Articolo 2 della Legge 10 agosto 1950, n. 876
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 novembre 1950
Art. 2.
Le spese di cui all'art. 1 saranno rimborsate dal Tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione del 50 per cento sui trasporti effettuati in base ai conti di debito presentati dall'Amministrazione ferroviaria medesima.
Entrata in vigore il 14 novembre 1950