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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2024, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14/10/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1167/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in Parte_1
GRUMO NEVANO PIAZZA SAN PASQUALE N. 11
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti FORGIONE PAOLA CP_1
CAPASSO ERMINIO, DI FEO AGOSTINO e con gli stessi elettivamente domiciliata in
NAPOLI VIA ALCIDE DE GASPERI,55
Appellato nonchè
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
MAROBBIO MAURO elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA BATTISTI 15
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello, depositato in data 03/05/2024, impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 848/2024 del
19/02/2024, limitatamente al capo relativo alle spese di lite.
Lamentava che il giudice - dichiarando la cessata materia del contendere - aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, così argomentando: “Alla luce della condotta
1 processuale delle convenute appare equa una compensazione integrale delle spese di lite.” Tale statuizione doveva ritenersi erronea in quanto la motivazione addotta non era contemplata nelle ipotesi di compensazione previste dalla legge;
inoltre, violava il criterio della soccombenza virtuale, pur richiamato in motivazione ai fini della regolamentazione delle spese di lite in caso di cessazione della materia del contendere, ma di fatto non applicato dal giudicante, che così era incorso in una motivazione apparente e contraddittoria.
CP_ Ricostituito il contraddittorio, l' e l' resistevano al gravame Controparte_3
chiedendone il rigetto.
La causa, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
Il gravame concerne la sola statuizione sulle spese di lite.
1. L'articolo 92 c.p.c., della cui violazione si duole la parte, prevede al comma 2 che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. Inoltre, continua a restare
“estranea al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni. ... La valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese, come
2 si è già ricordato, sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089).
2. Nel caso di specie, non sussistono ragioni analoghe a quelle gravi ed eccezionali di cui all'art. 92 cpc sicchè la compensazione disposta dal giudice di prime cure non può ritenersi conforme al dettato normativo.
Invero, deve tenersi in conto che la cessata materia del contendere è stata pronunziata in conseguenza della sopravvenienza nel corso del giudizio di I° grado del provvedimento di
CP_ sgravio emesso dall' in data 09 gennaio 2024 e, quindi, successivamente alla notifica del
CP_ ricorso avvenuta in data 26 luglio 2023. Né tale condotta dell' può essere oggetto di benevola considerazione, quale espressione di lealtà e correttezza processuale. Invero, la causa sub iudice era stata originata da un comportamento gravemente negligente dell'istituto che aveva costretto l'Avv. ad adire la giustizia, per la seconda volta, in merito alla Parte_1
medesima pretesa creditizia già oggetto di un precedente accertamento negativo: difatti, con sentenza n. 954 del 23.02.2021 Tribunale di Napoli Nord, era stato annullato l'avviso di addebito n. 37120170016272701 e, ciononostante, in data 19.07.2023, l' OP
aveva notificato l'intimazione di pagamento n. 07120239023686411000 riferita
[...]
proprio all'avviso di addebito n. 37120170016272701 già annullato.
3. I rilievi che precedono inducono alla liquidazione delle spese del I grado secondo il criterio della soccombenza, nella misura di cui ai minimi del DM 55/2014, atteso l'esito del giudizio conclusosi, immediatamente, con la cessazione della materia del contendere e l'oggetto dello stesso, non implicante questioni di particolare complessità.
CP_
4. Al relativo pagamento va condannato soltanto l e non anche l OP
.
[...]
Difatti, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento 07120239023686411000, avvenuta a mezzo PEC in data 19.07.2023, le somme oggetto dell'avviso di pagamento apparivano all'agente della riscossione ancora dovute, siccome l'Agente della riscossione non
CP_ era parte del procedimento civile conclusosi con la sentenza n. 954 del 23.02.2021 né l' ha dato prova di aver effettuato apposita comunicazione all'esattore. Del resto, anche il provvedimento di sgravio non era stato ancora adottato alla data del 19.7.23, essendo intervenuto solo nel mese di gennaio 2024 e, dunque, successivamente alla notifica dell'intimazione impugnata. Per tale ragione, alcuna responsabilità può essere ascritta all' nella causazione della lite. Controparte_5
CP_
5. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell' appellato – per le medesime ragioni anzidette - e si liquidano in dispositivo secondo i valori
3 minimi del DM 55/2014, attesa la scarna complessità e l'assenza di novità delle questioni trattate, tenuto conto del valore della causa e delle fasi concretamente espletate. Si compensano nei confronti di . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte così decide, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado:
-condanna l' alla refusione in favore dell'appellante delle spese del I grado che liquida in CP_1
complessivi euro 341,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge;
le compensa nei rapporti con;
Controparte_2
- condanna l' alla refusione in favore dell'appellante delle spese del grado che liquida in CP_1
complessivi euro 337,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge;
le compensa nei rapporti con . Controparte_2
Napoli 14/10/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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