Sentenza 25 marzo 2004
Massime • 2
In materia di smaltimento di rifiuti, nel corso del procedimento relativo alla realizzazione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi, può essere ascoltato nella qualità di teste il soggetto, non titolare di impresa o responsabile di un ente, il quale abbia abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, poiché egli è responsabile solo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 50 del D.Lgs. 22 del 1997 (Nel caso di specie, la S.C. ha riconosciuto la possibilità di assumere come testimoni i dipendenti comunali che, su mandato del Comune, avevano provveduto a scaricare rifiuti in un'area comunale adibita a discarica non autorizzata).
In tema di smaltimento dei rifiuti, anche a seguito della ripartizione di funzioni in base alle norme dell'ordinamento degli enti locali - art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni che ha conferito ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse - permane in capo al sindaco sia il compito di programmazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni con tingibili ed urgenti, sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto il sindaco responsabile dell'apertura di una discarica non autorizzata in un'area di proprietà comunale).
Commentario • 1
- 1. La sentenza della cassazione penale n. 1451/2024 affronta il tema della responsAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 17 giugno 2024
La sentenza della cassazione penale n. 1451/2024 affronta il tema della responsabilità del Sindaco in merito allo scarico di reflui dal depuratore gestito dal Comune. La sentenza affronta diversi temi interessanti articolando anche la distinzione tra responsabilità del Sindaco e quella dei dirigenti. Nel caso tratto dalla sentenza, il Sindaco è stato ritenuto responsabile anche per fatti precedenti alla sua nomina. Responsabile non solo per i dati fattuali risultanti dalla istruttoria ma anche per il ruolo di vertice dell'azione amministrativa e politica del Comune; attività di controllo e vigilanza che non si attenua a fronte delle competenze e attribuzioni della dirigenza. Cass. Pen., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2004, n. 28674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28674 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 25/03/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 558
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 42749/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO IA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 29.1.2003 dalla Corte d'appello di Lecce;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi ONORATO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. IA De Francesco, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 29.1.2003 la Corte d'appello di Lecce ha confermato quella resa il 19.3.2002 dal tribunale monocratico di Tricase, che aveva condannato IA AR, con i doppi benefici di legge, alla pena di nove mesi di arresto e 10.000 euro di ammenda quale colpevole dei reati di cui all'art. 51, comma 3, D.Lgs. 22/1997 e all'art. 1 sexies legge 431/1985, perché - quale sindaco del comune di Corsano - aveva realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi (sino al 12.10.1999).
2 - Il AR, col ministero del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi a sostegno. In particolare lamenta:
2.1 - violazione dell'art. 107 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (testo unico sugli enti locali) secondo cui la responsabilità per i fatti de quibus doveva far carico al dirigente del settore tecnico del territorio, cioè all'organo burocratico, e non all'organo politico;
2.2 - violazione degli artt. 195, 177 e 507 c.p.p., atteso che il giudice, su richiesta del p.m., aveva sentito come testi di riferimento i dipendenti comunali IA RE e LU RE, che invece dovevano essere sentiti sin dall'origine come imputati, in quanto colti nell'atto di scaricare rifiuti nella discarica;
2.3 - mancanza o illogicità di motivazione in ordine alla affermata responsabilità del sindaco.
3 - Nel corso della discussione pubblica il difensore ha sollevato questione di nullità per incapacità del giudice di primo grado, dott. Paolo ON, che in data 19.3.2002 ha emesso sentenza contro l'imputato, come giudice monocratico del tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, senza aver maturato i tre anni di anzianità nell'esercizio della funzione giurisdizionale prescritti dall'art. 7 bis, comma 2 quater, dell'ordinamento giudiziario. Al riguardo ha depositato copia delle delibere del C.S.M. che hanno rifiutato l'approvazione della proposta tabellare relativa al tribunale di Lecce in ordine al Dottor ON.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Trattandosi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, bisogna affrontare la dedotta questione sulla incapacità del giudice di primo grado. Invero, a norma dell'art. 7 bis, comma 2 quater, dell'Ordinamento Giudiziario (R.D. 30.1.1941 n. 12), introdotto dall'art. 57 legge 16.12.1999 n. 479, il tribunale in composizione monocratica è
costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni. E, come risulta dalle delibere del C.S.M. prodotte dal difensore, alla data della sentenza (19.3.2002), il Dottor ON, sebbene assegnato tabellarmente alla sezione distaccata di Tricase in composizione monocratica, non aveva ancora raggiunto l'anzianità richiesta.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 33, comma 2, c.p.p., modificato dall'art. 169 D.Lgs. 51/1998, le disposizioni sulla destinazione dei giudici agli uffici giudiziari e alle sezioni non si considerano attinenti alla capacità del giudice, con la conseguenza che la violazione di dette disposizioni non integra quella incapacità del giudice che l'art. 178 lett. a) c.p.p. prevede come causa di nullità, assoluta e insanabile.
Secondo una corrente distinzione dottrinale, infatti, da luogo a nullità assoluta solo il difetto di capacità generica del giudice, cioè il complesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della funzione giurisdizionale generalmente intesa, mentre non è causa di nullità il difetto di capacità specifica, intesa come l'insieme delle condizioni richieste per l'esercizio della funzione giurisdizionale in un determinato processo: appunto in dette condizioni rientrano le disposizioni relative alla destinazione del giudice nell'ufficio giudiziario competente in ordine al processo medesimo.
5 - Passando alle censure di merito, si deve osservare che la ripartizione delle funzioni tra organi di governo e organi burocratici del comune stabilita dall'art. 107 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, non può esonerare il sindaco dalla sua responsabilità per aver realizzato una discarica di rifiuti non autorizzata in un'area di proprietà comunale.
In materia di gestione dei rifiuti, questa corte ha avuto modo di ritenere che detta ripartizione funzionale può liberare il sindaco da responsabilità inerenti a inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente (Sez. 3^, n. 8530 del 4.3.2002, Casti, rv. 221261), o da responsabilità inerenti alle soluzioni operative adottate nel servizio di raccolta differenziata (Sez. 3^, n. 23855 del 21.6.2002, P.G. in proc. Pino, rv. 222706), che invece spettano ai dirigenti amministrativi. Ma ha anche escluso l'effetto liberatorio nel caso di realizzazione di una discarica non autorizzata, attese le specifiche competenze del sindaco, il quale, come capo dell'amministrazione comunale, ha il compito di programmare l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e, come ufficiale di governo, ha il potere di emanare ordinanza contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente (Sez. 3^, n. 3878 del 27.3.2000, Stillitani, rv. 216212).
Ciò significa che il sindaco va esente da responsabilità solo per quelle condotte che rientrano nell'ambito esecutivo o gestionale riservato ai dirigenti amministrativi, ma deve sempre rispondere delle scelte programmatiche e di quelle contingibili e urgenti che egli adotti nell'ambito dei suoi poteri, o anche eccedendo da questo ambito.
6 - Che nella fattispecie sia stato il sindaco AR a disporre l'apertura non autorizzata della discarica in un'area di proprietà comunale è stato accertato dai giudici di merito con motivazione congrua, esente da vizi logici e giuridici.
In particolare, è stato accertato che alcuni dipendenti comunali avevano ripetutamente scaricato rifiuti vari nell'area in questione da una moto Ape con l'effige del comune. Sentiti come testi di riferimento ex artt. 195 e 507 c.p.p., nonostante una iniziale reticenza, uno, CC RE, ammetteva di aver scaricato materiali vari col consenso del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, l'altro, LU Bleve, ammetteva di essere stato verbalmente autorizzato dal sindaco per lo smaltimento dei rifiuti. Il difensore ha contestato l'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie dei dipendenti comunali, giacché essi dovevano essere sentiti come coimputati ex art. 210 c.p.p. e non come testimoni. Ma la tesi va disattesa perché è infondato il suo presupposto. Infatti chi abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti risponde solo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 50, comma 1, a meno che non sia titolare di impresa o responsabile di un ente, nel qual caso risponde del reato di cui all'art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997, o a meno che non si provi un suo concorso consapevole nel reato di gestione non autorizzata di discarica di cui all'art. 51, comma 3, D.Lgs. 22/1997. Nel caso di specie i dipendenti comunali,
essendosi resi responsabili di un illecito amministrativo e non dei reati di cui all'art. 51, potevano essere sentiti come testimoni.
7 - Tutte le censure sono quindi infondate e il ricorso va respinto. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dei motivi non si commina anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2004