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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di ZE Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Elisabetta Tarquini Consigliera
nella causa iscritta al n. 244/2024 RG promoSS da
Parte_1
Avv. Marco Siviero
appellante contro
Controparte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di ZE
appellato/appellante incidentale
avente ad oggetto: appello DE sentenza del Tribunale di ZE – Sezione Lavoro n. 966/2023 pubblicata in data 8.11.2023
all'udienza del 28.1.2025, previa camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda all'esame DE Corte, ricostruita sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti :
-la prof. , inserita nel ruolo dei dirigenti scolastici a partire dal 2012, dal 1.9.2019 Pt_1 ha ricevuto l'incarico di dirigente scolastico presso l'IC AC di ZE (come da contratto di lavoro a tempo determinato del 31.8.2019)
-con decreto n.88 del 17.2.2021 è stata trasferita per incompatibilità ambientale presso l'IC PE di IO (prov. Prato)
-con ordinanza cautelare del Tribunale di Prato n.1522/2021 del 17.8.2021 il decreto è stato dichiarato illegittimo per ragioni procedurali, inerenti la mancata instaurazione del contraddittorio, e il è stato condannato a ricollocare la dr.SS Controparte_1
presso l'IC AC di ZE Pt_1
pagina 1 di 10 -nelle more del reclamo contro il provvedimento cautelare, con decreto n.777 del 31.8.2021 il ha assegnato in via provvisoria alla dr.SS l'incarico di CP_1 Pt_1 dirigente scolastico presso l'IC ER di ZE, risolutivamente condizionato all'esito del reclamo
-respinto il reclamo, con decreto n.883 del 18.11.2021 il ha confermato CP_1
l'assegnazione quale dirigente presso l'IC ER di ZE, dando atto nel decreto di una nuova valutazione e del persistere DE situazione di incompatibilità ambientale
- nelle more dell'instaurazione del giudizio di reclamo la dr.SS ha proposto Pt_1 ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. al Tribunale di Prato, chiedendo di essere ricollocata nella sede di provenienza in attuazione dell'ordinanza cautelare e il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile in ragione dei provvedimenti medio tempore adottati dall'amministrazione scolastica, ovvero dei decreti di assegnazione all'IC ER (decisione confermata in sede di reclamo)
-contro detti decreti n.777/2021 e n.883/2021 la dr.SS ha promosso ricorso ex Pt_1 art.414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Prato, che si è dichiarato incompetente per territorio e la causa è stata riassunta dinanzi al Tribunale di ZE (qui iscritta al n.861/2023 RG), al quale la dr.SS ha nuovamente chiesto di essere riassegnata all Pt_1 [...]
[...]
, nel giugno 2022, il ha invitato i dirigenti scolastici il cui incarico CP_2 CP_1 scadeva il 31.8.2022 a presentare domanda di conferma/mobilità entro la data del 30.6.2022 e la dr.SS , il cui incarico risaliva al 31.8.2019, non ha presentato Pt_1 alcuna domanda
-con decreto direttoriale n.400 del 15.7.2022, nell'ambito di detta procedura, alla dr.
è stato assegnato l'incarico di dirigente scolastico DE IC ER DE CE Pt_1 di ZE, di durata triennale, con decorrenza 1.9.2022.
Con ricorso al Tribunale di ZE depositato il 4.5.2023 la dr.SS ha impugnato Pt_1 detto provvedimento, dalla steSS qualificato come trasferimento, per violazione del divieto di ne bis in idem a fronte del giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza n.1522/2021 del Tribunale di Prato e per essere motivato da generiche “criticità” (come emerso a seguito di istanza di accesso agli atti) in realtà insussistenti, oltre che adottato senza essere sentita a sua difesa.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“a) Accertarsi e dichiararsi la nullità, illegittimità, inefficacia e, comunque, l'annullamento oltre l'eventuale disapplicazione anche di tutti gli atti o provvedimenti anche prodromici e/o presupposti, del Decreto Direttoriale n. 400 del 15.07.2022, come meglio precisato in narrativa;
b) Per l'effetto, ordinarsi e disporsi l'immediata riassegnazione DE prof.SS Parte_1
presso il precedente Istituto Scolastico di appartenenza, ossia presso l'I.C.
[...]
“AC” di ZE (avente Codice Meccanografico ), con le medesime C.F._1 funzioni e attribuzioni di Dirigente Scolastico ivi ricoperte di cui era titolare o, in via subordinata, presso altro plesso scolastico ritenuto e accertato secondo giustizia, anche
pagina 2 di 10 per effetto delle plurime azioni giudiziali, indicate in premeSS, proposte dalla Pt_1 avverso i numerosi e precedenti provvedimenti di trasferimento, sempre irrogati dall'amministrazione in suo danno ed oggetto anche di annullamento da parte del Tribunale del Lavoro di Prato con ordinanza ex art. 700 c.p.c.;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre c.p.a., i.v.a. e spese generali come per legge
Il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna DE ricorrente CP_1 alle spese e al pagamento di una ulteriore somma ex art.96 comma 1 o in ipotesi comma 3 c.p.c.
Il Tribunale di ZE ha accolto la domanda sub a) e respinto quella sub b), ha compensato le spese processuali e ha respinto la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dal
. CP_1
Quanto alla domanda sub b), recependo le difese del , ha motivato che il CP_1 decreto direttoriale n.400/2023 non aveva i caratteri di un trasferimento, ma di un incarico ex novo valevole per il triennio a partire dall'a.s. 2022/2023, disposto nell'ambito di una procedura che riguardava tutti i dirigenti scolastici il cui incarico scadeva il 31.8.2022, com'era per la ricorrente che aveva stipulato un contratto a termine decorrente dal 1.9.2019 (quello relativo all'incarico di dirigente scolastico dell'IC AC) e non aveva presentato domande di conferma/mobilità entro la data del 30.6.2022. Non sussisteva quindi alcun legame con i precedenti decreti nn.88/2021, 777/2021 e 883/2021, che riguardavano il triennio precedente 2019/2022, e che pertanto, anche se ritenuti illegittimi, non avrebbero potuto proiettare alcuna efficacia nei confronti del decreto direttoriale n.400/2022 relativo al triennio successivo. Di conseguenza non poteva prospettarsi alcuna violazione del giudicato cautelare come sostenuto dalla ricorrente. Quanto alla domanda sub a), premesso che per quanto emerso a seguito di istanza di accesso agli atti la dr.SS era stata assegnata quale dirigente alla IC ER DE Pt_1
CE con la motivazione “in scadenza di contratto non ha presentato domanda movimentata d'ufficio per criticità riscontrate” e che il aveva richiamato in CP_1 giudizio le problematiche di incompatibilità ambientale emerse presso l'IC AC, ha motivato che tali problematiche, pur se sussistenti, non potevano integrare le “criticità” con riguardo al diverso istituto IC ER, e ha quindi annullato il decreto direttoriale n.400/2022 “limitatamente all'incarico di dirigente scolastico dell'IC ER DE CE di ZE assegnato alla ricorrente prof. ”. Parte_1
Il giudice di primo grado ha quindi aggiunto che non poteva comunque essere accolta la domanda di riassegnazione DE prof. all'IC AC per effetto Pt_1 dell'annullamento di tale decreto, ribadendo che si trattava dell'assegnazione di un nuovo incarico, del tutto scisso dalle vicende precedenti, e che il Tribunale era radicalmente sfornito del potere di condannare l'amministrazione convenuta a tenere la condotta pretesa dalla ricorrente ( assegnazione all'IC AC o ad altro plesso pagina 3 di 10 ritenuto di giustizia) “in quanto ciò si tradurrebbe in un'indebita ingerenza nell'alveo di una potestà discrezionale che spetta al datore di lavoro esercitare quale precipuo aspetto del potere organizzativo di cui è titolare”.
ha appellato la sentenza del Tribunale formulando due motivi di Parte_1 impugnazione. Col primo denuncia la motivazione illogica e contraddittoria laddove il primo giudice, annullata l'assegnazione alla IC ER DE CE, non ha conferito alla dirigente un incarico in altra sede, rendendo così una decisione inutiliter data, e insiste per la ricollocazione presso l'IC AC o in via gradata presso l'IC ER. Col secondo sostiene che non si comprende il percorso logico-giuridico-argomentativo del primo giudice nel qualificare il decreto direttoriale n.400/2022 come nuova assegnazione e non come trasferimento e che il giudice avrebbe mal letto le risultanze processuali e gli atti di causa. Ripercorre quindi tutta la vicenda processuale e ripropone le difese in ordine alla violazione del divieto di ne bis in idem, sostenendo che l'ordinanza cautelare del Tribunale di Prato aveva annullato il trasferimento per incompatibilità ambientale dall'IC AC all'IC PE di IO anche entrando nel merito, e non solo per motivi procedurali, e che la steSS ordinanza, alla quale non era seguito un giudizio di merito, aveva valore di giudicato tra le parti, che era quindi impedita l'instaurazione di una nuova controversia con lo stesso oggetto e nuove ragioni non dedotte in precedenza, e che nel caso di specie il aveva violato un diritto CP_1 già riconosciuto alla ricorrente da una precedente decisione giudiziale paSSta in giudicato, non essendo mai stata disposta l'assegnazione alla IC AC, ma a diversi Istituti Comprensivi (IC ER e poi ER DE CE) sulla base di sempre nuovi e pretestuosi provvedimenti sfavorevoli, in violazione anche dei principi di correttezza e buona fede. Reitera inoltre le difese circa il fatto che presso l'IC ER vi era già un precedente dirigente scolastico, che il decreto n.883/2021 del 18.11.2021 non le era stato notificato, che non risultavano a suo carico valutazioni negative circa il raggiungimento degli obiettivi per l'a.s. 2019/2020. L'appellante ha quindi chiesto alla Corte, in parziale riforma DE sentenza di primo grado, di volere così decidere : a) preso preliminarmente atto del già accertato annullamento del Decreto Direttoriale n. 400 del 15.07.2022, siccome statuito nell'appellata decisione del Tribunale di prime cure, per l'effetto, deve essere ordinata e disposta l'immediata riassegnazione DE prof.SS Parte_1
presso il precedente Istituto Scolastico di appartenenza, ossia presso l'I.C. “AC”
[...] di ZE (avente Codice Meccanografico FIIC84900N), con le medesime funzioni e attribuzioni di Dirigente Scolastico ivi ricoperte di cui era titolare o, in via subordinata, presso altro plesso scolastico ritenuto e accertato secondo giustizia;
b) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre c.p.a., i.v.a. e spese generali come per legge".
Il ha chiesto il rigetto dell'appello e proposto a sua Controparte_1 volta appello incidentale per ottenere, in primo luogo, il rigetto anche DE domanda di pagina 4 di 10 cui alla lett.a) del ricorso DE dr.SS per violazione dell'art.63 D.lvo 165/2001 e Pt_1 Contr
4-5 DE , norme che attribuiscono al giudice ordinario solo il potere di disapplicare i provvedimenti amministrativi (non di annullarli), qualora siano illegittimi e siano rilevanti ai fini DE decisione, poiché -anche a volere ritenere sussistente il vizio di motivazione del decreto di assegnazione DE ricorrente alla IC ER DE CE – il Tribunale non avrebbe potuto comunque pronunciare una sentenza di annullamento del decreto, né disapplicarlo, essendo ciò impedito dal rigetto DE domanda di assegnazione all'IC AC. Quanto all'appello DE dr.SS , il ne chiede il rigetto poiché la parte Pt_1 CP_1 privata non ha “aggredito” il nucleo centrale DE decisione del primo giudice, ovvero che il decreto n.400/2022 si configurava come un nuovo incarico e non come un trasferimento, essendo quindi l'impugnazione ai limiti dell'ammissibilità e comunque infondata. Argomenta inoltre che l'ordinanza cautelare del Tribunale di Prato non può costituire giudicato, ma si tratta di un provvedimento a stabilità provvisoria, che il trasferimento dall'IC AC all'IC PE per incompatibilità ambientale era stato ritenuto illegittimo solo per una violazione di ordine procedurale, senza entrare nel merito, e pertanto il poteva legittimamente adottare un nuovo provvedimento di CP_1 trasferimento, emendato dei difetti procedimentali. In ordine alle ulteriori doglianze avversarie, replica che il posto di dirigente scolastico presso l'IC ER, pur non vacante, era disponibile e la ricorrente vi aveva di fatto esercitato pienamente il suo ruolo, che il provvedimento del 18.11.2021 le era stato notificato, che la mancanza di iniziative disciplinari e di valutazioni negative circa il raggiungimento degli obiettivi attiene ad ambiti diversi rispetto a quello in discussione. Il ha inoltre insistito in via incidentale, per il caso di accoglimento del primo CP_1 motivo inerente il rigetto DE domanda sub a) del ricorso, nella richiesta di condanna DE ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art.96 comma 1 o in ipotesi comma 3 c.p.c. e di condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado. Ha quindi così concluso: Cont
- in accoglimento dell'appello incidentale del ed in riforma parziale DE pronuncia di primo grado, rigettare la domanda di cui al punto a) del ricorso introduttivo;
- respingere, nel merito, l'appello principale;
Cont
- in accoglimento dell'appello incidentale del , condannare la parte ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. ovvero al pagamento DE somma di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c., da determinarsi in via equitativa;
Cont
- in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale del , condannare la parte ricorrente al pagamento a proprio favore delle spese legali del primo grado". Con vittoria di spese del giudizio di appello.
All'udienza di discussione del 28.1.2025 le parti hanno riferito che la dr.SS con Pt_1 provvedimento del 12.8.2024 era stata trasferita per incompatibilità ambientale dall'IC ER DE CE al (sede di Pontassieve) con decorrenza dal Controparte_5
1.9.2024, che aveva sottoscritto il contratto di lavoro con “riserva di impugnativa” e che pagina 5 di 10 in data 13.9.2024 aveva impugnato in via stragiudiziale il decreto di trasferimento del 12.8.2024. Dai documenti prodotti dalle parti in udienza si trae che :
-con decreto n.12360 del 12.8.2024 è stato disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale DE dr.SS , con incarico presso l'IC ER DE CE di ZE, Pt_1 con contestuale revoca di detto incarico e assegnazione presso il di ZE con CP_5 decorrenza dal 1° settembre 2024
-con decreto direttoriale n.877 del 22.8.2024 è stato conferito alla steSS l'incarico dirigenziale presso il ZE, DE durata di un anno a decorrere dal 1.9.2024 CP_5
- il relativo contratto di lavoro (nel quale è indicata la durata di tre anni) è stato sottoscritto “con riserva di impugnativa”
- in data 13.9.2024 la dr.SS ha comunicato al l'impugnativa del Pt_1 CP_1 trasferimento.
Considerato il nuovo trasferimento, il ha eccepito la sopravvenuta carenza di CP_1 interesse ad agire DE dr.SS e si è riportato alle difese di cui alla memoria di Pt_1 costituzione e all'appello incidentale proposto. La parte privata ha concluso come in atti, insistendo per la riassegnazione presso l'IC AC o in ipotesi presso l'IC ER.
Secondo la Corte non sussistono i presupposti per una pronuncia di sopravventa carenza di interesse ad agire, considerato che il nuovo trasferimento disposto dal CP_1 presso il ZE, nel corso del triennio di durata dell'incarico dirigenziale CP_5 conferito alla dr.SS con il decreto n.400/2022, non è rilevante rispetto alla Pt_1 domanda DE ricorrente, che continua a chiedere la riassegnazione presso l'IC AC o in subordine presso l'IC ER.
*** Così ricostruita la vicenda, secondo la Corte l'appello principale è manifestamente infondato, mentre l'appello incidentale è fondato e va accolto.
Appello principale Come sopra esposto, la decisione del Tribunale si fonda sul fatto che l'assegnazione DE prof. quale dirigente scolastico presso l'IC ER DE CE non Pt_1 costituiva un trasferimento nell'ambito dell'incarico avente ad oggetto la direzione dell'IC AC ricevuto il 31.8.2019 (avente durata triennale e ormai concluso), ma un incarico ex novo, attribuito nell'ambito di una procedura generale riguardante l'affidamento di incarichi dirigenziali con decorrenza 1.9.2022, cosicché il Tribunale aveva ritenuto che i decreti n. 883/2021 e n.777/2021 “anche a ritenerli illegittimi, non sono idonei a proiettare alcuna efficacia nei confronti del distinto Decreto Direttoriale qui impugnato, che attiene ad una nuova e diversa assegnazione, riferita al triennio pagina 6 di 10 successivo rispetto a quello conclusosi il 31.8.2022 (triennio, quest'ultimo, a cui afferiscono invece tutti i provvedimenti sopra richiamati)". L'appellante non ha minimamente contrastato tale decisione, nè nei dati di fatto né in diritto, limitandosi ad una generica contestazione di incomprensibilità, mentre le ragioni sono state chiaramente espresse dal primo giudice, in relazione alla documentazione prodotta e alle allegazioni non contestate, spiegando in buona sostanza che, essendo ceSSto l'incarico del 31.8.2019 di durata triennale, il nuovo incarico attribuito con decreto direttoriale n.400/2022, relativo ad una pluralità di incarichi in scadenza, riguardava il successivo triennio, con decorrenza 1.9.2022, e non aveva alcun collegamento con quello precedente :
“Nell'ambito degli incarichi dirigenziali di durata triennale di cui all'art. 19 D.Lgs. 165/20021, il Decreto Direttoriale n. 400 del 15.7.2022 (in questa sede impugnato con riferimento alla assegnazione disposta in favore DE ricorrente, come da successivo decreto di incarico n. 697/2022 e relativo contratto individuale di lavoro DE durata di 3 anni, sottoscritto dalla dirigente con l'aggiunta DE dicitura “impregiudicato il contenzioso Pt_1 in corso”: docc. 6 e 7 fasc. res.) ha assegnato il conferimento e il mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/2023: con tale provvedimento la ricorrente, individuata come sede attuale di servizio quella dell'I.C. ER di ZE, è assegnata quale dirigente scolastico all'IC ER DE CE di ZE (doc. 24 fasc. ric.). E' documentato che la ricorrente abbia sottoscritto contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 165/2001 decorrente dal 1.9.2019 (doc. 2 fasc. ric.) e non è contestato che la steSS non abbia previamente presentato alcuna domanda di conferma/mobilità entro la data del 30.6.2022, secondo quanto invitato a fare da parte del nei confronti di tutti i CP_1 dirigenti scolastici il cui incarico fosse venuto a scadere il 31.8.2022 (cfr., doc. 3 fasc. res.). Il provvedimento qui impugnato n. 400/2023 non assume quindi i caratteri di un
“trasferimento”, bensì di un “incarico ex novo” valevole per il triennio decorrente dall'a.s. 2022/2023 e disposto dall' unitamente agli altri venuti a scadere il Controparte_6
31.8.2022…”. In mancanza di specifica impugnazione sul punto, l'appello appare manifestamente infondato, se non inammissibile, e le censure che la prof. qui ripropone non sono Pt_1 idonee ad incidere sulla validità del nuovo incarico presso la IC ER DE CE. In ogni caso le censure sono palesemente infondate, considerato in via dirimente che :
-l'ordinanza cautelare del Tribunale di Prato ha annullato il trasferimento DE dr.SS
all'IC PE di IO solo per ragioni di ordine procedurale, per violazione del Pt_1 principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'intereSSta, senza scendere nel merito DE vicenda, né tantomeno aderire alle contestazioni DE dirigente circa l'insussistenza dell'incompatibilità ambientale come invece sostenuto dalla difesa dell'appellante (le considerazioni richiamate in proposito nell'atto di appello riguardano solo il rigetto delle difese del secondo cui il vizio procedurale non sarebbe CP_1 stato determinante trattandosi di un provvedimento di natura vincolata;
si rimanda alla chiara motivazione dell'ordinanza in data 1.4.2022 resa in sede reclamo nel procedimento ex art.669 duodecies c.p.c.); restava quindi intatto il potere dell'amministrazione di provvedere nuovamente nel merito, disponendo il trasferimento pagina 7 di 10 al persistere delle ragioni di incompatibilità, come in effetti avvenuto, prima in via provvisoria e poi definitiva col decreto n.883 del 18.11.2021, che la parte privata ha impugnato nel giudizio iscritto al n.861/2023
- in ogni caso l'ordinanza cautelare ex art.700 c.p.c. non ha attitudine al giudicato ed è dotata, dopo la riforma del 2005, di una stabilità “provvisoria”, perdurante fino a quando non viene superata da una statuizione in forma di sentenza idonea a fare stato in via definitiva tra le parti;
si richiama in proposito la motivazione contenuta nell'ordinanza cautelare resa in sede di reclamo dal Tribunale di Prato, oltre alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ordinanza resa in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. è provvedimento inidoneo a incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (Cass.12291/2018, Cass.41475/2021).
Appello incidentale Si ritiene fondato il primo motivo, riguardante l'accoglimento DE domanda di cui al punto a) del ricorso per violazione dell'art.63 D.lvo 165/2001, con riguardo alla pronuncia di annullamento del decreto direttoriale n.400/2022. La norma, nel regolare la cognizione del giudice ordinario circa le controversie in materia di lavoro privatizzato alle dipendenze DE PA, stabilisce che : "Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini DE decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi".
Pertanto il giudice ordinario, che ha cognizione sui diritti soggettivi dei lavoratori dipendenti pubblici, non può annullare i provvedimenti amministrativi che incidano su di essi, ma solo disapplicarli, se sono illegittimi, sempre che siano rilevanti ai fini DE decisione. Va inoltre ricordato che in tema di pubblico impiego privatizzato, il dirigente che si duole del mancato conferimento di un incarico o di una errata valutazione nel conferimento non è titolare di un diritto soggettivo, ma solo di una posizione di interesse legittimo, correlato all'obbligo dell'amministrazione di operare le proprie valutazioni discrezionali secondo canoni di correttezza e buona fede, e non può quindi pretendere l'assegnazione dell'incarico, ma eventualmente solo una tutela di tipo risarcitorio (cfr. Cass.18972/2015, Cass.5546/2020, Cass.22029/2022). Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale non aveva il potere di annullare il decreto direttoriale n.400/2022, avrebbe solo potuto disapplicare il provvedimento, ma tale disapplicazione non sarebbe stata comunque utile, quindi rilevante, ai fini dell'assegnazione dell'incarico dirigenziale presso la IC AC richiesto dalla ricorrente.
pagina 8 di 10 Va pertanto respinta (anche) la domanda di cui al punto a) del ricorso DE dr.SS
. Pt_1
Ne consegue la fondatezza degli ulteriori motivi di appello incidentale proposti dal
, relativi alla condanna alle spese processuali e all'applicazione dei rimedi per CP_1 lite temeraria di cui all'art.96 c.p.c. Quanto alla prima questione, considerato che il ricorso DE dr.SS viene rigettato Pt_1 in toto, per il principio di soccombenza la steSS va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal , che si liquidano come da dispositivo, considerata la CP_1 causa come di valore indeterminabile-complessità media e applicati parametri minimi in ragione DE ripetizione delle difese nelle diverse cause instaurate dalla parte. Quanto alla seconda, si ritiene che la ricorrente abbia agito nel presente giudizio con colpa grave, considerata la palese infondatezza delle difese relative all'esistenza di un giudicato cautelare e al contenuto di detto giudicato (che avrebbe avuto ad oggetto l'illegittimità sostanziale del provvedimento di trasferimento e non solo quella procedurale), tanto più avendo promosso il presente giudizio dopo le chiare argomentazioni in proposito dell'ordinanza del 1.4.2022 resa dal giudice pratese all'esito del reclamo nel procedimento ex art.669 duodecies c.p.c. già sopra richiamata. A ciò aggiungasi che la causa è stata iniziata quando l'incarico DE ricorrente quale dirigente scolastico dell'IC AC era comunque ceSSto allo scadere del triennio di durata e l'assegnazione all'IC ER DE CE era avvenuto sulla base di una procedura generale di affidamento degli incarichi, riguardante una molteplicità di dirigenti
“scaduti”, e che la causa mirava alla riassegnazione DE dirigenza DE IC AC che in alcun caso poteva essere pronunciata in sede giudiziaria.
In assenza di specifiche allegazioni e prove di danni, si ritiene più pertinente al caso l'applicazione del terzo comma dell'art.96 c.p.c. e si determina in via equitativa la somma da versare alla controparte in misura pari alle spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado si pongono a carico DE dr.SS e si Pt_1 liquidano con gli stessi criteri impiegati per quelle del primo grado.
Dal rigetto dell'appello principale consegue che deve darsi atto DE sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra difesa in parziale riforma DE sentenza impugnata, respinto l'appello principale e accolto l'appello incidentale, così provvede :
- respinge la domanda di cui al punto a) del ricorso, confermando il rigetto delle altre domande come già disposto dal giudice di primo grado;
pagina 9 di 10 -condanna la ricorrente al pagamento al convenuto delle Parte_1 CP_1 spese processuali del primo grado, che liquida in euro 4.524, oltre rimborso spese generali e oneri di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento al convenuto, ai sensi dell'art.96 CP_1 comma 3 c.p.c., dell'ulteriore somma di euro 4.524;
condanna l'appellante al pagamento al appellato delle spese Parte_1 CP_1 processuali del secondo grado, che liquida in euro 4.236, oltre rimborso spese generali e oneri di legge;
dichiara che a carico dell'appellante principale sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
ZE, 28.1.2025 La Presidente rel.
dr. Maria Lorena Papait
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