Articolo 17 della Legge 2 luglio 1949, n. 408
Articolo 16Articolo 18
Versione
18 luglio 1949
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Versione
1 luglio 1959
Art. 17.
Ai trasferimenti di case, costruite ai sensi dell'art. 13, che abbiano luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilita' o dall'effettiva abitazione, e' accordata la riduzione alla meta' dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria.
E' esclusa dalle agevolazioni la vendita di negozi, che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato.
La stessa esclusione si applica alla vendita isolata di negozi, che costituiscono unita' economiche a se' stanti. ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 27 maggio 1959, n. 355 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per i trasferimenti immobiliari di cui all' art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , l'imposta di registro e' dovuta in ragione di lire 2,50 per cento".
Entrata in vigore il 1 luglio 1959
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