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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 17 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1795/2023 R.G. e vertente
fra
, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Parte_1 C.F._1
Benvenuto e dall'avv. Federico Ottati elettivamente domiciliata nel di loro studio in Potenza alla Via
Giuseppe Verdi numero 11, giusta mandato in atti;
- OPPONENTE -
e
l' (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato Aldo Fontanelli ed elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Roma alla Via Andrea Bregno numero 45, in virtù di procura alle liti in data 24 maggio 2012, Rep.
numero 44.570, Raccolta numero 13.376 per atto Notaio di Roma. Persona_1
OPPOSTO - CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato in data 20.6.2023 e ritualmente notificato, ha adito l'autorità Parte_1
giudiziaria al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 136/2023 del 28 aprile 2023 emesso dal Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro nell'ambito del procedimento R.G. 1004/2023, con il quale era ingiunto il pagamento in favore dell della somma di € 14.300,18, a titolo di omessa CP_1
contribuzione, oltre interessi sulle somme via via rivalutate e le spese della procedura.
In particolare, l'opponente deduceva di essere stata iscritta all'Albo dell' a far data dal CP_1
primo agosto 2008 e fino al 15 aprile 2013, e di aver ricevuto in data 29 luglio 2023 diffida di pagamento per la somma complessiva di € 14.300,18 per il mancato versamento dei contributi previdenziali nonché delle sanzioni dovute ai sensi degli articoli 50 e 53 del Regolamento di previdenza e assistenza CP_1
Con motivo unico allegava che ai sensi del comma 1 dell'articolo 42 del Regolamento di previdenza ed assistenza dell' , la prescrizione dei contributi dovuti all'Ente si compie con il decorso CP_1
di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la prescrizione delle sanzioni di cui al titolo IV del Regolamento di ci trattasi, si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo. Il comma 3 stabilisce che la prescrizione dei contributi e delle sanzioni ha efficacia estintiva ed i contributi prescritti non possono essere più versati né
incassati dall'Ente.
Concludeva pertanto domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze.
Non si costituiva l'opposto Ente seppure ritualmente citato.
La causa è stata ritenuta sufficientemente istruita sulla base della documentazione e all'odierna udienza viene trattenuta per la decisione e decisa dandosene per letto il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento. Premessi i fatti di causa e l'unico motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, deve rilevarsi che sono decorsi i termini di prescrizione di anni cinque, ai sensi del comma 1 dell'articolo 42 del Regolamento
di previdenza ed assistenza dell' per la riscossione dei contributi dovuti all'Ente, a CP_1
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo. Il
comma 3 stabilisce che la prescrizione dei contributi e delle sanzioni ha efficacia estintiva ed i contributi prescritti non possono essere più versati né incassati dall'Ente.
Considerato il periodo di iscrizione all'albo professionale della opponente, agosto 2008 e fino al 15
aprile 2013, e gli anni dal 2009 al 2013 per i quali viene richiesto il pagamento dei contributi, in mancanza di atti interruttivi i termini per far valere il diritto risultano decorsi alla data del 29 luglio
2023 di notifica della diffida.
Pertanto, sulla base della documentazione in atti e dell'esito della prova testimoniale si ritiene fondata l'opposizione.
Si ritengono ricorrenti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da , depositato il 20.6.2023, ogni altra Parte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 136/2023 emesso il 28 aprile 2023 nel proc. 1004/2023 dal Tribunale di Potenza;
2) Spese compensate;
Potenza, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla