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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/01/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera est
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 163/2024 del Tribunale di Monza (est. dott.ssa E. Antenore), promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Podagra ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Milano viale Bianca Maria 24 presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliato in Milano via Freguglia 1 appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE
In via principale e nel merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza e/o annullamento parziale della sentenza impugnata, ritenuti fondati il motivo di gravame:
- dichiarare la sentenza n. 163/2024 emessa inter partes, nel giudizio di primo grado individuato con il numero di ruolo generale n. 1945/2022, dal Tribunale di Monza, sezione per le controversie di lavoro, dott.ssa Antenore, pubblicata in data 11.03.2024, mai notificata nulla e/o comunque ingiusta e/o comunque illegittima limitatamente alla parte in cui non ha accolto la domanda relativa alla dichiarazione di illegittimità del decreto di decurtazione assenze non giustificate e - conseguentemente, in parziale riforma della impugnata sentenza, procedere all'accoglimento esclusivamente della domanda proposta da parte ricorrente in primo grado ovvero:
In via principale e nel merito:
1 - Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o non correttezza del decreto di decurtazione assenze non giustificate per le giornate del 14, 15, 19 e 20 aprile 2022 come da narrazione in fatto e motivi del ricorso e per l'effetto
- Condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere Controparte_1 alla ricorrente, prof.ssa le somme trattenute nonché a ricostruire integralmente la Parte_1 carriera della stessa ai fini pensionistici e contributivi in relazione alle predette giornate,
- Accertare e dichiarare la compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado.
APPELLATO Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario con ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.7.2024, , docente a tempo indeterminato, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 163/2024 del Tribunale di Monza che ha respinto il ricorso volto ad accertare l'illegittimità del decreto di decurtazione assenze non giustificate per le giornate del 14,
15, 19 e 20 Aprile 2022, con conseguente condanna del alla corresponsione delle somme CP_1
trattenute ed a ricostruire integralmente la carriera della stessa ai fini pensionistici e contributivi in relazione alle predette giornate;
nonché ad accertare e dichiarare non dovute le 36 ore svolte dall'1.4.2022 al 15.6.2022 al posto delle 18 ore di ordinario servizio quale docente, con condanna del a corrispondere a titolo di straordinario e/o risarcimento danni, a partire dal 1.4.2022 CP_1
al 15.6.2022, le 18 ore di servizio svolte (36 ore di servizio svolto da cui detrarre 18 ore di ordinario orario di lavoro come docente).
Il Tribunale, premesso che la ricorrente era stata sospesa dal servizio di docente a decorrere dal
10.1.2022 per non essersi sottoposta alla somministrazione del vaccino anti Sars-Cov 2; che era stata riammessa in servizio a far data dall'1.4.2022 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8 del
D.L. 24.3.2022 n. 24; che era stato disposto il suo impiego in attività di supporto all'istituzione scolastica con orario di lavoro, da osservare fino al 15.6.2022, di 36 ore settimanali, persistendo la situazione di non sottoposizione al vaccino;
che era stato disposto lo svolgimento dell'attività nei giorni del 14, 15, 19 e 20 aprile 2022 (ovvero nel periodo di sospensione delle attività didattiche per le vacanze pasquali) e che il giorno 16 aprile, prefestivo, era stata posta in ferie in quanto la scuola era chiusa;
ha respinto le doglianze della docente secondo cui sarebbe stato illegittimo l'aver disposto nei suoi confronti un diverso ed inferiore inquadramento contrattuale, non più di docente, quale era, ma di ATA.
In particolare, richiamato l'art. 4 ter 2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola) del D.L.
1.04.2021 n. 44, come inserito dall'art. 8, co. 4, del D.L. 24 marzo 2022, n.
24, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52, ha evidenziato come detta
2 norma assimili il caso del personale docente non vaccinato utilizzato in attività di supporto alla istituzione scolastica al caso del docente dichiarato temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni e dispone che al primo si applichi il regime stabilito per il secondo, per quanto compatibile.
Lo stesso CCNI, concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute (artt. 4 comma 2 e 17 comma. 5 del contratto collettivo nazionale del personale della scuola 29 novembre 2007), all'art. 8, commi 1 e 2, prevede che l'orario di lavoro del personale di cui al contratto collettivo è di 36 ore settimanali e che l'orario di servizio è quello previsto nell'ufficio presso il quale il personale medesimo è utilizzato. Inoltre, al personale inidoneo utilizzato si applicano le norme sulle ferie, sui permessi brevi, sui ritardi e recuperi compensativi, sulle 35 ore, se ne ricorrono le condizioni così come definito nel CCNL 29 novembre 2007.
L'inidoneità all'insegnamento comporta quindi l'applicazione al personale docente inidoneo della disciplina prevista per il personale ATA, non solo per quanto attiene l'orario di lavoro, ma anche per qualsiasi altro aspetto del rapporto contrattuale, per quanto compatibile.
Da qui la legittimità non solo dell'assegnazione alla prof.ssa di un orario di lavoro di n. Parte_1
36 ore settimanali, ma anche la decurtazione delle assenze ritenute dalla D.S. ingiustificate per i giorni 14, 15, 19 e 20 aprile 2022, nei quali la ricorrente non si era presentata al lavoro.
Ha inoltre respinto la domanda di illegittimità della condotta della D.S. consistita nell'aver computato a titolo di ferie il giorno 16.04.2024, giorno di chiusura della scuola.
con l'atto di appello chiede la riforma parziale della sentenza limitatamente alla Parte_1
parte in cui non ha accertato l'illegittimità del decreto di decurtazione delle assenze non giustificate del 14, 15, 19 e 20 aprile 2022.
In particolare, sostiene l'illegittimità sia formale che sostanziale del provvedimento del 26.04.2022 di decurtazione delle assenze.
Da un punto di vista formale mancherebbe un vero e proprio ordine di servizio in quanto l'unico ordine di servizio consegnato all'appellante sarebbe quello dell'1.4.2022 che non prevedeva alcun cambio di inquadramento né alcuna disposizione in merito alle ferie, né sul calendario da seguire,
o sulla durata di tale attività.
La comunicazione relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni in contestazione avveniva invece irritualmente a mezzo e-mail dell'8.4.2022, tra l'altro indirizzata ad altro docente e solo per conoscenza alla prof.ssa . Parte_1
Quanto al merito contesta la legittimità di una modifica dell'inquadramento da parte del datore di lavoro in ragione della mancata sottoposizione alla vaccinazione.
3 Nello specifico, lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice della violazione degli artt. 8 e
52 CEDU, in base ai quali sono giustificate limitazioni e imposizioni all'esercizio dei diritti purché previsti da una legge e rispondenti a finalità di interesse generale.
Nel caso in esame invece la modifica dell'inquadramento contrattuale costituisce una violazione sproporzionata in relazione all'esigenza che venga rispettato il diritto della lavoratrice alla propria mansione.
Inoltre, il primo giudice non avrebbe considerato che l'estensione della normativa sugli inidonei lavorativamente – ai sensi dell'art. art. 8 del CCNI del 25 giugno 2008 – si riferisce espressamente ai casi in cui la ridotta capacità lavorativa del docente sia dovuta ad uno stato di salute, accertato da una visita medica, preclusivo dello svolgimento delle mansioni proprie dell'attività di docenza.
Situazione questa non comparabile con quella del docente che ha deciso liberamente di non sottoporsi alla vaccinazione.
Con il secondo motivo impugna la condanna alle spese di lite che invece avrebbero dovuto essere compensate in ragione della novità della questione.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato e va respinto.
L'art. 4 ter2 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, introdotto dall'art. 8 comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha previsto in maniera chiara una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone ai dirigenti scolastici di utilizzare il docente inadempiente all'obbligo vaccinale in attività di supporto all'istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore (“In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.
L'atto di accertamento di inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”).
La legge di conversione 19 maggio 2022 n. 52 ha inoltre aggiunto al predetto art. 4 ter2 la seguente disposizione interpretativa “Il quinto periodo [cioè l'utilizzo del docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica] si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni”.
Trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa ha efficacia retroattiva.
Il dirigente scolastico, senza alcun arbitrio ma applicando la normativa vigente, in ossequio all'art. 4 ter, co. 3, d.l. n. 44/2021, con decreto del 31.3.2022 n. 1310 disponeva la cessazione del
4 provvedimento di sospensione del 13.1.2022 n. 1305 e la contestuale ripresa dell'attività lavorativa a far data dall'1.4.2022, con la specificazione che, continuando a persistere l'assenza dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, la prof.ssa non avrebbe ripreso l'attività Parte_1
didattica a contatto con gli studenti ma avrebbe svolto l'attività di supporto all'istituzione scolastica, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento, formazione, secondo indicazioni fornite dalla dirigenza scolastica, e ciò fino al
15.6.2022 (cfr. doc. 1 ). CP_1
Con successivo ordine di servizio n. prot. 0001144/2022 del 2.4.2022 la dirigente scolastica specificava l'attività che avrebbe svolto la prof.ssa ed il relativo orario di servizio, dalle Parte_1
8 alle 14, per sei giorni a settimana, per un totale di 36 ore settimanali (cfr. doc. 2 CP_1
Quindi, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, il tipo di attività da svolgere e l'orario di servizio da osservare erano stati comunicati alla prof.ssa con regolari provvedimenti Parte_1
adottati dalla dirigente scolastica.
Considerato poi che il personale ATA di regola svolge attività lavorativa anche durante i giorni di sospensione delle attività didattiche, alcun obbligo sussisteva in capo alla dirigente di comunicare alla prof.ssa il dovere di prestare attività lavorativa anche durante la sospensione delle Parte_1
attività didattiche.
Solo per completezza si evidenzia come non possa parlarsi di raddoppio dell'orario di lavoro, da
18 a 36 ore settimanali, in quanto, come correttamente evidenziato dal e non contestato, CP_1
“l'orario di lavoro dei docenti, oltre alle 18 ore settimanali di svolgimento dell'attività di insegnamento (art. 28 CCNL), comprende ulteriori ore per le restanti attività relative allo specifico profilo professionale ossia, le cd. attività funzionali all'insegnamento tra le quali l'art.
29 CCNL fa rientrare tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi: in particolare è previsto fino a 40 ore annue aggiuntive per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione
e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
fino a ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai Consigli di classe, per un totale di 80 ore annue che il docente è chiamato a svolgere in aggiunta alle 18 ore settimanali di lezione.”.
Assodata la legittimità dei provvedimenti della dirigenza scolastica, del tutto pacifica è l'assenza ingiustificata nei giorni lavorativi del 14, 15, 19 e 20 aprile 222 da parte della prof.ssa . Parte_1
5 Si ribadisce come l'obbligo lavorativo per 36 ore settimanali fosse stato comunicato all'appellante con il decreto del 31.3.2022, con il quale l'appellante era stata informata che avrebbe svolto attività propria del personale ATA, e con l'ordine di servizio del 2.4.2022 che conteneva la specificazione delle attività da svolgere e dell'orario di servizio da osservare.
Solo per ulteriore completezza si osserva che, pur a voler ipotizzare l'illegittimità dell'incremento dell'orario di lavoro settimanale disposto dal dirigente scolastico, il che si ribadisce non è, e quindi in attività di supporto all'istituzione scolastica come imposto, a decorrere dall'1.4.2022, dall'art. 4 ter co 2 d.l. n. 44/2021, introdotto dal d.l. n. 24/2022, l'appellante non poteva rifiutarsi, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestale, essendo ella tenuta ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dal datore di lavoro, e potendo ella invocare l'art. 1460 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro o di inadempimento di quest'ultimo tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore (cfr. Cass. n. 12696/2012).
Nel caso in esame non vi è stato alcun inadempimento da parte del né tantomeno un CP_1
inadempimento tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali della lavoratrice. Sul punto alcuna deduzione, prima ancora che prova, è stata articolata dall'appellante.
Va respinto anche il motivo di appello relativo alla condanna alle spese di lite, atteso che la sentenza di primo grado è intervenuta nel febbraio 2024 quando ormai la questione oggetto di causa non costituiva più una novità giurisprudenziale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
In ragione dell'allegata autocertificazione reddituale non è dovuto il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 163/2024 del Tribunale di Monza.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Milano, 14.11.2024
La Consigliera est Il Presidente
Maria Rosaria Cuomo Giovanni Picciau
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera est
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 163/2024 del Tribunale di Monza (est. dott.ssa E. Antenore), promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Podagra ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Milano viale Bianca Maria 24 presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliato in Milano via Freguglia 1 appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE
In via principale e nel merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza e/o annullamento parziale della sentenza impugnata, ritenuti fondati il motivo di gravame:
- dichiarare la sentenza n. 163/2024 emessa inter partes, nel giudizio di primo grado individuato con il numero di ruolo generale n. 1945/2022, dal Tribunale di Monza, sezione per le controversie di lavoro, dott.ssa Antenore, pubblicata in data 11.03.2024, mai notificata nulla e/o comunque ingiusta e/o comunque illegittima limitatamente alla parte in cui non ha accolto la domanda relativa alla dichiarazione di illegittimità del decreto di decurtazione assenze non giustificate e - conseguentemente, in parziale riforma della impugnata sentenza, procedere all'accoglimento esclusivamente della domanda proposta da parte ricorrente in primo grado ovvero:
In via principale e nel merito:
1 - Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o non correttezza del decreto di decurtazione assenze non giustificate per le giornate del 14, 15, 19 e 20 aprile 2022 come da narrazione in fatto e motivi del ricorso e per l'effetto
- Condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere Controparte_1 alla ricorrente, prof.ssa le somme trattenute nonché a ricostruire integralmente la Parte_1 carriera della stessa ai fini pensionistici e contributivi in relazione alle predette giornate,
- Accertare e dichiarare la compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado.
APPELLATO Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario con ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.7.2024, , docente a tempo indeterminato, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 163/2024 del Tribunale di Monza che ha respinto il ricorso volto ad accertare l'illegittimità del decreto di decurtazione assenze non giustificate per le giornate del 14,
15, 19 e 20 Aprile 2022, con conseguente condanna del alla corresponsione delle somme CP_1
trattenute ed a ricostruire integralmente la carriera della stessa ai fini pensionistici e contributivi in relazione alle predette giornate;
nonché ad accertare e dichiarare non dovute le 36 ore svolte dall'1.4.2022 al 15.6.2022 al posto delle 18 ore di ordinario servizio quale docente, con condanna del a corrispondere a titolo di straordinario e/o risarcimento danni, a partire dal 1.4.2022 CP_1
al 15.6.2022, le 18 ore di servizio svolte (36 ore di servizio svolto da cui detrarre 18 ore di ordinario orario di lavoro come docente).
Il Tribunale, premesso che la ricorrente era stata sospesa dal servizio di docente a decorrere dal
10.1.2022 per non essersi sottoposta alla somministrazione del vaccino anti Sars-Cov 2; che era stata riammessa in servizio a far data dall'1.4.2022 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8 del
D.L. 24.3.2022 n. 24; che era stato disposto il suo impiego in attività di supporto all'istituzione scolastica con orario di lavoro, da osservare fino al 15.6.2022, di 36 ore settimanali, persistendo la situazione di non sottoposizione al vaccino;
che era stato disposto lo svolgimento dell'attività nei giorni del 14, 15, 19 e 20 aprile 2022 (ovvero nel periodo di sospensione delle attività didattiche per le vacanze pasquali) e che il giorno 16 aprile, prefestivo, era stata posta in ferie in quanto la scuola era chiusa;
ha respinto le doglianze della docente secondo cui sarebbe stato illegittimo l'aver disposto nei suoi confronti un diverso ed inferiore inquadramento contrattuale, non più di docente, quale era, ma di ATA.
In particolare, richiamato l'art. 4 ter 2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola) del D.L.
1.04.2021 n. 44, come inserito dall'art. 8, co. 4, del D.L. 24 marzo 2022, n.
24, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52, ha evidenziato come detta
2 norma assimili il caso del personale docente non vaccinato utilizzato in attività di supporto alla istituzione scolastica al caso del docente dichiarato temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni e dispone che al primo si applichi il regime stabilito per il secondo, per quanto compatibile.
Lo stesso CCNI, concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute (artt. 4 comma 2 e 17 comma. 5 del contratto collettivo nazionale del personale della scuola 29 novembre 2007), all'art. 8, commi 1 e 2, prevede che l'orario di lavoro del personale di cui al contratto collettivo è di 36 ore settimanali e che l'orario di servizio è quello previsto nell'ufficio presso il quale il personale medesimo è utilizzato. Inoltre, al personale inidoneo utilizzato si applicano le norme sulle ferie, sui permessi brevi, sui ritardi e recuperi compensativi, sulle 35 ore, se ne ricorrono le condizioni così come definito nel CCNL 29 novembre 2007.
L'inidoneità all'insegnamento comporta quindi l'applicazione al personale docente inidoneo della disciplina prevista per il personale ATA, non solo per quanto attiene l'orario di lavoro, ma anche per qualsiasi altro aspetto del rapporto contrattuale, per quanto compatibile.
Da qui la legittimità non solo dell'assegnazione alla prof.ssa di un orario di lavoro di n. Parte_1
36 ore settimanali, ma anche la decurtazione delle assenze ritenute dalla D.S. ingiustificate per i giorni 14, 15, 19 e 20 aprile 2022, nei quali la ricorrente non si era presentata al lavoro.
Ha inoltre respinto la domanda di illegittimità della condotta della D.S. consistita nell'aver computato a titolo di ferie il giorno 16.04.2024, giorno di chiusura della scuola.
con l'atto di appello chiede la riforma parziale della sentenza limitatamente alla Parte_1
parte in cui non ha accertato l'illegittimità del decreto di decurtazione delle assenze non giustificate del 14, 15, 19 e 20 aprile 2022.
In particolare, sostiene l'illegittimità sia formale che sostanziale del provvedimento del 26.04.2022 di decurtazione delle assenze.
Da un punto di vista formale mancherebbe un vero e proprio ordine di servizio in quanto l'unico ordine di servizio consegnato all'appellante sarebbe quello dell'1.4.2022 che non prevedeva alcun cambio di inquadramento né alcuna disposizione in merito alle ferie, né sul calendario da seguire,
o sulla durata di tale attività.
La comunicazione relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni in contestazione avveniva invece irritualmente a mezzo e-mail dell'8.4.2022, tra l'altro indirizzata ad altro docente e solo per conoscenza alla prof.ssa . Parte_1
Quanto al merito contesta la legittimità di una modifica dell'inquadramento da parte del datore di lavoro in ragione della mancata sottoposizione alla vaccinazione.
3 Nello specifico, lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice della violazione degli artt. 8 e
52 CEDU, in base ai quali sono giustificate limitazioni e imposizioni all'esercizio dei diritti purché previsti da una legge e rispondenti a finalità di interesse generale.
Nel caso in esame invece la modifica dell'inquadramento contrattuale costituisce una violazione sproporzionata in relazione all'esigenza che venga rispettato il diritto della lavoratrice alla propria mansione.
Inoltre, il primo giudice non avrebbe considerato che l'estensione della normativa sugli inidonei lavorativamente – ai sensi dell'art. art. 8 del CCNI del 25 giugno 2008 – si riferisce espressamente ai casi in cui la ridotta capacità lavorativa del docente sia dovuta ad uno stato di salute, accertato da una visita medica, preclusivo dello svolgimento delle mansioni proprie dell'attività di docenza.
Situazione questa non comparabile con quella del docente che ha deciso liberamente di non sottoporsi alla vaccinazione.
Con il secondo motivo impugna la condanna alle spese di lite che invece avrebbero dovuto essere compensate in ragione della novità della questione.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato e va respinto.
L'art. 4 ter2 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, introdotto dall'art. 8 comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha previsto in maniera chiara una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone ai dirigenti scolastici di utilizzare il docente inadempiente all'obbligo vaccinale in attività di supporto all'istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore (“In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.
L'atto di accertamento di inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”).
La legge di conversione 19 maggio 2022 n. 52 ha inoltre aggiunto al predetto art. 4 ter2 la seguente disposizione interpretativa “Il quinto periodo [cioè l'utilizzo del docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica] si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni”.
Trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa ha efficacia retroattiva.
Il dirigente scolastico, senza alcun arbitrio ma applicando la normativa vigente, in ossequio all'art. 4 ter, co. 3, d.l. n. 44/2021, con decreto del 31.3.2022 n. 1310 disponeva la cessazione del
4 provvedimento di sospensione del 13.1.2022 n. 1305 e la contestuale ripresa dell'attività lavorativa a far data dall'1.4.2022, con la specificazione che, continuando a persistere l'assenza dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, la prof.ssa non avrebbe ripreso l'attività Parte_1
didattica a contatto con gli studenti ma avrebbe svolto l'attività di supporto all'istituzione scolastica, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento, formazione, secondo indicazioni fornite dalla dirigenza scolastica, e ciò fino al
15.6.2022 (cfr. doc. 1 ). CP_1
Con successivo ordine di servizio n. prot. 0001144/2022 del 2.4.2022 la dirigente scolastica specificava l'attività che avrebbe svolto la prof.ssa ed il relativo orario di servizio, dalle Parte_1
8 alle 14, per sei giorni a settimana, per un totale di 36 ore settimanali (cfr. doc. 2 CP_1
Quindi, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, il tipo di attività da svolgere e l'orario di servizio da osservare erano stati comunicati alla prof.ssa con regolari provvedimenti Parte_1
adottati dalla dirigente scolastica.
Considerato poi che il personale ATA di regola svolge attività lavorativa anche durante i giorni di sospensione delle attività didattiche, alcun obbligo sussisteva in capo alla dirigente di comunicare alla prof.ssa il dovere di prestare attività lavorativa anche durante la sospensione delle Parte_1
attività didattiche.
Solo per completezza si evidenzia come non possa parlarsi di raddoppio dell'orario di lavoro, da
18 a 36 ore settimanali, in quanto, come correttamente evidenziato dal e non contestato, CP_1
“l'orario di lavoro dei docenti, oltre alle 18 ore settimanali di svolgimento dell'attività di insegnamento (art. 28 CCNL), comprende ulteriori ore per le restanti attività relative allo specifico profilo professionale ossia, le cd. attività funzionali all'insegnamento tra le quali l'art.
29 CCNL fa rientrare tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi: in particolare è previsto fino a 40 ore annue aggiuntive per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione
e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
fino a ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai Consigli di classe, per un totale di 80 ore annue che il docente è chiamato a svolgere in aggiunta alle 18 ore settimanali di lezione.”.
Assodata la legittimità dei provvedimenti della dirigenza scolastica, del tutto pacifica è l'assenza ingiustificata nei giorni lavorativi del 14, 15, 19 e 20 aprile 222 da parte della prof.ssa . Parte_1
5 Si ribadisce come l'obbligo lavorativo per 36 ore settimanali fosse stato comunicato all'appellante con il decreto del 31.3.2022, con il quale l'appellante era stata informata che avrebbe svolto attività propria del personale ATA, e con l'ordine di servizio del 2.4.2022 che conteneva la specificazione delle attività da svolgere e dell'orario di servizio da osservare.
Solo per ulteriore completezza si osserva che, pur a voler ipotizzare l'illegittimità dell'incremento dell'orario di lavoro settimanale disposto dal dirigente scolastico, il che si ribadisce non è, e quindi in attività di supporto all'istituzione scolastica come imposto, a decorrere dall'1.4.2022, dall'art. 4 ter co 2 d.l. n. 44/2021, introdotto dal d.l. n. 24/2022, l'appellante non poteva rifiutarsi, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestale, essendo ella tenuta ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dal datore di lavoro, e potendo ella invocare l'art. 1460 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro o di inadempimento di quest'ultimo tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore (cfr. Cass. n. 12696/2012).
Nel caso in esame non vi è stato alcun inadempimento da parte del né tantomeno un CP_1
inadempimento tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali della lavoratrice. Sul punto alcuna deduzione, prima ancora che prova, è stata articolata dall'appellante.
Va respinto anche il motivo di appello relativo alla condanna alle spese di lite, atteso che la sentenza di primo grado è intervenuta nel febbraio 2024 quando ormai la questione oggetto di causa non costituiva più una novità giurisprudenziale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
In ragione dell'allegata autocertificazione reddituale non è dovuto il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 163/2024 del Tribunale di Monza.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Milano, 14.11.2024
La Consigliera est Il Presidente
Maria Rosaria Cuomo Giovanni Picciau
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