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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 17/11/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
77
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 75 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 28/6/2024 da
(C. F. ), rappresentato e difeso dal- Parte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv.Margherita Kòsa in forza di procura speciale di data 26/6/2024 trasmessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante - contro
(C.F. rappre- Controparte_1 P.IVA_1
sentato e difeso dagli Avv.Luca Iero e Paolo Bonetti in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024 Rep.n.37875/Racc.n.7313 del Notaio in Fiumicino dott. Per_1
[...]
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.104/2024 del Tribunale di Trieste - accertamento del diritto a detassazione della pensione.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 23/10/2025. Conclusioni
Per l'appellante: voglia l'adita Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, ecce- zione e difesa, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere le domande formulate in primo grado: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare – in via incidentale – l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 della citata Convenzione
e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ri- CP_1
tenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2. Ac- certare e dichiarare l'applicazione, rispetto all'odierno ricorrente, del Regolamento
(CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazio- ne soltanto nel paese di residenza e quindi in Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute CP_1
IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3. Nel caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di avere dubbi sulla interpretazione della Convenzione prospettata dalla parte appellante (e per 35 anni dalla p.a. italiana), rimettere la que- stione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla
Corte costituzionale, al fine di valutale se la nuova interpretazione proposta dall' CP_1
ed in generale l'operato dell' osta o meno al diritto eurounitario e Costituzione, CP_1
con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del pre- sente giudizio. IN VIA SUBORDINATA:
4. Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21 nonies della L. 241/1990 che impe- disce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio atto dopo il decorso del-
Pag.2 l'anno e del principio del legittimo affidamento, nonché la illegittimità delle trattenu- te a titolo di conguaglio che non rispettano i limiti di legge e conseguentemente an- nullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare rite- CP_1
nute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, ol- tre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
5. Nel caso in cui il presente appello dovesse essere ritenuto infondato, rinviare gli atti alla
Procura Regionale della Corte dei conti Lombardia, al fine di valutare in capo ai diri- genti , ipotesi di danno erariale (per non avere trattenuto imposte per 35 anni, CP_1
nonostante dovute). IN OGNI CASO:
6. Con vittoria di spese e competenze per en- trambi i gradi di giudizio, da liquidare ex DM. n. 55/2014, con attribuzione al procu- ratore antistatario.
Per l'appellato: rigettare l'appello. Spese e compensi di lite, compresa la maggiora- zione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 14/6/2023 il sig. - premesso di essere ti- Parte_1
tolare di pensioni Cat.VO e e di essere iscritto all'AIRE dal 2019 in quanto Per_2
residente in [...]esponeva che per questo il suo trattamento pensionistico non era stato tassato in Italia ai sensi art. 16 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni;
che l'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n.244/2023, aveva disapplicato questa Convenzione per i contribuenti privi di cittadinanza bulgara;
che di conse- guenza l' , con messaggio n.1270 del 3/4/2023, aveva comunicato di ritenere che CP_1
le pensioni erogate agli italiani residenti in [...]fossero detassabili solo in caso di possesso della cittadinanza bulgara;
che quindi l' aveva proceduto a riliqui- CP_1
dare le sue pensioni applicando le trattenute IRPEF e recuperando l'imposta pregres- sa.
Ciò premesso in fatto il sig. affermava, in diritto, che l'Amministrazio- Pt_1
ne finanziaria ha erroneamente ritenuto coincidenti i concetti di nazionalità e di citta-
Pag.3 dinanza e lo stesso ha fatto l' nel campo della fiscalità internazionale, pur aven- CP_1
doli invece nettamente distinti in materia di immigrazione;
che l'Agenzia delle Entra- te e l' hanno violato le regole di interpretazione dettate dalla Convenzione di CP_1
Vienna sul diritto dei trattati del 23/5/1969 ratificata dall'Italia con legge 112/74; che il criterio di interpretazione letterale previsto dall'art.12 delle preleggi deve ritenersi superato da quello sistematico-assiologico-teleologico; che anche sul piano letterale il termine "nationalité", utilizzato nella versione della Convenzione in lingua france- se, tradotto in italiano con il termine "nazionalità", non indica la cittadinanza ma l'ap- partenenza di una persona ad una comunità, gruppo, popolo;
che la Convenzione fra
Italia e Bulgaria deve essere interpretata tenendo conto del suo oggetto e scopo e cioè quello di evitare il rischio di doppie imposizioni;
che l'interpretazione seguita dall'A- genzia delle Entrate e dall' produce invece l'effetto contrario, favorendo la dop- CP_1
pia imposizione;
che infatti egli, essendo residente ai fini fiscali in Bulgaria, è sog- getto alla legislazione di quello Stato e quindi alla flat tax del 10% introdotta a partire dall'anno 2008 e gravante sui redditi ovunque prodotti dai soggetti ivi residenti, indi- pendentemente dalla loro nazionalità o cittadinanza;
che quindi, dovendosi garantire lo scopo perseguito dalla Convenzione italo-bulgara, la nazionalità non può essere intesa come cittadinanza ma come appartenenza alla comunità di persone presenti in
Bulgaria e quindi assoggettate alla legislazione fiscale bulgara;
che la Convenzione fra Italia e Bulgaria si inserisce nell'ambito delle, e deve quindi allinearsi alle, Pt_2
convenzioni stipulate per evitare le doppie imposizioni e redatte secondo il mo-
[...]
dello raccomandato dall'OCSE, nel quale viene utilizzato il criterio della residenza fiscale;
che l'interpretazione adottata dall'Agenzia delle Entrate e dall' produce CP_1
varie incongruenze all'interno della stessa Convenzione oggetto di esame, come evi- denziato dal Tribunale di Viterbo nella sentenza 428/2022, ed è altresì in contrasto sia con la prassi sempre seguita dall'Amministrazione italiana, sia con il diritto comu- nitario - e in particolare con le libertà di circolazione, soggiorno e stabilimento e con il divieto di discriminazione ai sensi degli artt.18, 21, 45, 49, 56 e 63 TFUE e degli artt.9, 15, 20, 21, 41 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea
Pag.4 nonchè con il Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - e di conseguenza anche con gli artt.3, 11, 23, 35, 42, 97 e 117 della Costituzione;
che pertanto la locuzione “persona che possiede la nazionalità bulgara”, contenuta nella
Convenzione in esame, deve necessariamente essere intesa come “persona sottoposta a tassazione in Bulgaria” sulla base della legislazione bulgara;
che quindi la sua pen- sione deve essere ritenuta imponibile solo in Bulgaria e detassata in Italia.
Affermava ancora il sig. che l' , con messaggio n.612 del 2020, Pt_1 CP_1
aveva chiarito che al fine di ottenere la defiscalizzazione ai sensi dell'art.16 della
Convenzione, era necessario produrre un documento attestante la residenza fiscale in
Bulgaria, cosa che egli aveva fatto;
che solo con il messaggio n.1270 del 2023 l'Isti- tuto ha modificato il suo orientamento, subordinando la defiscalizzazione al possesso della cittadinanza bulgara;
che in questo modo è stato violato il principio fondamen- tale, sia nell'ordinamento italiano che in quello europeo, del legittimo affidamento;
che infatti, proprio confidando nella “certezza del proprio diritto” e nella buona fede della pubblica amministrazione, egli aveva deciso di acquisire e conservare la sua residenza fiscale in Bulgaria;
e quindi, in subordine rispetto alla domanda principale, che i provvedimenti dell' dovevano essere annullati nella parte in cui riguarda- CP_1
vano il periodo d'imposta in corso e quelli pregressi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare il difetto di giu- CP_1
risdizione del Giudice Ordinario, poichè la controversia riguardava non il trattamento pensionistico in sè ma il suo operato come sostituto d'imposta; e perciò di non essere legittimato dal lato passivo rispetto all'azione esercitata dal sig. , il quale Pt_1
avrebbe dovuto convenire in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Nel merito l' esponeva che il criterio di interpretazione letterale non è CP_1
stato affatto superato dalla Convenzione di Vienna, essendo anzi il primo da applicare anche riguardo ai trattati internazionali;
che i termini utilizzati nella Convenzione fra
Italia e Bulgaria non lasciano spazio a dubbi, stabilendo chiaramente che, per la Bul- garia, si intende come ivi residente solo la persona che possiede la nazionalità di
Pag.5 quello Stato;
che il termine francese "nationalité" indica senza dubbio la cittadinanza;
che comunque il sig. non poteva essere ritenuto soggetto appartenente alla na- Pt_1
zione bulgara, non avendo con quella nazione uno specifico legame storico-culturale; che è del tutto irrilevante il richiamo al modello OCSE, essendo gli Stati liberi di sti- pulare qualsiasi trattato secondo la loro volontà; che l'interpretazione del termine nazionalità come cittadinanza non produce alcuna incongruenza interna alla Conven- zione;
che l'art.45 TFUE riguarda i lavoratori e comunque al sig. non è stato Pt_1
affatto impedito di circolare e soggiornare in Bulgaria;
che neppure è ravvisabile una qualche discriminazione a danno del pensionato;
che è irrilevante anche il Regola- mento 833/2004, relativo alla sicurezza sociale mentre la Convenzione oggetto di esame riguarda un'altra materia e cioè l'imposizione fiscale;
e infine che, essendo il caso soggetto all'art.2033 c.c., la buona o mala fede del ricorrente è irrilevante, po- tendo al più influire sulla decorrenza degli interessi.
Con sentenza emessa il 15/5/2024 il Tribunale di Trieste, affermata la propria
Pt_ giurisdizione, respingeva nel merito il ricorso osservando che la Convenzione fra
[..
e Bulgaria richiede, affinchè la pensione sia soggetta al regime impositivo bul- garo, che il pensionato possieda la cittadinanza dello Stato estero;
che non vi sono ra- gioni per superare il dato testuale;
che da questa interpretazione non deriva il pericolo di una doppia imposizione;
e che neppure era invocabile, a sostegno della pretesa azionata, la violazione del principio di affidamento.
1. Contro questa decisione ha proposto appello il sig. affermando in sin- Pt_1
tesi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale: 1) il concetto di na- zionalità non coincide quello di cittadinanza;
2) i criteri di interpretazione delle Convenzioni internazionali non sono dettati dall'art.12 delle preleggi ma dall'art. 31 del Trattato di Vienna, in forza del quale bisogna fare riferimento non al dato letterale ma al contesto (comprensivo del modello OCSE), all'og- getto e scopo della norma e alla prassi precedente;
3) l'intenzione delle parti stipulanti della Convenzione fra Italia e Bulgaria era quella di evitare doppie
Pag.6 imposizioni, mentre seguendo la tesi dell' , avvalorata dal Giudice di pri- CP_1
mo grado, tutti i soggetti residenti fiscalmente in Bulgaria e titolari di redditi di fonte italiana verrebbero doppiamente tassati;
4) il diritto comunitario - pre- valente su quello nazionale - impone agli Stati membri di eliminare le ipotesi di doppia imposizione;
5) vi è la prova che egli è sottoposto, in via generale ed illimitata, ad imposizione fiscale in Bulgaria, fatto questo peraltro non con- testato dall' , e quindi non può essere tassato anche in Italia;
6) la pro- CP_1
nuncia della Suprema Corte richiamata dal Giudice di primo grado non si basa sul criterio della cittadinanza;
7) è irrilevante l'effettivo pagamento dell'impo- sta nell'unico Stato titolare del potere di tassare il reddito (ovvero, in concreto, la Bulgaria); 8) la tesi secondo cui la Pubblica Amministrazione è libera di modificare in qualunque momento le proprie circolari equivale alla abroga- zione del principio del legittimo affidamento;
9) la Convenzione fra Italia e
Bulgaria deve essere interpretata, in senso evolutivo, conformemente a quanto stabilito dalla legge 111/2023 secondo cui l'imposizione del reddito delle per- sone fisiche deve avvenire nel Paese dove queste risultano avere la residenza fiscale;
10) l' e il Giudice di primo grado hanno violato l'art.21 novies CP_1
della legge 241/90.
1.1. L'appellante sig. ripropone innanzitutto la tesi secondo cui il concetto Pt_1
di nazionalità (traduzione italiana del termine "nationalité" utilizzato nella versione in lingua francese della Convenzione sottoscritta a Sofia il 21 settem- bre 1988) è diverso e deve essere tenuto distinto da quello di cittadinanza.
Il termine di cui si discute è stato utilizzato in ambito ed a fini giuridici e quin- di, per individuarne il significato, pare corretto fare riferimento, più che ai Di- zionari, alla normativa vigente nel Paese di origine della lingua (ovvero in
Francia) e in particolare al Code Civil (consultabile all'indirizzo ufficiale https://www.legifrance.gouv.fr), che di questa materia specificamente si oc- cupa.
1.1.1. L'art.17 del Livre Ier, Des personnnes, Titre Ier bis, De la nationalité françai-
Pag.7 se, Chapitre Ier, Dispositions générales, così recita: "La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements inter- nationaux de la France"; l'art.22 del Chapitre III, Section 2, Des effets de l'ac- quisition de la nationalité française, stabilisce che "La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obliga- tions attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition";
e infine l'art.28 del Chapitre V, Section 3, Des mentions sur les registres de l'état civil, prevede che "Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité."1
Da queste norme si può facilmente ricavare che il termine "nationalité" indi- ca, nel diritto francese, il legame giuridico (e politico) tra un individuo e lo
Stato sovrano di appartenenza e quindi il suo significato è lo stesso del termine italiano "cittadinanza".
In concreto è pacifico che il sig. non possiede la cittadinanza bulgara Pt_1
e quindi non si trova nella situazione prevista dall'art.1 comma 2 lettera b) della Convenzione del 1988: "Ai sensi della presente Convenzione, l'espres- sione "residente di uno Stato contraente" designa: [...] b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalita' bulgara nonche' qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che e' ivi registrata".
1.1.2. A quanto sopra detto si deve aggiungere - per il caso che fosse vero quanto affermato dall'appellante e cioè che il termine "nazionalità" deve essere inteso come appartenenza a una comunità di persone unite da elementi comuni quali origine, lingua, storia, cultura e tradizioni condivise - che il sig. non Pt_1
ha allegato e dimostrato alcun fatto concreto idoneo a dimostrare che egli, dal
2019, fa parte (nel senso appena evidenziato) della nazione bulgara.
1.1.3. Nè si può condividere quanto affermato in appello e cioè che nazionalità si- gnifica appartenenza a una determinata nazione per motivo di assoggettamen- to fiscale, innanzitutto perchè il concetto di nazionalità (comunque lo si voglia intendere) è ben più ampio di quello di residenza ai fini fiscali;
e comunque perchè il ragionamento svolto dal sig configura, a ben vedere, una Pt_1
sorta di corto circuito logico: da una parte infatti l'appellante sostiene di appar- tenere alla nazione bulgara perchè è soggetto alla potestà impositiva della
[...]
Per_
e dall'altra afferma di essere soggetto a tale potestà per il fatto di essere di nazionalità bulgara;
e questo è all'evidenza un paralogismo (se non addirit- tura un sofisma).
1.1.4. A favore della tesi secondo cui il concetto di nazionalità dovrebbe essere in- teso come sinonimo di residenza fiscale non vale neppure richiamare i mo- delli di Convenzione sulla doppia imposizione fiscale predisposti dall'OCSE
e dall'ONU (consultabili all'indirizzo https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita- dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per
-evitare-le-doppie-imposizioni/), che utilizzano entrambi, per individuare i soggetti cui la normativa convenzionale si applica, il criterio della residenza2.
Si tratta infatti solamente di modelli, che gli Stati contraenti sono del tutto li- beri di utilizzare o meno e all'occorrenza di modificare e adattare alle loro specifiche esigenze;
ed è appunto ciò che è accaduto nel caso dell'Italia e della
Bulgaria, che, avvalendosi della loro assoluta libertà contrattuale, hanno scel- to di fare uso di un criterio diverso e cioè (quanto alla Bulgaria) quello della cittadinanza.
1.2. Gli argomenti riassunti nel precedente paragrafo 1, punti 2) 3) 4) 5) 7) e 9), di questa motivazione si possono sintetizzare nell'affermazione che l'Agenzia delle Entrate, l' e il Tribunale di Trieste hanno violato i criteri interpreta- CP_1
tivi dettati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati poichè hanno attribuito al combinato disposto degli artt.1 comma 2 lettera b) e 16 della Con- venzione italo-bulgara del 1988 un significato contrario al contesto, all'ogget- to e allo scopo della Convenzione stessa.
1.2.1. L'art.31 della Convenzione di Vienna del 1969, intitolato "Regola generale di interpretazione", così disciplina la materia:
1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.
2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, il preambolo e gli allegati ivi compresi:
a. ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato;
b. ogni strumento posto in essere da una o più parti in occasione della conclusio- ne del trattato e accettato dalle parti come strumento in connessione col trattato.
3. Si terrà conto, oltre che del contesto:
a. di ogni accordo ulteriore intervenuto fra le parti in materia di interpretazione del trattato o della applicazione delle sue disposizioni;
b. di qualsiasi prassi successivamente seguita nell'applicazione del trattato attra- verso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo;
c. di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le parti.
4. Un termine verrà inteso in un senso particolare se risulta che tale era l'inten- zione delle parti.
1.2.2. Non è vero quindi che il testo della Convenzione del 1988, facendo parte del
"contesto", sia del tutto irrilevante (come sostiene invece il sig. ) ai fini Pt_1
della interpretazione delle disposizioni ivi contenute;
e peraltro va detto che all'epoca in cui l'accordo è stato concluso la Bulgaria utilizzava, come criterio di imposizione fiscale, la cittadinanza (stando a quanto affermato dallo stesso appellante nelle memorie di data 10/3/2025 e 24/3/2025, depositate in vista dell'udienza del 27/3/2025): ne deriva che l'uso del termine "nationalité" (da intendere, come già detto, quale sinonimo di cittadinanza) era perfettamente
Pag.10 in linea con il contesto nonchè con l'oggetto e lo scopo della Convenzione e con la volontà delle parti contraenti (essendo evidente che un cittadino italiano residente in [...]non avrebbe mai potuto subire una doppia imposizione, in quanto privo della cittadinanza bulgara, ed allo stesso modo un cittadino bulgaro residente in Italia sarebbe stato soggetto solo alla tassazione italiana per effetto dell'art.1 commi 2 lettera a e 3 lettera a della Convenzione).
Nè vale richiamare il combinato disposto degli artt.16 e 17 della Convenzione, affermando che - ove il termine nazionalità fosse sempre inteso come sino- nimo di cittadinanza - le due norme finirebbero per regolare allo stesso modo situazioni diverse;
si deve infatti osservare che Italia e Bulgaria erano libere di adottare - ai fini dell'individuazione dello Stato impositore - il medesimo criterio sia per le pensioni private che per quelle pubbliche, con gli unici vincoli di evitare le doppie imposizioni e di garantire la parità di trattamento ai sensi dell'art.23.
Non risulta però - e neppure è stato specificamente dedotto - che l'uso del me- desimo criterio della cittadinanza (sia nell'art.16, per effetto dell'art.1 comma
2 lettera b, che nell'art.17 coma 2 lettera b della Convenzione) possa produrre di per sè una discriminazione dei cittadini italiani in Bulgaria e dei cittadini bulgari in Italia;
quanto all'ipotesi che possa causare una duplicità di imposi- zione fiscale, di questo tema si tratterà nei prossimi punti.
1.2.3. Il vero nucleo della controversia è quindi un altro.
Afferma l'appellante che nel 1998 la legislazione bulgara è cambiata e da allo- ra il criterio di imposizione è costituito non più dalla cittadinanza ma dalla re- sidenza fiscale;
e pertanto che la Convenzione deve essere interpretata in sen- so evolutivo, in modo da rimanere coerente con il suo scopo di impedire la doppia imposizione (che altrimenti si verificherebbe a suo carico, dato che egli verrebbe tassato sia dall'Italia, quale Paese di produzione del reddito pen- sionistico, sia dalla Bulgaria, indipendentemente dal possesso della cittadi- nanza di quello Stato, perchè ivi residente ai fini fiscali).
Pag.11 Si tratta di un ragionamento che, in teoria, potrebbe essere condiviso e che pe- rò richiede il verificarsi di un presupposto essenziale: occorre cioè che la dop- pia imposizione riferita a un determinato reddito (essendo questo il rischio che si vuole e si deve evitare) sia non solo possibile in astratto (nel senso che più Stati potrebbero, in ipotesi, esercitare la loro potestà impositiva in forza di un qualche criterio di collegamento con la persona fisica), ma è necessario che sia anche effettiva (ovvero che in concreto lo stesso reddito sia fiscalmen- te imponibile sia in Italia che in Bulgaria secondo le rispettive leggi dei due
Stati e quindi sia assoggettabile più volte a tassazione, indipendentemente dal fatto che l'imposta venga poi versata dal debitore e/o pretesa da entrambi gli
Stati).
Nonostante le ripetute sollecitazioni di questa Corte il sig. non ha però Pt_1
mai dimostrato che il trattamento pensionistico di cui è titolare costitui- CP_1
sca reddito imponibile in Bulgaria (cosa che era suo onere provare, trattando- si, in ultima analisi, del fatto costitutivo della sua pretesa di essere esonerato dalla tassazione in Italia); nè ha avuto esito la richiesta di informazioni rivolta all'Ambasciata di Bulgaria in Italia.
Neppure si può fare riferimento esclusivo al principio di non contestazione, poichè questo vale solo per i fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte interessata a contestarli3 e non può quindi essere esteso alle circostanze estranee a questa sfera (in quanto appartenenti all'ambito della vita privata e personale di chi le allega, come nel caso di specie il trattamento fiscale riser- vato dalla Bulgaria alla pensione dell'appellante).
In questo giudizio il sig si è limitato a produrre alcuni documenti di Pt_1 origine bulgara (peraltro non sempre completi e comunque non muniti di tra- duzione in italiano ritualmente asseverata) finalizzati a dimostrare che egli è residente ai fini fiscali in Bulgaria (doc.5 allegato al ricorso); che ivi ha pre- sentato la dichiarazione dei redditi negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (doc.1 allegato alla memoria del 10/3/2025); e che in Bulgaria le "persone fisiche locali" (ovvero residenti in quello Stato) sono soggette, indipendentemente dalla cittadinanza, alle imposte sui redditi prodotti anche all'estero (doc.21 allegato al ricorso e doc.5 allegato alla memoria del 10/3/2025).
Questi documenti non dimostrano però che le pensioni erogate dall' al CP_1
sig. siano considerate dalla legge bulgara quale reddito imponibile;
e Pt_1
anzi di ciò pare logico dubitare tenendo conto di quanto risulta dal doc.1 alle- gato alla memoria del 10/3/2025 (nella quale si attesta, stando alla informale traduzione prodotta dall'appellante, l'avvenuta presentazione della dichiara- zione annuale ai sensi dell'art.50 della legge bulgara sulle imposte sui redditi e in particolare dell'allegato n.13 relativo a "redditi e beni non imponibili ri- cevuti per causa di eredità, testamento, donazione o restituzione dei diritti di proprietà, ai sensi di un atto normativo" e "retribuzioni esenti da tassazione ai sensi dell'art.13, paragrafo 1, c.25 della Legge sulle imposte sui redditi delle persone fisiche - BGN 68043,48") e dal doc.2 prodotto con il ricorso d'appello (consistente in una copia non autentica della dichiarazione dei reddi- ti dell'anno 2023, munita di una traduzione informale del rigo 908, traduzione che - verificata e corretta tramite il servizio Google Translator, in difetto di asseverazione - risulta essere la seguente: "Reddito da assicurazione obbliga- toria in Bulgaria o all'estero, esente da imposta ai sensi dell'art. 13, comma
1, punto 6 della Legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche").
1.3. L'appellante lamenta poi che l'interpretazione adottata dal Giudice di primo grado sarebbe in contrasto con numerose norme comunitarie.
1.3.1. Sul punto si deve osservare innanzitutto che sono estranei alla materia del contendere l'art.45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (in
Pag.13 sigla TFUE), relativo alla libera circolazione e soggiorno dei lavoratori, e l'art. 56 del medesimo trattato, relativo alla libera prestazione dei servizi, nonchè
l'art.15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, riguardante il diritto di lavorare, esercitare una professione e prestare servizi: il sig. Pt_1
infatti è un pensionato e mai ha dedotto di essersi trasferito in Bulgaria per ragioni di lavoro.
Va peraltro detto che il (preteso) ostacolo allo stabilimento professionale del sig. in Bulgaria potrebbe derivare non tanto dall'essere il suo reddito Pt_1
pensionistico tassato in Italia, quanto piuttosto dalla contemporanea imposi- zione fiscale anche in Bulgaria: e, come già detto, non esiste alcuna prova che questa situazione si sia verificata (non essendo dimostrato che le pensioni di cui è titolare l'appellante costituiscano reddito imponibile anche nello Stato estero).
1.3.2. Quanto appena detto vale anche per altre norme comunitarie invocate dall'ap- pellante e cioè quelle che garantiscono ai cittadini in generale la libertà di cir- colazione e di soggiorno (art.21 TFUE e 45 della Carta europea dei diritti), la libertà di stabilimento (art.49 TFUE), la libertà di movimentazione dei capitali
(art.63 TFUE), la libertà di sposarsi e costituire una famiglia (art.9 della Carta europea dei diritti).
Anche in questi casi l'ostacolo all'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti ai cittadini europei potrebbe derivare dalla doppia imposizione, non meramente ipotetica e teorica ma effettiva e concreta: e, come si ripete, non esiste alcuna prova certa che le pensioni del sig. siano qualificate come reddito im- Pt_1
ponibile dalla legislazione bulgara.
1.3.3. Il sig. lamenta poi la violazione del diritto di uguaglianza (art.20 della Pt_1
Carta europea) e del divieto di discriminazione (art.18 TFUE e art.21 della
Carta) e ancora del diritto ad un trattamento equo e imparziale da parte della
Pubblica Amministrazione (art.41 della Carta).
In realtà il sig. , venendo assoggettato a tassazione in Italia, non riceve Pt_1
Pag.14 solo per questo un trattamento diverso (e deteriore) rispetto a quello riservato a qualunque altro cittadino e pensionato italiano;
una disparità potrebbe veri- ficarsi solo se, a causa della sua (contemporanea) residenza fiscale in Bulga-
Pt_ ria, fosse tassato (in relazione alle pensioni erogate dall' ) non solo in CP_1
[..
ma anche nello Stato estero: ancora una volta però si deve ribadire che que- sto fenomeno è rimasto privo di dimostrazione.
E anzi, a ben vedere, l'accoglimento della tesi dell'appellante produrrebbe una discriminazione al contrario: in base a questa infatti il sig. - a differen- Pt_1
za degli altri pensionati italiani - non dovrebbe pagare le tasse nè in Italia (per- chè residente a fini fiscali in Bulgaria), nè in Bulgaria (perchè, per quanto è dato sapere, la legislazione bulgara non considera la pensione italiana un red- dito imponibile).
Così facendo si trasformerebbe la Convenzione di Sofia del 1988 da accordo finalizzato ad evitare la doppia imposizione ad accordo di esenzione da ogni tassa.
1.3.4. Non è infine utile il richiamo al Regolamento (CE) n.884/2004 del 29 aprile
2004, che si occupa di sicurezza sociale e non di imposizione fiscale.
Se poi si volesse fare riferimento a questa disciplina - sul presupposto che la controversia non riguarda il rapporto tributario ma quello fra creditore e debi- tore della prestazione pensionistica (ed è per questo soggetta alla giurisdizione del Giudice civile ordinario, come ha affermato il Tribunale, la cui pronuncia sul punto non è stata oggetto di impugnazione) - la norma cui fare riferimento sarebbe l'art.50 del suddetto Regolamento, dove è previsto che "tutte le istitu- zioni competenti" (e quindi, nel caso di specie, l' ) "determinano il diritto CP_1
alle prestazioni ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali
l'interessato è stato soggetto, quando è stata presentata una richiesta di liqui- dazione", con la conseguenza che l'Istituto previdenziale avrebbe corretta- mente applicato la normativa italiana (essendo stato il sig. pacifica- Pt_1
mente assicurato in Italia).
Pag.15 1.3.5. Le considerazioni sopra svolte portano ad escludere che l'orientamento inter- pretativo seguito dal Tribunale di Trieste produca un contrasto fra la Conven- zione italo-bulgara del 1988 e gli artt.3, 11, 35, 97 e 117 della Costituzione.
Sembrano poi estranei alla materia del contendere gli altri articoli della Costi- tuzione richiamati dal sig. e cioè l'art.23 (poichè non risulta che vi sia Pt_1
stata una violazione della riserva di legge ivi prevista) e l'art.42 (non essendo stato il sig. destinatario di una qualche forma di indebita espropria- Pt_1
zione).
1.4. Afferma ancora il sig. che l' per molti anni ha interpretato la Con- Pt_1 CP_1
venzione del 1988 nel senso di ritenere che in base ad essa le pensioni erogate ai cittadini italiani residenti ai fini fiscali in Bulgaria sono soggette ad imposi- zione solo in quello Stato;
e che nel 2023 l'Istituto ha improvvisamente cam- biato opinione, così violando il suo legittimo affidamento riguardo al diritto di non essere tassato in Italia.
A questo argomento il sig. ha aggiunto, in appello, l'osservazione che Pt_1
la condotta dell' è illegittima anche ai sensi dell'art.21 nonies della legge CP_1
241/90 secondo cui "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi del-
l'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, com- ma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pub- blico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribu- zione di vantaggi economici".
1.4.1. Al fine di risolvere la questione occorre tenere presente che in questa causa si discute del diritto a pensione (perchè solo sotto questo profilo la controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario) e più in particolare del te- ma se l' , erogando la prestazione al netto della ritenuta fiscale operata CP_1
quale sostituto d'imposta, adempia o no al suo obbligo (e cioè corrisponda la pensione nella misura corretta dovuta in base alla legislazione vigente, fra cui anche la legge 389/90 di ratifica della Convenzione fra Italia e Bulgaria del
Pag.16 1988.).
Il procedimento amministrativo di liquidazione della pensione ha natura me- ramente ricognitiva4: in questo ambito non vi sono perciò provvedimenti am- pliativi (ovvero attributivi di vantaggi economici) ma solo atti di accertamento della esistenza del diritto alla prestazione previdenziale e della misura di que- sta.
Ne deriva che i principi, le regole e le norme richiamate dall'appellante a so- stegno della sua pretesa non hanno rilevanza decisiva: l'affidamento del pen- sionato, come anche il trascorrere del tempo, non valgono infatti a costituire un diritto inesistente ab origine e quindi a rendere corretta una liquidazione illegittima o ad impedire all' di correggere l'errore commesso. CP_1
1.5. In questo grado di giudizio il sig. ha infine richiamato, a sostegno della Pt_1
sua pretesa, la legge 9 agosto 2023 n.111 contenente "Delega al Governo per la riforma fiscale", e in particolare l'art.3 comma 1 lettera c) con cui il legi- slatore è stato incaricato di "provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi inter-nazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibili- tà di adeguarla all'esecuzione della presta-zione lavorativa in modalità agi- le".
1.5.1. In questa causa non si discute però della disciplina italiana della residenza fiscale (che il legislatore è stato delegato a riformare secondo determinati cri- teri), ma di come debba essere interpretata la Convenzione fra Italia e Bulgaria in materia di doppia imposizione fiscale e in particolare della questione se il termine "nationalité" (ivi utilizzato per individuare i destinatari della Conven- zione dal punto di vista della Bulgaria) debba essere inteso come cittadinanza o come residenza.
La delega fiscale del 2023 non fornisce pertanto alcun elemento utile ai fini della decisione.
1.6. Riassumendo, si deve concludere che in base all'art.1 comma 2 lettera b) della
Convezione di Sofia del 21 settembre 1988 persona "residente" in Bulgaria è solo quella che possiede la cittadinanza bulgara;
che il termine "cittadinanza" non può essere interpretato, in senso evolutivo-teleologico, come sinonimo di residenza fiscale (al fine di rendere il testo coerente con lo scopo della Con- venzione di impedire le doppie imposizioni) mancando la prova che la legisla- zione vigente in Bulgaria consideri le pensioni come reddito imponibile;
e quindi che il sig. , non potendo invocare l'art.16 della Convenzione per Pt_1
essere esonerato da ogni tassazione in Italia, rimane soggetto alla regola gene- rale dell'art.3 del D:P.R. 917/86 secondo cui "l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti"
(quale il sig. afferma di essere) "soltanto da quelli prodotti nel territo- Pt_1
rio dello Stato" (come sono appunto le pensioni di cui è titolare l'appellante).
1.6.1. L'impugnazione proposta dal sig. deve essere quindi respinta. Pt_1
Considerata la complessità delle questioni trattate, e l'esistenza di un notevole contrasto giurisprudenziale sulla interpretazione della già citata Convenzione,
Pag.18 sussistono validi motivi per compensare anche le spese di lite di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale Parte_1
di Trieste n.104/2024 di data 15/5/2024, che per l'effetto integralmente conferma;
compensa fra le parti anche le spese di questo grado di giudizio;
dà atto della sussi- stenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
Trieste, 23/10/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Traduzione da Google Translator: Art.17: La cittadinanza francese è concessa, acquisita o persa secondo le disposizioni stabilite nel presente titolo, fatta salva l'applicazione dei trattati e degli altri impegni internazionali della Francia. Art.22: La persona che ha acquisito la cittadinanza francese gode di tutti i diritti ed è tenuta a tutti gli obblighi connessi alla cittadinanza francese, a partire dal giorno di tale acquisizione. Art.28: A margine dell'atto di nascita verrà annotata la data degli atti e delle dichiarazioni amministra- tive che comportano l'acquisizione, la perdita o il ripristino della cittadinanza francese.
Pag.8 2 testualmente: "This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Con- tracting States."
Pag.9 3 "Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, va operata una summa divisio, a seconda che il fatto sia riferibile anche alla controparte e sia stato specificamente allegato o no. Invero, mentre quando il fatto sia stato genericamente dedotto e/o non rientri nella sfera di conoscibilità della con- troparte, non viene espunto dal materiale probatorio a prescindere dal comportamento processuale (di contestazione specifica o generica o di non contestazione) di quest'ultima e va, quindi, comunque, provato da chi lo deduce, nell'ipotesi inversa deve essere provato solo in presenza di una contestazio- ne specifica" (così in motivazione Cassazione Sez.2, Ordinanza n.2223 del 25/01/2022; nello stesso senso Sez.3, Sentenza n.3576 del 13/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016; Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019; Sez. L, Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023).
Pag.12 4 "Dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamen- to, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta. Ne consegue che - stante l'indifferenza del detto procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria - l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva restando l'azionabilità da parte sua, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., di una domanda CP_1 di risarcimento del danno cagionato dal comportamento dell' medesimo" (così, in massima, CP_1 Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2804 del 24/02/2003; nello stesso senso Sez. L, Sentenza n. 20604 del 30/09/2014).
Pag.17
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 75 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 28/6/2024 da
(C. F. ), rappresentato e difeso dal- Parte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv.Margherita Kòsa in forza di procura speciale di data 26/6/2024 trasmessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante - contro
(C.F. rappre- Controparte_1 P.IVA_1
sentato e difeso dagli Avv.Luca Iero e Paolo Bonetti in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024 Rep.n.37875/Racc.n.7313 del Notaio in Fiumicino dott. Per_1
[...]
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.104/2024 del Tribunale di Trieste - accertamento del diritto a detassazione della pensione.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 23/10/2025. Conclusioni
Per l'appellante: voglia l'adita Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, ecce- zione e difesa, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere le domande formulate in primo grado: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare – in via incidentale – l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 della citata Convenzione
e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ri- CP_1
tenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2. Ac- certare e dichiarare l'applicazione, rispetto all'odierno ricorrente, del Regolamento
(CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazio- ne soltanto nel paese di residenza e quindi in Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute CP_1
IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3. Nel caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di avere dubbi sulla interpretazione della Convenzione prospettata dalla parte appellante (e per 35 anni dalla p.a. italiana), rimettere la que- stione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla
Corte costituzionale, al fine di valutale se la nuova interpretazione proposta dall' CP_1
ed in generale l'operato dell' osta o meno al diritto eurounitario e Costituzione, CP_1
con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del pre- sente giudizio. IN VIA SUBORDINATA:
4. Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21 nonies della L. 241/1990 che impe- disce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio atto dopo il decorso del-
Pag.2 l'anno e del principio del legittimo affidamento, nonché la illegittimità delle trattenu- te a titolo di conguaglio che non rispettano i limiti di legge e conseguentemente an- nullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare rite- CP_1
nute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, ol- tre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
5. Nel caso in cui il presente appello dovesse essere ritenuto infondato, rinviare gli atti alla
Procura Regionale della Corte dei conti Lombardia, al fine di valutare in capo ai diri- genti , ipotesi di danno erariale (per non avere trattenuto imposte per 35 anni, CP_1
nonostante dovute). IN OGNI CASO:
6. Con vittoria di spese e competenze per en- trambi i gradi di giudizio, da liquidare ex DM. n. 55/2014, con attribuzione al procu- ratore antistatario.
Per l'appellato: rigettare l'appello. Spese e compensi di lite, compresa la maggiora- zione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 14/6/2023 il sig. - premesso di essere ti- Parte_1
tolare di pensioni Cat.VO e e di essere iscritto all'AIRE dal 2019 in quanto Per_2
residente in [...]esponeva che per questo il suo trattamento pensionistico non era stato tassato in Italia ai sensi art. 16 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni;
che l'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n.244/2023, aveva disapplicato questa Convenzione per i contribuenti privi di cittadinanza bulgara;
che di conse- guenza l' , con messaggio n.1270 del 3/4/2023, aveva comunicato di ritenere che CP_1
le pensioni erogate agli italiani residenti in [...]fossero detassabili solo in caso di possesso della cittadinanza bulgara;
che quindi l' aveva proceduto a riliqui- CP_1
dare le sue pensioni applicando le trattenute IRPEF e recuperando l'imposta pregres- sa.
Ciò premesso in fatto il sig. affermava, in diritto, che l'Amministrazio- Pt_1
ne finanziaria ha erroneamente ritenuto coincidenti i concetti di nazionalità e di citta-
Pag.3 dinanza e lo stesso ha fatto l' nel campo della fiscalità internazionale, pur aven- CP_1
doli invece nettamente distinti in materia di immigrazione;
che l'Agenzia delle Entra- te e l' hanno violato le regole di interpretazione dettate dalla Convenzione di CP_1
Vienna sul diritto dei trattati del 23/5/1969 ratificata dall'Italia con legge 112/74; che il criterio di interpretazione letterale previsto dall'art.12 delle preleggi deve ritenersi superato da quello sistematico-assiologico-teleologico; che anche sul piano letterale il termine "nationalité", utilizzato nella versione della Convenzione in lingua france- se, tradotto in italiano con il termine "nazionalità", non indica la cittadinanza ma l'ap- partenenza di una persona ad una comunità, gruppo, popolo;
che la Convenzione fra
Italia e Bulgaria deve essere interpretata tenendo conto del suo oggetto e scopo e cioè quello di evitare il rischio di doppie imposizioni;
che l'interpretazione seguita dall'A- genzia delle Entrate e dall' produce invece l'effetto contrario, favorendo la dop- CP_1
pia imposizione;
che infatti egli, essendo residente ai fini fiscali in Bulgaria, è sog- getto alla legislazione di quello Stato e quindi alla flat tax del 10% introdotta a partire dall'anno 2008 e gravante sui redditi ovunque prodotti dai soggetti ivi residenti, indi- pendentemente dalla loro nazionalità o cittadinanza;
che quindi, dovendosi garantire lo scopo perseguito dalla Convenzione italo-bulgara, la nazionalità non può essere intesa come cittadinanza ma come appartenenza alla comunità di persone presenti in
Bulgaria e quindi assoggettate alla legislazione fiscale bulgara;
che la Convenzione fra Italia e Bulgaria si inserisce nell'ambito delle, e deve quindi allinearsi alle, Pt_2
convenzioni stipulate per evitare le doppie imposizioni e redatte secondo il mo-
[...]
dello raccomandato dall'OCSE, nel quale viene utilizzato il criterio della residenza fiscale;
che l'interpretazione adottata dall'Agenzia delle Entrate e dall' produce CP_1
varie incongruenze all'interno della stessa Convenzione oggetto di esame, come evi- denziato dal Tribunale di Viterbo nella sentenza 428/2022, ed è altresì in contrasto sia con la prassi sempre seguita dall'Amministrazione italiana, sia con il diritto comu- nitario - e in particolare con le libertà di circolazione, soggiorno e stabilimento e con il divieto di discriminazione ai sensi degli artt.18, 21, 45, 49, 56 e 63 TFUE e degli artt.9, 15, 20, 21, 41 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea
Pag.4 nonchè con il Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - e di conseguenza anche con gli artt.3, 11, 23, 35, 42, 97 e 117 della Costituzione;
che pertanto la locuzione “persona che possiede la nazionalità bulgara”, contenuta nella
Convenzione in esame, deve necessariamente essere intesa come “persona sottoposta a tassazione in Bulgaria” sulla base della legislazione bulgara;
che quindi la sua pen- sione deve essere ritenuta imponibile solo in Bulgaria e detassata in Italia.
Affermava ancora il sig. che l' , con messaggio n.612 del 2020, Pt_1 CP_1
aveva chiarito che al fine di ottenere la defiscalizzazione ai sensi dell'art.16 della
Convenzione, era necessario produrre un documento attestante la residenza fiscale in
Bulgaria, cosa che egli aveva fatto;
che solo con il messaggio n.1270 del 2023 l'Isti- tuto ha modificato il suo orientamento, subordinando la defiscalizzazione al possesso della cittadinanza bulgara;
che in questo modo è stato violato il principio fondamen- tale, sia nell'ordinamento italiano che in quello europeo, del legittimo affidamento;
che infatti, proprio confidando nella “certezza del proprio diritto” e nella buona fede della pubblica amministrazione, egli aveva deciso di acquisire e conservare la sua residenza fiscale in Bulgaria;
e quindi, in subordine rispetto alla domanda principale, che i provvedimenti dell' dovevano essere annullati nella parte in cui riguarda- CP_1
vano il periodo d'imposta in corso e quelli pregressi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare il difetto di giu- CP_1
risdizione del Giudice Ordinario, poichè la controversia riguardava non il trattamento pensionistico in sè ma il suo operato come sostituto d'imposta; e perciò di non essere legittimato dal lato passivo rispetto all'azione esercitata dal sig. , il quale Pt_1
avrebbe dovuto convenire in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Nel merito l' esponeva che il criterio di interpretazione letterale non è CP_1
stato affatto superato dalla Convenzione di Vienna, essendo anzi il primo da applicare anche riguardo ai trattati internazionali;
che i termini utilizzati nella Convenzione fra
Italia e Bulgaria non lasciano spazio a dubbi, stabilendo chiaramente che, per la Bul- garia, si intende come ivi residente solo la persona che possiede la nazionalità di
Pag.5 quello Stato;
che il termine francese "nationalité" indica senza dubbio la cittadinanza;
che comunque il sig. non poteva essere ritenuto soggetto appartenente alla na- Pt_1
zione bulgara, non avendo con quella nazione uno specifico legame storico-culturale; che è del tutto irrilevante il richiamo al modello OCSE, essendo gli Stati liberi di sti- pulare qualsiasi trattato secondo la loro volontà; che l'interpretazione del termine nazionalità come cittadinanza non produce alcuna incongruenza interna alla Conven- zione;
che l'art.45 TFUE riguarda i lavoratori e comunque al sig. non è stato Pt_1
affatto impedito di circolare e soggiornare in Bulgaria;
che neppure è ravvisabile una qualche discriminazione a danno del pensionato;
che è irrilevante anche il Regola- mento 833/2004, relativo alla sicurezza sociale mentre la Convenzione oggetto di esame riguarda un'altra materia e cioè l'imposizione fiscale;
e infine che, essendo il caso soggetto all'art.2033 c.c., la buona o mala fede del ricorrente è irrilevante, po- tendo al più influire sulla decorrenza degli interessi.
Con sentenza emessa il 15/5/2024 il Tribunale di Trieste, affermata la propria
Pt_ giurisdizione, respingeva nel merito il ricorso osservando che la Convenzione fra
[..
e Bulgaria richiede, affinchè la pensione sia soggetta al regime impositivo bul- garo, che il pensionato possieda la cittadinanza dello Stato estero;
che non vi sono ra- gioni per superare il dato testuale;
che da questa interpretazione non deriva il pericolo di una doppia imposizione;
e che neppure era invocabile, a sostegno della pretesa azionata, la violazione del principio di affidamento.
1. Contro questa decisione ha proposto appello il sig. affermando in sin- Pt_1
tesi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale: 1) il concetto di na- zionalità non coincide quello di cittadinanza;
2) i criteri di interpretazione delle Convenzioni internazionali non sono dettati dall'art.12 delle preleggi ma dall'art. 31 del Trattato di Vienna, in forza del quale bisogna fare riferimento non al dato letterale ma al contesto (comprensivo del modello OCSE), all'og- getto e scopo della norma e alla prassi precedente;
3) l'intenzione delle parti stipulanti della Convenzione fra Italia e Bulgaria era quella di evitare doppie
Pag.6 imposizioni, mentre seguendo la tesi dell' , avvalorata dal Giudice di pri- CP_1
mo grado, tutti i soggetti residenti fiscalmente in Bulgaria e titolari di redditi di fonte italiana verrebbero doppiamente tassati;
4) il diritto comunitario - pre- valente su quello nazionale - impone agli Stati membri di eliminare le ipotesi di doppia imposizione;
5) vi è la prova che egli è sottoposto, in via generale ed illimitata, ad imposizione fiscale in Bulgaria, fatto questo peraltro non con- testato dall' , e quindi non può essere tassato anche in Italia;
6) la pro- CP_1
nuncia della Suprema Corte richiamata dal Giudice di primo grado non si basa sul criterio della cittadinanza;
7) è irrilevante l'effettivo pagamento dell'impo- sta nell'unico Stato titolare del potere di tassare il reddito (ovvero, in concreto, la Bulgaria); 8) la tesi secondo cui la Pubblica Amministrazione è libera di modificare in qualunque momento le proprie circolari equivale alla abroga- zione del principio del legittimo affidamento;
9) la Convenzione fra Italia e
Bulgaria deve essere interpretata, in senso evolutivo, conformemente a quanto stabilito dalla legge 111/2023 secondo cui l'imposizione del reddito delle per- sone fisiche deve avvenire nel Paese dove queste risultano avere la residenza fiscale;
10) l' e il Giudice di primo grado hanno violato l'art.21 novies CP_1
della legge 241/90.
1.1. L'appellante sig. ripropone innanzitutto la tesi secondo cui il concetto Pt_1
di nazionalità (traduzione italiana del termine "nationalité" utilizzato nella versione in lingua francese della Convenzione sottoscritta a Sofia il 21 settem- bre 1988) è diverso e deve essere tenuto distinto da quello di cittadinanza.
Il termine di cui si discute è stato utilizzato in ambito ed a fini giuridici e quin- di, per individuarne il significato, pare corretto fare riferimento, più che ai Di- zionari, alla normativa vigente nel Paese di origine della lingua (ovvero in
Francia) e in particolare al Code Civil (consultabile all'indirizzo ufficiale https://www.legifrance.gouv.fr), che di questa materia specificamente si oc- cupa.
1.1.1. L'art.17 del Livre Ier, Des personnnes, Titre Ier bis, De la nationalité françai-
Pag.7 se, Chapitre Ier, Dispositions générales, così recita: "La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements inter- nationaux de la France"; l'art.22 del Chapitre III, Section 2, Des effets de l'ac- quisition de la nationalité française, stabilisce che "La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obliga- tions attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition";
e infine l'art.28 del Chapitre V, Section 3, Des mentions sur les registres de l'état civil, prevede che "Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité."1
Da queste norme si può facilmente ricavare che il termine "nationalité" indi- ca, nel diritto francese, il legame giuridico (e politico) tra un individuo e lo
Stato sovrano di appartenenza e quindi il suo significato è lo stesso del termine italiano "cittadinanza".
In concreto è pacifico che il sig. non possiede la cittadinanza bulgara Pt_1
e quindi non si trova nella situazione prevista dall'art.1 comma 2 lettera b) della Convenzione del 1988: "Ai sensi della presente Convenzione, l'espres- sione "residente di uno Stato contraente" designa: [...] b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalita' bulgara nonche' qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che e' ivi registrata".
1.1.2. A quanto sopra detto si deve aggiungere - per il caso che fosse vero quanto affermato dall'appellante e cioè che il termine "nazionalità" deve essere inteso come appartenenza a una comunità di persone unite da elementi comuni quali origine, lingua, storia, cultura e tradizioni condivise - che il sig. non Pt_1
ha allegato e dimostrato alcun fatto concreto idoneo a dimostrare che egli, dal
2019, fa parte (nel senso appena evidenziato) della nazione bulgara.
1.1.3. Nè si può condividere quanto affermato in appello e cioè che nazionalità si- gnifica appartenenza a una determinata nazione per motivo di assoggettamen- to fiscale, innanzitutto perchè il concetto di nazionalità (comunque lo si voglia intendere) è ben più ampio di quello di residenza ai fini fiscali;
e comunque perchè il ragionamento svolto dal sig configura, a ben vedere, una Pt_1
sorta di corto circuito logico: da una parte infatti l'appellante sostiene di appar- tenere alla nazione bulgara perchè è soggetto alla potestà impositiva della
[...]
Per_
e dall'altra afferma di essere soggetto a tale potestà per il fatto di essere di nazionalità bulgara;
e questo è all'evidenza un paralogismo (se non addirit- tura un sofisma).
1.1.4. A favore della tesi secondo cui il concetto di nazionalità dovrebbe essere in- teso come sinonimo di residenza fiscale non vale neppure richiamare i mo- delli di Convenzione sulla doppia imposizione fiscale predisposti dall'OCSE
e dall'ONU (consultabili all'indirizzo https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita- dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per
-evitare-le-doppie-imposizioni/), che utilizzano entrambi, per individuare i soggetti cui la normativa convenzionale si applica, il criterio della residenza2.
Si tratta infatti solamente di modelli, che gli Stati contraenti sono del tutto li- beri di utilizzare o meno e all'occorrenza di modificare e adattare alle loro specifiche esigenze;
ed è appunto ciò che è accaduto nel caso dell'Italia e della
Bulgaria, che, avvalendosi della loro assoluta libertà contrattuale, hanno scel- to di fare uso di un criterio diverso e cioè (quanto alla Bulgaria) quello della cittadinanza.
1.2. Gli argomenti riassunti nel precedente paragrafo 1, punti 2) 3) 4) 5) 7) e 9), di questa motivazione si possono sintetizzare nell'affermazione che l'Agenzia delle Entrate, l' e il Tribunale di Trieste hanno violato i criteri interpreta- CP_1
tivi dettati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati poichè hanno attribuito al combinato disposto degli artt.1 comma 2 lettera b) e 16 della Con- venzione italo-bulgara del 1988 un significato contrario al contesto, all'ogget- to e allo scopo della Convenzione stessa.
1.2.1. L'art.31 della Convenzione di Vienna del 1969, intitolato "Regola generale di interpretazione", così disciplina la materia:
1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.
2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, il preambolo e gli allegati ivi compresi:
a. ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato;
b. ogni strumento posto in essere da una o più parti in occasione della conclusio- ne del trattato e accettato dalle parti come strumento in connessione col trattato.
3. Si terrà conto, oltre che del contesto:
a. di ogni accordo ulteriore intervenuto fra le parti in materia di interpretazione del trattato o della applicazione delle sue disposizioni;
b. di qualsiasi prassi successivamente seguita nell'applicazione del trattato attra- verso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo;
c. di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le parti.
4. Un termine verrà inteso in un senso particolare se risulta che tale era l'inten- zione delle parti.
1.2.2. Non è vero quindi che il testo della Convenzione del 1988, facendo parte del
"contesto", sia del tutto irrilevante (come sostiene invece il sig. ) ai fini Pt_1
della interpretazione delle disposizioni ivi contenute;
e peraltro va detto che all'epoca in cui l'accordo è stato concluso la Bulgaria utilizzava, come criterio di imposizione fiscale, la cittadinanza (stando a quanto affermato dallo stesso appellante nelle memorie di data 10/3/2025 e 24/3/2025, depositate in vista dell'udienza del 27/3/2025): ne deriva che l'uso del termine "nationalité" (da intendere, come già detto, quale sinonimo di cittadinanza) era perfettamente
Pag.10 in linea con il contesto nonchè con l'oggetto e lo scopo della Convenzione e con la volontà delle parti contraenti (essendo evidente che un cittadino italiano residente in [...]non avrebbe mai potuto subire una doppia imposizione, in quanto privo della cittadinanza bulgara, ed allo stesso modo un cittadino bulgaro residente in Italia sarebbe stato soggetto solo alla tassazione italiana per effetto dell'art.1 commi 2 lettera a e 3 lettera a della Convenzione).
Nè vale richiamare il combinato disposto degli artt.16 e 17 della Convenzione, affermando che - ove il termine nazionalità fosse sempre inteso come sino- nimo di cittadinanza - le due norme finirebbero per regolare allo stesso modo situazioni diverse;
si deve infatti osservare che Italia e Bulgaria erano libere di adottare - ai fini dell'individuazione dello Stato impositore - il medesimo criterio sia per le pensioni private che per quelle pubbliche, con gli unici vincoli di evitare le doppie imposizioni e di garantire la parità di trattamento ai sensi dell'art.23.
Non risulta però - e neppure è stato specificamente dedotto - che l'uso del me- desimo criterio della cittadinanza (sia nell'art.16, per effetto dell'art.1 comma
2 lettera b, che nell'art.17 coma 2 lettera b della Convenzione) possa produrre di per sè una discriminazione dei cittadini italiani in Bulgaria e dei cittadini bulgari in Italia;
quanto all'ipotesi che possa causare una duplicità di imposi- zione fiscale, di questo tema si tratterà nei prossimi punti.
1.2.3. Il vero nucleo della controversia è quindi un altro.
Afferma l'appellante che nel 1998 la legislazione bulgara è cambiata e da allo- ra il criterio di imposizione è costituito non più dalla cittadinanza ma dalla re- sidenza fiscale;
e pertanto che la Convenzione deve essere interpretata in sen- so evolutivo, in modo da rimanere coerente con il suo scopo di impedire la doppia imposizione (che altrimenti si verificherebbe a suo carico, dato che egli verrebbe tassato sia dall'Italia, quale Paese di produzione del reddito pen- sionistico, sia dalla Bulgaria, indipendentemente dal possesso della cittadi- nanza di quello Stato, perchè ivi residente ai fini fiscali).
Pag.11 Si tratta di un ragionamento che, in teoria, potrebbe essere condiviso e che pe- rò richiede il verificarsi di un presupposto essenziale: occorre cioè che la dop- pia imposizione riferita a un determinato reddito (essendo questo il rischio che si vuole e si deve evitare) sia non solo possibile in astratto (nel senso che più Stati potrebbero, in ipotesi, esercitare la loro potestà impositiva in forza di un qualche criterio di collegamento con la persona fisica), ma è necessario che sia anche effettiva (ovvero che in concreto lo stesso reddito sia fiscalmen- te imponibile sia in Italia che in Bulgaria secondo le rispettive leggi dei due
Stati e quindi sia assoggettabile più volte a tassazione, indipendentemente dal fatto che l'imposta venga poi versata dal debitore e/o pretesa da entrambi gli
Stati).
Nonostante le ripetute sollecitazioni di questa Corte il sig. non ha però Pt_1
mai dimostrato che il trattamento pensionistico di cui è titolare costitui- CP_1
sca reddito imponibile in Bulgaria (cosa che era suo onere provare, trattando- si, in ultima analisi, del fatto costitutivo della sua pretesa di essere esonerato dalla tassazione in Italia); nè ha avuto esito la richiesta di informazioni rivolta all'Ambasciata di Bulgaria in Italia.
Neppure si può fare riferimento esclusivo al principio di non contestazione, poichè questo vale solo per i fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte interessata a contestarli3 e non può quindi essere esteso alle circostanze estranee a questa sfera (in quanto appartenenti all'ambito della vita privata e personale di chi le allega, come nel caso di specie il trattamento fiscale riser- vato dalla Bulgaria alla pensione dell'appellante).
In questo giudizio il sig si è limitato a produrre alcuni documenti di Pt_1 origine bulgara (peraltro non sempre completi e comunque non muniti di tra- duzione in italiano ritualmente asseverata) finalizzati a dimostrare che egli è residente ai fini fiscali in Bulgaria (doc.5 allegato al ricorso); che ivi ha pre- sentato la dichiarazione dei redditi negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (doc.1 allegato alla memoria del 10/3/2025); e che in Bulgaria le "persone fisiche locali" (ovvero residenti in quello Stato) sono soggette, indipendentemente dalla cittadinanza, alle imposte sui redditi prodotti anche all'estero (doc.21 allegato al ricorso e doc.5 allegato alla memoria del 10/3/2025).
Questi documenti non dimostrano però che le pensioni erogate dall' al CP_1
sig. siano considerate dalla legge bulgara quale reddito imponibile;
e Pt_1
anzi di ciò pare logico dubitare tenendo conto di quanto risulta dal doc.1 alle- gato alla memoria del 10/3/2025 (nella quale si attesta, stando alla informale traduzione prodotta dall'appellante, l'avvenuta presentazione della dichiara- zione annuale ai sensi dell'art.50 della legge bulgara sulle imposte sui redditi e in particolare dell'allegato n.13 relativo a "redditi e beni non imponibili ri- cevuti per causa di eredità, testamento, donazione o restituzione dei diritti di proprietà, ai sensi di un atto normativo" e "retribuzioni esenti da tassazione ai sensi dell'art.13, paragrafo 1, c.25 della Legge sulle imposte sui redditi delle persone fisiche - BGN 68043,48") e dal doc.2 prodotto con il ricorso d'appello (consistente in una copia non autentica della dichiarazione dei reddi- ti dell'anno 2023, munita di una traduzione informale del rigo 908, traduzione che - verificata e corretta tramite il servizio Google Translator, in difetto di asseverazione - risulta essere la seguente: "Reddito da assicurazione obbliga- toria in Bulgaria o all'estero, esente da imposta ai sensi dell'art. 13, comma
1, punto 6 della Legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche").
1.3. L'appellante lamenta poi che l'interpretazione adottata dal Giudice di primo grado sarebbe in contrasto con numerose norme comunitarie.
1.3.1. Sul punto si deve osservare innanzitutto che sono estranei alla materia del contendere l'art.45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (in
Pag.13 sigla TFUE), relativo alla libera circolazione e soggiorno dei lavoratori, e l'art. 56 del medesimo trattato, relativo alla libera prestazione dei servizi, nonchè
l'art.15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, riguardante il diritto di lavorare, esercitare una professione e prestare servizi: il sig. Pt_1
infatti è un pensionato e mai ha dedotto di essersi trasferito in Bulgaria per ragioni di lavoro.
Va peraltro detto che il (preteso) ostacolo allo stabilimento professionale del sig. in Bulgaria potrebbe derivare non tanto dall'essere il suo reddito Pt_1
pensionistico tassato in Italia, quanto piuttosto dalla contemporanea imposi- zione fiscale anche in Bulgaria: e, come già detto, non esiste alcuna prova che questa situazione si sia verificata (non essendo dimostrato che le pensioni di cui è titolare l'appellante costituiscano reddito imponibile anche nello Stato estero).
1.3.2. Quanto appena detto vale anche per altre norme comunitarie invocate dall'ap- pellante e cioè quelle che garantiscono ai cittadini in generale la libertà di cir- colazione e di soggiorno (art.21 TFUE e 45 della Carta europea dei diritti), la libertà di stabilimento (art.49 TFUE), la libertà di movimentazione dei capitali
(art.63 TFUE), la libertà di sposarsi e costituire una famiglia (art.9 della Carta europea dei diritti).
Anche in questi casi l'ostacolo all'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti ai cittadini europei potrebbe derivare dalla doppia imposizione, non meramente ipotetica e teorica ma effettiva e concreta: e, come si ripete, non esiste alcuna prova certa che le pensioni del sig. siano qualificate come reddito im- Pt_1
ponibile dalla legislazione bulgara.
1.3.3. Il sig. lamenta poi la violazione del diritto di uguaglianza (art.20 della Pt_1
Carta europea) e del divieto di discriminazione (art.18 TFUE e art.21 della
Carta) e ancora del diritto ad un trattamento equo e imparziale da parte della
Pubblica Amministrazione (art.41 della Carta).
In realtà il sig. , venendo assoggettato a tassazione in Italia, non riceve Pt_1
Pag.14 solo per questo un trattamento diverso (e deteriore) rispetto a quello riservato a qualunque altro cittadino e pensionato italiano;
una disparità potrebbe veri- ficarsi solo se, a causa della sua (contemporanea) residenza fiscale in Bulga-
Pt_ ria, fosse tassato (in relazione alle pensioni erogate dall' ) non solo in CP_1
[..
ma anche nello Stato estero: ancora una volta però si deve ribadire che que- sto fenomeno è rimasto privo di dimostrazione.
E anzi, a ben vedere, l'accoglimento della tesi dell'appellante produrrebbe una discriminazione al contrario: in base a questa infatti il sig. - a differen- Pt_1
za degli altri pensionati italiani - non dovrebbe pagare le tasse nè in Italia (per- chè residente a fini fiscali in Bulgaria), nè in Bulgaria (perchè, per quanto è dato sapere, la legislazione bulgara non considera la pensione italiana un red- dito imponibile).
Così facendo si trasformerebbe la Convenzione di Sofia del 1988 da accordo finalizzato ad evitare la doppia imposizione ad accordo di esenzione da ogni tassa.
1.3.4. Non è infine utile il richiamo al Regolamento (CE) n.884/2004 del 29 aprile
2004, che si occupa di sicurezza sociale e non di imposizione fiscale.
Se poi si volesse fare riferimento a questa disciplina - sul presupposto che la controversia non riguarda il rapporto tributario ma quello fra creditore e debi- tore della prestazione pensionistica (ed è per questo soggetta alla giurisdizione del Giudice civile ordinario, come ha affermato il Tribunale, la cui pronuncia sul punto non è stata oggetto di impugnazione) - la norma cui fare riferimento sarebbe l'art.50 del suddetto Regolamento, dove è previsto che "tutte le istitu- zioni competenti" (e quindi, nel caso di specie, l' ) "determinano il diritto CP_1
alle prestazioni ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali
l'interessato è stato soggetto, quando è stata presentata una richiesta di liqui- dazione", con la conseguenza che l'Istituto previdenziale avrebbe corretta- mente applicato la normativa italiana (essendo stato il sig. pacifica- Pt_1
mente assicurato in Italia).
Pag.15 1.3.5. Le considerazioni sopra svolte portano ad escludere che l'orientamento inter- pretativo seguito dal Tribunale di Trieste produca un contrasto fra la Conven- zione italo-bulgara del 1988 e gli artt.3, 11, 35, 97 e 117 della Costituzione.
Sembrano poi estranei alla materia del contendere gli altri articoli della Costi- tuzione richiamati dal sig. e cioè l'art.23 (poichè non risulta che vi sia Pt_1
stata una violazione della riserva di legge ivi prevista) e l'art.42 (non essendo stato il sig. destinatario di una qualche forma di indebita espropria- Pt_1
zione).
1.4. Afferma ancora il sig. che l' per molti anni ha interpretato la Con- Pt_1 CP_1
venzione del 1988 nel senso di ritenere che in base ad essa le pensioni erogate ai cittadini italiani residenti ai fini fiscali in Bulgaria sono soggette ad imposi- zione solo in quello Stato;
e che nel 2023 l'Istituto ha improvvisamente cam- biato opinione, così violando il suo legittimo affidamento riguardo al diritto di non essere tassato in Italia.
A questo argomento il sig. ha aggiunto, in appello, l'osservazione che Pt_1
la condotta dell' è illegittima anche ai sensi dell'art.21 nonies della legge CP_1
241/90 secondo cui "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi del-
l'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, com- ma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pub- blico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribu- zione di vantaggi economici".
1.4.1. Al fine di risolvere la questione occorre tenere presente che in questa causa si discute del diritto a pensione (perchè solo sotto questo profilo la controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario) e più in particolare del te- ma se l' , erogando la prestazione al netto della ritenuta fiscale operata CP_1
quale sostituto d'imposta, adempia o no al suo obbligo (e cioè corrisponda la pensione nella misura corretta dovuta in base alla legislazione vigente, fra cui anche la legge 389/90 di ratifica della Convenzione fra Italia e Bulgaria del
Pag.16 1988.).
Il procedimento amministrativo di liquidazione della pensione ha natura me- ramente ricognitiva4: in questo ambito non vi sono perciò provvedimenti am- pliativi (ovvero attributivi di vantaggi economici) ma solo atti di accertamento della esistenza del diritto alla prestazione previdenziale e della misura di que- sta.
Ne deriva che i principi, le regole e le norme richiamate dall'appellante a so- stegno della sua pretesa non hanno rilevanza decisiva: l'affidamento del pen- sionato, come anche il trascorrere del tempo, non valgono infatti a costituire un diritto inesistente ab origine e quindi a rendere corretta una liquidazione illegittima o ad impedire all' di correggere l'errore commesso. CP_1
1.5. In questo grado di giudizio il sig. ha infine richiamato, a sostegno della Pt_1
sua pretesa, la legge 9 agosto 2023 n.111 contenente "Delega al Governo per la riforma fiscale", e in particolare l'art.3 comma 1 lettera c) con cui il legi- slatore è stato incaricato di "provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi inter-nazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibili- tà di adeguarla all'esecuzione della presta-zione lavorativa in modalità agi- le".
1.5.1. In questa causa non si discute però della disciplina italiana della residenza fiscale (che il legislatore è stato delegato a riformare secondo determinati cri- teri), ma di come debba essere interpretata la Convenzione fra Italia e Bulgaria in materia di doppia imposizione fiscale e in particolare della questione se il termine "nationalité" (ivi utilizzato per individuare i destinatari della Conven- zione dal punto di vista della Bulgaria) debba essere inteso come cittadinanza o come residenza.
La delega fiscale del 2023 non fornisce pertanto alcun elemento utile ai fini della decisione.
1.6. Riassumendo, si deve concludere che in base all'art.1 comma 2 lettera b) della
Convezione di Sofia del 21 settembre 1988 persona "residente" in Bulgaria è solo quella che possiede la cittadinanza bulgara;
che il termine "cittadinanza" non può essere interpretato, in senso evolutivo-teleologico, come sinonimo di residenza fiscale (al fine di rendere il testo coerente con lo scopo della Con- venzione di impedire le doppie imposizioni) mancando la prova che la legisla- zione vigente in Bulgaria consideri le pensioni come reddito imponibile;
e quindi che il sig. , non potendo invocare l'art.16 della Convenzione per Pt_1
essere esonerato da ogni tassazione in Italia, rimane soggetto alla regola gene- rale dell'art.3 del D:P.R. 917/86 secondo cui "l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti"
(quale il sig. afferma di essere) "soltanto da quelli prodotti nel territo- Pt_1
rio dello Stato" (come sono appunto le pensioni di cui è titolare l'appellante).
1.6.1. L'impugnazione proposta dal sig. deve essere quindi respinta. Pt_1
Considerata la complessità delle questioni trattate, e l'esistenza di un notevole contrasto giurisprudenziale sulla interpretazione della già citata Convenzione,
Pag.18 sussistono validi motivi per compensare anche le spese di lite di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale Parte_1
di Trieste n.104/2024 di data 15/5/2024, che per l'effetto integralmente conferma;
compensa fra le parti anche le spese di questo grado di giudizio;
dà atto della sussi- stenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
Trieste, 23/10/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Traduzione da Google Translator: Art.17: La cittadinanza francese è concessa, acquisita o persa secondo le disposizioni stabilite nel presente titolo, fatta salva l'applicazione dei trattati e degli altri impegni internazionali della Francia. Art.22: La persona che ha acquisito la cittadinanza francese gode di tutti i diritti ed è tenuta a tutti gli obblighi connessi alla cittadinanza francese, a partire dal giorno di tale acquisizione. Art.28: A margine dell'atto di nascita verrà annotata la data degli atti e delle dichiarazioni amministra- tive che comportano l'acquisizione, la perdita o il ripristino della cittadinanza francese.
Pag.8 2 testualmente: "This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Con- tracting States."
Pag.9 3 "Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, va operata una summa divisio, a seconda che il fatto sia riferibile anche alla controparte e sia stato specificamente allegato o no. Invero, mentre quando il fatto sia stato genericamente dedotto e/o non rientri nella sfera di conoscibilità della con- troparte, non viene espunto dal materiale probatorio a prescindere dal comportamento processuale (di contestazione specifica o generica o di non contestazione) di quest'ultima e va, quindi, comunque, provato da chi lo deduce, nell'ipotesi inversa deve essere provato solo in presenza di una contestazio- ne specifica" (così in motivazione Cassazione Sez.2, Ordinanza n.2223 del 25/01/2022; nello stesso senso Sez.3, Sentenza n.3576 del 13/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016; Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019; Sez. L, Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023).
Pag.12 4 "Dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamen- to, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta. Ne consegue che - stante l'indifferenza del detto procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria - l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva restando l'azionabilità da parte sua, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., di una domanda CP_1 di risarcimento del danno cagionato dal comportamento dell' medesimo" (così, in massima, CP_1 Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2804 del 24/02/2003; nello stesso senso Sez. L, Sentenza n. 20604 del 30/09/2014).
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