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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3975 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO di ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
All'udienza del 26.11.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 633/2024 del Ruolo
Generale Lavoro e vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Paolini e Maria Rosaria Damizia Parte_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Auciello Antonella Controparte_1
Appellato
Controparte_2
Appellato contumace ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza Tribunale di Tivoli n. 1345/2023 pubblicata il 16.9.2023
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso in appello regolarmente notificato chiedeva la riforma della sentenza Parte_1 in oggetto con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso il licenziamento per giusta causa irrogatole il 31.12.2019, con compensazione delle spese di lite.
Resisteva nel grado il che concludeva per il rigetto del gravame. CP_1
Restava contumace nel grado l' . Controparte_2
All'odierna udienza-alla quale la causa è stata rinviata all'esito del tentativo di conciliazione da parte della
Corte con formulazione di una proposta conciliativa- le parti costituite hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio. All'esito la causa è stata decisa con la lettura della presente sentenza.
1 2.Alla luce di quanto pattuito tra le parti costituite nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione tra le parti costituite.
Nulla viene disposto quanto alle spese di lite del giudizio nel rapporto processuale tra l'appellante e l' (rimasta contumace) in ragione della Controparte_2 posizione assunta nei suoi confronti nel predetto verbale di conciliazione.
P.Q.M.
-dichiara estinto il giudizio;
-spese come da verbale di conciliazione tra le parti costituite;
-nulla sulle spese di lite del nel rapporto processuale tra l'appellante e l'
[...]
; Controparte_2
Così deciso in Roma, il 26.11.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi
2
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
All'udienza del 26.11.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 633/2024 del Ruolo
Generale Lavoro e vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Paolini e Maria Rosaria Damizia Parte_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Auciello Antonella Controparte_1
Appellato
Controparte_2
Appellato contumace ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza Tribunale di Tivoli n. 1345/2023 pubblicata il 16.9.2023
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso in appello regolarmente notificato chiedeva la riforma della sentenza Parte_1 in oggetto con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso il licenziamento per giusta causa irrogatole il 31.12.2019, con compensazione delle spese di lite.
Resisteva nel grado il che concludeva per il rigetto del gravame. CP_1
Restava contumace nel grado l' . Controparte_2
All'odierna udienza-alla quale la causa è stata rinviata all'esito del tentativo di conciliazione da parte della
Corte con formulazione di una proposta conciliativa- le parti costituite hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio. All'esito la causa è stata decisa con la lettura della presente sentenza.
1 2.Alla luce di quanto pattuito tra le parti costituite nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione tra le parti costituite.
Nulla viene disposto quanto alle spese di lite del giudizio nel rapporto processuale tra l'appellante e l' (rimasta contumace) in ragione della Controparte_2 posizione assunta nei suoi confronti nel predetto verbale di conciliazione.
P.Q.M.
-dichiara estinto il giudizio;
-spese come da verbale di conciliazione tra le parti costituite;
-nulla sulle spese di lite del nel rapporto processuale tra l'appellante e l'
[...]
; Controparte_2
Così deciso in Roma, il 26.11.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi
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