Art. 3.
L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, istituito con l' art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , continuera' nelle proprie funzioni fino al 31 dicembre 1954.
Il Governo e' delegato a disporre, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, entro la suddetta data, il trasferimento ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio della prevalente competenza, delle funzioni del suddetto Ufficio che non potessero esaurirsi entro la data stessa o che rivestano carattere permanente.
L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, istituito con l' art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , continuera' nelle proprie funzioni fino al 31 dicembre 1954.
Il Governo e' delegato a disporre, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, entro la suddetta data, il trasferimento ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio della prevalente competenza, delle funzioni del suddetto Ufficio che non potessero esaurirsi entro la data stessa o che rivestano carattere permanente.