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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/05/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23000/2024 R.G. promosso da
( (avv. PEDRACINI MANUELA) Parte_1 C.F._1
e
MAURIZIO RI ) (avv. PEDRACINI MANUELA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
24/3/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi si obbligano a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento degli studi universitari (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse di iscrizione e libri di testo) del figlio presso il Politecnico di Milano e Pt_2 delle relative spese da sostenersi nell'interesse del medesimo per il proficuo adempimento del percorso di studio, tra le quali le spese di vitto, alloggio e trasporto del figlio, come documentate mensilmente;
3) I coniugi si impegnano altresì a concorrere, nella misura del 60 % quanto al marito e del 40% quanto alla moglie, alle spese di abbigliamento ed alle spese straordinarie del figlio così come disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di
Brescia, e ciò fintantoché non sarà economicamente indipendente;
4) I coniugi danno atto di aver provveduto Pt_2
a definire ogni rapporto patrimoniale tra i medesimi, tra cui l'unico conto corrente bancario condiviso;
5) La vettura
Opel Crossland X, tg. FW 434 TV, e la moto Honda Africa Twin, tg. ET 32865, di proprietà esclusiva del SI. IG
Maurizio, rimarranno in uso al medesimo;
6) La vettura Opel Karl, tg. FF 544 FD, di proprietà esclusiva della
SI.ra , rimarrà in uso alla medesima”. Parte_1
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/09/2004, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Seniga (BS) (atto n. 22, parte II, serie A, anno 2004) con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 1/12/2005) oggi maggiorenne non economicamente Pt_2 autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente indipendente. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23000/2024 R.G. promosso da
( (avv. PEDRACINI MANUELA) Parte_1 C.F._1
e
MAURIZIO RI ) (avv. PEDRACINI MANUELA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
24/3/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi si obbligano a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento degli studi universitari (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse di iscrizione e libri di testo) del figlio presso il Politecnico di Milano e Pt_2 delle relative spese da sostenersi nell'interesse del medesimo per il proficuo adempimento del percorso di studio, tra le quali le spese di vitto, alloggio e trasporto del figlio, come documentate mensilmente;
3) I coniugi si impegnano altresì a concorrere, nella misura del 60 % quanto al marito e del 40% quanto alla moglie, alle spese di abbigliamento ed alle spese straordinarie del figlio così come disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di
Brescia, e ciò fintantoché non sarà economicamente indipendente;
4) I coniugi danno atto di aver provveduto Pt_2
a definire ogni rapporto patrimoniale tra i medesimi, tra cui l'unico conto corrente bancario condiviso;
5) La vettura
Opel Crossland X, tg. FW 434 TV, e la moto Honda Africa Twin, tg. ET 32865, di proprietà esclusiva del SI. IG
Maurizio, rimarranno in uso al medesimo;
6) La vettura Opel Karl, tg. FF 544 FD, di proprietà esclusiva della
SI.ra , rimarrà in uso alla medesima”. Parte_1
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/09/2004, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Seniga (BS) (atto n. 22, parte II, serie A, anno 2004) con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 1/12/2005) oggi maggiorenne non economicamente Pt_2 autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente indipendente. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
2