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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice est. dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. RG 747/2024 promossa da:
(CF: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Visconti, con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, via Previati n. 25;
RICORRENTE contro
(CF: ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Zaira Pagliara, con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco,
Corso Martiri della Liberazione n. 35;
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come indicate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025 e di seguito riportate:
pagina 1 di 8 Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1
e in Sirone in data 23.06.1997 (atto trascritto nei registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1997, parte II, serie A, numero 4), alle seguenti
CONDIZIONI
a) I vivranno separatamente, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Per_1
b) Ciascun Coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi e beni propri;
c) La FI minore viene affidata, in via condivisa, a entrambi i Genitori, i quali Persona_2
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la FI relative alla sua istruzione,
educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
d) La minore si intende collocata prevalentemente presso la Madre, nell'ex casa Persona_2
coniugale, di proprietà esclusiva della SI.ra sita in Sirone, via Cavour, 12 e in cui Controparte_1 attualmente già vive con l'altro IGo maggiorenne , alla quale – per quanto possa Persona_3 occorrere – si intende comunque assegnata ex art. 337 sexies c.c. unitamente ai mobili ivi allocati;
e) Il SI. già da tempo stabilmente altrove, da atto di aver trasferito la propria residenza in Per_2
Oggiono (Lc) Via Al Peslago N. 18 P. 1 nonché di aver già provveduto ad asportare dall'ex casa coniugale i propri effetti personali, fermo quanto previsto al successivo paragrafo o);
f) i IG, pertanto, manterranno la residenza, anche ai fini anagrafici, presso la Madre;
g) Il SI. potrà vedere e tenere con sé la FI ogni qual volta la Parte_1 Persona_2 lo vorrà;
h) verserà alla quale contributo al mantenimento per i due IG, Parte_1 Controparte_1
sino alla loro indipendenza economica ( attualmente studente alle scuole superiori e con Per_2
prospettiva di prosecuzione degli studi universitari, mentre in procinto di terminare gli studi presso Per_3
la facoltà di Giurisprudenza) i seguenti importi, che avranno decorrenza dal mese di settembre 2024:
f.1) la somma complessiva di € 700,00 (settecento/00 euro) mensili (prima ipotesi), a partire dal mese di settembre 2024;
f.2) i Coniugi concordano sin d'ora che tale importo sarà quello che il sarà tenuto a Parte_1
versare laddove, e/o sino a che, il suo reddito sarà determinato dai soli emolumenti pensionistici, che dal settembre 2024 ha iniziato a percepire dopo avere cessato l'attività di lavoratore dipendente. Laddove il pagina 2 di 8 dovesse iniziare una nuova attività lavorativa, anche presso il precedente datore di Parte_1 lavoro, che determinasse un incremento del suo reddito mensile, dal mese della ripresa dell'attività lavorativa l'assegno di mantenimento dei IG verrà aumentato a complessivi € 850,00
(ottocentocinquanta/00 euro) mensili (seconda ipotesi);
f.3) l'importo di cui al precedente paragrafo f.2) rimarrà invariato sino a quanto il SI. potrà Per_2 contare su di un reddito complessivo percepito dal SI. al netto delle imposte, inferiore a € Per_2
3.200,00 (seconda ipotesi), mentre per l'ipotesi in cui detto importo mensile risultasse maggiore, egli sarà tenuto, dal mese che ha comportato incremento reddituale durevole, ad una contribuzione in favore dei
IG, a titolo di contributo al mantenimento, pari ad € 1.000,00 (mille/00 euro) mensili (terza ipotesi);
f.4) Resta inteso che se successivamente l'attività lavorativa del SI. dovesse cessare, o gli Per_2
emolumenti percepiti dovessero ridursi al di sotto dei limiti sopra indicati (cfr paragrafi f.2) – f.3)), anche l'assegno di mantenimento verrà ridotto riportandolo all'importo originario di € 700,00, se appunto egli riprenderà a percepire il solo emolumento pensionistico, ovvero € 850,00 se invece continuerà a svolgere attività lavorativa con un reddito netto complessivo non superiore a € 3.200,00 mensili;
f.5) Quando uno dei due IG sarà economicamente indipendente (ipotesi quattro), l'assegno di mantenimento riconosciuto all'altro IGo sarà rideterminato in € 400,00 nella prima ipotesi (paragrafo
f.1)), di € 450,00 nella seconda ipotesi (paragrafo f.2)) e di € 550,00 nella terza ipotesi (paragrafo f.3));
f.6) in ogni caso, il SI. dovrà versare il contributo al mantenimento per i IG direttamente alla Per_2
SI.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 12 di ogni mese, per 12 mesi all'anno, CP_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
il tutto con la precisazione che tutti gli importi sopra indicati (ipotesi da uno a quattro), in conformità a quanto quivi previsto, devono intendersi maggiorati della rivalutazione ISTAT medio tepore maturata a partire dal settembre 2025;
f.7) ai fini di cui sopra, il SI. si impegna a comunicare alla SI.ra il verificarsi delle Per_2 CP_1
circostanze contemplate ai precedenti paragrafi da f.1) a f.5) entro la fine del mese durante il quale si verificherà il mutamento reddituale nei termini ivi indicati e, in ogni caso, il SI. si impegna a Per_2
condividere annualmente la propria dichiarazioni dei redditi, entro e non oltre il termine per la relativa presentazione ed a semplice richiesta (a mezzo mail indicatogli dalla IG.ra : in difetto di CP_1 consegna delle citate dichiarazioni dei redditi nei termini di cui sopra, il SI. sarà tenuto a Per_2 corrispondere, sino al momento della loro effettiva consegna, la somma mensile di € 1.000,00 rivalutata secondo gli indici ISTAT a Partire dal settembre 2025 (terza ipotesi), ovvero, nelle circostanze indicate al paragrafo f.5), la somma mensile di € 550,00 rivalutata secondo gli indici ISTAT a partire dal settembre
2025 (quarta ipotesi); il tutto con la precisazione che, in ogni caso, il contributo al mantenimento in favore dei IG, maggiorato in funzione delle circostanze di cui al paragrafi da f.2) a f.5) sarà dovuto dal mese in pagina 3 di 8 cui si sarà verificato l'aumento reddituale ivi contemplato;
f.8) Sempre ai fini di cui sopra, quando il figlio inizierà a lavorare percependo un proprio Persona_3 reddito tale da acquisire indipendenza economica o comunque da giustificare una riduzione dell'assegno alla luce dei criteri giurisprudenziali vigenti, la SI.ra dovrà comunicarlo al SI. Controparte_1
e, in difetto, l'eventuale revisione dei provvedimenti economici riguardo al IGo, Parte_1
decorreranno dalla data in cui tale indipendenza o i presupposti di una riduzione saranno accertati giudizialmente come acquisiti;
i) Le Parti concordano che l'assegno universale unico per i IG (così come eventuali misure di welfare integrative o sostitutive, così come ogni altra misura a sostegno della famiglia e dell'adolescenza, erogata dalla P.A., ivi comprese le detrazioni per i figli a carico) verrà richiesto e percepito integralmente dalla
SI.ra senza animo di rimborso da parte del SI. CP_1 Per_2
j) A Partire dal mese di Ottobre 2024, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei IG a decorrere dal
01.10.2024 saranno ripartite tra i Genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo lo schema di cui al
Protocollo adottato presso l'intestato Tribunale in data 29.03.2018 e di seguito testualmente riportato, rientrando nel contributo al mantenimento ordinario tutto quanto non ivi espressamente indicato, ferme le precisazioni di cui al successivo paragrafo k):
“Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari
prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari
e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed
oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle
strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso
l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto
d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture
private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci Particolari anche omeopatici non
prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto
pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta pagina 4 di 8 dalla scuola ovvero conIGliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o
sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h)
mensa e buoni pasto.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo
comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo
se resi necessari dalle eIGenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti
costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica
artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica,
come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di
trasporto acquistato di comune accordo per il IG.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei),
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi
rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-
scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente
di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il IG (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta
dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo
espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun
genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici
giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
k) Ad integrazione di quanto previsto al precedente paragrafo h), entrambi i Genitori, finché sussisterà
l'obbligo di corrispondere da parte del Padre il contributo al mantenimento in favore del rispettivo IGo cui si riferiscono le spese di seguito indicate, si impegnano a farsi carico al 50% ciascuno:
pagina 5 di 8 - del costo della palestra per , sino ad una spesa complessiva annua di € 600,00; Per_2
- delle spese per l'attività sportiva/amatoriale ciclistica di (ossia costi manutenzione e riparazione Per_3 bicicletta e iscrizione a gare), sino ad una spesa complessiva annua di € 1.000,00;
- del costo per le vacanze studio all'estero per sino all'anno 2025/2026, sino ad una spesa Per_2 complessiva annua di € 2.500,00;
- delle spese legate al trattamento laser medicale per Margherita;
- fermo restando quanto previsto al paragrafo “Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo”, a prescindere dalle liste d'attesa nelle strutture pubbliche, il SI. si rende sin Per_2
d'ora disponibile a corrispondere il 50%: I. delle spese per visite dermatologiche, nei limiti di spesa complessiva di € 400,00 annui (somma totale per entrambi i IG); II. delle spese per visite oculistiche, nei limiti di spesa complessiva di € 400,00 annui per entrambi i IG (somma totale per entrambi i IG); III. il
50% delle spese per osteopata, nei limiti di spesa complessiva di € 200,00 annui per entrambi i IG
(somma totale per entrambi i IG);
- Tenuto conto che a breve terminerà la scuola secondaria di secondo grado, laddove la stessa Per_2 volesse proseguire gli studi universitari, i Genitori sin d'ora si impegnano a sopportarne i costi nella misura del 50% ciascuno, secondo il citato protocollo spese straordinarie (paragrafo J). Laddove Per_2 decidesse di iscriversi presso un'università privata, il SI. si impegna sin d'ora – salvo diverso Per_2
ulteriore accordo - a sostenere tali costi sin all'importo massimo che sarebbe previsto per analogo o più possibile simile corso di studio presso un'università pubblica, in assenza di eventuali bonus o borse di studio;
l) Si da atto che, ai fini della definitiva risoluzione del conflitto coniugale, il SI.
[...]
ha trasferito in data 21.11.2024, senza corrispettivo, la proprietà dell'auto targata EN718VA alla Parte_1
SI.ra con spese di trapasso suddivise al 50% tra e Controparte_1 CP_1 Per_2
m) Si da atto che le spese straordinarie anticipate dalla SI.ra per i IG sino al mese di Febbraio CP_1
2025 compreso sono già state rimborsate dal SI. alla SI.ra Per_2 CP_1
n) I Coniugi si autorizzano reciprocamente a richiedere carta d'identità e passaporto per la Minore, anche ai fini dell'espatrio per ragioni di studio o vacanza;
o) Le Parti affermano di avere risolto ogni questione relativa ai beni in comune o comunque alle questioni e pendenze economiche sorte in occasione e durante il matrimonio, anche non dedotte, ivi compresa la ripartizione delle entrate e dei saldi del conto corrente comune ed eventuali prestiti, anche a familiari delle
Parti medesime e pertanto dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'un l'altra, per qualsivoglia titolo,
ragione o causa quivi non indicato. Si da atto del fatto che la SI.ra ha già consegnato Controparte_1
al SI. la bicicletta da uomo che apparteneva al padre di quest'ultimo e una vecchia Parte_1
pagina 6 di 8 radio a valvole che apparteneva allo zio di quest'ultimo; il SI. pertanto, non avrà più alcuna Per_2 futura pretesa anche in relazione ai mobili ed ai contenuti della casa coniugale e, per quanto possa occorrere, anche in relazione alla casa coniugale medesima;
p) Spese di lite integralmente compensate tra le Parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2024 ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. punto 14,
[...]
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia separazione giudiziale Parte_1
dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con
, in Sirone in data 23/06/1997, dalla cui unione sono nate due figli, Controparte_1
, nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente indipendente Persona_3
e , nata a [...] il [...], minorenne. Persona_2
Con decreto del 14/05/2024, il Giudice fissava l'udienza del 06/09/2024 per la comparizione personale delle parti. In tale sede, le parti presenti hanno raggiunto un accordo relativo alle condizioni della separazione, chiedendo un rinvio per il perfezionamento dell'accordo e per depositare le precisazioni delle conclusioni congiunte.
Veniva disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e le parti depositavano note scritte nel termine assegnato.
Dunque, veniva pronunciata con sentenza n. 673/2024 del 15/10/2024 emessa dal Tribunale di Lecco la separazione dei coniugi e veniva rimessa la causa sul ruolo di Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositato note scritte congiunte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizial- mente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
pagina 7 di 8 La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e con rito concordatario a Sirone il 23/06/1997 con atto trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1997, parte II, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Sirone per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4 aprile 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Dr. Marco Tremolada
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice est. dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. RG 747/2024 promossa da:
(CF: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Visconti, con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, via Previati n. 25;
RICORRENTE contro
(CF: ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Zaira Pagliara, con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco,
Corso Martiri della Liberazione n. 35;
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come indicate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025 e di seguito riportate:
pagina 1 di 8 Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1
e in Sirone in data 23.06.1997 (atto trascritto nei registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1997, parte II, serie A, numero 4), alle seguenti
CONDIZIONI
a) I vivranno separatamente, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Per_1
b) Ciascun Coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi e beni propri;
c) La FI minore viene affidata, in via condivisa, a entrambi i Genitori, i quali Persona_2
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la FI relative alla sua istruzione,
educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
d) La minore si intende collocata prevalentemente presso la Madre, nell'ex casa Persona_2
coniugale, di proprietà esclusiva della SI.ra sita in Sirone, via Cavour, 12 e in cui Controparte_1 attualmente già vive con l'altro IGo maggiorenne , alla quale – per quanto possa Persona_3 occorrere – si intende comunque assegnata ex art. 337 sexies c.c. unitamente ai mobili ivi allocati;
e) Il SI. già da tempo stabilmente altrove, da atto di aver trasferito la propria residenza in Per_2
Oggiono (Lc) Via Al Peslago N. 18 P. 1 nonché di aver già provveduto ad asportare dall'ex casa coniugale i propri effetti personali, fermo quanto previsto al successivo paragrafo o);
f) i IG, pertanto, manterranno la residenza, anche ai fini anagrafici, presso la Madre;
g) Il SI. potrà vedere e tenere con sé la FI ogni qual volta la Parte_1 Persona_2 lo vorrà;
h) verserà alla quale contributo al mantenimento per i due IG, Parte_1 Controparte_1
sino alla loro indipendenza economica ( attualmente studente alle scuole superiori e con Per_2
prospettiva di prosecuzione degli studi universitari, mentre in procinto di terminare gli studi presso Per_3
la facoltà di Giurisprudenza) i seguenti importi, che avranno decorrenza dal mese di settembre 2024:
f.1) la somma complessiva di € 700,00 (settecento/00 euro) mensili (prima ipotesi), a partire dal mese di settembre 2024;
f.2) i Coniugi concordano sin d'ora che tale importo sarà quello che il sarà tenuto a Parte_1
versare laddove, e/o sino a che, il suo reddito sarà determinato dai soli emolumenti pensionistici, che dal settembre 2024 ha iniziato a percepire dopo avere cessato l'attività di lavoratore dipendente. Laddove il pagina 2 di 8 dovesse iniziare una nuova attività lavorativa, anche presso il precedente datore di Parte_1 lavoro, che determinasse un incremento del suo reddito mensile, dal mese della ripresa dell'attività lavorativa l'assegno di mantenimento dei IG verrà aumentato a complessivi € 850,00
(ottocentocinquanta/00 euro) mensili (seconda ipotesi);
f.3) l'importo di cui al precedente paragrafo f.2) rimarrà invariato sino a quanto il SI. potrà Per_2 contare su di un reddito complessivo percepito dal SI. al netto delle imposte, inferiore a € Per_2
3.200,00 (seconda ipotesi), mentre per l'ipotesi in cui detto importo mensile risultasse maggiore, egli sarà tenuto, dal mese che ha comportato incremento reddituale durevole, ad una contribuzione in favore dei
IG, a titolo di contributo al mantenimento, pari ad € 1.000,00 (mille/00 euro) mensili (terza ipotesi);
f.4) Resta inteso che se successivamente l'attività lavorativa del SI. dovesse cessare, o gli Per_2
emolumenti percepiti dovessero ridursi al di sotto dei limiti sopra indicati (cfr paragrafi f.2) – f.3)), anche l'assegno di mantenimento verrà ridotto riportandolo all'importo originario di € 700,00, se appunto egli riprenderà a percepire il solo emolumento pensionistico, ovvero € 850,00 se invece continuerà a svolgere attività lavorativa con un reddito netto complessivo non superiore a € 3.200,00 mensili;
f.5) Quando uno dei due IG sarà economicamente indipendente (ipotesi quattro), l'assegno di mantenimento riconosciuto all'altro IGo sarà rideterminato in € 400,00 nella prima ipotesi (paragrafo
f.1)), di € 450,00 nella seconda ipotesi (paragrafo f.2)) e di € 550,00 nella terza ipotesi (paragrafo f.3));
f.6) in ogni caso, il SI. dovrà versare il contributo al mantenimento per i IG direttamente alla Per_2
SI.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 12 di ogni mese, per 12 mesi all'anno, CP_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
il tutto con la precisazione che tutti gli importi sopra indicati (ipotesi da uno a quattro), in conformità a quanto quivi previsto, devono intendersi maggiorati della rivalutazione ISTAT medio tepore maturata a partire dal settembre 2025;
f.7) ai fini di cui sopra, il SI. si impegna a comunicare alla SI.ra il verificarsi delle Per_2 CP_1
circostanze contemplate ai precedenti paragrafi da f.1) a f.5) entro la fine del mese durante il quale si verificherà il mutamento reddituale nei termini ivi indicati e, in ogni caso, il SI. si impegna a Per_2
condividere annualmente la propria dichiarazioni dei redditi, entro e non oltre il termine per la relativa presentazione ed a semplice richiesta (a mezzo mail indicatogli dalla IG.ra : in difetto di CP_1 consegna delle citate dichiarazioni dei redditi nei termini di cui sopra, il SI. sarà tenuto a Per_2 corrispondere, sino al momento della loro effettiva consegna, la somma mensile di € 1.000,00 rivalutata secondo gli indici ISTAT a Partire dal settembre 2025 (terza ipotesi), ovvero, nelle circostanze indicate al paragrafo f.5), la somma mensile di € 550,00 rivalutata secondo gli indici ISTAT a partire dal settembre
2025 (quarta ipotesi); il tutto con la precisazione che, in ogni caso, il contributo al mantenimento in favore dei IG, maggiorato in funzione delle circostanze di cui al paragrafi da f.2) a f.5) sarà dovuto dal mese in pagina 3 di 8 cui si sarà verificato l'aumento reddituale ivi contemplato;
f.8) Sempre ai fini di cui sopra, quando il figlio inizierà a lavorare percependo un proprio Persona_3 reddito tale da acquisire indipendenza economica o comunque da giustificare una riduzione dell'assegno alla luce dei criteri giurisprudenziali vigenti, la SI.ra dovrà comunicarlo al SI. Controparte_1
e, in difetto, l'eventuale revisione dei provvedimenti economici riguardo al IGo, Parte_1
decorreranno dalla data in cui tale indipendenza o i presupposti di una riduzione saranno accertati giudizialmente come acquisiti;
i) Le Parti concordano che l'assegno universale unico per i IG (così come eventuali misure di welfare integrative o sostitutive, così come ogni altra misura a sostegno della famiglia e dell'adolescenza, erogata dalla P.A., ivi comprese le detrazioni per i figli a carico) verrà richiesto e percepito integralmente dalla
SI.ra senza animo di rimborso da parte del SI. CP_1 Per_2
j) A Partire dal mese di Ottobre 2024, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei IG a decorrere dal
01.10.2024 saranno ripartite tra i Genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo lo schema di cui al
Protocollo adottato presso l'intestato Tribunale in data 29.03.2018 e di seguito testualmente riportato, rientrando nel contributo al mantenimento ordinario tutto quanto non ivi espressamente indicato, ferme le precisazioni di cui al successivo paragrafo k):
“Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari
prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari
e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed
oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle
strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso
l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto
d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture
private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci Particolari anche omeopatici non
prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto
pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta pagina 4 di 8 dalla scuola ovvero conIGliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o
sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h)
mensa e buoni pasto.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo
comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo
se resi necessari dalle eIGenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti
costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica
artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica,
come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di
trasporto acquistato di comune accordo per il IG.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei),
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi
rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-
scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente
di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il IG (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta
dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo
espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun
genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici
giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
k) Ad integrazione di quanto previsto al precedente paragrafo h), entrambi i Genitori, finché sussisterà
l'obbligo di corrispondere da parte del Padre il contributo al mantenimento in favore del rispettivo IGo cui si riferiscono le spese di seguito indicate, si impegnano a farsi carico al 50% ciascuno:
pagina 5 di 8 - del costo della palestra per , sino ad una spesa complessiva annua di € 600,00; Per_2
- delle spese per l'attività sportiva/amatoriale ciclistica di (ossia costi manutenzione e riparazione Per_3 bicicletta e iscrizione a gare), sino ad una spesa complessiva annua di € 1.000,00;
- del costo per le vacanze studio all'estero per sino all'anno 2025/2026, sino ad una spesa Per_2 complessiva annua di € 2.500,00;
- delle spese legate al trattamento laser medicale per Margherita;
- fermo restando quanto previsto al paragrafo “Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo”, a prescindere dalle liste d'attesa nelle strutture pubbliche, il SI. si rende sin Per_2
d'ora disponibile a corrispondere il 50%: I. delle spese per visite dermatologiche, nei limiti di spesa complessiva di € 400,00 annui (somma totale per entrambi i IG); II. delle spese per visite oculistiche, nei limiti di spesa complessiva di € 400,00 annui per entrambi i IG (somma totale per entrambi i IG); III. il
50% delle spese per osteopata, nei limiti di spesa complessiva di € 200,00 annui per entrambi i IG
(somma totale per entrambi i IG);
- Tenuto conto che a breve terminerà la scuola secondaria di secondo grado, laddove la stessa Per_2 volesse proseguire gli studi universitari, i Genitori sin d'ora si impegnano a sopportarne i costi nella misura del 50% ciascuno, secondo il citato protocollo spese straordinarie (paragrafo J). Laddove Per_2 decidesse di iscriversi presso un'università privata, il SI. si impegna sin d'ora – salvo diverso Per_2
ulteriore accordo - a sostenere tali costi sin all'importo massimo che sarebbe previsto per analogo o più possibile simile corso di studio presso un'università pubblica, in assenza di eventuali bonus o borse di studio;
l) Si da atto che, ai fini della definitiva risoluzione del conflitto coniugale, il SI.
[...]
ha trasferito in data 21.11.2024, senza corrispettivo, la proprietà dell'auto targata EN718VA alla Parte_1
SI.ra con spese di trapasso suddivise al 50% tra e Controparte_1 CP_1 Per_2
m) Si da atto che le spese straordinarie anticipate dalla SI.ra per i IG sino al mese di Febbraio CP_1
2025 compreso sono già state rimborsate dal SI. alla SI.ra Per_2 CP_1
n) I Coniugi si autorizzano reciprocamente a richiedere carta d'identità e passaporto per la Minore, anche ai fini dell'espatrio per ragioni di studio o vacanza;
o) Le Parti affermano di avere risolto ogni questione relativa ai beni in comune o comunque alle questioni e pendenze economiche sorte in occasione e durante il matrimonio, anche non dedotte, ivi compresa la ripartizione delle entrate e dei saldi del conto corrente comune ed eventuali prestiti, anche a familiari delle
Parti medesime e pertanto dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'un l'altra, per qualsivoglia titolo,
ragione o causa quivi non indicato. Si da atto del fatto che la SI.ra ha già consegnato Controparte_1
al SI. la bicicletta da uomo che apparteneva al padre di quest'ultimo e una vecchia Parte_1
pagina 6 di 8 radio a valvole che apparteneva allo zio di quest'ultimo; il SI. pertanto, non avrà più alcuna Per_2 futura pretesa anche in relazione ai mobili ed ai contenuti della casa coniugale e, per quanto possa occorrere, anche in relazione alla casa coniugale medesima;
p) Spese di lite integralmente compensate tra le Parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2024 ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. punto 14,
[...]
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia separazione giudiziale Parte_1
dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con
, in Sirone in data 23/06/1997, dalla cui unione sono nate due figli, Controparte_1
, nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente indipendente Persona_3
e , nata a [...] il [...], minorenne. Persona_2
Con decreto del 14/05/2024, il Giudice fissava l'udienza del 06/09/2024 per la comparizione personale delle parti. In tale sede, le parti presenti hanno raggiunto un accordo relativo alle condizioni della separazione, chiedendo un rinvio per il perfezionamento dell'accordo e per depositare le precisazioni delle conclusioni congiunte.
Veniva disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e le parti depositavano note scritte nel termine assegnato.
Dunque, veniva pronunciata con sentenza n. 673/2024 del 15/10/2024 emessa dal Tribunale di Lecco la separazione dei coniugi e veniva rimessa la causa sul ruolo di Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositato note scritte congiunte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizial- mente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
pagina 7 di 8 La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e con rito concordatario a Sirone il 23/06/1997 con atto trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1997, parte II, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Sirone per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4 aprile 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Dr. Marco Tremolada
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