TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 05/05/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____ IL TRIBUNALE DI BELLUNO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Umberto Giacomelli Presidente dott. Irene Colladet Giudice Est. dott. Gersa Gerbi Giudice
nel giudizio n. 17 /2024 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso in proprio da (P.I. e C.F. ) con sede legale in Pieve di Parte_1 P.IVA_1
AD (BL), via Maestra n. 52, in persona del legale rappresentante pro- tempore (C.F. ), Parte_2 C.F._1 nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via XXIV Maggio n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Da Ronch ed elettivamente domiciliata in Bologna, Galleria del Toro n. 3 RICORRENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
letto il ricorso proposto da per l'apertura della Parte_1 propria liquidazione giudiziale;
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
1 letta la nota depositata in data 07/04/2025 con la quale la ricorrente insiste per l'apertura della propria liquidazione giudiziale;
considerato che
in data 28/04/2025 l'istante depositava ricorso sottoscritto dal legale rappresentante come prescritto dall'art. 40 comma secondo ss.mm. e ii. CCII;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Belluno;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente “A) La produzione ed il commercio di minuterie metalliche in genere;
di componenti di precisione ed accessori vari per occhialeria;
di montature per occhiali, occhiali e materiale ottico in genere;
le lavorazioni per conto terzi dei beni di cui sopra;
B) il soccorso stradale, il commercio al dettaglio di autovetture usate, il commercio al dettaglio di autoccessori, l'esercizio di autofficina ed elettrauto…” rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- Sussistenza dello stato di insolvenza;
osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII e dai bilanci è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore sia alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII, sia ad euro 500.000,00;
2
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, anche alla luce dell'espropriazione immobiliare subita e già esitata in aggiudicazione;
ritenuto di indicare come curatore l'avv. SANDRA CONSTANTINI, professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII, DICHIARA L'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I. e C.F. Parte_1
con sede legale in Pieve di AD (BL), via Maestra n. 52, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il
[...] C.F._1
19/06/1952 ed ivi residente, alla via XXIV Maggio;
NOMINA Giudice Delegato la dott. Irene Colladet;
NOMINA Curatore l'avv. SANDRA CONSTANTINI;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII, nonché termine di trenta giorni per presentare il bilancio dell'ultimo esercizio ai sensi dell'art. 198 co. 2 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 30/09/2025 ore 10:30; ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
3 AUTORIZZA Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile1: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII. ORDINA 1 Al riguardo si specifica che ai sensi dell'art.492 bis c.p.c. il soggetto che può essere autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati è in primis l'ufficiale giudiziario, nel rispetto delle previsioni degli artt.155 quater e quinquies disp. att. c.p.c.. Tuttavia l'art. 155 quinquies prevede che “Se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile. L'istante con l'attestazione di cui al primo comma o con l'autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute. Dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.
Si applicano per quanto compatibili l'ottavo comma dell'articolo 492 e il decimo comma dell'articolo 492-bis del codice”.
La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155- quater, primo comma”. All'attualità, presso il Tribunale di Belluno, i funzionari possono CP_1 accedere unicamente alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
ne consegue che il Curatore deve ritenersi autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle altre banche dati (in particolare quelle degli enti previdenziali) le informazioni nelle stesse contenute. 4 che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII. Belluno, 29/04/2025 Il Presidente Dott. Umberto Giacomelli Il Giudice Est. Dott.ssa Irene Colladet
5