Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 28611 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Susanna Terni Presidente dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 07/08/2024 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BAROLI PAOLA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a BOLLATE (MI) in [...] Controparte_1 C.F._2
15/09/1970
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 17/9/2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bollate (MI), il 4.10.92,
[...]
regolarmente trascritto nei registri del medesimo comune (anno 1992 - atto n.215 - parte II - serie A), mandando alla Cancelleria per la trascrizione nei registri dello Stato Civile del Comune di Bollate
(MI), alle condizioni che seguono
CONDIZIONI
1. Disporre che la signora possa continuare ad abitare nella ex casa coniugale, sita in Novate CP_1
Milanese (MI), viale Repubblica n.114, di proprietà esclusiva del marito, fino a quando entrambe le figlie non l'avranno lasciata, facendosi integralmente carico sia delle spese condominiali ordinarie sia di quelle per le utenze domestiche;
2. Dichiarare che entrambe le figlie, già maggiorenni, sono divenute economicamente autosufficienti per le rispettive attività svolte e, dunque, dichiarare cessato l'obbligo del padre di contribuire al loro mantenimento;
3. Dichiarare, altresì, che i coniugi sono economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte e che, pertanto, non sussistono obblighi economici l'uno a carico dell'altro;
4. In ogni caso: compensare tra le parti le spese e gli onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/08/2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario a Bollate in data 4/10/1992 (trascritto presso gli atti dello Stato
Civile del Comune di Bollate - A. 1992 -N 215 – P II – S A), con dalla Controparte_1
cui unione sono nate in data 28/1/1994 e in data 24/1/1997, nonché di essersi separato Per_1 Per_2
come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del 2/2/2015, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 13/9/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 6/2/2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che la convenuta seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne ha dichiarato la e ha proceduto Parte_2 all'audizione della parte ricorrente, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 12/02/2025
Osservato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate giudizialmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del
2/2/2015.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
L'assegno per le figlie
Le ragazze hanno, rispettivamente, 31 e 28 anni. La grande è una biologa ricercatrice del S Raffaele
e la piccola è laureata in lingue, ha lavorato alla concierge di un hotel e ora è nello staff del cantante
Al di là delle specifiche attività lavorative, l'età raggiunta dalle figlie è tale per cui Parte_3
l'obbligo di mantenimento può dirsi venuto senz'altro meno (peraltro, il padre non versa più l'assegno da tre anni).
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a
Bollate in data 4/10/1992 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Bollate -
A. 1992 -N 215 – P II – S A) da E Parte_1 Controparte_1
2) REVOCA l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento indiretto delle figlie maggiorenni;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12/02/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Susanna Terni