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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/01/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5059/2023 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Borgia, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Santa Maria Capua Vetere, al corso Garibaldi n. 51
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Donato Belloro, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in San Cipriano d'Aversa, alla via Ovidio n. 18
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 18.5.2023, deduceva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio (in Frignano, il 31.7.1977) con , dalla cui unione Controparte_1
nascevano le figlie e entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_2
- che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile, in conseguenza della violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri nascenti dal matrimonio, per aver esercitato nei suoi confronti violenza fisica e morale.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione, con addebito al resistente, alle condizioni di cui al ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della Controparte_1
quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla ricorrente, per violazione da parte di quest'ultima dei doveri che derivano dal matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 25.10.2023, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito dell'udienza non emetteva alcun provvedimento provvisorio e urgente, per le ragioni di cui all'ordinanza depositata in data medesima.
All'udienza del 25.11.2024, documentata la morte del resistente, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto risulta ritualmente prodotto in atti il certificato di morte del resistente.
Ed invero, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici (Cass. n. 18130/2013).
Nulla sulle spese di lite, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese di lite;
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 30.12.2024.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5059/2023 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Borgia, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Santa Maria Capua Vetere, al corso Garibaldi n. 51
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Donato Belloro, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in San Cipriano d'Aversa, alla via Ovidio n. 18
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 18.5.2023, deduceva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio (in Frignano, il 31.7.1977) con , dalla cui unione Controparte_1
nascevano le figlie e entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_2
- che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile, in conseguenza della violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri nascenti dal matrimonio, per aver esercitato nei suoi confronti violenza fisica e morale.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione, con addebito al resistente, alle condizioni di cui al ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della Controparte_1
quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla ricorrente, per violazione da parte di quest'ultima dei doveri che derivano dal matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 25.10.2023, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito dell'udienza non emetteva alcun provvedimento provvisorio e urgente, per le ragioni di cui all'ordinanza depositata in data medesima.
All'udienza del 25.11.2024, documentata la morte del resistente, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto risulta ritualmente prodotto in atti il certificato di morte del resistente.
Ed invero, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici (Cass. n. 18130/2013).
Nulla sulle spese di lite, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese di lite;
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 30.12.2024.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro