfr docc. 5 e 6 di parte attrice).
In conclusione, la domanda proposta da parte attrice è fondata.
pagina 4 di 5 va quindi condannata al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1 dell'importo di € 6170 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, somma già rivalutata all'attualità. Su detto importo sono altresì dovuti gli interessi di cui all'art 1284 comma quarto c.c. a decorrere dalla diffida del 15.9.2022 al saldo.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 5.200 ad € 26.000) della trattazione esperita (vi è stata attività istruttoria), e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti del 30% per tutte le fasi del giudizio, alla luce della prossimità dell'importo liquidato a quello iniziale dello scaglione di riferimento e della non complessità della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
CONDANNA al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € Controparte_1
6170 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma quarto c.c. dal 15.9.2022 al saldo;
CONDANNA al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 237 per spese ed € 3553,90 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
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