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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32965/2019 R.G. avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( rappresentato e difeso da sé medesimo e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Eugenio M. Patroni Griffi ( ), presso lo studio dei quali, in Napoli via C.F._2
Egiziaca a Pizzofalcone n. 87, è elettivamente domiciliato
ATTORE- CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Nunziante Controparte_1 C.F._3
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via S. Lucia n. 36, è elettivamente C.F._4
domiciliato
CONVENUTO- ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 17.09.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , proprietario dell'immobile sito in Napoli al Largo proprio Avellino n. 4 Parte_1
(contraddistinto dall'interno n. 17) meglio descritto nell'atto di citazione, ha citato in giudizio CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti domande: “a) Preliminarmente Voglia l'adito Giudice
[...] richiamare il fascicolo dell'ATP recante il n. RG20950/2018, Pres. Buttafoco;
b) Ordinare al convenuto di eseguire (o lasciare eseguire) i lavori necessari al consolidamento del solaio de quo con le modalità indicate dal CTU Ing. e cioè quelle del progetto e preventivo dell'Ing. agli atti, a spese Per_1 Per_2 comuni come per legge autorizzando l'accesso degli interessati nel suo appartamento al fine suddetto;
c)
pagina 1 di 13 Valutare il costo accresciuto dei lavori dovuto all'incredibile ritardo nell'esecuzione causato dal comportamento del ponendo a carico dello stesso il maggior costo;
d) condannare esso convenuto CP_1
al risarcimento del maggior danno causato al comparente a cominciare dalla perdita dei canoni di locazione ed oneri condominiali a causa della mancata, prolungata, impraticabilità del suo appartamento con ogni altro consequenziale (manleva per eventuali pretese dell'ex inquilino ecc.);e) Condannare il
al pagamento di una congrua somma ex art. 96, I e III comma, C.p.c. per il suo comportamento CP_1 ante ed in corso di causa in relazione all'oggetto di essa;
f) Condannare il Convenuto alla corresponsione degli interessi legali su qualsiasi somma dovuta almeno dalla presente domanda al soddisfo;
g) Con condanna all'integrale pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
L'attore ha, in particolare, dedotto: i) che nel maggio del 2016, a causa della rottura di tubazioni idriche nel proprio appartamento, si sono verificati fenomeni infiltrativi che hanno interessato il sottostante appartamento (contraddistinto dal n. 15) di proprietà del convenuto ed hanno provocato il distacco di varie pancocelle dal solaio d'interpiano in legno (“che sarebbe stato opportuno sostituire subito per evitare
l'aggravarsi della situazione”); ii) che il , nonostante i ripetuti solleciti dell'ing. , CP_1 Controparte_2 tecnico di parte attrice, tesi all'esecuzione di lavori nell'interno 15 (da tempo disabitato), ha impedito qualsiasi opera essendo in realtà interessato all'esecuzione di lavori “abusivi” in conseguenza dei quali si è verificato il crollo del solaio d'interpiano tra la proprietà e la sottostante proprietà CP_1 Parte_2
(interno 9); iii) che, nell'agosto del 2017, la protezione civile (allertata dai vigili del fuoco) ha diffidato tutti i proprietari degli immobili aventi solaio ammalorato a non praticare (ovvero, a non far praticare) i luoghi interessati dalle situazioni di pericolo riscontrate ed a provvedere con urgenza alla eliminazione della situazione di pericolo in essere (doc. 21); iv) che, “preoccupato” per la diffida ricevuta, ha dichiarato di esser “disposto a fare eseguire immediatamente il lavoro di rinforzo della struttura secondaria delle pancocelle come richiesto dalla predetta diffida, anticipando le spese necessarie”; v) che anche successivamente al completamento dei lavori di rifacimento del solaio Miraglia/Spedaliere, il convenuto ha impedito l'esecuzione dei lavori come da progetto-preventivo del 5.5.2018 della società “Tecno Sud Legno srl” (della quale era legale rappresentante l'ing. , “professionista ben noto al per avere Per_2 CP_1
operato con successo sul suo solaio di calpestio” in occasione del crollo tra la proprietà e quella CP_1
. 16 ), rappresentando delle “perplessità” sulla soluzione tecnica proposta, nonostante Controparte_3
l'odierno attore avesse accettato, “pur di farla finita”, una maggiorazione della propria partecipazione alle spese preventivate (convenzione transattiva -doc 14); vi) che, a causa della “caparbia opposizione” del
, l'odierno attore ha subito la perdita dei canoni di locazione (in particolare, in attesa del CP_1
rifacimento del solaio, il proprio immobile è rimasto sfitto a seguito dello sfratto per morosità di tale che aveva approfittato della mancata esecuzione dei lavori per non pagare più il canone - Persona_3
pagina 2 di 13 docc. 19 e 20) ed ha dovuto sostenere le spese condominiali pur non potendo godere dell'appartamento; vii) che il c.t.U., ing. , nominato nel corso dell'accertamento tecnico preventivo avente Persona_4
RG n. 20950/18 radicato su iniziativa del , ha confermato le modalità tecniche già proposte CP_1 dall'ing. , precisando che “i danneggiamenti rilevati non possono essere causati solo Per_2 dall'episodio di infiltrazioni descritto agli atti ma da diversi di imprecisabile datazione” (doc.18).
, tempestivamente costituitosi, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato Controparte_1 svolgimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione e, nel merito, ha contestato le deduzioni attoree, negando tanto la circostanza che il proprio appartamento fosse disabitato (atteso che, in realtà, “fintanto che
è stato abitabile vi ha risieduto la sorella stessa, dr.ssa ”), quanto la prospettata esecuzione Parte_3 di lavori “abusivi” (“al contrario svolgeva solo opere di manutenzione ordinaria, del tutto avulse ed estranee al solaio”), quanto, ancora, la prospettata propria “latitanza” a fronte dei fenomeni infiltrativi verificatisi nel 2016. Il convenuto ha, in particolare, imputato l'attribuzione del crollo del solaio alle ripetute infiltrazioni provenienti dall'interno 17, deducendo a carico dell'attore la Controparte_4 volontà di minimizzare tale dissesto (“ritenendo di poter risolvere tutto con la sostituzione di poche pancocelle con costi ripartiti paritariamente”) e di negare “la necessità di un profondo intervento di risanamento”. Con riferimento alla dilatazione dei tempi di avvio dei lavori il ha inoltre dedotto CP_1
sia la possibilità di apprezzare lo stato strutturale del solaio ligneo solo una volta realizzatosi il completo prosciugamento dello stesso, sia la necessità di attendere il completamento dei lavori di rifacimento del solaio Miraglia-Spedaliere (all'esito del quale, solo, è stato possibile procedere ai lavori di puntellamento del solaio oggetto di causa). Il convenuto ha pure allegato che, completati i lavori relativi al solaio
[...]
, si è protratto il contrasto tra le parti sia in ordine alle specifiche modalità esecutive di Per_5
rifacimento del solaio (essendo, secondo la parte, rispetto alla soluzione prospettata dal . Per_2 necessario “un ben più ampio ed articolato intervento di risanamento” -relazione tecnica dell'ing. Per_6
del 25.06.2018 -doc. 2 allegato al ricorso ex artt. 696 e ss. cpc;
computo metrico del 18.01.2020 -
[...]
doc. 3), sia in ordine alla ripartizione delle relative spese (in relazione alle quali il ha dedotto CP_1
l'esistenza di esclusiva posizione debitoria della controparte ai sensi dell'art. 2051 c. c. non potendo trovare applicazione l'art. 1125 c.c.), tanto da rendere necessaria l'instaurazione (da parte dello stesso che CP_1
ne ha sostenuto le significative spese), del procedimento per a.t.p. avente R. G. 20950/2018, definito col deposito della relazione peritale dell'ing. in data 27.08.2019 al cui esito (riprese le Persona_4
interlocuzioni tra le parti) l' ha introdotto il presente giudizio. Tanto premesso, il Parte_1
convenuto ha chiesto: “1) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda actorea per omesso esperimento rispetto ai del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) nel merito, rigettare ogni domanda actorea perché non fondata e non provata;
ed in via riconvenzionale: a) disporre l'esecuzione dei
pagina 3 di 13 lavori di risanamento del solaio de quo secondo le indicazioni formulate nella sopraindicata relazione di
CTU nel procedimento di ATP come specificate in dettaglio quanto a opere, quantità e prezzi unitari nell'allegato computo metrico dell'ing. del 18.01.2020, come pure disporre, secondo il Persona_6 medesimo computo, l'esecuzione delle opere per il ripristino della controsoffittatura in pannelli di legno lamellare e degli impianti elettrici e di antifurto siti nella proprietà nel vano interessato dal crollo CP_1
e distrutti con esso;
b) autorizzare l'istante all'esecuzione di dette opere ponendo il relativo costo, se del caso, anche in via risarcitoria, a carico dell'avv. previo accertamento della Parte_1
responsabilità dello stesso per il crollo del solaio per i motivi sopra esposti;
c) condannare altresì il medesimo attore a risarcimento di ulteriori danni subiti dall'istante in relazione ed in conseguenza del crollo e in via particolare al pagamento in suo favore: I) della somma di € 18.000,00 per il mancato utilizzo del suo appartamento per mesi 45 o del diverso maggiore o minor importo ritenuto equo e congruo;
II) della somma di € 3.573,28 complessivamente anticipata per spese di CTU del procedimento di ATP;
della somma di € 1.247,30 per spese e competenze legali del medesimo procedimento di ATP;
III) della somma di
€ 1.000,00 o del diverso importo ritenuto equo o congro, per spese puntellamento solaio e sgombero macerie e crollo: il tutto oltre interessi;
d) condannare controparte al pagamento di spese e competenze di causa”.
Senza esito il tentativo di mediazione, rigettata la domanda cautelare proposta in corso di causa dall'attore
(“perché non vi sono pericoli di imminente crollo e non risultano necessari interventi per garantire la sicurezza nell'attuale fase, come constatato anche dal ctu nella relazione in atti”), sono stati concessi i termini previsti dall'art. 183 co. 6 c.p.c. Acquisite le prove orali e disposta nuova c.t.U. con specifiche prove diagnostiche per l'accertamento delle condizioni di dissesto dell'antico solaio ligneo, mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. I fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive pretese afferiscono al danneggiamento del solaio d'interpiano (tra l'interno 15 e l'interno 17) che, ai sensi dell'art 1125 c. c., è oggetto di comunione tra i rispettivi proprietari. Alla luce delle risultanze probatorie non sono emersi elementi tali da valutarne la natura condominiale (“Il solaio che separa due unità abitative, l'una sovrastante all'altra ed appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani;
tale presunzione vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e di copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini …” -Cass., sez. 6-3, ord. 4 ottobre 2018, n. 24266), sì che non sussiste la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti (tra le altre, Cass., sez.
2, sent. 28 gennaio 2003, n. 1225).
pagina 4 di 13 2.1. Sempre in via preliminare occorre qualificare le domande proposte dalle parti.
Pur in assenza di un esplicito riferimento alla norma di seguito indicata (e, per la verità, a qualsivoglia norma), questo Giudice ritiene che l'attore abbia chiesto di adottare statuizione di condanna all'esecuzione delle opere di ripristino ed al pagamento delle relative spese ai sensi dell'art. 1225 c.c.
Il tenore dell'atto di costituzione del convenuto consente, invece, di ritenere che sia stata chiaramente formulata una domanda riconvenzionale (avente ad oggetto pure la condanna all'esecuzione delle opere di ripristino ed al pagamento delle relative spese) ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La differenza del titolo in base al quale le due domande sono state proposte consente di fugare ogni dubbio quanto alla inesistenza di una (pur dall'attore prospettata negli scritti conclusionali) adesione del CP_1 alle domande proposte dall' senza necessità di ulteriormente valutare (per il profilo qui in Parte_1
esame) le pur evidenti differenze esistenti in ordine sia alle opere che ciascuna delle parti ha chiesto di fare oggetto di condanna, sia alla misura di partecipazione alle relative spese.
2.2. Tanto detto, questo Giudice ritiene che le opere di ripristino debbano essere disposte in accoglimento non della domanda attorea, bensì di quella riconvenzionale proposta dal . CP_1
Come noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità regolata all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo. Ai fini della relativa configurazione è, infatti, sufficiente, che l'attore provi il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, gravando invece sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore idoneo, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, ad escludere il nesso eziologico tra cosa e danno (tra le tantissime, Cass., S. U., ord. 30 giugno 2022, n. 20943; Cass., sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass., sez. 3, sent. 26 luglio 2005, n.
15613).
Ebbene, lo stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto (il fenomeno infiltrativo registratosi nel
2016) e l'evento dannoso (il distacco dei panconcelli) impone di ritenere che il secondo sia stato causato dal primo e non dallo stato di manutenzione del pur vetusto solaio (già interessato -pure- da precedenti infiltrazioni -peraltro non collocabili con precisione nel tempo). Tale circostanza è del resto confermata
(pur non essendovi in realtà bisogno di conferma) dal fatto che solo nell'area corrispondente a quella del bagno dell' si è verificato il distacco di materiale che impone (pur con le limitate modalità Parte_1 che saranno di seguito indicate) l'esecuzione delle opere di ripristino. Analogo distacco non si è verificato invece (tanto da non potersi disporre l'esecuzione di ulteriori opere di manutenzione ai sensi dell'art. 2051
c.c.) con riferimento ad altre porzioni (pur limitrofe a quelle interessate dalla presente decisione) di solaio che (come è naturale per un solaio avente almeno 150 anni -così la c.t.U. dell'ing. ) inevitabilmente Per_1
risente pure della vetustà e di fenomeni infiltrativi pregressi rispetto a quello registratosi nel 2016.
pagina 5 di 13 Tanto premesso, alla luce degli atti di costituzione delle parti risulta pacifico il verificarsi di fenomeni infiltrativi (provenienti dalla proprietà dell'attore e risalenti al mese di maggio del 2016) che hanno provocato il dissesto del solaio tra le proprietà delle parti del presente giudizio.
Già prima dell'instaurazione del presente giudizio sono invece emersi tra le parti accesi contrasti in ordine alle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi ed alle modalità operative da adottare (lavori da eseguirsi dal basso o dall'alto ovvero dal basso e dall'alto); contrasti che, come confermato dal tenore degli scritti conclusionali depositati, non risultano del tutto composti neppure a fronte del deposito di ben tre elaborati di tecnici nominati dal Tribunale (pur dovendo precisarsi sin dalla presente sede che, di seguito, limitato rilievo si assegnerà alla relazione depositata dall'ing. nel procedimento ex art. 700 c.p.c. Per_7
essendo stato tale elaborato teso -essenzialmente- a valutare la ricorrenza -in concreto esclusa- della necessità di eseguire con urgenza talune opere).
In realtà, entrambi i consulenti nominati da questo Tribunale nel procedimento per accertamento tecnico preventivo (ing. ) e nel presente giudizio di cognizione (ing. sono giunti (pur indicando Per_1 Per_8
modalità operative parzialmente differenti) ad analoghe conclusioni quanto: i) alla possibilità di effettuare i lavori di ripristino necessari dal di sotto del solaio e, pertanto, dalla proprietà ; ii) alla mancata CP_1
necessità di un integrale rifacimento del solaio (avendo invece il prospettato la necessità di CP_1 procedere alla sostituzione dell'intero solaio così come “consigliato” dal proprio consulente, ing. sin Per_6
dalla relazione datata 25.6.2018 depositata nel procedimento avente R. G. n. 20950/18).
Partendo da simili presupposti, ritiene questo Giudice che i lavori di ripristino debbano essere eseguiti secondo le modalità indicate nell'elaborato depositato dall'ing. (richiamato, quanto alle opere da Per_1
eseguire pure dal alla pagina 19 della comparsa di costituzione e risposta e nelle conclusioni ivi CP_1
rassegnate) nel procedimento per a.t.p. avente R. G. n. 20950/18; conclusioni che, è bene precisare, non sono equiparabili a quelle risultanti dal preventivo della (doc. 16 di parte attrice) già Controparte_5
solo perché il tenore poco analitico di tale ultimo documento non consente di apprezzare se lo stesso facesse pure riferimento, tra le altre, alle opere richiamate alla pagina 9 della comparsa conclusionale depositata dal
. Tali modalità risultano preferibili rispetto a quelle indicate nella (pur estremamente approfondita) CP_1 relazione dell'ing. perché (si vedano le pagine 17 e 18 della relazione depositata nel procedimento Per_8 per e, in particolare, la pagina 18 ove si legge, tra l'altro, che “tale è la zona che sarà oggetto di CP_6 riparazione dalla porta del vano successivo all'ingresso (proprietà ) fino alla terza trave di CP_1 sostegno (T3)”) consentono di non effettuare lavori con riferimento alla porzione delle travi ricadenti nell'unità abitativa avente interno n. 16 (necessità invece sussistente nel caso di adesione alle modalità operative indicate dall'ing. secondo quanto espressamente risulta, tra l'altro, dalle pagine 33, 36 e Per_8
pagina 6 di 13 39 del relativo elaborato); unità abitativa che non è oggetto del presente giudizio ed in relazione alla quale, pertanto, non è possibile adottare statuizioni.
In definitiva, i lavori per il ripristino dello stato dei luoghi dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate alle pagine 15 e 16 della relazione depositata dal c.t.U. nel procedimento avente R. G. n. 20950/18
(e pertanto, limitatamente all'area delimitata come dal passaggio della pagina 18 della relazione sopra ritrascritto “ Per quanto riguarda le travi lignee, la prima operazione da effettuare è un trattamento antitarlo ed antimuffa da eseguirsi mediante applicazione di resina sintetica monocomponente applicata a pennello o spruzzo. Successivamente si procederà allo smuramento delle tre teste delle travi e la loro ricostruzione, l'intervento può avvenire sia per sostituzione con altro elemento ligneo, solidarizzato con perni in vetroresina e resine epossidiche e/o per ricostruzione della porzione ammalorata con colaggio in casserature a perdere di betoncini epossidici e/o malte colabili a bassa densità armati con barre in vetroresina. Per le fessurazioni di piccolo rilievo (come detto precedentemente) sulla lunghezza della trave sarà sufficiente il riempimento con resine epossidiche. Successivamente sarà necessaria, con le dovute opere di messa in sicurezza (tavole di sostegno) per poter operare, la ricostruzione o il risanamento del massetto e l'applicazione dei panconcelli. Verranno sostituite ed reintegrate tutte le parti del masso di riempimento non crollate ma attaccate dalle infiltrazioni, per le zone crollate i riempimenti saranno effettuati con argille e schiuma poliuretanica, mentre i panconcelli saranno totalmente sostituiti”).
2.3. L'attore deve essere altresì condannato al ripristino (nella sola area interessata dai lavori come sopra delimitata sulla scorta della relazione dell'ing. ) della controsoffittatura in pannelli di legno lamellare Per_1
e dell'impianto elettrico nell'area della proprietà interessata dalle infiltrazioni, risultando i relativi CP_1
danni provati alla luce delle foto prodotte (docc. 1, 5 e 6 di parte attrice), del computo metrico del 18.1.2020
(doc. 3 di parte convenuta), oltre che dalle deposizioni rese da (“Ricordo che Testimone_1 nell'appartamento del vi era una controsoffittatura a quadroni, non so dire se fosse presente in CP_1 tutto l'appartamento”) e da (“Nell'immobile di mio fratello vi era una controsoffittatura con Parte_3 pannelli, come quelli che vedo in questa stanza, al di sopra dei quali passavano i fili dell'impianto elettrico
e dell'antifurto… Finché ho abitato lì, l'impianto elettrico e quello idraulico funzionavano”).
Alcuna statuizione può essere invece adottata quanto all'impianto di antifurto, non risultandone provata l'esistenza e la natura (oltre al danneggiamento).
2.4. In ordine alle spese da sostenere per i lavori occorre osservare quanto segue.
Il (generico) riferimento alla domanda compiuto dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni impone di ritenere che l' abbia inteso richiamare le domande proposte in citazione (peraltro nella Parte_1
memoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. non risultano espressamente riportate le conclusioni) e, pertanto, per quanto qui rileva, abbia inteso chiedere di porre le spese di ripristino a carico di ciascuna delle pagina 7 di 13 parti per la metà (sull'assunto dell'applicabilità dell'art. 1125 c.c.). Per converso, il , prospettando CP_1 una responsabilità della controparte ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha (anche in via riconvenzionale) nella sostanza chiesto di porre integralmente a carico dell' le spese per l'esecuzione delle opere Parte_1 di ripristino del solaio salvo, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, chiedere “in ragione delle cause del crollo e delle percentuali dei relativi fattori sopra indicati, porre tutte le spese di risanamento del solaio e accessorie nella misura del 73,5% a carico del dr condannano lo stesso al relativo Pt_1 pagamento in favore dei terzi, per quanto di loro competenza, ovvero a favore di esso istante”.
Ebbene, infondata la domanda proposta ai sensi dell'art. 1225 c.c. e fondata, per quanto detto, quella riconvenzionale formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., in astratto le spese per il ripristino potrebbero essere poste in via esclusiva a carico dell' Una simile conclusione risulta tuttavia preclusa avuto Parte_1
riguardo alla domanda (tesa, secondo quanto risulta dal passaggio sopra ritrascritto, a porre a carico della controparte le spese nella sola misura del 73,5%) quale precisata dal . Non rileva, ai fini della CP_1
adottanda statuizione, il fatto che tale limitazione sia conseguenza della valorizzazione di fattori (per la verità non ritualmente allegati da parte dell' idonei ad incidere sul versante della causalità Parte_1
giuridica ovvero di un errore nel quale è incorso l'attore in riconvenzionale ovvero, ancora, di un ulteriore
(per la verità, non facilmente intellegibile) ragione;
ciò che rileva è che la limitazione espressamente richiesta dal non può essere qui superata. CP_1
Ne discende che le opere quali sopra indicate dovranno essere pagate dall' nella misura Parte_1
del 73,5% (restandone la residua misura del 26,5% a carico del ) essendo appena il caso di CP_1
osservare (alla luce del tenore degli scritti conclusionali dell'attore) che, sulla base della relazione depositata dall'ing. (se ne veda, in particolare, la pagina 17) non è dato ravvisare, in conseguenza del Per_1
comportamento del , alcun apprezzabile accrescimento dei costi. CP_1
3. La domanda risarcitoria proposta (nella sostanza, ai sensi dell'art. 2043 c.c.) dall' non Parte_1
può essere accolta.
Tanto già solo alla luce dell'assorbente circostanza relativa alla mancata prova del danno. Del tutto sprovvisto di prova risulta, in particolare, il fatto che il precedente conduttore sia rimasto inadempiente all'obbligazione del pagamento dei canoni in conseguenza della mancata esecuzione dei lavori di ripristino del solaio divisorio delle proprietà delle parti del presente giudizio. Né la mancata locazione dell'appartamento dell'attore una volta eseguito lo sfratto per morosità è imputabile al . Tanto già CP_1
solo perché, a ben vedere, la fruibilità di tale immobile non risulta pregiudicata dalla mancata esecuzione dei lavori che sono disposti con la presente sentenza come confermato dal fatto che (secondo quanto deriva dalla data -31.12.2018- dell'ordinanza di sfratto depositata dall'attore quale documento 20) l'appartamento pagina 8 di 13 dell' è stato occupato (dal conduttore moroso) per oltre due anni dal verificarsi degli Parte_1
eventi infiltrativi del maggio 2016.
Fermo il carattere assorbente della conclusione che precede, non è peraltro possibile ricollegare il ritardo nell'esecuzione dei lavori ad una condotta colposa del . Tale parte avrebbe, è vero, potuto favorire CP_1
una più celere definizione della vicenda oggetto del presente giudizio magari prestando adesione alle conclusioni risultanti dalla relazione (si ribadisce, non conforme a quella redatta dall'ing. ) Per_2
depositata nel procedimento per a.t.p. che lo stesso ha promosso. Una simile mancata adesione, CP_1
tuttavia, può essere valutata come non illegittima (venendo così meno la possibilità di addebito del comportamento a colpa) tenuto conto delle oggettive peculiarità del solaio (connotato da significativa vetustà e da precedenti fenomeni infiltrativi) che, a maggior ragione alla luce della dissonanza tra le conclusioni dell'ing. e la posizione del tecnico di propria fiducia, hanno indotto l'odierno convenuto Per_1
a ritenere opportuno l'approfondimento, da parte di un ulteriore tecnico, della situazione venutasi a determinare. D'altro canto è appena il caso di osservare che le allegazioni relative all'intenzione di eseguire lavori abusivi non hanno trovato alcun riscontro all'esito dell'istruttoria e che lo stesso si è attivato CP_1
promuovendo il procedimento per così dimostrando di avere egli stesso interesse alla risoluzione delle CP_6
problematiche oggetto di causa.
Le considerazioni che precedono precludono pure l'accoglimento delle domande dall'attore formulate ai sensi dell'art. 96, coo. 1 e 3 c.p.c., difettando quell'elemento psicologico minimo che deve ricorrere con riferimento ad entrambe le disposizioni da ultimo richiamate e difettando pure quella prova del danno che è richiesta dall'art. 96, co. 1, c.p.c.
4. Con riferimento alle domande risarcitorie formulate in via riconvenzionale dal occorre osservare CP_1
quanto segue.
4.1. La domanda tesa alla condanna del convenuto in riconvenzionale al pagamento della somma di euro
1.000,00 “per le spese di sgombero macerie crollo e prolungato puntellamento del solaio sostenute dall'istante” (p. 19 della comparsa di costituzione e risposta) non può essere accolta, non avendo il CP_1 in alcun modo documentato l'effettivo pagamento di tali somme. Del resto, neppure potrebbe pervenirsi ad una liquidazione equitativa del danno atteso che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, una simile liquidazione postula (tra l'altro) che “l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass., sez. 3, sent. 12 aprile 2023, n. 9744) e che, nel caso concreto, l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno non è conseguenza di fattori oggettivi.
pagina 9 di 13 4.2. Il ha pure chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno “per la mancata CP_1 disponibilità dell'immobile a far tempo dal verificarsi del crollo (maggio 2016) a tutt'oggi (febbraio 2020),
e quindi per mesi 45, con impossibilità per tale periodo di utilizzare l'immobile per uso personale o per concederlo in locazione a terzi: danni quantificabili in via equitativa, in ragione del prezzo medio di fitto di immobili similari almeno in euro 400,00 mensili, e quindi per complessivi euro 18.000,00” (p. 19 della comparsa di costituzione e risposta).
Mediante tale domanda la parte ha, nella sostanza, chiesto il risarcimento per la lesione del diritto di godere e disporre del bene quale sancito dall'art. 832 c.c., inteso quale “diritto di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne l'organizzazione produttiva” (Cass., S. U., sent. 15 novembre 2022, n. 33645).
Come anche di recente chiarito dalla Suprema Corte, l'accoglimento di una simile pretesa risarcitoria presuppone l'accertamento di una perdita (danno emergente) o di un mancato guadagno (lucro cessante - nella specie, impossibilità di vendere o locare il bene ad un valore superiore rispetto a quello di mercato) quali conseguenze immediate e dirette dell'illecito secondo quanto previsto dall'art. 1223 c.c. (Cass., sez. 3, ord. 29 maggio 2023, n. 14947). Così, per riprendere la decisione da ultimo citata, è necessario che sia accertata la lesione della “specifica possibilità” (in termini, v. pure Cass., sez. 2, sent. 2 dicembre 2024, n.
30791) di esercizio del diritto di godimento, ben potendo un danno emergente configurarsi “anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili”. Ancora, prosegue la richiamata decisione, dal punto di vista processuale allorquando l'allegazione attorea relativa al danno emergente e/o al lucro cessante sia oggetto di specifica contestazione del convenuto, graverà sull'attore l'onere della prova (che ben può essere assolto anche mediante presunzioni -sul punto, in senso conforme, v. pure, Cass., sez. 2, sent. 2 dicembre 2024, n. 30791) del fatto costitutivo del risarcimento (e cioè la prova della perdita della possibilità di godimento -diretto o indiretto- del bene, ovvero di alienazione o locazione dietro un corrispettivo più elevato rispetto a quello medio di mercato).
Ebbene, con riferimento al caso concreto l'attore in riconvenzionale ha allegato un danno emergente (alcuna deduzione è stata invece svolta quanto al lucro cessante come confermato del resto dalla richiesta di quantificazione del risarcimento alla luce del preteso valore di mercato della locazione di immobili omogenei a quello di sua proprietà) che, per la verità, risulta difficilmente configurabile -anche solo in astratto- alla luce degli elementi acquisiti al processo (taluni dei quali oggetto di specifico, tempestivo rilievo pure da parte dell' . Basta pensare, a mero titolo esemplificativo, alla circostanza Parte_1 del prolungato, mancato impiego dell'immobile da parte del (alla pagina 2 della memoria CP_1 depositata dall' ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. si legge “che l'appartamento Parte_1
da vari decenni (forse da sempre!) è in stato di abbandono totale” -allegazione, questa, non CP_1
pagina 10 di 13 oggetto di specifica contestazione ed a fronte della quale il non si è premurato di dedurre di aver CP_1 personalmente abitato l'appartamento o di documentarne la locazione). Ancora, nella stessa prospettazione dell'attore in riconvenzionale, nel mese di maggio 2016 il proprio appartamento era abitato (deve ritenersi - stante il mancato riferimento ad un contratto o al pagamento di somme per tale godimento, nonché alla luce del rapporto tra germani- a titolo gratuito) dalla sorella la quale ha dovuto lasciarlo solo per effetto delle conseguenze delle infiltrazioni (a riguardo non può non sottolinearsi come la permanenza della sorella presso l'appartamento era verosimilmente destinata a protrarsi nel tempo, non avendo il allegato di CP_1
aver concesso il godimento del bene alla sorella per un tempo limitato, né che la stessa lo abitava per proprie transeunti esigenze).
In definitiva, gli elementi richiamati (mancata diretta disponibilità del bene da parte del , mancato CP_1 percepimento di somme da parte della sorella che occupava stabilmente l'appartamento) contrastano con l'allegazione alla base della domanda risarcitoria e, in ogni caso, con la possibilità di provare per presunzioni il danno emergente. Il riconoscimento, in un caso quale quello in concreto ricorrente, di un risarcimento del danno equivarebbe, nella sostanza, ad accordare alla parte non il ristoro del pregiudizio subito, ma un vantaggio concretizzantesi in una indebita locupletazione atteso che il non risulta CP_1
aver mai inteso collocare sul mercato il proprio immobile (e, concedendone il godimento a titolo gratuito alla sorella, aveva creato il presupposto per continuare a disporre del bene così come già precedentemente aveva fatto).
5. Con riferimento alle spese dei plurimi procedimenti instaurati dalle parti occorre osservare quanto segue.
5.1. Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente”
(Cass., sez. 2, ord. 27 ottobre 2023, n. 29850; conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 8 giugno 2017, n. 14268).
La relazione depositata nel procedimento avente R. G. n. 20950/18 è stata acquisita nel presente giudizio e, per quanto detto, è stata posta alla base della individuazione delle opere da eseguire al fine del ripristino dello stato dei luoghi. Le spese (euro 2.083,92, oltre cassa ed iva come per legge per compensi ed euro
150,00 per esborsi) liquidate da questo Tribunale all'ing. e poste a carico del ricorrente Per_1 CP_1
(doc. 3 dell'odierna parte convenuta) devono, all'esito del presente giudizio, essere poste a carico della parte soccombente ( quanto alla domanda ex art. 2051 c.c. Parte_1
Avuto sempre riguardo al principio della soccombenza, a carico dell'odierno attore devono essere posti pure i compensi per l'attività svolta dal legale del ricorrente nel procedimento per accertamento tecnico preventivo;
compensi che sono liquidati alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la pagina 11 di 13 semplicità del procedimento) previsti dal d. m. 55/14 attualmente in vigore per i procedimenti di istruzione preventiva di valore indeterminabile basso (sino ad euro 26.000,00), nonché il contributo unificato (euro
49.00) e la marca (euro 27).
5.2. Le spese del procedimento avente R. G. n. 32965-1/2019 devono essere poste a carico dell' Parte_1
il quale ha promosso un procedimento ex art. 700 c.p.c. nel quale è risultato soccombente
[...]
difettando il requisito del periculum in mora (si veda l'ordinanza depositata il 15.12.2020).
Per l'effetto, a carico di tale parte devono essere poste, in via integrale e definitiva, le spese di c.t.U. liquidate con provvedimento depositato il 15.12.2020, nonché le spese sostenute dal che si CP_1
liquidano (in considerazione della estrema semplicità del procedimento involgente questioni in parte già esaminate nel procedimento per a.t.p.) alla luce dei valori medi ridotti della metà previsti dal d. m. 55/14 attualmente in vigore per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile basso.
5.3. In relazione al presente giudizio, le spese di c.t.U. liquidate come da provvedimento depositato il
25.5.2023 devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico di , avendo tale parte Controparte_1
chiesto la nomina (pur ex ante giustificabile alla luce dell'approfondimento relativo al pregresso stato del solaio ed ai costi per le opere di manutenzione) di un consulente che si è, ex post, rivelata non necessaria risultando in realtà -per quanto detto- la presente decisione adottata sulla base della relazione già formata dal c.t.U. nominato nel procedimento avente R. G. n. 20950/18.
Ancora, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza (quale confermata dal rigetto di tutte le domande risarcitorie) e del fatto che il ripristino dello stato dei luoghi è stato qui disposto a carico del convenuto in riconvenzionale sulla base tuttavia di modalità cui l'attore in riconvenzionale (in favore del quale, per quanto detto, sono state riconosciute le spese per il procedimento per a.t.p.) avrebbe potuto aderire sin dal 2019
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , condanna Controparte_1 [...]
all'esecuzione delle opere quali riportate alle pagine 15 e 16 della relazione depositata dal Parte_1
c.t.U., ing. nel procedimento avente R. G. n. 20950/18 e ritrascritte nella motivazione della presente Per_1
sentenza, nonché delle opere necessarie al ripristino (nella sola area interessata dai lavori riportati alle pagine 15 e 16 della relazione depositata dal c.t.U. ing. ) della controsoffittatura in legno e Per_1 dell'impianto elettrico, disponendo che consenta l'accesso presso il proprio appartamento Controparte_1 al fine dell'esecuzione (dal basso) dei lavori;
pagina 12 di 13 2) pone le spese dei lavori indicati al precedente punto del dispositivo a carico di Parte_1
nella misura del 73,5% e a carico di nella misura del 26,5%;
[...] Controparte_1
3) rigetta tutte le ulteriori domande;
4) pone, in via integrale e definitiva, a carico di le spese delle c.t.U. depositate Parte_1
nei procedimenti aventi RR. GG. n. 20950/18 e 32965-1/2019 liquidate come da provvedimenti depositati il giorno 8.10.2019 e, rispettivamente, il 15.12.2020;
5) pone, in via integrale e definitiva, a carico di il pagamento delle spese di c.t.U. Controparte_1
liquidate con provvedimento depositato nel presente giudizio il 25.5.2023;
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1
procedimento per accertamento tecnico preventivo avente R. G. n. 20950/18 che liquida, per esborsi, in euro
76,00 e, per compensi, in euro 1.168,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
7) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1
procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso in corso di causa che liquida in euro 1.751,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
8) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32965/2019 R.G. avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( rappresentato e difeso da sé medesimo e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Eugenio M. Patroni Griffi ( ), presso lo studio dei quali, in Napoli via C.F._2
Egiziaca a Pizzofalcone n. 87, è elettivamente domiciliato
ATTORE- CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Nunziante Controparte_1 C.F._3
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via S. Lucia n. 36, è elettivamente C.F._4
domiciliato
CONVENUTO- ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 17.09.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , proprietario dell'immobile sito in Napoli al Largo proprio Avellino n. 4 Parte_1
(contraddistinto dall'interno n. 17) meglio descritto nell'atto di citazione, ha citato in giudizio CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti domande: “a) Preliminarmente Voglia l'adito Giudice
[...] richiamare il fascicolo dell'ATP recante il n. RG20950/2018, Pres. Buttafoco;
b) Ordinare al convenuto di eseguire (o lasciare eseguire) i lavori necessari al consolidamento del solaio de quo con le modalità indicate dal CTU Ing. e cioè quelle del progetto e preventivo dell'Ing. agli atti, a spese Per_1 Per_2 comuni come per legge autorizzando l'accesso degli interessati nel suo appartamento al fine suddetto;
c)
pagina 1 di 13 Valutare il costo accresciuto dei lavori dovuto all'incredibile ritardo nell'esecuzione causato dal comportamento del ponendo a carico dello stesso il maggior costo;
d) condannare esso convenuto CP_1
al risarcimento del maggior danno causato al comparente a cominciare dalla perdita dei canoni di locazione ed oneri condominiali a causa della mancata, prolungata, impraticabilità del suo appartamento con ogni altro consequenziale (manleva per eventuali pretese dell'ex inquilino ecc.);e) Condannare il
al pagamento di una congrua somma ex art. 96, I e III comma, C.p.c. per il suo comportamento CP_1 ante ed in corso di causa in relazione all'oggetto di essa;
f) Condannare il Convenuto alla corresponsione degli interessi legali su qualsiasi somma dovuta almeno dalla presente domanda al soddisfo;
g) Con condanna all'integrale pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
L'attore ha, in particolare, dedotto: i) che nel maggio del 2016, a causa della rottura di tubazioni idriche nel proprio appartamento, si sono verificati fenomeni infiltrativi che hanno interessato il sottostante appartamento (contraddistinto dal n. 15) di proprietà del convenuto ed hanno provocato il distacco di varie pancocelle dal solaio d'interpiano in legno (“che sarebbe stato opportuno sostituire subito per evitare
l'aggravarsi della situazione”); ii) che il , nonostante i ripetuti solleciti dell'ing. , CP_1 Controparte_2 tecnico di parte attrice, tesi all'esecuzione di lavori nell'interno 15 (da tempo disabitato), ha impedito qualsiasi opera essendo in realtà interessato all'esecuzione di lavori “abusivi” in conseguenza dei quali si è verificato il crollo del solaio d'interpiano tra la proprietà e la sottostante proprietà CP_1 Parte_2
(interno 9); iii) che, nell'agosto del 2017, la protezione civile (allertata dai vigili del fuoco) ha diffidato tutti i proprietari degli immobili aventi solaio ammalorato a non praticare (ovvero, a non far praticare) i luoghi interessati dalle situazioni di pericolo riscontrate ed a provvedere con urgenza alla eliminazione della situazione di pericolo in essere (doc. 21); iv) che, “preoccupato” per la diffida ricevuta, ha dichiarato di esser “disposto a fare eseguire immediatamente il lavoro di rinforzo della struttura secondaria delle pancocelle come richiesto dalla predetta diffida, anticipando le spese necessarie”; v) che anche successivamente al completamento dei lavori di rifacimento del solaio Miraglia/Spedaliere, il convenuto ha impedito l'esecuzione dei lavori come da progetto-preventivo del 5.5.2018 della società “Tecno Sud Legno srl” (della quale era legale rappresentante l'ing. , “professionista ben noto al per avere Per_2 CP_1
operato con successo sul suo solaio di calpestio” in occasione del crollo tra la proprietà e quella CP_1
. 16 ), rappresentando delle “perplessità” sulla soluzione tecnica proposta, nonostante Controparte_3
l'odierno attore avesse accettato, “pur di farla finita”, una maggiorazione della propria partecipazione alle spese preventivate (convenzione transattiva -doc 14); vi) che, a causa della “caparbia opposizione” del
, l'odierno attore ha subito la perdita dei canoni di locazione (in particolare, in attesa del CP_1
rifacimento del solaio, il proprio immobile è rimasto sfitto a seguito dello sfratto per morosità di tale che aveva approfittato della mancata esecuzione dei lavori per non pagare più il canone - Persona_3
pagina 2 di 13 docc. 19 e 20) ed ha dovuto sostenere le spese condominiali pur non potendo godere dell'appartamento; vii) che il c.t.U., ing. , nominato nel corso dell'accertamento tecnico preventivo avente Persona_4
RG n. 20950/18 radicato su iniziativa del , ha confermato le modalità tecniche già proposte CP_1 dall'ing. , precisando che “i danneggiamenti rilevati non possono essere causati solo Per_2 dall'episodio di infiltrazioni descritto agli atti ma da diversi di imprecisabile datazione” (doc.18).
, tempestivamente costituitosi, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato Controparte_1 svolgimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione e, nel merito, ha contestato le deduzioni attoree, negando tanto la circostanza che il proprio appartamento fosse disabitato (atteso che, in realtà, “fintanto che
è stato abitabile vi ha risieduto la sorella stessa, dr.ssa ”), quanto la prospettata esecuzione Parte_3 di lavori “abusivi” (“al contrario svolgeva solo opere di manutenzione ordinaria, del tutto avulse ed estranee al solaio”), quanto, ancora, la prospettata propria “latitanza” a fronte dei fenomeni infiltrativi verificatisi nel 2016. Il convenuto ha, in particolare, imputato l'attribuzione del crollo del solaio alle ripetute infiltrazioni provenienti dall'interno 17, deducendo a carico dell'attore la Controparte_4 volontà di minimizzare tale dissesto (“ritenendo di poter risolvere tutto con la sostituzione di poche pancocelle con costi ripartiti paritariamente”) e di negare “la necessità di un profondo intervento di risanamento”. Con riferimento alla dilatazione dei tempi di avvio dei lavori il ha inoltre dedotto CP_1
sia la possibilità di apprezzare lo stato strutturale del solaio ligneo solo una volta realizzatosi il completo prosciugamento dello stesso, sia la necessità di attendere il completamento dei lavori di rifacimento del solaio Miraglia-Spedaliere (all'esito del quale, solo, è stato possibile procedere ai lavori di puntellamento del solaio oggetto di causa). Il convenuto ha pure allegato che, completati i lavori relativi al solaio
[...]
, si è protratto il contrasto tra le parti sia in ordine alle specifiche modalità esecutive di Per_5
rifacimento del solaio (essendo, secondo la parte, rispetto alla soluzione prospettata dal . Per_2 necessario “un ben più ampio ed articolato intervento di risanamento” -relazione tecnica dell'ing. Per_6
del 25.06.2018 -doc. 2 allegato al ricorso ex artt. 696 e ss. cpc;
computo metrico del 18.01.2020 -
[...]
doc. 3), sia in ordine alla ripartizione delle relative spese (in relazione alle quali il ha dedotto CP_1
l'esistenza di esclusiva posizione debitoria della controparte ai sensi dell'art. 2051 c. c. non potendo trovare applicazione l'art. 1125 c.c.), tanto da rendere necessaria l'instaurazione (da parte dello stesso che CP_1
ne ha sostenuto le significative spese), del procedimento per a.t.p. avente R. G. 20950/2018, definito col deposito della relazione peritale dell'ing. in data 27.08.2019 al cui esito (riprese le Persona_4
interlocuzioni tra le parti) l' ha introdotto il presente giudizio. Tanto premesso, il Parte_1
convenuto ha chiesto: “1) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda actorea per omesso esperimento rispetto ai del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) nel merito, rigettare ogni domanda actorea perché non fondata e non provata;
ed in via riconvenzionale: a) disporre l'esecuzione dei
pagina 3 di 13 lavori di risanamento del solaio de quo secondo le indicazioni formulate nella sopraindicata relazione di
CTU nel procedimento di ATP come specificate in dettaglio quanto a opere, quantità e prezzi unitari nell'allegato computo metrico dell'ing. del 18.01.2020, come pure disporre, secondo il Persona_6 medesimo computo, l'esecuzione delle opere per il ripristino della controsoffittatura in pannelli di legno lamellare e degli impianti elettrici e di antifurto siti nella proprietà nel vano interessato dal crollo CP_1
e distrutti con esso;
b) autorizzare l'istante all'esecuzione di dette opere ponendo il relativo costo, se del caso, anche in via risarcitoria, a carico dell'avv. previo accertamento della Parte_1
responsabilità dello stesso per il crollo del solaio per i motivi sopra esposti;
c) condannare altresì il medesimo attore a risarcimento di ulteriori danni subiti dall'istante in relazione ed in conseguenza del crollo e in via particolare al pagamento in suo favore: I) della somma di € 18.000,00 per il mancato utilizzo del suo appartamento per mesi 45 o del diverso maggiore o minor importo ritenuto equo e congruo;
II) della somma di € 3.573,28 complessivamente anticipata per spese di CTU del procedimento di ATP;
della somma di € 1.247,30 per spese e competenze legali del medesimo procedimento di ATP;
III) della somma di
€ 1.000,00 o del diverso importo ritenuto equo o congro, per spese puntellamento solaio e sgombero macerie e crollo: il tutto oltre interessi;
d) condannare controparte al pagamento di spese e competenze di causa”.
Senza esito il tentativo di mediazione, rigettata la domanda cautelare proposta in corso di causa dall'attore
(“perché non vi sono pericoli di imminente crollo e non risultano necessari interventi per garantire la sicurezza nell'attuale fase, come constatato anche dal ctu nella relazione in atti”), sono stati concessi i termini previsti dall'art. 183 co. 6 c.p.c. Acquisite le prove orali e disposta nuova c.t.U. con specifiche prove diagnostiche per l'accertamento delle condizioni di dissesto dell'antico solaio ligneo, mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. I fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive pretese afferiscono al danneggiamento del solaio d'interpiano (tra l'interno 15 e l'interno 17) che, ai sensi dell'art 1125 c. c., è oggetto di comunione tra i rispettivi proprietari. Alla luce delle risultanze probatorie non sono emersi elementi tali da valutarne la natura condominiale (“Il solaio che separa due unità abitative, l'una sovrastante all'altra ed appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani;
tale presunzione vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e di copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini …” -Cass., sez. 6-3, ord. 4 ottobre 2018, n. 24266), sì che non sussiste la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti (tra le altre, Cass., sez.
2, sent. 28 gennaio 2003, n. 1225).
pagina 4 di 13 2.1. Sempre in via preliminare occorre qualificare le domande proposte dalle parti.
Pur in assenza di un esplicito riferimento alla norma di seguito indicata (e, per la verità, a qualsivoglia norma), questo Giudice ritiene che l'attore abbia chiesto di adottare statuizione di condanna all'esecuzione delle opere di ripristino ed al pagamento delle relative spese ai sensi dell'art. 1225 c.c.
Il tenore dell'atto di costituzione del convenuto consente, invece, di ritenere che sia stata chiaramente formulata una domanda riconvenzionale (avente ad oggetto pure la condanna all'esecuzione delle opere di ripristino ed al pagamento delle relative spese) ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La differenza del titolo in base al quale le due domande sono state proposte consente di fugare ogni dubbio quanto alla inesistenza di una (pur dall'attore prospettata negli scritti conclusionali) adesione del CP_1 alle domande proposte dall' senza necessità di ulteriormente valutare (per il profilo qui in Parte_1
esame) le pur evidenti differenze esistenti in ordine sia alle opere che ciascuna delle parti ha chiesto di fare oggetto di condanna, sia alla misura di partecipazione alle relative spese.
2.2. Tanto detto, questo Giudice ritiene che le opere di ripristino debbano essere disposte in accoglimento non della domanda attorea, bensì di quella riconvenzionale proposta dal . CP_1
Come noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità regolata all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo. Ai fini della relativa configurazione è, infatti, sufficiente, che l'attore provi il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, gravando invece sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore idoneo, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, ad escludere il nesso eziologico tra cosa e danno (tra le tantissime, Cass., S. U., ord. 30 giugno 2022, n. 20943; Cass., sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass., sez. 3, sent. 26 luglio 2005, n.
15613).
Ebbene, lo stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto (il fenomeno infiltrativo registratosi nel
2016) e l'evento dannoso (il distacco dei panconcelli) impone di ritenere che il secondo sia stato causato dal primo e non dallo stato di manutenzione del pur vetusto solaio (già interessato -pure- da precedenti infiltrazioni -peraltro non collocabili con precisione nel tempo). Tale circostanza è del resto confermata
(pur non essendovi in realtà bisogno di conferma) dal fatto che solo nell'area corrispondente a quella del bagno dell' si è verificato il distacco di materiale che impone (pur con le limitate modalità Parte_1 che saranno di seguito indicate) l'esecuzione delle opere di ripristino. Analogo distacco non si è verificato invece (tanto da non potersi disporre l'esecuzione di ulteriori opere di manutenzione ai sensi dell'art. 2051
c.c.) con riferimento ad altre porzioni (pur limitrofe a quelle interessate dalla presente decisione) di solaio che (come è naturale per un solaio avente almeno 150 anni -così la c.t.U. dell'ing. ) inevitabilmente Per_1
risente pure della vetustà e di fenomeni infiltrativi pregressi rispetto a quello registratosi nel 2016.
pagina 5 di 13 Tanto premesso, alla luce degli atti di costituzione delle parti risulta pacifico il verificarsi di fenomeni infiltrativi (provenienti dalla proprietà dell'attore e risalenti al mese di maggio del 2016) che hanno provocato il dissesto del solaio tra le proprietà delle parti del presente giudizio.
Già prima dell'instaurazione del presente giudizio sono invece emersi tra le parti accesi contrasti in ordine alle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi ed alle modalità operative da adottare (lavori da eseguirsi dal basso o dall'alto ovvero dal basso e dall'alto); contrasti che, come confermato dal tenore degli scritti conclusionali depositati, non risultano del tutto composti neppure a fronte del deposito di ben tre elaborati di tecnici nominati dal Tribunale (pur dovendo precisarsi sin dalla presente sede che, di seguito, limitato rilievo si assegnerà alla relazione depositata dall'ing. nel procedimento ex art. 700 c.p.c. Per_7
essendo stato tale elaborato teso -essenzialmente- a valutare la ricorrenza -in concreto esclusa- della necessità di eseguire con urgenza talune opere).
In realtà, entrambi i consulenti nominati da questo Tribunale nel procedimento per accertamento tecnico preventivo (ing. ) e nel presente giudizio di cognizione (ing. sono giunti (pur indicando Per_1 Per_8
modalità operative parzialmente differenti) ad analoghe conclusioni quanto: i) alla possibilità di effettuare i lavori di ripristino necessari dal di sotto del solaio e, pertanto, dalla proprietà ; ii) alla mancata CP_1
necessità di un integrale rifacimento del solaio (avendo invece il prospettato la necessità di CP_1 procedere alla sostituzione dell'intero solaio così come “consigliato” dal proprio consulente, ing. sin Per_6
dalla relazione datata 25.6.2018 depositata nel procedimento avente R. G. n. 20950/18).
Partendo da simili presupposti, ritiene questo Giudice che i lavori di ripristino debbano essere eseguiti secondo le modalità indicate nell'elaborato depositato dall'ing. (richiamato, quanto alle opere da Per_1
eseguire pure dal alla pagina 19 della comparsa di costituzione e risposta e nelle conclusioni ivi CP_1
rassegnate) nel procedimento per a.t.p. avente R. G. n. 20950/18; conclusioni che, è bene precisare, non sono equiparabili a quelle risultanti dal preventivo della (doc. 16 di parte attrice) già Controparte_5
solo perché il tenore poco analitico di tale ultimo documento non consente di apprezzare se lo stesso facesse pure riferimento, tra le altre, alle opere richiamate alla pagina 9 della comparsa conclusionale depositata dal
. Tali modalità risultano preferibili rispetto a quelle indicate nella (pur estremamente approfondita) CP_1 relazione dell'ing. perché (si vedano le pagine 17 e 18 della relazione depositata nel procedimento Per_8 per e, in particolare, la pagina 18 ove si legge, tra l'altro, che “tale è la zona che sarà oggetto di CP_6 riparazione dalla porta del vano successivo all'ingresso (proprietà ) fino alla terza trave di CP_1 sostegno (T3)”) consentono di non effettuare lavori con riferimento alla porzione delle travi ricadenti nell'unità abitativa avente interno n. 16 (necessità invece sussistente nel caso di adesione alle modalità operative indicate dall'ing. secondo quanto espressamente risulta, tra l'altro, dalle pagine 33, 36 e Per_8
pagina 6 di 13 39 del relativo elaborato); unità abitativa che non è oggetto del presente giudizio ed in relazione alla quale, pertanto, non è possibile adottare statuizioni.
In definitiva, i lavori per il ripristino dello stato dei luoghi dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate alle pagine 15 e 16 della relazione depositata dal c.t.U. nel procedimento avente R. G. n. 20950/18
(e pertanto, limitatamente all'area delimitata come dal passaggio della pagina 18 della relazione sopra ritrascritto “ Per quanto riguarda le travi lignee, la prima operazione da effettuare è un trattamento antitarlo ed antimuffa da eseguirsi mediante applicazione di resina sintetica monocomponente applicata a pennello o spruzzo. Successivamente si procederà allo smuramento delle tre teste delle travi e la loro ricostruzione, l'intervento può avvenire sia per sostituzione con altro elemento ligneo, solidarizzato con perni in vetroresina e resine epossidiche e/o per ricostruzione della porzione ammalorata con colaggio in casserature a perdere di betoncini epossidici e/o malte colabili a bassa densità armati con barre in vetroresina. Per le fessurazioni di piccolo rilievo (come detto precedentemente) sulla lunghezza della trave sarà sufficiente il riempimento con resine epossidiche. Successivamente sarà necessaria, con le dovute opere di messa in sicurezza (tavole di sostegno) per poter operare, la ricostruzione o il risanamento del massetto e l'applicazione dei panconcelli. Verranno sostituite ed reintegrate tutte le parti del masso di riempimento non crollate ma attaccate dalle infiltrazioni, per le zone crollate i riempimenti saranno effettuati con argille e schiuma poliuretanica, mentre i panconcelli saranno totalmente sostituiti”).
2.3. L'attore deve essere altresì condannato al ripristino (nella sola area interessata dai lavori come sopra delimitata sulla scorta della relazione dell'ing. ) della controsoffittatura in pannelli di legno lamellare Per_1
e dell'impianto elettrico nell'area della proprietà interessata dalle infiltrazioni, risultando i relativi CP_1
danni provati alla luce delle foto prodotte (docc. 1, 5 e 6 di parte attrice), del computo metrico del 18.1.2020
(doc. 3 di parte convenuta), oltre che dalle deposizioni rese da (“Ricordo che Testimone_1 nell'appartamento del vi era una controsoffittatura a quadroni, non so dire se fosse presente in CP_1 tutto l'appartamento”) e da (“Nell'immobile di mio fratello vi era una controsoffittatura con Parte_3 pannelli, come quelli che vedo in questa stanza, al di sopra dei quali passavano i fili dell'impianto elettrico
e dell'antifurto… Finché ho abitato lì, l'impianto elettrico e quello idraulico funzionavano”).
Alcuna statuizione può essere invece adottata quanto all'impianto di antifurto, non risultandone provata l'esistenza e la natura (oltre al danneggiamento).
2.4. In ordine alle spese da sostenere per i lavori occorre osservare quanto segue.
Il (generico) riferimento alla domanda compiuto dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni impone di ritenere che l' abbia inteso richiamare le domande proposte in citazione (peraltro nella Parte_1
memoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. non risultano espressamente riportate le conclusioni) e, pertanto, per quanto qui rileva, abbia inteso chiedere di porre le spese di ripristino a carico di ciascuna delle pagina 7 di 13 parti per la metà (sull'assunto dell'applicabilità dell'art. 1125 c.c.). Per converso, il , prospettando CP_1 una responsabilità della controparte ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha (anche in via riconvenzionale) nella sostanza chiesto di porre integralmente a carico dell' le spese per l'esecuzione delle opere Parte_1 di ripristino del solaio salvo, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, chiedere “in ragione delle cause del crollo e delle percentuali dei relativi fattori sopra indicati, porre tutte le spese di risanamento del solaio e accessorie nella misura del 73,5% a carico del dr condannano lo stesso al relativo Pt_1 pagamento in favore dei terzi, per quanto di loro competenza, ovvero a favore di esso istante”.
Ebbene, infondata la domanda proposta ai sensi dell'art. 1225 c.c. e fondata, per quanto detto, quella riconvenzionale formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., in astratto le spese per il ripristino potrebbero essere poste in via esclusiva a carico dell' Una simile conclusione risulta tuttavia preclusa avuto Parte_1
riguardo alla domanda (tesa, secondo quanto risulta dal passaggio sopra ritrascritto, a porre a carico della controparte le spese nella sola misura del 73,5%) quale precisata dal . Non rileva, ai fini della CP_1
adottanda statuizione, il fatto che tale limitazione sia conseguenza della valorizzazione di fattori (per la verità non ritualmente allegati da parte dell' idonei ad incidere sul versante della causalità Parte_1
giuridica ovvero di un errore nel quale è incorso l'attore in riconvenzionale ovvero, ancora, di un ulteriore
(per la verità, non facilmente intellegibile) ragione;
ciò che rileva è che la limitazione espressamente richiesta dal non può essere qui superata. CP_1
Ne discende che le opere quali sopra indicate dovranno essere pagate dall' nella misura Parte_1
del 73,5% (restandone la residua misura del 26,5% a carico del ) essendo appena il caso di CP_1
osservare (alla luce del tenore degli scritti conclusionali dell'attore) che, sulla base della relazione depositata dall'ing. (se ne veda, in particolare, la pagina 17) non è dato ravvisare, in conseguenza del Per_1
comportamento del , alcun apprezzabile accrescimento dei costi. CP_1
3. La domanda risarcitoria proposta (nella sostanza, ai sensi dell'art. 2043 c.c.) dall' non Parte_1
può essere accolta.
Tanto già solo alla luce dell'assorbente circostanza relativa alla mancata prova del danno. Del tutto sprovvisto di prova risulta, in particolare, il fatto che il precedente conduttore sia rimasto inadempiente all'obbligazione del pagamento dei canoni in conseguenza della mancata esecuzione dei lavori di ripristino del solaio divisorio delle proprietà delle parti del presente giudizio. Né la mancata locazione dell'appartamento dell'attore una volta eseguito lo sfratto per morosità è imputabile al . Tanto già CP_1
solo perché, a ben vedere, la fruibilità di tale immobile non risulta pregiudicata dalla mancata esecuzione dei lavori che sono disposti con la presente sentenza come confermato dal fatto che (secondo quanto deriva dalla data -31.12.2018- dell'ordinanza di sfratto depositata dall'attore quale documento 20) l'appartamento pagina 8 di 13 dell' è stato occupato (dal conduttore moroso) per oltre due anni dal verificarsi degli Parte_1
eventi infiltrativi del maggio 2016.
Fermo il carattere assorbente della conclusione che precede, non è peraltro possibile ricollegare il ritardo nell'esecuzione dei lavori ad una condotta colposa del . Tale parte avrebbe, è vero, potuto favorire CP_1
una più celere definizione della vicenda oggetto del presente giudizio magari prestando adesione alle conclusioni risultanti dalla relazione (si ribadisce, non conforme a quella redatta dall'ing. ) Per_2
depositata nel procedimento per a.t.p. che lo stesso ha promosso. Una simile mancata adesione, CP_1
tuttavia, può essere valutata come non illegittima (venendo così meno la possibilità di addebito del comportamento a colpa) tenuto conto delle oggettive peculiarità del solaio (connotato da significativa vetustà e da precedenti fenomeni infiltrativi) che, a maggior ragione alla luce della dissonanza tra le conclusioni dell'ing. e la posizione del tecnico di propria fiducia, hanno indotto l'odierno convenuto Per_1
a ritenere opportuno l'approfondimento, da parte di un ulteriore tecnico, della situazione venutasi a determinare. D'altro canto è appena il caso di osservare che le allegazioni relative all'intenzione di eseguire lavori abusivi non hanno trovato alcun riscontro all'esito dell'istruttoria e che lo stesso si è attivato CP_1
promuovendo il procedimento per così dimostrando di avere egli stesso interesse alla risoluzione delle CP_6
problematiche oggetto di causa.
Le considerazioni che precedono precludono pure l'accoglimento delle domande dall'attore formulate ai sensi dell'art. 96, coo. 1 e 3 c.p.c., difettando quell'elemento psicologico minimo che deve ricorrere con riferimento ad entrambe le disposizioni da ultimo richiamate e difettando pure quella prova del danno che è richiesta dall'art. 96, co. 1, c.p.c.
4. Con riferimento alle domande risarcitorie formulate in via riconvenzionale dal occorre osservare CP_1
quanto segue.
4.1. La domanda tesa alla condanna del convenuto in riconvenzionale al pagamento della somma di euro
1.000,00 “per le spese di sgombero macerie crollo e prolungato puntellamento del solaio sostenute dall'istante” (p. 19 della comparsa di costituzione e risposta) non può essere accolta, non avendo il CP_1 in alcun modo documentato l'effettivo pagamento di tali somme. Del resto, neppure potrebbe pervenirsi ad una liquidazione equitativa del danno atteso che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, una simile liquidazione postula (tra l'altro) che “l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass., sez. 3, sent. 12 aprile 2023, n. 9744) e che, nel caso concreto, l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno non è conseguenza di fattori oggettivi.
pagina 9 di 13 4.2. Il ha pure chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno “per la mancata CP_1 disponibilità dell'immobile a far tempo dal verificarsi del crollo (maggio 2016) a tutt'oggi (febbraio 2020),
e quindi per mesi 45, con impossibilità per tale periodo di utilizzare l'immobile per uso personale o per concederlo in locazione a terzi: danni quantificabili in via equitativa, in ragione del prezzo medio di fitto di immobili similari almeno in euro 400,00 mensili, e quindi per complessivi euro 18.000,00” (p. 19 della comparsa di costituzione e risposta).
Mediante tale domanda la parte ha, nella sostanza, chiesto il risarcimento per la lesione del diritto di godere e disporre del bene quale sancito dall'art. 832 c.c., inteso quale “diritto di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne l'organizzazione produttiva” (Cass., S. U., sent. 15 novembre 2022, n. 33645).
Come anche di recente chiarito dalla Suprema Corte, l'accoglimento di una simile pretesa risarcitoria presuppone l'accertamento di una perdita (danno emergente) o di un mancato guadagno (lucro cessante - nella specie, impossibilità di vendere o locare il bene ad un valore superiore rispetto a quello di mercato) quali conseguenze immediate e dirette dell'illecito secondo quanto previsto dall'art. 1223 c.c. (Cass., sez. 3, ord. 29 maggio 2023, n. 14947). Così, per riprendere la decisione da ultimo citata, è necessario che sia accertata la lesione della “specifica possibilità” (in termini, v. pure Cass., sez. 2, sent. 2 dicembre 2024, n.
30791) di esercizio del diritto di godimento, ben potendo un danno emergente configurarsi “anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili”. Ancora, prosegue la richiamata decisione, dal punto di vista processuale allorquando l'allegazione attorea relativa al danno emergente e/o al lucro cessante sia oggetto di specifica contestazione del convenuto, graverà sull'attore l'onere della prova (che ben può essere assolto anche mediante presunzioni -sul punto, in senso conforme, v. pure, Cass., sez. 2, sent. 2 dicembre 2024, n. 30791) del fatto costitutivo del risarcimento (e cioè la prova della perdita della possibilità di godimento -diretto o indiretto- del bene, ovvero di alienazione o locazione dietro un corrispettivo più elevato rispetto a quello medio di mercato).
Ebbene, con riferimento al caso concreto l'attore in riconvenzionale ha allegato un danno emergente (alcuna deduzione è stata invece svolta quanto al lucro cessante come confermato del resto dalla richiesta di quantificazione del risarcimento alla luce del preteso valore di mercato della locazione di immobili omogenei a quello di sua proprietà) che, per la verità, risulta difficilmente configurabile -anche solo in astratto- alla luce degli elementi acquisiti al processo (taluni dei quali oggetto di specifico, tempestivo rilievo pure da parte dell' . Basta pensare, a mero titolo esemplificativo, alla circostanza Parte_1 del prolungato, mancato impiego dell'immobile da parte del (alla pagina 2 della memoria CP_1 depositata dall' ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. si legge “che l'appartamento Parte_1
da vari decenni (forse da sempre!) è in stato di abbandono totale” -allegazione, questa, non CP_1
pagina 10 di 13 oggetto di specifica contestazione ed a fronte della quale il non si è premurato di dedurre di aver CP_1 personalmente abitato l'appartamento o di documentarne la locazione). Ancora, nella stessa prospettazione dell'attore in riconvenzionale, nel mese di maggio 2016 il proprio appartamento era abitato (deve ritenersi - stante il mancato riferimento ad un contratto o al pagamento di somme per tale godimento, nonché alla luce del rapporto tra germani- a titolo gratuito) dalla sorella la quale ha dovuto lasciarlo solo per effetto delle conseguenze delle infiltrazioni (a riguardo non può non sottolinearsi come la permanenza della sorella presso l'appartamento era verosimilmente destinata a protrarsi nel tempo, non avendo il allegato di CP_1
aver concesso il godimento del bene alla sorella per un tempo limitato, né che la stessa lo abitava per proprie transeunti esigenze).
In definitiva, gli elementi richiamati (mancata diretta disponibilità del bene da parte del , mancato CP_1 percepimento di somme da parte della sorella che occupava stabilmente l'appartamento) contrastano con l'allegazione alla base della domanda risarcitoria e, in ogni caso, con la possibilità di provare per presunzioni il danno emergente. Il riconoscimento, in un caso quale quello in concreto ricorrente, di un risarcimento del danno equivarebbe, nella sostanza, ad accordare alla parte non il ristoro del pregiudizio subito, ma un vantaggio concretizzantesi in una indebita locupletazione atteso che il non risulta CP_1
aver mai inteso collocare sul mercato il proprio immobile (e, concedendone il godimento a titolo gratuito alla sorella, aveva creato il presupposto per continuare a disporre del bene così come già precedentemente aveva fatto).
5. Con riferimento alle spese dei plurimi procedimenti instaurati dalle parti occorre osservare quanto segue.
5.1. Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente”
(Cass., sez. 2, ord. 27 ottobre 2023, n. 29850; conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 8 giugno 2017, n. 14268).
La relazione depositata nel procedimento avente R. G. n. 20950/18 è stata acquisita nel presente giudizio e, per quanto detto, è stata posta alla base della individuazione delle opere da eseguire al fine del ripristino dello stato dei luoghi. Le spese (euro 2.083,92, oltre cassa ed iva come per legge per compensi ed euro
150,00 per esborsi) liquidate da questo Tribunale all'ing. e poste a carico del ricorrente Per_1 CP_1
(doc. 3 dell'odierna parte convenuta) devono, all'esito del presente giudizio, essere poste a carico della parte soccombente ( quanto alla domanda ex art. 2051 c.c. Parte_1
Avuto sempre riguardo al principio della soccombenza, a carico dell'odierno attore devono essere posti pure i compensi per l'attività svolta dal legale del ricorrente nel procedimento per accertamento tecnico preventivo;
compensi che sono liquidati alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la pagina 11 di 13 semplicità del procedimento) previsti dal d. m. 55/14 attualmente in vigore per i procedimenti di istruzione preventiva di valore indeterminabile basso (sino ad euro 26.000,00), nonché il contributo unificato (euro
49.00) e la marca (euro 27).
5.2. Le spese del procedimento avente R. G. n. 32965-1/2019 devono essere poste a carico dell' Parte_1
il quale ha promosso un procedimento ex art. 700 c.p.c. nel quale è risultato soccombente
[...]
difettando il requisito del periculum in mora (si veda l'ordinanza depositata il 15.12.2020).
Per l'effetto, a carico di tale parte devono essere poste, in via integrale e definitiva, le spese di c.t.U. liquidate con provvedimento depositato il 15.12.2020, nonché le spese sostenute dal che si CP_1
liquidano (in considerazione della estrema semplicità del procedimento involgente questioni in parte già esaminate nel procedimento per a.t.p.) alla luce dei valori medi ridotti della metà previsti dal d. m. 55/14 attualmente in vigore per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile basso.
5.3. In relazione al presente giudizio, le spese di c.t.U. liquidate come da provvedimento depositato il
25.5.2023 devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico di , avendo tale parte Controparte_1
chiesto la nomina (pur ex ante giustificabile alla luce dell'approfondimento relativo al pregresso stato del solaio ed ai costi per le opere di manutenzione) di un consulente che si è, ex post, rivelata non necessaria risultando in realtà -per quanto detto- la presente decisione adottata sulla base della relazione già formata dal c.t.U. nominato nel procedimento avente R. G. n. 20950/18.
Ancora, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza (quale confermata dal rigetto di tutte le domande risarcitorie) e del fatto che il ripristino dello stato dei luoghi è stato qui disposto a carico del convenuto in riconvenzionale sulla base tuttavia di modalità cui l'attore in riconvenzionale (in favore del quale, per quanto detto, sono state riconosciute le spese per il procedimento per a.t.p.) avrebbe potuto aderire sin dal 2019
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , condanna Controparte_1 [...]
all'esecuzione delle opere quali riportate alle pagine 15 e 16 della relazione depositata dal Parte_1
c.t.U., ing. nel procedimento avente R. G. n. 20950/18 e ritrascritte nella motivazione della presente Per_1
sentenza, nonché delle opere necessarie al ripristino (nella sola area interessata dai lavori riportati alle pagine 15 e 16 della relazione depositata dal c.t.U. ing. ) della controsoffittatura in legno e Per_1 dell'impianto elettrico, disponendo che consenta l'accesso presso il proprio appartamento Controparte_1 al fine dell'esecuzione (dal basso) dei lavori;
pagina 12 di 13 2) pone le spese dei lavori indicati al precedente punto del dispositivo a carico di Parte_1
nella misura del 73,5% e a carico di nella misura del 26,5%;
[...] Controparte_1
3) rigetta tutte le ulteriori domande;
4) pone, in via integrale e definitiva, a carico di le spese delle c.t.U. depositate Parte_1
nei procedimenti aventi RR. GG. n. 20950/18 e 32965-1/2019 liquidate come da provvedimenti depositati il giorno 8.10.2019 e, rispettivamente, il 15.12.2020;
5) pone, in via integrale e definitiva, a carico di il pagamento delle spese di c.t.U. Controparte_1
liquidate con provvedimento depositato nel presente giudizio il 25.5.2023;
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1
procedimento per accertamento tecnico preventivo avente R. G. n. 20950/18 che liquida, per esborsi, in euro
76,00 e, per compensi, in euro 1.168,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
7) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1
procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso in corso di causa che liquida in euro 1.751,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
8) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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