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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/11/2024, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1784/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. CACCIOLA Rosa del Foro di Monza, giusta procura in atti – ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'01/03/1978, residente a[...] – convenuta contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “insiste per l'accoglimento, in via definitiva, dei provvedimenti emessi in via provvisoria nel corso dell'odierna udienza, rinunciando alla rifusione delle spese di lite”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/03/2024, – premettendo che Parte_1
dalla convivenza more uxorio con è nato il figlio Controparte_1 Per_1
(nato a [...] il [...]) – chiedeva all'intestato Tribunale di
[...]
affidare il minore in via esclusiva al padre, con collocamento presso la residenza che il padre sceglierà come propria, con facoltà per la madre di vedere e tenere con sé il bambino secondo le modalità che verranno stabilite dall'Autorità giudiziaria, dando atto della rinunzia del ricorrente al contributo per il mantenimento del figlio, tenuto conto che la signora non lavora e non ha capacità reddituale. CP_1
A fondamento delle proprie domande, l'odierno ricorrente deduceva di aver instaurato una convivenza more uxorio con la signora dall'anno 2014, CP_1
presso la residenza di quest'ultima sita in Dalmine, via Aldo Carrara n.19, dove oggi egli continua ad abitare insieme al figlio minore;
che la relazione di coppia, iniziata sotto i migliori auspici, si era nel tempo deteriorata fino a diventare conflittuale anche alla presenza del bambino;
che, dunque, il 22 dicembre 2023 l'odierna convenuta decideva di lasciare il nucleo familiare per raggiungere un uomo conosciuto via chat e con il quale aveva iniziato una relazione virtuale, divenuta successivamente reale;
che, pertanto, la medesima decideva di trasferirsi, CP_1
di fatto, in Sardegna per iniziare una convivenza con quest'uomo senza più fare ritorno nella casa familiare e rendendosi irreperibile telefonicamente;
che la medesima, infatti, ometteva di rispondere alle chiamate del ricorrente né si preoccupava di chiedere informazioni sulle condizioni del bambino che, naturalmente, cominciava a soffrire della lunga assenza della madre;
che, con il proprio lavoro, l'odierno ricorrente aveva sempre offerto il sostegno economico necessario al nucleo familiare, provvedendo ad ogni esigenza del figlio e della ex compagna, al tempo disoccupata;
che, peraltro, è madre di altri Controparte_1
due figli, che da 10 anni è ospite in una comunità famiglia gestita dalla Per_2
cooperativa “Pugno Aperto” di Mariano di Dalmine, e , già maggiorenne ed Pt_2
economicamente autonoma;
che durante la convivenza la madre si era sempre occupata di nella quotidianità, seppure sempre supportata dall'odierno Per_1
ricorrente che non aveva mai mancato di essere presente ad ogni visita del pediatra e ad ogni occasione che riguardasse i bisogni del bambino;
che è un Per_1
bambino vivace, che gode di buona salute e che frequenta regolarmente la scuola
2 materna statale fino alle ore 17:00, quando il papà, o talvolta la sorella maggiore, vanno a prenderlo per condurlo a casa;
che, durante il fine settimana, padre e figlio approfittano del tempo a disposizione per fare visita alla nonna paterna e frequentare centri di gioco e svago per bambini dell'età di;
che, data la cessazione della Per_1
convivenza, qualora la madre del bambino non avesse voluto fare rientro in Dalmine,
l'odierno ricorrente avrebbe valutato la possibilità di trasferirsi insieme al figlioletto in Sesto San Giovanni, vicino alla propria madre , al fine di usufruire Controparte_2
di un valido supporto nei momenti in cui per ragioni lavorative non avesse potuto far fronte ai bisogni urgenti del bambino.
Disposta la rinnovazione della notificazione alla convenuta non costituita, all'udienza di rinvio fissata per il giorno 07/11/2024, il giudice delegato dichiarava la contumacia di e procedeva a sentire liberamente l'odierno Controparte_1 ricorrente, che dichiarava: “Non vedo la mamma di mio figlio dal 22 dicembre 2023
e non la sento dalla stessa data. Quel giorno lei andava via di casa, facendo le valigie, dicendomi che sarebbe andata in Sardegna per trascorrere le ferie di
Natale, mi lasciava il bambino e da allora non ha mai più fatto ritorno, non ha più fatto telefonate e non è più reperibile al telefono. Io solo una volta da allora ho provato a chiamarla e il numero mi è risultato inesistente. ha iniziato la Per_1
scuola elementare a Dalmine e sta andando bene. Io sono rimasto a vivere a
Dalmine e per il momento non ho intenzione di spostarmi, vorrei fargli concludere il primo anno di scuola e poi avvicinarmi a mia madre, che vive a Sesto San
Giovanni. La casa dove viviamo io e è una casa del Comune, ha un affitto Per_1
molto vantaggioso che viene pagato da me. Appena avrò la possibilità, mi avvicinerò
a mia madre che potrà darmi un supporto nella gestione del bambino. Adesso sono aiutato da un'amica di famiglia, che mi fa da baby-sitter. sta bene, è un Per_1
bambino forte, che non manifesta la sua sofferenza per il momento. Ho avuto un colloquio con le maestre dove loro mi hanno detto che l'inserimento alla scuola elementare è andato bene, anche se ha dei momenti in cui ha nostalgia del papà.
Questa nostalgia credo sia legata al fatto che il bambino ha timore di perdermi, dopo quello che è successo con la madre. La signora credo che viva con CP_1 il reddito di cittadinanza e con l'Assegno unico che tutti i mesi percepisce dall'Inps”.
All'esito del libero interrogatorio, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti 3 ex art. 473-bis.22 c.p.c., il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa, che veniva rimessa immediatamente in decisione innanzi al Collegio.
Ciò premesso, meritano integrale conferma i provvedimenti assunti dal giudice delegato in via temporanea e urgente, così come pedissequamente riportati in dispositivo.
Pare utile ricordare che, nel nostro ordinamento, il regime dell'affido condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale, e che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo.
La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre e/o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, n.
27348/2022).
Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità 4 educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf.
Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Ebbene, tutto quanto emerso dalla trattazione della causa, unitamente all'assenza della convenuta nella presente procedura e alla sua irreperibilità telefonica, non può che condurre ad un giudizio di incapacità genitoriale in capo alla madre tale da rendere necessaria la concentrazione in capo al padre di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che interessano la vita del bambino, avendo Parte_1
dimostrato di essere pienamente idoneo ad occuparsi delle esigenze materiali
[...]
e morali di nella più completa assenza della figura materna. Per_1
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di vita di , al padre va Per_1 attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria del figlio etc.).
Anche le decisioni di maggiore interesse per il minore di natura medico-sanitaria
(per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico del figlio, alla sua educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dal padre, senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dal minore.
In accoglimento delle richieste del ricorrente, l'eventuale ripresa dei contatti e delle frequentazioni tra e la madre sono subordinate alla previa verifica della Per_1 idoneità genitoriale di da parte del Servizio sociale e specialistico Controparte_1 territorialmente competente in base al luogo di residenza del minore, nel rispetto dei tempi e delle modalità che verranno definite dal Servizio sociale una volta escluse possibili situazioni di pregiudizio per il bambino, comunque, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei bisogni espressi da . Per_1
L'ascolto diretto di è omesso stante la tenera età del bambino. Per_1
5 Infine, va osservato che, pur in assenza di una iniziale domanda di riconoscimento di assegno di mantenimento a carico dell'altro genitore, tale statuizione può essere resa d'ufficio dal Tribunale in conformità al disposto dell'art. 473-bis.2 c.p.c., laddove si prevede che, a tutela dei minori, il giudice può adottare d'ufficio i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 c.p.c. Ora, in assenza di prova circa l'effettiva incapacità dell'odierna convenuta di svolgere attività lavorativa retribuita, il Tribunale reputa maggiormente conforme agli interessi materiali di porre a carico della madre l'obbligo di versare un assegno di mantenimento Per_1 mensile al padre, nella misura già disposta in via temporanea e urgente, oltre all'obbligo di compartecipare nelle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio, così come previsto in dispositivo.
In virtù del regime dell'affidamento esclusivo al padre, a quest'ultimo compete il diritto di chiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps per il figlio.
Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili stante l'assenza di domanda di condanna avanzata dall'odierna ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. affida in via esclusiva il figlio minore (n. il 18/08/2018) Persona_1
al padre, , il quale potrà adottare autonomamente anche le decisioni Parte_1
più importanti per il figlio in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale della madre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.;
2. dispone il collocamento del figlio minore presso il domicilio paterno, rimettendo le frequentazioni con la madre ad una previa verifica della idoneità genitoriale di quest'ultima da parte del Servizio sociale e specialistico territorialmente competente, in base al luogo di residenza del minore, nel rispetto del calendario che verrà definito in accordo con il Servizio sociale, una volta escluse possibili situazioni di pregiudizio per il bambino, comunque nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei bisogni espressi da;
Per_1
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente in Controparte_1
favore di un assegno di Euro 200,00 al mese, a far tempo dalla data Parte_1
di deposito del ricorso introduttivo (mensilità di marzo 2024), somma annualmente
6 rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da marzo 2025), a titolo di mantenimento ordinario indiretto del figlio minore, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria di seguito individuate in base al Protocollo in uso presso questo
Tribunale: “premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario 7 prescelto; e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche
e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per 8 iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi
e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”;
4. dà atto che, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole al padre, quest'ultimo ha il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall'I.n.p.s. per il figlio minore;
5. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 21/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. CACCIOLA Rosa del Foro di Monza, giusta procura in atti – ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'01/03/1978, residente a[...] – convenuta contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “insiste per l'accoglimento, in via definitiva, dei provvedimenti emessi in via provvisoria nel corso dell'odierna udienza, rinunciando alla rifusione delle spese di lite”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/03/2024, – premettendo che Parte_1
dalla convivenza more uxorio con è nato il figlio Controparte_1 Per_1
(nato a [...] il [...]) – chiedeva all'intestato Tribunale di
[...]
affidare il minore in via esclusiva al padre, con collocamento presso la residenza che il padre sceglierà come propria, con facoltà per la madre di vedere e tenere con sé il bambino secondo le modalità che verranno stabilite dall'Autorità giudiziaria, dando atto della rinunzia del ricorrente al contributo per il mantenimento del figlio, tenuto conto che la signora non lavora e non ha capacità reddituale. CP_1
A fondamento delle proprie domande, l'odierno ricorrente deduceva di aver instaurato una convivenza more uxorio con la signora dall'anno 2014, CP_1
presso la residenza di quest'ultima sita in Dalmine, via Aldo Carrara n.19, dove oggi egli continua ad abitare insieme al figlio minore;
che la relazione di coppia, iniziata sotto i migliori auspici, si era nel tempo deteriorata fino a diventare conflittuale anche alla presenza del bambino;
che, dunque, il 22 dicembre 2023 l'odierna convenuta decideva di lasciare il nucleo familiare per raggiungere un uomo conosciuto via chat e con il quale aveva iniziato una relazione virtuale, divenuta successivamente reale;
che, pertanto, la medesima decideva di trasferirsi, CP_1
di fatto, in Sardegna per iniziare una convivenza con quest'uomo senza più fare ritorno nella casa familiare e rendendosi irreperibile telefonicamente;
che la medesima, infatti, ometteva di rispondere alle chiamate del ricorrente né si preoccupava di chiedere informazioni sulle condizioni del bambino che, naturalmente, cominciava a soffrire della lunga assenza della madre;
che, con il proprio lavoro, l'odierno ricorrente aveva sempre offerto il sostegno economico necessario al nucleo familiare, provvedendo ad ogni esigenza del figlio e della ex compagna, al tempo disoccupata;
che, peraltro, è madre di altri Controparte_1
due figli, che da 10 anni è ospite in una comunità famiglia gestita dalla Per_2
cooperativa “Pugno Aperto” di Mariano di Dalmine, e , già maggiorenne ed Pt_2
economicamente autonoma;
che durante la convivenza la madre si era sempre occupata di nella quotidianità, seppure sempre supportata dall'odierno Per_1
ricorrente che non aveva mai mancato di essere presente ad ogni visita del pediatra e ad ogni occasione che riguardasse i bisogni del bambino;
che è un Per_1
bambino vivace, che gode di buona salute e che frequenta regolarmente la scuola
2 materna statale fino alle ore 17:00, quando il papà, o talvolta la sorella maggiore, vanno a prenderlo per condurlo a casa;
che, durante il fine settimana, padre e figlio approfittano del tempo a disposizione per fare visita alla nonna paterna e frequentare centri di gioco e svago per bambini dell'età di;
che, data la cessazione della Per_1
convivenza, qualora la madre del bambino non avesse voluto fare rientro in Dalmine,
l'odierno ricorrente avrebbe valutato la possibilità di trasferirsi insieme al figlioletto in Sesto San Giovanni, vicino alla propria madre , al fine di usufruire Controparte_2
di un valido supporto nei momenti in cui per ragioni lavorative non avesse potuto far fronte ai bisogni urgenti del bambino.
Disposta la rinnovazione della notificazione alla convenuta non costituita, all'udienza di rinvio fissata per il giorno 07/11/2024, il giudice delegato dichiarava la contumacia di e procedeva a sentire liberamente l'odierno Controparte_1 ricorrente, che dichiarava: “Non vedo la mamma di mio figlio dal 22 dicembre 2023
e non la sento dalla stessa data. Quel giorno lei andava via di casa, facendo le valigie, dicendomi che sarebbe andata in Sardegna per trascorrere le ferie di
Natale, mi lasciava il bambino e da allora non ha mai più fatto ritorno, non ha più fatto telefonate e non è più reperibile al telefono. Io solo una volta da allora ho provato a chiamarla e il numero mi è risultato inesistente. ha iniziato la Per_1
scuola elementare a Dalmine e sta andando bene. Io sono rimasto a vivere a
Dalmine e per il momento non ho intenzione di spostarmi, vorrei fargli concludere il primo anno di scuola e poi avvicinarmi a mia madre, che vive a Sesto San
Giovanni. La casa dove viviamo io e è una casa del Comune, ha un affitto Per_1
molto vantaggioso che viene pagato da me. Appena avrò la possibilità, mi avvicinerò
a mia madre che potrà darmi un supporto nella gestione del bambino. Adesso sono aiutato da un'amica di famiglia, che mi fa da baby-sitter. sta bene, è un Per_1
bambino forte, che non manifesta la sua sofferenza per il momento. Ho avuto un colloquio con le maestre dove loro mi hanno detto che l'inserimento alla scuola elementare è andato bene, anche se ha dei momenti in cui ha nostalgia del papà.
Questa nostalgia credo sia legata al fatto che il bambino ha timore di perdermi, dopo quello che è successo con la madre. La signora credo che viva con CP_1 il reddito di cittadinanza e con l'Assegno unico che tutti i mesi percepisce dall'Inps”.
All'esito del libero interrogatorio, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti 3 ex art. 473-bis.22 c.p.c., il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa, che veniva rimessa immediatamente in decisione innanzi al Collegio.
Ciò premesso, meritano integrale conferma i provvedimenti assunti dal giudice delegato in via temporanea e urgente, così come pedissequamente riportati in dispositivo.
Pare utile ricordare che, nel nostro ordinamento, il regime dell'affido condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale, e che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo.
La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre e/o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, n.
27348/2022).
Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità 4 educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf.
Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Ebbene, tutto quanto emerso dalla trattazione della causa, unitamente all'assenza della convenuta nella presente procedura e alla sua irreperibilità telefonica, non può che condurre ad un giudizio di incapacità genitoriale in capo alla madre tale da rendere necessaria la concentrazione in capo al padre di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che interessano la vita del bambino, avendo Parte_1
dimostrato di essere pienamente idoneo ad occuparsi delle esigenze materiali
[...]
e morali di nella più completa assenza della figura materna. Per_1
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di vita di , al padre va Per_1 attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria del figlio etc.).
Anche le decisioni di maggiore interesse per il minore di natura medico-sanitaria
(per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico del figlio, alla sua educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dal padre, senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dal minore.
In accoglimento delle richieste del ricorrente, l'eventuale ripresa dei contatti e delle frequentazioni tra e la madre sono subordinate alla previa verifica della Per_1 idoneità genitoriale di da parte del Servizio sociale e specialistico Controparte_1 territorialmente competente in base al luogo di residenza del minore, nel rispetto dei tempi e delle modalità che verranno definite dal Servizio sociale una volta escluse possibili situazioni di pregiudizio per il bambino, comunque, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei bisogni espressi da . Per_1
L'ascolto diretto di è omesso stante la tenera età del bambino. Per_1
5 Infine, va osservato che, pur in assenza di una iniziale domanda di riconoscimento di assegno di mantenimento a carico dell'altro genitore, tale statuizione può essere resa d'ufficio dal Tribunale in conformità al disposto dell'art. 473-bis.2 c.p.c., laddove si prevede che, a tutela dei minori, il giudice può adottare d'ufficio i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 c.p.c. Ora, in assenza di prova circa l'effettiva incapacità dell'odierna convenuta di svolgere attività lavorativa retribuita, il Tribunale reputa maggiormente conforme agli interessi materiali di porre a carico della madre l'obbligo di versare un assegno di mantenimento Per_1 mensile al padre, nella misura già disposta in via temporanea e urgente, oltre all'obbligo di compartecipare nelle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio, così come previsto in dispositivo.
In virtù del regime dell'affidamento esclusivo al padre, a quest'ultimo compete il diritto di chiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps per il figlio.
Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili stante l'assenza di domanda di condanna avanzata dall'odierna ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. affida in via esclusiva il figlio minore (n. il 18/08/2018) Persona_1
al padre, , il quale potrà adottare autonomamente anche le decisioni Parte_1
più importanti per il figlio in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale della madre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.;
2. dispone il collocamento del figlio minore presso il domicilio paterno, rimettendo le frequentazioni con la madre ad una previa verifica della idoneità genitoriale di quest'ultima da parte del Servizio sociale e specialistico territorialmente competente, in base al luogo di residenza del minore, nel rispetto del calendario che verrà definito in accordo con il Servizio sociale, una volta escluse possibili situazioni di pregiudizio per il bambino, comunque nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei bisogni espressi da;
Per_1
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente in Controparte_1
favore di un assegno di Euro 200,00 al mese, a far tempo dalla data Parte_1
di deposito del ricorso introduttivo (mensilità di marzo 2024), somma annualmente
6 rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da marzo 2025), a titolo di mantenimento ordinario indiretto del figlio minore, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria di seguito individuate in base al Protocollo in uso presso questo
Tribunale: “premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario 7 prescelto; e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche
e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per 8 iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi
e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”;
4. dà atto che, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole al padre, quest'ultimo ha il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall'I.n.p.s. per il figlio minore;
5. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 21/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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