Art. 29.
Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto nell'importo annuo di lire 300 milioni, a partire dall'anno scolastico 1958-59, si provvedera' con l'aumento del gettito delle tasse di cui all'art. 11.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio
Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto nell'importo annuo di lire 300 milioni, a partire dall'anno scolastico 1958-59, si provvedera' con l'aumento del gettito delle tasse di cui all'art. 11.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio