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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59/2024
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 3141 del 24.10.2023
Oggetto: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Presidente Dott. Gennaro Lombardi
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia assistenziale, in grado di appello,
tra
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Parte_1
Troso e Ugo Troso
Appellante
in Controparte_2 CP_1 persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Isabella Patrizia Basile e Salvatore Graziuso
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Lecce il 14.11.2022 Parte_1
[...] premesso di aver percepito sino a luglio 2022 la pensione di invalidità civile "
decorrente da novembre 2018, aveva rappresentato che l'CP_1, con nota del 17.06.2022, le aveva contestato l'esistenza di un indebito di €9.504,56 maturato dall'1.01.2020 al 31.07.2022, con la motivazione "sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante" e che con CP_3 di pari data aveva ricalcolato la prestazione, eliminandola con decorrenza dall'1.01.2020. Aveva eccepito il difetto di motivazione del provvedimento di contestazione, l'assenza di dolo e l'errore dell' CP_1. Aveva quindi chiesto che venisse dichiarata l'irripetibilità dell'indebito, con condanna dell' CP_1 a restituire quanto trattenuto a tale titolo.
L'CP_1, costituitosi in giudizio, aveva affermato la correttezza del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso. Aveva precisato:- che il verbale di visita di revisione per l'invalidità civile del 17.12.2019 era stato prontamente trasmesso all'interessata con indicazione della necessità, in caso di variazione della percentuale di invalidità, di inviare i dati socioeconomici necessari per usufruire della prestazione economica diversa da quella in godimento;
-che tale adempimento non era stato assolto;
-che era stato accertato che la ricorrente aveva redditi superiori al limite previsto per l'assegno di invalidità civile;
-che pertanto era indebito il pagamento effettuato con decorrenza dall'1.01.2020.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso, osservando che l'inesistenza del requisito sanitario, che determina la necessità dell'intervento pubblico per far fronte ad un'emergenza assistenziale, vale a documentare se non il dolo essendo la parte ricorrente consapevole del miglioramento del proprio quadro sanitario
- quantomeno l'impossibilità di prospettare un'obbligazione assistenziale per difetto di una causa in concreto.
Ha escluso un legittimo affidamento in capo alla ricorrente poiché questa era consapevole dell'esito della visita di revisione ed era stata invitata a fornire i dati per conseguire la diversa prestazione cui avrebbe potuto avere diritto.
Parte_1Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del legittimo affidamento. Ha sostenuto che, trattandosi di una lieve riduzione della percentuale di invalidità
(dal 100% all'85%), che aveva comportato un diverso requisito reddituale - nella fattispecie non sussistente perché già beneficiaria anche di assegno di invalidità ordinaria si era " comunque ingenerato il legittimo affidamento in mancanza di un provvedimento di revoca da parte dell' CP_2 . Invocati i principi espressi da alcune pronunce giurisprudenziali in tema di indebiti assistenziali e di garanzia costituzionale ex art. 38 Cost., ha riproposto la domanda formulata in primo grado.
Costituitosi in giudizio, l'CP_1 ha eccepito inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione del 18.06.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come si desume dalla documentazione in atti, la ripetizione di indebito trae origine dal fatto che la ricorrente, già titolare di pensione di invalidità civile per una invalidità originariamente pari al 100%, alla visita di revisione svolta dall'apposita Commissione il
17.12.2019 è stata riconosciuta invalida nella minor misura dell'85%, percentuale che avrebbe dato luogo al diritto all'assegno di invalidità civile a condizione che il reddito dell'interessata fosse contenuto nei limiti reddituali normativamente stabiliti per l'assegno medesimo (pari a
4.931,29 euro annui per il 2020), inferiori a quelli stabiliti per la pensione (pari a 16.982,49 euro annui per il 2020).
A tal fine, unitamente al verbale della visita di revisione, l'CP_1 ha comunicato a la lettera (mod. 12 ter, pervenuta il 10.01.2020: v. avviso di ricevimento in Parte_1 atti) nella quale si precisava che, nel caso di variazione della percentuale di invalidità, per fruire della prestazione connessa, l'interessata avrebbe dovuto inviare all'Istituto le informazioni socio-economiche, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera medesima.
La ricorrente non risulta aver provveduto a tale adempimento, né risulta essere stata comunque in possesso del requisito reddituale necessario per la fruizione dell'assegno di invalidità civile per gli anni 2020-2022.
Sul tema la Suprema Corte ha affermato: che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell""accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. n.26036/2019; nello stesso senso Cass. n.28771/2018; n.13223/2020);
-e, sotto altro aspetto, riguardante la carenza del requisito sanitario, che " in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni" (Cass.n.248/2023).
Riguardo alla portata della garanzia costituzionale invocata dall'appellante è stato altresì chiarito che "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" (Cass. sent. n. 24180/2022).
Nel caso di specie, la circostanza che la ricorrente sia stata avvisata sin dall'inizio, con la predetta lettera del 10.1.2020, della necessità di trasmettere all' CP_1 i dati socio-economici richiesti per la prestazione, esclude la configurabilità, in capo alla ricorrente medesima, di un legittimo affidamento sulla spettanza della prestazione di invalidità civile che l'CP_1 ha indebitamente continuato ad erogare dopo la visita di revisione. con laNe consegue che l'importo preteso dall' CP_1 per gli anni 2020-2022 comunicazione di riliquidazione del 17.6.2022 (documento contenente anche la ripartizione cronologica dell'importo totale tra gli anni di competenza) è ripetibile, secondo il criterio generale dell'art. 2033 c.c.
Le spese processuali sono irripetibili ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30/01/2024 da nei Parte_1 confronti di CP_1 avverso la sentenza del 24/10/2023 n.3141 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 18/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 3141 del 24.10.2023
Oggetto: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Presidente Dott. Gennaro Lombardi
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia assistenziale, in grado di appello,
tra
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Parte_1
Troso e Ugo Troso
Appellante
in Controparte_2 CP_1 persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Isabella Patrizia Basile e Salvatore Graziuso
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Lecce il 14.11.2022 Parte_1
[...] premesso di aver percepito sino a luglio 2022 la pensione di invalidità civile "
decorrente da novembre 2018, aveva rappresentato che l'CP_1, con nota del 17.06.2022, le aveva contestato l'esistenza di un indebito di €9.504,56 maturato dall'1.01.2020 al 31.07.2022, con la motivazione "sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante" e che con CP_3 di pari data aveva ricalcolato la prestazione, eliminandola con decorrenza dall'1.01.2020. Aveva eccepito il difetto di motivazione del provvedimento di contestazione, l'assenza di dolo e l'errore dell' CP_1. Aveva quindi chiesto che venisse dichiarata l'irripetibilità dell'indebito, con condanna dell' CP_1 a restituire quanto trattenuto a tale titolo.
L'CP_1, costituitosi in giudizio, aveva affermato la correttezza del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso. Aveva precisato:- che il verbale di visita di revisione per l'invalidità civile del 17.12.2019 era stato prontamente trasmesso all'interessata con indicazione della necessità, in caso di variazione della percentuale di invalidità, di inviare i dati socioeconomici necessari per usufruire della prestazione economica diversa da quella in godimento;
-che tale adempimento non era stato assolto;
-che era stato accertato che la ricorrente aveva redditi superiori al limite previsto per l'assegno di invalidità civile;
-che pertanto era indebito il pagamento effettuato con decorrenza dall'1.01.2020.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso, osservando che l'inesistenza del requisito sanitario, che determina la necessità dell'intervento pubblico per far fronte ad un'emergenza assistenziale, vale a documentare se non il dolo essendo la parte ricorrente consapevole del miglioramento del proprio quadro sanitario
- quantomeno l'impossibilità di prospettare un'obbligazione assistenziale per difetto di una causa in concreto.
Ha escluso un legittimo affidamento in capo alla ricorrente poiché questa era consapevole dell'esito della visita di revisione ed era stata invitata a fornire i dati per conseguire la diversa prestazione cui avrebbe potuto avere diritto.
Parte_1Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del legittimo affidamento. Ha sostenuto che, trattandosi di una lieve riduzione della percentuale di invalidità
(dal 100% all'85%), che aveva comportato un diverso requisito reddituale - nella fattispecie non sussistente perché già beneficiaria anche di assegno di invalidità ordinaria si era " comunque ingenerato il legittimo affidamento in mancanza di un provvedimento di revoca da parte dell' CP_2 . Invocati i principi espressi da alcune pronunce giurisprudenziali in tema di indebiti assistenziali e di garanzia costituzionale ex art. 38 Cost., ha riproposto la domanda formulata in primo grado.
Costituitosi in giudizio, l'CP_1 ha eccepito inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione del 18.06.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come si desume dalla documentazione in atti, la ripetizione di indebito trae origine dal fatto che la ricorrente, già titolare di pensione di invalidità civile per una invalidità originariamente pari al 100%, alla visita di revisione svolta dall'apposita Commissione il
17.12.2019 è stata riconosciuta invalida nella minor misura dell'85%, percentuale che avrebbe dato luogo al diritto all'assegno di invalidità civile a condizione che il reddito dell'interessata fosse contenuto nei limiti reddituali normativamente stabiliti per l'assegno medesimo (pari a
4.931,29 euro annui per il 2020), inferiori a quelli stabiliti per la pensione (pari a 16.982,49 euro annui per il 2020).
A tal fine, unitamente al verbale della visita di revisione, l'CP_1 ha comunicato a la lettera (mod. 12 ter, pervenuta il 10.01.2020: v. avviso di ricevimento in Parte_1 atti) nella quale si precisava che, nel caso di variazione della percentuale di invalidità, per fruire della prestazione connessa, l'interessata avrebbe dovuto inviare all'Istituto le informazioni socio-economiche, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera medesima.
La ricorrente non risulta aver provveduto a tale adempimento, né risulta essere stata comunque in possesso del requisito reddituale necessario per la fruizione dell'assegno di invalidità civile per gli anni 2020-2022.
Sul tema la Suprema Corte ha affermato: che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell""accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. n.26036/2019; nello stesso senso Cass. n.28771/2018; n.13223/2020);
-e, sotto altro aspetto, riguardante la carenza del requisito sanitario, che " in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni" (Cass.n.248/2023).
Riguardo alla portata della garanzia costituzionale invocata dall'appellante è stato altresì chiarito che "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" (Cass. sent. n. 24180/2022).
Nel caso di specie, la circostanza che la ricorrente sia stata avvisata sin dall'inizio, con la predetta lettera del 10.1.2020, della necessità di trasmettere all' CP_1 i dati socio-economici richiesti per la prestazione, esclude la configurabilità, in capo alla ricorrente medesima, di un legittimo affidamento sulla spettanza della prestazione di invalidità civile che l'CP_1 ha indebitamente continuato ad erogare dopo la visita di revisione. con laNe consegue che l'importo preteso dall' CP_1 per gli anni 2020-2022 comunicazione di riliquidazione del 17.6.2022 (documento contenente anche la ripartizione cronologica dell'importo totale tra gli anni di competenza) è ripetibile, secondo il criterio generale dell'art. 2033 c.c.
Le spese processuali sono irripetibili ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30/01/2024 da nei Parte_1 confronti di CP_1 avverso la sentenza del 24/10/2023 n.3141 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 18/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi