Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G 1207/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1207/2024 promossa da:
CF in proprio Parte_1 C.F._1
ricorrente
Contro
, CF con il patrocinio dell'avv. Siegfried Menotto Controparte_1 C.F._2
Zauli (C.F.: ; C.F._3
resistente
Il Giudice dott. Vecchietti Valentina,
letti gli atti ed esaminate le note sostitutive delle deduzioni di udienza del 26 marzo 2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che con ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c., l'avv. in proprio e quale Parte_1
erede di domandava la nomina di un c.t.u. per rispondere ai quesiti meglio Persona_1
dettagliati nella narrativa del ricorso, relativi a immobili (terreni e fabbricati) facenti parte della comunione sussistente fra il ricorrente, quale erede, unitamente ai fratelli, di Persona_1
e , coniuge ed erede di defunto fratello di Controparte_1 Persona_2 Persona_1
in via di estrema sintesi, particolare, il ricorrente allegava che “ricorrono nella specie le
condizioni previste dall'art 696 cpc e cioè in sintesi: - l'urgenza assoluta di verificare lo stato
dei luoghi e la condizione di tutti gli immobili perché se per vi è stata l'adozione di Pt_2
provvedimenti urgentissimi e diffide a breve potrebbero pervenire da altre autorità comunali
Pagina 1
- idem per la
pericolosità (intesa come condizione permanente) degli immobili oggetto di diffide ed ordini
della PA (ordinanza di sgombero n.120 del 19/9/2023 ed ordinanza di bonifica n. 1 del 2/1/2024
del Comune di Predappio); - il rischio, pure con riferimento ai fondi rustici citati le cui
condizioni sono ignote, è che il Comune di e Terra del Sole e di Dovadola Controparte_2
possano agire in modo simile”; prospettava il ricorrente il rischio per la comunione di incorrere anche in ipotesi di responsabilità penale, legate e conseguenti a vario titolo allo stato di incuria e abbandono degli immobili;
sotto il profilo di cui all'art. 696 bis c.p.c., il ricorrente deduceva la necessità di disporre un accertamento tecnico, con finalità conciliative, finalizzato a prevenire e/o risolvere la vertenza concernente le modalità ed i risultati, anche in termini di ricostruzione dei conti mancanti e dei rapporti di dare/avere, della gestione di fatto degli immobili in comunione, operata da
[...]
de cuius e dante causa della resistente;
Per_2
si costituiva nel procedimento concludendo per il rigetto/l'inammissibilità del Controparte_1
ricorso;
la resistente contestava tutto quanto dedotto in ricorso, concludendo per la declaratoria di rigetto o di inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.;
ad avviso della resistente, molto sinteticamente, difetterebbero i presupposti per l'accoglimento del ricorso, appalesandosi esso esplorativo, strumentale ed estraneo ai presupposti di legge di cui all'art. 696 c.p.c. e 696 bis c.p.c., in assenza di urgenza di provvedere, nel primo caso, e di possibilità conciliativa, nel secondo;
in via del tutto preliminare, occorre precisare che non è questa la sede per prendere posizione in ordine a questioni ed eccezioni (quale ad es. l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della resistente), pure sollevate dalle parti e sottoposte al contraddittorio, che tuttavia non attengono agli stretti profili operativi previsti dagli articoli 696 e 696 bis c.p.c., quanto piuttosto
Pagina 2 al merito della vicenda, riservato più opportunamente al giudizio di merito secondo le forme e nelle sedi del rito contenzioso in sede ordinaria;
nella fattispecie, occorre invero prendere posizione sulla ammissibilità della richiesta di accertamento, ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c., ricordando che i presupposti normativi previsti dalla legge sono i seguenti:
- per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., l'urgenza di provvedere alla verifica dello stato dei luoghi o delle condizioni delle cose, prima del giudizio;
- per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., la finalità di accertamento e determinazione di crediti nella prospettiva che il consulente addivenga ad una conciliazione delle parti;
per quanto attiene alla eccezione di inammissibilità del ricorso, sia ex art. 696 che ex art. 696
bis c.p.c., si ritiene che essa colga nel segno;
si è detto che costituisce presupposto per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.
l'urgenza di provvedere;
tuttavia, detta urgenza costituisce una urgenza, per così dire,
qualificata, non una qualsiasi situazione di urgenza, bensì l'urgenza di prevenire il pericolo di dispersione della prova connaturato ai tempi del giudizio di merito, più precisamente l'urgenza di assumere il mezzo istruttorio ante causam a fronte del rischio che, nelle more del giudizio di merito, sia leso il diritto della parte ad una effettiva tutela giudiziaria tramite la dispersione della prova (cfr., Tribunale Reggio Emilia sez. II, 20/02/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 20/02/2020),
DeJure);
nel caso di specie, il ricorrente paventa il rischio di imminenti diffide o provvedimenti amministrativi, o finanche profili di responsabilità penale, che, per quanto prospettati nella loro gravità, non attengono tuttavia al rischio tecnico processuale di dispersione della prova bensì a diversi paventati rischi, che tuttavia fuoriescono dal perimetro della norma invocata;
tale aspetto vale sotto il profilo oggettivo, in quanto il rischio appare estraneo alla necessità di una tempestiva ed efficace istruttoria nella prospettiva del giudizio di merito, ma pure sotto il
Pagina 3 profilo soggettivo, in quanto il rischio di dispersione della prova in giudizio deve valutarsi nella prospettiva di un imminente giudizio fra le medesime parti dell'accertamento tecnico preventivo, e non rispetto a soggetti ulteriori e terzi al giudizio intrapreso ex art. 696 c.p.c.: ci si soffermerà ulteriormente su questo aspetto nel prosieguo della trattazione;
pertanto, l'accertamento invocato ex art. 696 c.p.c. non può essere in questa sede ammesso;
per quanto concerne la domanda di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., essa del pari non appare ammissibile, difettandone i presupposti, soprattutto con riferimento alla idoneità dell'accertamento richiesto a soddisfare quella finalità conciliativa che costituisce il presupposto della norma, avente eminente finalità non cautelare bensì deflattiva;
nella giurisprudenza di merito, si è diffusamente argomentato che “la consulenza tecnica preventiva per come delineata dalla specifica norma del codice di rito, avendo la duplice finalità di istruzione preventiva e conciliativa, non può essere ammessa: quando il
Giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l'accertamento non verrà disposto;
ovvero quando ragioni di diritto o carenze probatorie inducano a ritenere verosimile che, in sede di merito, l'accertamento si rivelerà inutile, in quanto funzionale ad una domanda probabilmente infondata;
rimanendo ammissibile quando è destinata a dirimere l'unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici,
cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare ovvero a raggiungere l'intento conciliativo” (Tribunale Bari sez. lav., 03/10/2017, DeJure);
nel caso di specie, non pare che l'accertamento richiesto possa rivelarsi effettivamente idoneo a soddisfare, anche solo in via prognostica, le finalità deflattive cui è finalizzato, e questo, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo;
Pagina 4 per quanto attiene all'aspetto soggettivo, il ricorso in esame viene proposto nei confronti di
, quale erede di in verità, tuttavia, leggendo gli atti, si evince Controparte_1 Persona_2
come i soggetti coinvolti nella vicenda sono anche altri, quanto meno, gli altri eredi di PE
, , , non citati nel presente giudizio;
senza
[...] CP_3 Per_3 Persona_4
entrare in questioni più eminentemente di merito, che in questa sede non si affrontano, appare evidente, anche solo in fatto, che una consulenza condotta nel contraddittorio tecnico di due soli attori in una determinata vicenda, ed in assenza degli altri protagonisti della vicenda fattuale sottostante all'accertamento, di cui ictu oculi si evince la sussistenza, rischierebbe di condurre ad un accertamento tecnico se non invalido, quanto meno privo di concreta utilità, in quanto non opponibile ai soggetti rimasti estranei all'accertamento tecnico stesso;
sul versante obiettivo, la consulenza tecnica ex art. 696 bis c.p.c. prospettata dal ricorrente risulta esplorativa, in quanto i quesiti proposti appaiono attenere in parte rilevante ai profili relativi all'an debeatur, di cui è necessaria la trattazione e l'accertamento nel merito in sede di giudizio contenzioso e nel contraddittorio tecnico giuridico delle parti dinanzi al giudice, non potendo essere demandati al semplice contributo tecnico di un c.t.u.;
l'esito di inammissibilità del ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. proposto da non Parte_1
può che condurre ad una valutazione di soccombenza di quest'ultimo, nell'ambito e limitatamente al presente procedimento, con conseguente condanna del ricorrente alla refusione alla controparte delle spese di lite del presente procedimento, liquidate nei parametri medi, scaglione indeterminato di media complessità, fasi di studio, introduttiva e minimi per fase istruttoria (limitata alla discussione scritta della causa, senza istruttoria costituenda);
la soccombenza del ricorrente, per converso, non costituisce presupposto, da solo, idoneo a sorreggere una valutazione di mala fede o colpa grave nell'agire o comunque una condanna ex art. 96 c.p.c.;
P.Q.M.
Pagina 5 - dichiara inammissibile il ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. avanzato da nei Parte_1
confronti di , di cui al presente procedimento;
Controparte_1
- condanna alla integrale refusione a delle spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1
procedimento, che liquida in complessivi euro 2698,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
Si comunichi.
Forlì, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vecchietti Valentina
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