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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5433/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5433/2023 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DELLA VOLPE CINZIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.05.2023 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'assegno di invalidità civile
1 A fondamento della domanda deduceva che, in data 29.11.2022, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l' , nonostante la rituale comunicazione del CP_1
decreto e la sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva alla liquidazione della prestazione in oggetto.
L' ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva e pertanto se ne dichiara CP_1
la contumacia.
Nelle more del giudizio l' procedeva al pagamento della prestazione, in data CP_1
29.5.2023; va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Residua piuttosto il profilo delle spese.
La sussistenza del requisito sanitario è già stata accertata nel decreto di omologa positivo allegato.
Sussistono, altresì, gli altri presupposti per il riconoscimento della prestazione assistenziale: è dimostrata la cittadinanza e residenza italiana dell'istante con gli allegati certificati.
Tuttavia non risulta provato il requisito reddituale;
il Tribunale rinviava la causa onerando parte ricorrente al deposito del certificato dell' Agenzia ma l'invito non aveva alcun esito. In assenza di prova di uno dei fatti costitutivi del diritto, nulla per le spese, visto l'art. 152 disp. att.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere
Nulla per le spese, visto l'art. 152 disp. att.
Si comunichi.
Aversa, 7.1.2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5433/2023 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DELLA VOLPE CINZIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.05.2023 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'assegno di invalidità civile
1 A fondamento della domanda deduceva che, in data 29.11.2022, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l' , nonostante la rituale comunicazione del CP_1
decreto e la sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva alla liquidazione della prestazione in oggetto.
L' ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva e pertanto se ne dichiara CP_1
la contumacia.
Nelle more del giudizio l' procedeva al pagamento della prestazione, in data CP_1
29.5.2023; va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Residua piuttosto il profilo delle spese.
La sussistenza del requisito sanitario è già stata accertata nel decreto di omologa positivo allegato.
Sussistono, altresì, gli altri presupposti per il riconoscimento della prestazione assistenziale: è dimostrata la cittadinanza e residenza italiana dell'istante con gli allegati certificati.
Tuttavia non risulta provato il requisito reddituale;
il Tribunale rinviava la causa onerando parte ricorrente al deposito del certificato dell' Agenzia ma l'invito non aveva alcun esito. In assenza di prova di uno dei fatti costitutivi del diritto, nulla per le spese, visto l'art. 152 disp. att.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere
Nulla per le spese, visto l'art. 152 disp. att.
Si comunichi.
Aversa, 7.1.2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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