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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/07/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 856 / 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 14/07/2025
Il giorno 14/07/2025 alle ore 10,10 innanzi al Giudice Onorario Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 856 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che è presente l'avv. Vincenzo Sica in sostituzione dell'avv. Maria Ballacchino per parte opponente il quale conclude riportandosi all'atto di citazione in riassunzione nonché alle note conclusionali depositate il 04.04.2023 e discute oralmente la causa
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,25.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 14/07/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:25 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:50, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 856 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._1 residente e ivi elettivamente domiciliata in via G. De Pasquali n. 4, presso lo studio dell'avv.
Maria Ballacchino che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTRICE * contro
(c.f.: - p.iva: ) in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, con sede in , piazza Progresso n. 10 CP_2
* CONVENUTO CONTUMACE *
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la parte opponente concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con “comparsa di riassunzione” notificata al a mezzo p.e.c. in data 11 Controparte_2
2 marzo 2021, ha riassunto dinanzi all'intestato Tribunale il giudizio di Controparte_1
“opposizione avverso Ingiunzione IS ex art. 3 R.D. n. 639/1910” originariamente instaurato davanti al Giudice di Pace di e conclusosi con “sentenza n. 55/2020 del 14/12/2020, CP_2 depositata in cancelleria in data 18/12/2020” con cui “il Giudice di Pace adito dichiarava il proprio difetto di competenza per materia in favore del Tribunale”.
Premettendo la “mancanza di giurisdizione in capo al Giudice Tributario in favore di quella del
Giudice ordinario … ai sensi dell'art. 32 D. Lgs.vo n. 150/2011”, deduceva l'illegittimità della
“Ingiunzione IS n. del 16/12/2019, notificata a mezzo posta il PartitaIVA_3
14/05/2020 con la quale veniva ingiunto … di pagare entro e non oltre giorni 60 dalla notifica la somma di € 1.696,00 … per TARSU 2016 … interessi legali, addizionali comunali e spese di procedura” per i seguenti motivi: - la è stata sostituita dalla Tari a far data dal 01.01.2014; - Pt_1 la mancata ricezione dell'avviso n. 169327 del 2016, indicato nell'atto impugnato;
- la mancata indicazione dell'immobile soggetto a e dei criteri di calcolo utilizzati;
- la presenza di errori Pt_1 di calcolo nell'importo da corrispondere.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “1) In via preliminare, con decreto inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'Ingiunzione IS …; 2) Sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità, improcedibilità e nullità dell'Ingiunzione IS … per mancanza dei requisiti previsti dalla legge per la sua emissione;
3) Nel merito, ritenere e dichiarare la inesistenza, nullità, illegittimità ed inefficacia dell'Ingiunzione IS …; 4) Conseguentemente, revocare, annullare, dichiarare nulla e/o inesistente e/o privare totalmente di efficacia dell'Ingiunzione
IS …; 5) In subordine, accertato l'evidente errore di calcolo delle somme portate dall'ingiunzione impugnata, ridurla nei limiti delle somme che siano giudizialmente accertate in rapporto a quanto effettivamente e legalmente dovuto a titolo di TARSU per l'anno 2016, con non calcolo, in ogni caso, di sopratasse, interessi e spese di notifica, addizionali comunali e provinciali;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Alla prima udienza il Tribunale rilevata la mancata costituzione in giudizio del CP_2
e la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, ne dichiarava la contumacia.
[...]
Il presente procedimento è stato istruito con la sola produzione documentale dell'attrice, in assenza di istanze istruttorie delle parti.
Fatte precisare le conclusioni, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Parte attrice ha depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dal procuratore
3 dell'opponente, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, in via preliminare deve esaminarsi l'eccezione di “mancanza di giurisdizione in capo al Giudice Tributario in favore di quella del
Giudice ordinario” dedotta dalla stessa parte opponente alle pagine 2 e 3 dell'atto di citazione.
In particolare, – dopo aver evidenziato che “ai sensi dell'art. 32 D. Controparte_1
Lgs.vo n. 150/2011 … le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 … regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione …” – sostiene che “contrariamente a quanto dedotto dal , nel contesto dell'atto impugnato, non sussiste la Controparte_2 giurisdizione della Commissione Tributaria ma quella del Giudice ordinario competente per materia e secondo le regole del valore. Ai sensi del R.D. 639/1910, il procedimento previsto dall'art. 3 di detto decreto può essere utilizzato solamente per la riscossione coattiva delle entrate tributarie dello Stato e degli Enti Pubblici. Nel caso che ci occupa, pertanto, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario …”.
Tale assunto è del tutto destituito di fondamento.
Le questioni attinenti alla giurisdizione e alla natura dell'ingiunzione fiscale, quale atto prodromico per l'esecuzione forzata, sono state definitivamente chiarite dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con l'ordinanza 25 maggio 2005 n. 10958, costantemente richiamata e seguita dalla medesima Corte nelle successive decisioni, con cui dopo aver puntualmente ricostruito l'evoluzione della legislazione in materia, è giunta alla “dichiarazione della giurisdizione della
Commissione Tributaria sulla base delle seguenti considerazioni:
a) nell'ambito della riforma tributaria formulata nel 1972 e nel 1973 il legislatore ha emanato il
D.P.R. n. 602/1973 contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito attuata attraverso il ruolo, ma ha al contempo richiamato, per le imposte indirette, la disciplina della riscossione coattiva prevista dal R.D. n. 639/1910 …
Nell'ambito della riscossione attuata mediante ruolo l'espropriazione forzata, fino al 1999, è stata preceduta dalla notifica della cartella e dell'avviso di mora, mentre nella riscossione attuata in base al Decreto del 1910 l'espropriazione forzata è stata preceduta ed è preceduta dalla notifica di una ingiunzione di pagamento emessa dall'ente creditore, vidimata e resa esecutiva dal
Pretore.
Ora, mentre il D.P.R. n. 636/72 ha previsto l'impugnabilità dinanzi alle Commissioni Tributarie sia del ruolo che dell'avviso di mora (quest'ultimo inteso come atto prodromico indispensabile per
4 procedere alla esecuzione forzata), il Decreto del 1910, nell'art. 3, ha previsto, invece, la possibilità di proporre opposizione avverso la ingiunzione davanti al conciliatore, al Pretore o al
Tribunale, ratione valoris. …
b) nel 1988, il sistema della riscossione attraverso il ruolo è stato esteso anche alle imposte indirette (articolo 67 D.P.R. n. 43/1988), all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, ai canoni e diritti di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, alla tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, alle tasse per concessioni regionali e comunali (articolo 68 D.P.R. n. 43/1988).
Con una espressione non molto chiara l'art. 130, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 43/1988 ha abrogato tra l'altro "tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al R.D. 14 aprile 1910, n.
639, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli artt. 67, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal presente decreto".
Con queste norme, quindi, il sistema di riscossione a mezzo ruolo è stato notevolmente allargato ed è divenuto abbastanza generale, mentre il decreto del 1910 non è stato abrogato direttamente ed espressamente, ma sono state abrogate le norme che tale decreto richiamavano.
Significativamente, comunque, è stata abrogata ogni norma incompatibile con la nuova legge dettata in tema di riscossione a mezzo ruolo. E questo elemento ha fatto ritenere ad alcuni che il
Decreto del 1910 nel 1988 è stato abrogato;
c) nel 1997, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ha previsto che "la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma
4". In questo modo, il R.D. del 1910 è tornato di attualità;
d) nel 1999, il D.Lgs. n. 46/1999 ha introdotto in materia di riscossione una riforma molto importante con la quale è stato ulteriormente allargato il meccanismo del ruolo, e con la quale è stata precisata meglio la disciplina delle opposizioni in sede di procedimenti espropriativi posti in essere dal Concessionario della riscossione. Si può ritenere che con questa riforma il ruolo è divenuto ancor di più il mezzo generale di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici, anche se per gli Enti locali il legislatore non ha posto un obbligo di utilizzazione del ruolo, ma solo una facoltà. Infatti, l'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 46/1999 ha stabilito che
5 "Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali";
e) ora, mentre la disciplina relativa alla riscossione attuata mediante ruolo ha avuto una evoluzione significativa e positiva, anche sul piano delle maggiori garanzie apprestate per il contribuente …, la normativa del 1910 rimasta sempre la stessa per cui esiste la necessità di una interpretazione che valga a raccordare le norme emanate in un tempo molto lontano ed in un contesto storico e giuridico molto diverso ai principi fondamentali nuovi, espressi soprattutto con riferimento a strumenti di tutela prima non previsti;
f) va evidenziato, a questo proposito, che il D.Lgs. n. 546/92, divenuto efficace dal 01.04.1996, da una parte ha allargato l'ambito della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, e dall'altra ha introdotto strumenti di tutela più adeguati, quale la sospensione da parte del Giudice Tributario dell'atto impugnato.
In particolare, l'articolo 2 del D.Lgs. n. 546/92, nella sua formulazione originaria, ha compreso nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie le controversie concernenti i tributi comunali e locali, e comprendeva, quindi, anche la . In questi sensi le Sezioni Unite hanno deciso che CP_3
"In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( ), di cui agli artt. 38 e segg. CP_3
D.Lgs. n. 507/1993, le relative controversie (anche, come nella fattispecie, in materia di rimborso) rientrano nella giurisdizione - esclusiva - delle commissioni tributarie, già ai sensi del testo originario (avente efficacia dal 1 aprile 1996 ed applicabile ratione temporis, prima della sostituzione operata dall'articolo 12 L. n. 448/2001) dell'art. 2 D.Lgs. n. 546/1992, il quale, al 1 comma, lett. h), attribuiva alla giurisdizione di dette commissioni i tributi comunali” (SS.UU. n.
5167/2004).
A seguito della modifica introdotta con l'articolo 12 L. n. 448/2001, l'art. 2 ha previsto ormai per le Commissioni Tributarie una giurisdizione generalizzata per "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali".
Si è detto prima che con il D.Lgs. n. 46/1999 le opposizioni in sede esecutiva, disciplinate negli articoli 57 e 58 del D.P.R. n. 602/73, hanno ricevuto una sistemazione diversa rispetto al passato.
Il legislatore, allorché ha modificato l'articolo 2 in tema di giurisdizione, ha contribuito a fare chiarezza nella individuazione delle fasi nelle quali si può articolare l'attuazione della pretesa avente natura tributaria poiché ha precisato che "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo
6 D.P.R.". Questa precisazione, che ha natura ricognitiva di una situazione già esistente, contiene un principio applicabile anche per il passato poiché da tempo, nell'ambito della evoluzione testé descritta, al giudice tributario sono state assegnate le questioni riconducibili alla interpretazione ed applicazione di norme tributarie, mentre al giudice ordinario sono state assegnate le questioni che possono sorgere dopo che una espropriazione è iniziata. Peraltro, ai fini della giurisdizione, non rileva stabilire se una espropriazione forzata viene attuata perché il credito ha natura tributaria o natura civile e commerciale. L'espropriazione ricade sempre sui beni del debitore con gli stessi effetti, a prescindere dalla natura del credito che si intende attuare. La natura del credito è invece rilevante per delineare i limiti delle possibili tutele che in sede esecutiva possono essere proposte. Ed è la particolare natura del credito tributario che ha consentito di porre i limiti stabiliti in tema di opposizione alla esecuzione, agli atti esecutivi e di terzi, dagli articoli 57 e 58 del D.P.R. n. 602/1973.
L'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92, accanto alla previsione secondo la quale ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato per vizi propri, stabilisce che si possono fare valere anche vizi di un atto presupposto non notificato, purché si tratti di un atto anch'esso autonomamente impugnabile.
In questa ottica, la cartella di pagamento, che è atto proprio del Concessionario, va impugnata per previsione esplicita dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 dinanzi alle Commissioni Tributarie e, nel caso in cui non sia stato notificato un atto presupposto, c'è la possibilità di fare valere anche questioni di merito relative al rapporto tributario.
Allo stesso modo, occorre ritenere che anche l'ingiunzione che precede l'espropriazione speciale attuata in base al Decreto del 1910, quando dà luogo ad una contestazione basata su una norma tributaria, non può che essere assegnata alla Commissione Tributaria.
L'ingiunzione non è sicuramente un atto dell'espropriazione forzata, ma è un atto
(normalmente di natura tributaria) riferibile al creditore, che non è preceduto da una notificazione del ruolo o di una cartella. Né può essere di ostacolo per questa conclusione il fatto che nell'art. 19 del D.Lgs. questo atto non sia menzionato, poiché esso ha la stessa funzione della cartella e deve potere essere impugnato come una cartella.
Giova ricordare che nel processo esecutivo ordinario c'è il principio contenuto nell'articolo 479
c.p.c. secondo il quale "Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto".
Questo principio è ribadito anche nell'art. 50 del D.P.R. n. 602/73 …
Ma, anche l'art. 5 del decreto del 1910 presuppone che prima dell'espropriazione forzata venga
7 notificata l'ingiunzione.
Tutto ciò, allora, conferma che l'ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella in quanto atto prodromico per l'esecuzione forzata.
In questa situazione, ed in considerazione dell'evoluzione che ha avuto il sistema processuale tributario nel suo insieme, ogni contestazione che concerne il rapporto tributario ed i suoi elementi costitutivi deve essere assegnata alla Commissione Tributaria, che dal 1996 ha anche il potere di sospendere l'esecutività dell'atto.
Alla giurisdizione del Giudice ordinario appartengono solo gli atti che saranno posti in essere durante la successiva espropriazione forzata, atti che non propongono questioni di natura tributaria, ma riguardano le situazioni giuridiche tutelabili dinanzi al Giudice dell'esecuzione”.
In buona sostanza, ogni qual volta la pretesa sottostante all'ingiunzione fiscale assume natura tributaria, la relativa controversia - introdotta dal destinatario della pretesa attivata con l'ingiunzione ex R.D. del 1910 - appartiene alla esclusiva giurisdizione della Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado), per effetto del disposto di cui al noto art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuisce a tale giudice speciale la cognizione delle controversie afferenti i tributi di ogni genere e specie.
Facendo corretta applicazione dei superiori principi - pienamente condivisi dall'odierno decidente e dai quali non vi è ragione di discostarsi - si rileva che, nella fattispecie in esame, tutti i motivi di opposizione spiegati dalla avverso l'ingiunzione fiscale emessa ai Controparte_1 sensi del R.D. 639/1910 – abrogazione della , mancata ricezione del prodromico avviso n. Pt_1
169327/2016, mancata indicazione dell'immobile soggetto a e dei criteri di calcolo Pt_1 utilizzati, presenza di errori di calcolo – hanno ad oggetto solo ed esclusivamente il rapporto tributario e i suoi elementi costitutivi (e non anche la fase dell'espropriazione forzata, non ancora iniziata) e sono pertanto soggetti alla esclusiva cognizione del giudice tributario.
Tale competenza esclusiva era, peraltro, chiaramente indicata nell'atto impugnato!
3. In considerazione della contumacia del convenuto le spese di lite Controparte_2 devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 856/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione a decidere sull'opposizione avverso l'Ingiunzione
IS ex art. 3 R.D. n. 639/1910 n. 201905891085490000009171 del 16.12.2019, avente ad
8 oggetto tributi (TARSU), per essere sulla stessa competente il giudice tributario;
- assegna all'opponente il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 14/07/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 14/07/2025
Il giorno 14/07/2025 alle ore 10,10 innanzi al Giudice Onorario Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 856 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che è presente l'avv. Vincenzo Sica in sostituzione dell'avv. Maria Ballacchino per parte opponente il quale conclude riportandosi all'atto di citazione in riassunzione nonché alle note conclusionali depositate il 04.04.2023 e discute oralmente la causa
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,25.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 14/07/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:25 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:50, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 856 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._1 residente e ivi elettivamente domiciliata in via G. De Pasquali n. 4, presso lo studio dell'avv.
Maria Ballacchino che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTRICE * contro
(c.f.: - p.iva: ) in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, con sede in , piazza Progresso n. 10 CP_2
* CONVENUTO CONTUMACE *
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la parte opponente concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con “comparsa di riassunzione” notificata al a mezzo p.e.c. in data 11 Controparte_2
2 marzo 2021, ha riassunto dinanzi all'intestato Tribunale il giudizio di Controparte_1
“opposizione avverso Ingiunzione IS ex art. 3 R.D. n. 639/1910” originariamente instaurato davanti al Giudice di Pace di e conclusosi con “sentenza n. 55/2020 del 14/12/2020, CP_2 depositata in cancelleria in data 18/12/2020” con cui “il Giudice di Pace adito dichiarava il proprio difetto di competenza per materia in favore del Tribunale”.
Premettendo la “mancanza di giurisdizione in capo al Giudice Tributario in favore di quella del
Giudice ordinario … ai sensi dell'art. 32 D. Lgs.vo n. 150/2011”, deduceva l'illegittimità della
“Ingiunzione IS n. del 16/12/2019, notificata a mezzo posta il PartitaIVA_3
14/05/2020 con la quale veniva ingiunto … di pagare entro e non oltre giorni 60 dalla notifica la somma di € 1.696,00 … per TARSU 2016 … interessi legali, addizionali comunali e spese di procedura” per i seguenti motivi: - la è stata sostituita dalla Tari a far data dal 01.01.2014; - Pt_1 la mancata ricezione dell'avviso n. 169327 del 2016, indicato nell'atto impugnato;
- la mancata indicazione dell'immobile soggetto a e dei criteri di calcolo utilizzati;
- la presenza di errori Pt_1 di calcolo nell'importo da corrispondere.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “1) In via preliminare, con decreto inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'Ingiunzione IS …; 2) Sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità, improcedibilità e nullità dell'Ingiunzione IS … per mancanza dei requisiti previsti dalla legge per la sua emissione;
3) Nel merito, ritenere e dichiarare la inesistenza, nullità, illegittimità ed inefficacia dell'Ingiunzione IS …; 4) Conseguentemente, revocare, annullare, dichiarare nulla e/o inesistente e/o privare totalmente di efficacia dell'Ingiunzione
IS …; 5) In subordine, accertato l'evidente errore di calcolo delle somme portate dall'ingiunzione impugnata, ridurla nei limiti delle somme che siano giudizialmente accertate in rapporto a quanto effettivamente e legalmente dovuto a titolo di TARSU per l'anno 2016, con non calcolo, in ogni caso, di sopratasse, interessi e spese di notifica, addizionali comunali e provinciali;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Alla prima udienza il Tribunale rilevata la mancata costituzione in giudizio del CP_2
e la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, ne dichiarava la contumacia.
[...]
Il presente procedimento è stato istruito con la sola produzione documentale dell'attrice, in assenza di istanze istruttorie delle parti.
Fatte precisare le conclusioni, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Parte attrice ha depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dal procuratore
3 dell'opponente, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, in via preliminare deve esaminarsi l'eccezione di “mancanza di giurisdizione in capo al Giudice Tributario in favore di quella del
Giudice ordinario” dedotta dalla stessa parte opponente alle pagine 2 e 3 dell'atto di citazione.
In particolare, – dopo aver evidenziato che “ai sensi dell'art. 32 D. Controparte_1
Lgs.vo n. 150/2011 … le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 … regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione …” – sostiene che “contrariamente a quanto dedotto dal , nel contesto dell'atto impugnato, non sussiste la Controparte_2 giurisdizione della Commissione Tributaria ma quella del Giudice ordinario competente per materia e secondo le regole del valore. Ai sensi del R.D. 639/1910, il procedimento previsto dall'art. 3 di detto decreto può essere utilizzato solamente per la riscossione coattiva delle entrate tributarie dello Stato e degli Enti Pubblici. Nel caso che ci occupa, pertanto, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario …”.
Tale assunto è del tutto destituito di fondamento.
Le questioni attinenti alla giurisdizione e alla natura dell'ingiunzione fiscale, quale atto prodromico per l'esecuzione forzata, sono state definitivamente chiarite dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con l'ordinanza 25 maggio 2005 n. 10958, costantemente richiamata e seguita dalla medesima Corte nelle successive decisioni, con cui dopo aver puntualmente ricostruito l'evoluzione della legislazione in materia, è giunta alla “dichiarazione della giurisdizione della
Commissione Tributaria sulla base delle seguenti considerazioni:
a) nell'ambito della riforma tributaria formulata nel 1972 e nel 1973 il legislatore ha emanato il
D.P.R. n. 602/1973 contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito attuata attraverso il ruolo, ma ha al contempo richiamato, per le imposte indirette, la disciplina della riscossione coattiva prevista dal R.D. n. 639/1910 …
Nell'ambito della riscossione attuata mediante ruolo l'espropriazione forzata, fino al 1999, è stata preceduta dalla notifica della cartella e dell'avviso di mora, mentre nella riscossione attuata in base al Decreto del 1910 l'espropriazione forzata è stata preceduta ed è preceduta dalla notifica di una ingiunzione di pagamento emessa dall'ente creditore, vidimata e resa esecutiva dal
Pretore.
Ora, mentre il D.P.R. n. 636/72 ha previsto l'impugnabilità dinanzi alle Commissioni Tributarie sia del ruolo che dell'avviso di mora (quest'ultimo inteso come atto prodromico indispensabile per
4 procedere alla esecuzione forzata), il Decreto del 1910, nell'art. 3, ha previsto, invece, la possibilità di proporre opposizione avverso la ingiunzione davanti al conciliatore, al Pretore o al
Tribunale, ratione valoris. …
b) nel 1988, il sistema della riscossione attraverso il ruolo è stato esteso anche alle imposte indirette (articolo 67 D.P.R. n. 43/1988), all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, ai canoni e diritti di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, alla tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, alle tasse per concessioni regionali e comunali (articolo 68 D.P.R. n. 43/1988).
Con una espressione non molto chiara l'art. 130, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 43/1988 ha abrogato tra l'altro "tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al R.D. 14 aprile 1910, n.
639, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli artt. 67, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal presente decreto".
Con queste norme, quindi, il sistema di riscossione a mezzo ruolo è stato notevolmente allargato ed è divenuto abbastanza generale, mentre il decreto del 1910 non è stato abrogato direttamente ed espressamente, ma sono state abrogate le norme che tale decreto richiamavano.
Significativamente, comunque, è stata abrogata ogni norma incompatibile con la nuova legge dettata in tema di riscossione a mezzo ruolo. E questo elemento ha fatto ritenere ad alcuni che il
Decreto del 1910 nel 1988 è stato abrogato;
c) nel 1997, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ha previsto che "la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma
4". In questo modo, il R.D. del 1910 è tornato di attualità;
d) nel 1999, il D.Lgs. n. 46/1999 ha introdotto in materia di riscossione una riforma molto importante con la quale è stato ulteriormente allargato il meccanismo del ruolo, e con la quale è stata precisata meglio la disciplina delle opposizioni in sede di procedimenti espropriativi posti in essere dal Concessionario della riscossione. Si può ritenere che con questa riforma il ruolo è divenuto ancor di più il mezzo generale di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici, anche se per gli Enti locali il legislatore non ha posto un obbligo di utilizzazione del ruolo, ma solo una facoltà. Infatti, l'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 46/1999 ha stabilito che
5 "Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali";
e) ora, mentre la disciplina relativa alla riscossione attuata mediante ruolo ha avuto una evoluzione significativa e positiva, anche sul piano delle maggiori garanzie apprestate per il contribuente …, la normativa del 1910 rimasta sempre la stessa per cui esiste la necessità di una interpretazione che valga a raccordare le norme emanate in un tempo molto lontano ed in un contesto storico e giuridico molto diverso ai principi fondamentali nuovi, espressi soprattutto con riferimento a strumenti di tutela prima non previsti;
f) va evidenziato, a questo proposito, che il D.Lgs. n. 546/92, divenuto efficace dal 01.04.1996, da una parte ha allargato l'ambito della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, e dall'altra ha introdotto strumenti di tutela più adeguati, quale la sospensione da parte del Giudice Tributario dell'atto impugnato.
In particolare, l'articolo 2 del D.Lgs. n. 546/92, nella sua formulazione originaria, ha compreso nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie le controversie concernenti i tributi comunali e locali, e comprendeva, quindi, anche la . In questi sensi le Sezioni Unite hanno deciso che CP_3
"In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( ), di cui agli artt. 38 e segg. CP_3
D.Lgs. n. 507/1993, le relative controversie (anche, come nella fattispecie, in materia di rimborso) rientrano nella giurisdizione - esclusiva - delle commissioni tributarie, già ai sensi del testo originario (avente efficacia dal 1 aprile 1996 ed applicabile ratione temporis, prima della sostituzione operata dall'articolo 12 L. n. 448/2001) dell'art. 2 D.Lgs. n. 546/1992, il quale, al 1 comma, lett. h), attribuiva alla giurisdizione di dette commissioni i tributi comunali” (SS.UU. n.
5167/2004).
A seguito della modifica introdotta con l'articolo 12 L. n. 448/2001, l'art. 2 ha previsto ormai per le Commissioni Tributarie una giurisdizione generalizzata per "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali".
Si è detto prima che con il D.Lgs. n. 46/1999 le opposizioni in sede esecutiva, disciplinate negli articoli 57 e 58 del D.P.R. n. 602/73, hanno ricevuto una sistemazione diversa rispetto al passato.
Il legislatore, allorché ha modificato l'articolo 2 in tema di giurisdizione, ha contribuito a fare chiarezza nella individuazione delle fasi nelle quali si può articolare l'attuazione della pretesa avente natura tributaria poiché ha precisato che "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo
6 D.P.R.". Questa precisazione, che ha natura ricognitiva di una situazione già esistente, contiene un principio applicabile anche per il passato poiché da tempo, nell'ambito della evoluzione testé descritta, al giudice tributario sono state assegnate le questioni riconducibili alla interpretazione ed applicazione di norme tributarie, mentre al giudice ordinario sono state assegnate le questioni che possono sorgere dopo che una espropriazione è iniziata. Peraltro, ai fini della giurisdizione, non rileva stabilire se una espropriazione forzata viene attuata perché il credito ha natura tributaria o natura civile e commerciale. L'espropriazione ricade sempre sui beni del debitore con gli stessi effetti, a prescindere dalla natura del credito che si intende attuare. La natura del credito è invece rilevante per delineare i limiti delle possibili tutele che in sede esecutiva possono essere proposte. Ed è la particolare natura del credito tributario che ha consentito di porre i limiti stabiliti in tema di opposizione alla esecuzione, agli atti esecutivi e di terzi, dagli articoli 57 e 58 del D.P.R. n. 602/1973.
L'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92, accanto alla previsione secondo la quale ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato per vizi propri, stabilisce che si possono fare valere anche vizi di un atto presupposto non notificato, purché si tratti di un atto anch'esso autonomamente impugnabile.
In questa ottica, la cartella di pagamento, che è atto proprio del Concessionario, va impugnata per previsione esplicita dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 dinanzi alle Commissioni Tributarie e, nel caso in cui non sia stato notificato un atto presupposto, c'è la possibilità di fare valere anche questioni di merito relative al rapporto tributario.
Allo stesso modo, occorre ritenere che anche l'ingiunzione che precede l'espropriazione speciale attuata in base al Decreto del 1910, quando dà luogo ad una contestazione basata su una norma tributaria, non può che essere assegnata alla Commissione Tributaria.
L'ingiunzione non è sicuramente un atto dell'espropriazione forzata, ma è un atto
(normalmente di natura tributaria) riferibile al creditore, che non è preceduto da una notificazione del ruolo o di una cartella. Né può essere di ostacolo per questa conclusione il fatto che nell'art. 19 del D.Lgs. questo atto non sia menzionato, poiché esso ha la stessa funzione della cartella e deve potere essere impugnato come una cartella.
Giova ricordare che nel processo esecutivo ordinario c'è il principio contenuto nell'articolo 479
c.p.c. secondo il quale "Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto".
Questo principio è ribadito anche nell'art. 50 del D.P.R. n. 602/73 …
Ma, anche l'art. 5 del decreto del 1910 presuppone che prima dell'espropriazione forzata venga
7 notificata l'ingiunzione.
Tutto ciò, allora, conferma che l'ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella in quanto atto prodromico per l'esecuzione forzata.
In questa situazione, ed in considerazione dell'evoluzione che ha avuto il sistema processuale tributario nel suo insieme, ogni contestazione che concerne il rapporto tributario ed i suoi elementi costitutivi deve essere assegnata alla Commissione Tributaria, che dal 1996 ha anche il potere di sospendere l'esecutività dell'atto.
Alla giurisdizione del Giudice ordinario appartengono solo gli atti che saranno posti in essere durante la successiva espropriazione forzata, atti che non propongono questioni di natura tributaria, ma riguardano le situazioni giuridiche tutelabili dinanzi al Giudice dell'esecuzione”.
In buona sostanza, ogni qual volta la pretesa sottostante all'ingiunzione fiscale assume natura tributaria, la relativa controversia - introdotta dal destinatario della pretesa attivata con l'ingiunzione ex R.D. del 1910 - appartiene alla esclusiva giurisdizione della Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado), per effetto del disposto di cui al noto art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuisce a tale giudice speciale la cognizione delle controversie afferenti i tributi di ogni genere e specie.
Facendo corretta applicazione dei superiori principi - pienamente condivisi dall'odierno decidente e dai quali non vi è ragione di discostarsi - si rileva che, nella fattispecie in esame, tutti i motivi di opposizione spiegati dalla avverso l'ingiunzione fiscale emessa ai Controparte_1 sensi del R.D. 639/1910 – abrogazione della , mancata ricezione del prodromico avviso n. Pt_1
169327/2016, mancata indicazione dell'immobile soggetto a e dei criteri di calcolo Pt_1 utilizzati, presenza di errori di calcolo – hanno ad oggetto solo ed esclusivamente il rapporto tributario e i suoi elementi costitutivi (e non anche la fase dell'espropriazione forzata, non ancora iniziata) e sono pertanto soggetti alla esclusiva cognizione del giudice tributario.
Tale competenza esclusiva era, peraltro, chiaramente indicata nell'atto impugnato!
3. In considerazione della contumacia del convenuto le spese di lite Controparte_2 devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 856/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione a decidere sull'opposizione avverso l'Ingiunzione
IS ex art. 3 R.D. n. 639/1910 n. 201905891085490000009171 del 16.12.2019, avente ad
8 oggetto tributi (TARSU), per essere sulla stessa competente il giudice tributario;
- assegna all'opponente il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 14/07/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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