Art. 4.
La tassa interna di fabbricazione degli zuccheri e' stabilita nella misura di L. 70,15 per ogni quintale di zucchero di prima classe, e di L. 67,20 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.
Quando le materie prime, da cui si estrae 1o zucchero, non siano prodotti dell'agricoltura nazionale, spetta alla finanza la facolta', data dall' art. 1 della legge 15 luglio 1883, n. 1501 , serie 3ª, ai fabbricanti di zucchero indigeno, di liquidare la tassa sulla quantita' di zucchero effettivamente prodotto.
La tassa interna di fabbricazione degli zuccheri e' stabilita nella misura di L. 70,15 per ogni quintale di zucchero di prima classe, e di L. 67,20 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.
Quando le materie prime, da cui si estrae 1o zucchero, non siano prodotti dell'agricoltura nazionale, spetta alla finanza la facolta', data dall' art. 1 della legge 15 luglio 1883, n. 1501 , serie 3ª, ai fabbricanti di zucchero indigeno, di liquidare la tassa sulla quantita' di zucchero effettivamente prodotto.