Decreto cautelare 10 marzo 2025
Sentenza breve 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 07/04/2025, n. 6914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6914 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06914/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03178/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3178 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il sig.-OMISSIS-, ha adito questo Tribunale per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, disciplinato dal d.lgs. 142/2015 e dall’art. 5 del DL 130/2020, avanzata dal ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e più volte reiterata.
In particolare, la domanda di protezione internazionale è stata presentata “ in data 7.11.2024 presso la Questura di Roma – Ufficio Immigrazione ” ed è stata motivata dalle “ condizioni di assoluta indigenza e precarietà che, ancora oggi, lo costringono a vivere all’addiaccio ”, unitamente alla “ richiesta di accesso alle misure materiali di accoglienza, previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo; richiesta reiterata nelle date del 7.11.2024 e del 7.1.2025 ”; ha soggiunto che “ in tale ultima data, peraltro, l’odierno ricorrente, recatosi nuovamente presso i locali dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, nella speranza di ottenere, finalmente, le agognate misure materiali di accoglienza, veniva semplicemente invitato, ancora una volta, a tornare il 10 marzo 2025 per il seguente motivo “Stato richiesta accoglienza” ”.
A fondamento del ricorso ha dedotto la “ violazione degli articoli 1, comma 2, 8, 9, 11, 14 e 17 del d.lgs. n. 142 del 2015, come modificati dal D.L. 10.3.2023 n. 20, convertito con modificazioni nella legge 5.5.2023, n. 50, in riferimento al termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 della Legge nr. 241/90; violazione del diritto del ricorrente ad accedere alle misure di accoglienza previste in favore dei richiedenti asilo dal Decreto Legislativo n. 142 del 2015 ”.
Ha lamentato che la “ colpevole inerzia nel provvedere all’applicazione immediata delle misure di accoglienza, è tanto più grave se solo si considera che va ad incidere fortemente su una situazione giuridica soggettiva di natura fondamentale oltre che di matrice comunitaria, ledendo, infatti, il diritto del sig. -OMISSIS- ad usufruire di standards di accoglienza dignitosa ed adeguata ” (cfr. pag. 7).
Ha proposto, altresì, domanda di concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 c.p.a. e tale domanda è stata accolta con decreto cautelare n. 1552 del 10 marzo 2025, con cui si è rilevato che “ alla luce della precaria condizione nella quale il ricorrente ha denunciato trovarsi, possono ritenersi esistenti i requisiti di “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” richiesti dall’art. 56 c.p.a. per la concessione dell’invocata misura cautelare monocratica; ritenuto, pertanto, di dovere accogliere la richiesta di misure cautelari monocratiche, disponendo che il Ministero dell’Interno dia riscontro all’istanza di parte ricorrente con provvedimento espresso da adottarsi entro sette giorni decorrenti dalla notifica del presente decreto ”, e fissandosi l’udienza in Camera di Consiglio del 2 aprile 2025 per la trattazione collegiale della domanda cautelare.
Si sono congiuntamente costituiti in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo Roma ed il Ministero dell'Interno.
Prima dell’udienza camerale, nondimeno, il ricorrente ha depositato una memoria (1.4.2025) nella quale ha fatto presente che l’Amministrazione ha provveduto a dar seguito alla richiesta di accesso alle misure materiali di accoglienza, chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione della materia del contendere; a tale udienza il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO