Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2004, n. 4132
CASS
Sentenza 7 ottobre 2004

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Al fine della valutazione dei gravi indizi necessari per l'adozione di misure cautelari personali, il combinato disposto del comma primo bis dell'art. 273 e dei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen. impone che le dichiarazioni accusatorie del correo (o della persona perseguita per reati connessi o collegati) siano verificate attraverso elementi di conferma che attengano alla persona accusata in specifica relazione al fatto che le viene attribuito, e che assumano dunque portata individualizzante. Per altro, poiché nel procedimento cautelare non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un elevato grado di probabilità, i riscontri non devono necessariamente raggiungere quel livello di individualizzazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito, bastando una ricostruzione logica degli stessi che consenta di valutare appieno l'attendibilità del dichiarante e di offrire un quadro storico della vicenda narrata del tutto rispondente al vero ed in cui la posizione dell'accusato trovi collocazioni sintomatiche della sua colpevolezza. (Conf. Sez. VI, 7 ottobre 2004, n. 4133/05, non massimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2004, n. 4132
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4132
    Data del deposito : 7 ottobre 2004

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