Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
>
Versione
28 agosto 1994
28 agosto 1994
>
Versione
24 dicembre 1996
24 dicembre 1996
Art. 147
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 ((52)) ------------ AGGIORNAMENTO (52)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84 , come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto:
- (con l'art. 27, comma 8) che, il presente articolo e' abrogato a partire dal 19 marzo 1995.
- (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 ((52)) ------------ AGGIORNAMENTO (52)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84 , come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto:
- (con l'art. 27, comma 8) che, il presente articolo e' abrogato a partire dal 19 marzo 1995.
- (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".
Commentari • 38
- 1. Il differimento dell'esuczione della pena da parte del giudiceDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 gennaio 2020 · 35.579315
Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena detentiva, per grave infermità, nelle forme previste dall'art. 47-ter Ord. pen., comma 1-ter, presentata nell'interesse di un detenuto. […]
Leggi di più…