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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 07/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
AMURA LL, RE
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2956/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0318236 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0000815721 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0000815721 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21363/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SNC Ricorrente_1 I ha inteso proporre ricorso nei confronti di spa SO.G.E.T. SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI, quale concessionario del comune di CC terme, volto ad ottenere l'annullamento:
• dell'ingiunzione di pagamento n°0318236, notificata il 16.12.24 e relativa ad MU CC terme 2014;
• del preavviso di ipoteca prot.910161 e n°2024/0000815721 notificato il 2.1.25 e relativo ad MU
CC terme 2016/17.
In merito all'ingiunzione di pagamento sopra indicata, la ricorrente ha evidenziato che l'atto presupposto
(avviso di accertamento) è stato annullato con Ordinanza n°3440/24 della Suprema Corte di Cassazione;
ha, in ogni caso, eccepito la decadenza dal potere di accertamento e la prescrizione del tributo.
La ricorrente ha, poi, contestato la legittimazione attiva del concessionario nonché la debenza degli oneri aggiuntivi correlati alla scelta di avvalersi di concessionario (contestazione dell'aggio).
Ulteriori contestazioni hanno riguardato la mancanza di sottoscrizione del visto di esecutorietà a cura del funzionario responsabile dell'ente pubblico creditore.
La ricorrente ha, poi, impugnato il preavviso di ipoteca prot.910161 e n°2024/0000815721 notificato il 2.1.25
e relativo ad MU CC terme 2016/17.
Ha eccepito l'insussistenza del debito azionato riguardo all'anno 2016 per annullamento in sede giurisdizionale dell'avviso di accertamento presupposto, il vizio di motivazione per mancata indicazione degli immobili su cui si intende iscrivere ipoteca.
Si è costituita SOGET lamentando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 14 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato le seguenti sentenze rese dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II della Campania e precisamente:
a) sentenza n.5099/2025 depositata il 15 luglio 2025, avente ad oggetto l'IMU 2014 richiesta con l'avviso di accertamento n.1400000011, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso e riconosciuto il diritto alla riduzione degli importi richiesti nella misura del 50%;
b) sentenza n.7006/2023 depositata il 18 dicembre 2023, avente ad oggetto l'IMU 2016 richiesta con l'avviso di accertamento n.1600000004, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso e riconosciuto il diritto alla riduzione degli importi richiesti nella misura del 50%;
c) sentenza n.4704/2025 depositata il 27 giugno 2025, avente ad oggetto l'IMU 2017 richiesta con l'avviso di accertamento n.17000005, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso e riconosciuto il diritto alla riduzione degli importi richiesti nella misura del 50%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto, nei limiti di quanto emergente dalle sentenze sopra richiamate ai capi a),
b) e c); invero con tali sentenze sono stati rideterminati gli importi dovuti a titolo di IMU per gli anni 2014,2016
e 2017, riconoscendosi il diritto alla riduzione degli importi in misura pari al 50%.
Appare, pertanto, evidente che anche gli atti impugnati (ingiunzione di pagamento e preavviso di iscrizione ipotecaria), nella parte in cui richiamano gli importi recati dai presupposti avvisi di accertamento esecutivi, vadano parzialmente riformati, dovendosi rettificare l'importo di detti avvisi in conformità a quanto disposto dalle predette sentenze.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
AMURA LL, RE
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2956/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0318236 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0000815721 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0000815721 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21363/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SNC Ricorrente_1 I ha inteso proporre ricorso nei confronti di spa SO.G.E.T. SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI, quale concessionario del comune di CC terme, volto ad ottenere l'annullamento:
• dell'ingiunzione di pagamento n°0318236, notificata il 16.12.24 e relativa ad MU CC terme 2014;
• del preavviso di ipoteca prot.910161 e n°2024/0000815721 notificato il 2.1.25 e relativo ad MU
CC terme 2016/17.
In merito all'ingiunzione di pagamento sopra indicata, la ricorrente ha evidenziato che l'atto presupposto
(avviso di accertamento) è stato annullato con Ordinanza n°3440/24 della Suprema Corte di Cassazione;
ha, in ogni caso, eccepito la decadenza dal potere di accertamento e la prescrizione del tributo.
La ricorrente ha, poi, contestato la legittimazione attiva del concessionario nonché la debenza degli oneri aggiuntivi correlati alla scelta di avvalersi di concessionario (contestazione dell'aggio).
Ulteriori contestazioni hanno riguardato la mancanza di sottoscrizione del visto di esecutorietà a cura del funzionario responsabile dell'ente pubblico creditore.
La ricorrente ha, poi, impugnato il preavviso di ipoteca prot.910161 e n°2024/0000815721 notificato il 2.1.25
e relativo ad MU CC terme 2016/17.
Ha eccepito l'insussistenza del debito azionato riguardo all'anno 2016 per annullamento in sede giurisdizionale dell'avviso di accertamento presupposto, il vizio di motivazione per mancata indicazione degli immobili su cui si intende iscrivere ipoteca.
Si è costituita SOGET lamentando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 14 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato le seguenti sentenze rese dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II della Campania e precisamente:
a) sentenza n.5099/2025 depositata il 15 luglio 2025, avente ad oggetto l'IMU 2014 richiesta con l'avviso di accertamento n.1400000011, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso e riconosciuto il diritto alla riduzione degli importi richiesti nella misura del 50%;
b) sentenza n.7006/2023 depositata il 18 dicembre 2023, avente ad oggetto l'IMU 2016 richiesta con l'avviso di accertamento n.1600000004, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso e riconosciuto il diritto alla riduzione degli importi richiesti nella misura del 50%;
c) sentenza n.4704/2025 depositata il 27 giugno 2025, avente ad oggetto l'IMU 2017 richiesta con l'avviso di accertamento n.17000005, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso e riconosciuto il diritto alla riduzione degli importi richiesti nella misura del 50%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto, nei limiti di quanto emergente dalle sentenze sopra richiamate ai capi a),
b) e c); invero con tali sentenze sono stati rideterminati gli importi dovuti a titolo di IMU per gli anni 2014,2016
e 2017, riconoscendosi il diritto alla riduzione degli importi in misura pari al 50%.
Appare, pertanto, evidente che anche gli atti impugnati (ingiunzione di pagamento e preavviso di iscrizione ipotecaria), nella parte in cui richiamano gli importi recati dai presupposti avvisi di accertamento esecutivi, vadano parzialmente riformati, dovendosi rettificare l'importo di detti avvisi in conformità a quanto disposto dalle predette sentenze.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate.