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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7113/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 7113/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 8 gennaio 2025 ad ore 14.45 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. ERBIFORI GABRIELLA. Parte_1
Per , nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Erbifori chiede che venga dichiarata la contumacia della resistente
Il Giudice dichiara la contumacia della sig.ra e dichiara aperta la discussione orale ed invita le CP_1 parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Erbifori conclude come in atti e precisa che la morosità a gennaio 2025 ammonta ad € 3.511,83 di cui € 2.500,00 per canoni ed € 1.011,83 per spese condominiali già corrisposte dal locatore.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
Il verbale viene chiuso alle ore 15.05
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
residente a [...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Erbifori del Foro di Verona;
CodiceFiscale_1
ricorrente;
contro
:
nata a [...] l'[...], c.f. , già Controparte_1 C.F._2
residente a [...](Vr), fraz. Canove, in piazza Vittorio Galvani, n. 3; resistente
iscritta al n. 7113/24 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 5 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato alla resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità della intimata predetta, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione datato
24.10.2023, per grave inadempimento della stessa, in quanto non aveva più corrisposto i canoni venuti a maturazione da gennaio e fino a luglio 2024 per un totale di € 3.500,00, quali mensilità di canone di locazione (pari ad € 500,00 mensili), oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze al saldo;
rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si era costituita e, quindi, ne veniva dichiarata la contumacia.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08).
pagina 3 di 5 In nessun caso il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15).
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 24.10.2023, per grave inadempimento della resistente, per l'effetto, ordina alla stessa il rilascio immediato dell'immobile sito a Verona condotto in locazione e la condanna al pagamento, in favore del ricorrente della somma pari ad € 3.511,83 per i canoni e le spese condominiali non corrisposte, fino a luglio 2024 ed alla rifusione allo stesso delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 24.10.2023 per grave inadempimento della conduttrice;
per l'effetto, ordina alla sig.ra di rilasciare immediatamente l'immobile sito a Controparte_1
Legnago (Vr), fraz. Canove in piazza Vittorio Galvani, n. 3;
condanna la sig.ra al pagamento in favore del sig. la somma pari ad Controparte_1 Parte_1
euro 3.511,83 per i canoni e le spese condominiali non corrisposte, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
condanna la predetta al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad euro 500,00 mensili,
dall'agosto 2024 e fino al rilascio effettivo;
pagina 4 di 5 condanna la resistente alla rifusione al ricorrente delle spese legali della fase di convalida e di quella di merito, liquidate in complessivi € 2.985,50, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, l'8 gennaio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 7113/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 8 gennaio 2025 ad ore 14.45 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. ERBIFORI GABRIELLA. Parte_1
Per , nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Erbifori chiede che venga dichiarata la contumacia della resistente
Il Giudice dichiara la contumacia della sig.ra e dichiara aperta la discussione orale ed invita le CP_1 parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Erbifori conclude come in atti e precisa che la morosità a gennaio 2025 ammonta ad € 3.511,83 di cui € 2.500,00 per canoni ed € 1.011,83 per spese condominiali già corrisposte dal locatore.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
Il verbale viene chiuso alle ore 15.05
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
residente a [...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Erbifori del Foro di Verona;
CodiceFiscale_1
ricorrente;
contro
:
nata a [...] l'[...], c.f. , già Controparte_1 C.F._2
residente a [...](Vr), fraz. Canove, in piazza Vittorio Galvani, n. 3; resistente
iscritta al n. 7113/24 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 5 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato alla resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità della intimata predetta, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione datato
24.10.2023, per grave inadempimento della stessa, in quanto non aveva più corrisposto i canoni venuti a maturazione da gennaio e fino a luglio 2024 per un totale di € 3.500,00, quali mensilità di canone di locazione (pari ad € 500,00 mensili), oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze al saldo;
rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si era costituita e, quindi, ne veniva dichiarata la contumacia.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08).
pagina 3 di 5 In nessun caso il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15).
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 24.10.2023, per grave inadempimento della resistente, per l'effetto, ordina alla stessa il rilascio immediato dell'immobile sito a Verona condotto in locazione e la condanna al pagamento, in favore del ricorrente della somma pari ad € 3.511,83 per i canoni e le spese condominiali non corrisposte, fino a luglio 2024 ed alla rifusione allo stesso delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 24.10.2023 per grave inadempimento della conduttrice;
per l'effetto, ordina alla sig.ra di rilasciare immediatamente l'immobile sito a Controparte_1
Legnago (Vr), fraz. Canove in piazza Vittorio Galvani, n. 3;
condanna la sig.ra al pagamento in favore del sig. la somma pari ad Controparte_1 Parte_1
euro 3.511,83 per i canoni e le spese condominiali non corrisposte, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
condanna la predetta al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad euro 500,00 mensili,
dall'agosto 2024 e fino al rilascio effettivo;
pagina 4 di 5 condanna la resistente alla rifusione al ricorrente delle spese legali della fase di convalida e di quella di merito, liquidate in complessivi € 2.985,50, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, l'8 gennaio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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