CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1106/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), successore universale a Parte_1 P.IVA_1
seguito di fusione per incorporazione di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Giuseppe Lantieri;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del in carica, Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Gugliotta;
APPELLATO
*****
1 La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito di discussione orale, all'esito dell'udienza del giorno 11 dicembre 2024.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2017 (alla Controparte_1
quale è succeduta conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Siracusa, il stessa città per ottenere l'annullamento dell'avviso CP_4 di accertamento relativo al mancato pagamento del canone COSAP dell'anno 2016
(avviso ABU16/ABU n. 2 del 22/12/2016), nonché del contestuale atto di irrogazione di sanzione amministrativa
Assumeva l'attrice che: a) il canone richiesto non era dovuto, non avendo il CP_2 dato in concessione ad essa l'area in questione;
b) l'atto di irrogazione Controparte_1
delle sanzioni era illegittimo, avendo da tempo essa attrice fatto formale richiesta di ottenere la concessione per l'uso del suolo pubblico relativo all'area di cantiere per i lavori di ristrutturazione dell'ex Palazzo delle Poste di , e non avendo il fornito CP_2 CP_2
riscontro alcuno;
c) il aveva applicato la tariffa errata, perché aveva utilizzato CP_2 quella relativa ai cantieri, piuttosto che quella afferente l'installazione di ponteggi ed impalcature per l'attività edilizia;
d) gli importi applicati non tenevano conto del fatto che i lavori di ristrutturazione erano stati più volte sospesi, anche per fatti indipendenti dalla volontà di essa attrice, nonché del fatto che una parte del suolo era occupata da un bus introdotto all'interno dell'area antistante l'ex Palazzo delle Poste;
e) diversi giudizi erano stati instaurati, mano a mano che l'amministrazione comunale aveva richiesto il pagamento del canone.
Chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'avviso di accertamento del canone COSAP relativo all'anno 2016 e disporsi l'annullamento dell'atto di irrogazione della sanzione;
nel merito, dire che la somma dovuta, “per l'occupazione temporanea del suolo antistante l'ex
Palazzo delle Poste, sito in di mq. 1040, è di € 11.772,80 e non di € 52.325,75, al CP_2
quale importo devono essere, altresì, detratti i periodi di non utilizzo del suolo pubblico e la somma di denaro corrispondente all'utilizzo della porzione di area da parte della Polizia
Municipale del Comune di , avendola occupata con un bus”. CP_2
Costituitosi in giudizio, il contestava le deduzioni avversarie e Controparte_2
chiedeva il rigetto della domanda proposta.
2 Con sentenza n. 745/2023 del 17 aprile 2023 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice, regolando le spese sulla scorta del principio di soccombenza.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base Parte_1
di sei ragioni di censura.
Si è costituito in giudizio il , resistendo al gravame e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del giorno 11 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo esaminarsi la questione posta con l'ultimo motivo, a mezzo del quale l'appellante censura il rigetto, da parte del Tribunale, dell'istanza di riunione del procedimento de quo con quello avente ad oggetto l'impugnazione dell'invito al pagamento del canone COSAP per l'anno 2016.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, è noto che in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione (per tutte, v. Cass. n. 28539/2022).
Non sussistono, del resto, i presupposti per sospendere il presente procedimento, in attesa della definizione dell'altro, pendente dinanzi ad altro collegio della Corte, trattandosi comunque di questione che esula da quella afferente la pendenza di causa dinanzi a giudici diversi e non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 335 c.p.c.
Nel merito, con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che la mancata emissione di un formale provvedimento concessorio escludeva la possibilità, per il di utilizzare la procedura di riscossione semplificata del credito, riservata ai CP_2
crediti tributari.
Il motivo è inammissibile siccome fondato su una eccezione nuova, formulata in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c.
Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, l'attrice assumeva che il credito non fosse dovuto perché mancava il titolo concessorio.
Questione, questa, all'evidenza, del tutto diversa da quella oggi proposta, dovendosi rilevare che non vi è censura sull'accertamento del primo giudice, il quale ha ritenuto che il
3 canone fosse dovuto anche in difetto del titolo concessorio.
Con il secondo motivo viene dedotto che in base al Regolamento comunale le occupazioni abusive temporanee si considerano realizzate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione, e che nel caso di specie non vi fosse prova che l'occupazione si era protratta anche nel periodo precedente, per l'intera annualità 2016.
Sostiene, inoltre, l'appellante che l'esame di tale questione è stata del tutto omessa dal primo giudice.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, il Tribunale ha precisato che fossero del tutto nuove le eccezioni poste a fondamento dell'opposizione, afferenti – fra l'altro – la durata dell'occupazione, siccome
“espresse in palese violazione delle scansioni processuali del codice di rito (termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c.) e per la prima volta esplicitate nella comparsa di costituzione depositata in data 1.12.2021”.
Accertamento, questo, che l'appellante non contesta.
Con il terzo motivo l'appellante assume che il Tribunale ha omesso ogni pronuncia sull'eccezione afferente il fatto che i parametri applicati per la determinazione del canone fossero stati stabiliti dalla Giunta Municipale, priva di competenza in materia, ed insiste sulla disapplicazione del relativo atto amministrativo.
Anche tale doglianza è inammissibile.
Ed invero, la questione in esame è stata proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, con le note depositate in data 26/1/2022, ben oltre la maturazione delle preclusioni processuali.
Correttamente, dunque, il Tribunale non ha esaminato l'eccezione, siccome inammissibile.
Con il quarto motivo deduce l'appellante che ha errato il primo giudice nel ritenere che il avesse correttamente applicato la voce di tariffa riferita al cantiere, piuttosto CP_2
che quella relativa a ponteggi ed impalcature per attività edili.
Deve, innanzitutto, ritenersi del tutto nuova la questione a mezzo della quale l'appellante assume di avere occupato un'area inferiore rispetto a quella oggetto dell'accertamento.
Ed invero, l'attrice, sin dall'atto introduttivo del giudizio, non ha contestato che l'area occupata, di pertinenza del , fosse pari a mq. 1040. Controparte_2
Resta dunque, solamente da verificare se l'area sia occupata esclusivamente dal
4 ponteggio e dalle impalcature, ovvero se la stessa sia adibita a cantiere.
Ora, dalle riproduzioni fotografiche in atti si evince che l'area in questione non comprende solamente il ponteggio e le impalcature. Essa è costituita da una zona recintata, adibita a cantiere, lungo le vie che costituiscono la zona di pertinenza comunale
(situata sulla Riva della Posta e sulla via Forte Casanova), nella quale si trovano attrezzature varie.
Nel verbale in atti e nelle planimetrie allegate alla relazione tecnica, si legge che l'area di mq. 1040 (superficie che è pacifico l'appellante abbia occupato) è recintata, ovvero che essa è occupata “mediante una recinzione in legno”, costituita da pali infissi al suolo. È pertanto evidente che, contrariamente all'assunto dell'appellante, essendo la zona recintata (come tale, destinata al passaggio di persone e al posizionamento di attrezzature e materiale), non possa trovare applicazione la tariffa relativa all'occupazione dell'area con il solo ponteggio.
Del resto, l'art. 34 del Regolamento comunale specifica che, in caso di ponteggi, il canone dovuto è commisurato alla proiezione ortogonale al suolo delle impalcature e dei ponteggi.
Infine, con il quinto motivo viene dedotto che illegittimamente il pretende il CP_2
pagamento degli interessi. Anche tale motivo è inammissibile, stante la novità della questione proposta.
Ricorrono, a parere della Corte, i presupposti per l'applicazione – invocata da parte appellata – del disposto di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c.
La norma richiamata, infatti, prevede che la condanna del soccombente - a prescindere dalla domanda della parte e dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale -, la quale può essere anche riconosciuta d'ufficio dal giudice, non ha natura meramente risarcitoria, bensì sanzionatoria, avendo la disposizione in parola introdotto nell'ordinamento una forma di danno punitivo diretto a scoraggiare l'abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti, siccome volta a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale, nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio (v. per tutte, Cass. n.
22405/2018, resa a sezioni unite).
Ed in caso di condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, può desumersi il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 cost.) e della l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e
5 secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, causano ex se danni patrimoniali e non (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente) (v., in proposito, Cass. n. 24645/2007).
In tali casi, la somma viene determinata in via equitativa dal decidente tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.
E poiché l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può calibrare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (v. Cass. nn. 26435/2020, 22405/2018, 20732/2016).
Ora, nel caso di specie, la inammissibilità della gran parte dei motivi di gravame, e la palese infondatezza dell'appello, giustifica la condanna della parte ai sensi della norma citata, nella medesima misura oggetto della condanna alle spese.
Le spese del grado si liquidano, a carico del soccombente, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 745/2023 in data 17/4/2023 del Tribunale di Siracusa,
[...]
ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 9.990,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, dell'importo di €. 9.990,00, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei
6 presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
18 dicembre 2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
7