Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 07/01/2026, n. 117
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento atto presupposto

    La Corte ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo che gli atti impugnati debbano essere parzialmente riformati in conformità alle sentenze che hanno rideterminato gli importi dovuti.

  • Accolto
    Decadenza dal potere di accertamento

    La Corte ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo che gli atti impugnati debbano essere parzialmente riformati in conformità alle sentenze che hanno rideterminato gli importi dovuti.

  • Accolto
    Prescrizione del tributo

    La Corte ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo che gli atti impugnati debbano essere parzialmente riformati in conformità alle sentenze che hanno rideterminato gli importi dovuti.

  • Accolto
    Contestazione legittimazione attiva concessionario

    La Corte ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo che gli atti impugnati debbano essere parzialmente riformati in conformità alle sentenze che hanno rideterminato gli importi dovuti.

  • Accolto
    Contestazione debenza oneri aggiuntivi (aggio)

    La Corte ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo che gli atti impugnati debbano essere parzialmente riformati in conformità alle sentenze che hanno rideterminato gli importi dovuti.

  • Accolto
    Mancanza visto di esecutorietà

    La Corte ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo che gli atti impugnati debbano essere parzialmente riformati in conformità alle sentenze che hanno rideterminato gli importi dovuti.

  • Accolto
    Insussistenza debito per anno 2016

    La Corte ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo che gli atti impugnati debbano essere parzialmente riformati in conformità alle sentenze che hanno rideterminato gli importi dovuti.

  • Accolto
    Vizio di motivazione per mancata indicazione immobili

    La Corte ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo che gli atti impugnati debbano essere parzialmente riformati in conformità alle sentenze che hanno rideterminato gli importi dovuti.

  • Accolto
    Sentenze parzialmente favorevoli

    La Corte ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo che gli atti impugnati debbano essere parzialmente riformati in conformità alle sentenze che hanno rideterminato gli importi dovuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 07/01/2026, n. 117
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 117
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo