Articolo 32 della Legge 3 febbraio 1963, n. 532
Articolo 31Articolo 33
Versione
11 maggio 1963
Art. 32.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1953-51 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate
per la competenza propria dell'esercizio 1953-54
(articolo 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 21.381.591.146 - Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 30) . . . . . . . . L. 16.302.397.833 - Residui passivi al 30 giugno 1954. . . . . . . . . L. 37.683.988.979-
Entrata in vigore il 11 maggio 1963