Art. 1. Disposizione generale.
Le norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, contenute nei decreti legislativi 3° marzo 1945, n. 154, 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740 (questi due ultimi ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834 ) nonche' nella legge 25 giugno 1949, n. 409 , sono sostituite da quelle di cui alla presente legge.
Sono abrogate le disposizioni degli articoli 59 a 72 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e degli articoli 1 , 2 , 3 (sub. 72-quinquies 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 8° comma; 72-sexies e 72-septies) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740 , ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834, nonche' dell'art. 13 della legge 25 giugno 1949, n. 409 . ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".
Le norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, contenute nei decreti legislativi 3° marzo 1945, n. 154, 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740 (questi due ultimi ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834 ) nonche' nella legge 25 giugno 1949, n. 409 , sono sostituite da quelle di cui alla presente legge.
Sono abrogate le disposizioni degli articoli 59 a 72 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e degli articoli 1 , 2 , 3 (sub. 72-quinquies 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 8° comma; 72-sexies e 72-septies) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740 , ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834, nonche' dell'art. 13 della legge 25 giugno 1949, n. 409 . ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".