Sentenza 7 ottobre 2004
Massime • 1
Al fine della valutazione dei gravi indizi necessari per l'adozione di misure cautelari personali, il combinato disposto del comma primo bis dell'art. 273 e dei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen. impone che le dichiarazioni accusatorie del correo (o della persona perseguita per reati connessi o collegati) siano verificate attraverso elementi di conferma che attengano alla persona accusata in specifica relazione al fatto che le viene attribuito, e che assumano dunque portata individualizzante. Per altro, poiché nel procedimento cautelare non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un elevato grado di probabilità, i riscontri non devono necessariamente raggiungere quel livello di individualizzazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito, bastando una ricostruzione logica degli stessi che consenta di valutare appieno l'attendibilità del dichiarante e di offrire un quadro storico della vicenda narrata del tutto rispondente al vero ed in cui la posizione dell'accusato trovi collocazioni sintomatiche della sua colpevolezza. (Conf. Sez. VI, 7 ottobre 2004, n. 4133/05, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2004, n. 4132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4132 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2004 |
Testo completo
4 Out. 94 M SENTENZA N. 1576 REGISTRO GENERALE N. 148931 del 2004
| 4 1 32/0 5 UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 7 OTTOBRE 2004
32 ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dai Signori: Presidente Dott. Francesco Romano
Consigliere 1. Dott. IO de Roberto
Consigliere 2. Dott. Ilario Martella
Consigliere
3. Dott. Giorgio Colla Consigliere
4. Dott. Vincenzo Rotundo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PO IO, avverso l' ordinanza 8 marzo 2004 del Tribunale di Palermo. Visti gli atti, l' ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell' udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal
Consigliere de Roberto. nella persona del Udite le conclusioni del Pubblico ministero, che Oscar Cedrangolo, ha Sostituto Procuratore Generale, dott. concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto di Palermo, in sede 1. Con ordinanza 8 marzo 2004 il Tribunale
del Giudice per le il provvedimento di riesame, confermava indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva adottato la misura cautelare carcere nei confronti di della custodia in IO PO quale persona gravemente indagata del delitto di sequestro di persona aggravato in danno di SE Di MA.
Il giudice del riesame disattendeva, preliminarmente, due censure di ordine processuale avanzate dal PO entrambe aventi ad oggetto la mancata trasmissione di atti;
più precisamente, di
una serie di dichiarazioni del collaboratore di giustizia UA
Salemi e del verbale di trascrizione integrale del riconoscimento fotografico negativo del PO da parte del collaborante IR
AR. Osservava, sul punto, il giudice del riesame che le dichiarazioni
Giudice per le indagini sono state trasmesse al del Salemi non fondamento della domanda cautelare;
oltre tutto, preliminari a trovarenonpreesistenti, potrebbe trattandosi di elementi applicazione il disposto dell' art. 309, comma 5, ultima parte '
elementi sopravvenuti а dellafavore che riguarda "gli c.p.p. persona sottoposta alle indagini". In più, la difesa non avrebbe fornito alcun elemento in grado di far ritenere che sussistessero oltre alle dichiarazioni riprese dalla sentenza allegata all' elementi favorevoli all' indagato, essendosi limitata
Senza che, elencazione "delle date dei relativi verbali".
le riesame sindacare del peraltro, sia consentito al giudice trasmettere gli atti scelte del pubblico ministero sia al di Giudice per le indagini preliminari sia, a maggiore ragione, al giudice dell' impugnazione. La mancata trasmissione al giudice del riesame del verbale di trascrizione integrale del riconoscimento fotografico negativo del assolutamente viene ritenuta AR,PO ad del opera anche dalla forma "'emergendo irrilevante dal Tribunale,
Senza contare che nessuna riassuntiva il contenuto dell' atto". di elementi favorevoli indagatoall' prova dell' esistenza proverrebbe dalla trascrizione integrale. Il tutto in un quadro esistenza di 1'di comprovare che impone alla difesa 1' onere elementi favorevoli all' indagato. L' ordinanza, dopo aver delineato le linee ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità in tema di chiamata di correo, in forza delle novazioni normative scaturenti dal comma 1-bis dell' art. 273 c.p.p., mostra di prediligere gli approdi interpretativi
"debole" contrassegnati dall' assegnazione di valenzauna da
attribuire alla "novella".
G. de Robe 3
Nel "merito", il giudice del riesame precisa che il procedimento che il è altro caricoa del PO non instaurato (anche) prosieguo delle indagini volto ad accertare le responsabilità del sequestro del piccolo SE Di MA. Era, infatti, risultato, dal processo conclusosi davanti alla
Corte di assise di Palermo con sentenza 10 febbraio 1999, che una
MA venne trascorsa nella parte della prigionia del Di provincia di Agrigento. al fatto criminoso Peraltro, il contributo dato dal PO emergeva dalle dichiarazioni di IR AR successivamente, di er
IO SC. Più in particolare, il AR, capo della famiglia di Vallelunga
avrebbe fatto luce sulla fase agrigentina del Pratamento,
in allaordine quale aveva ammesso le sue sequestro,
Avevaresponsabilità. così coinvolto il PO nella vicenda concernente il trasferimento dell' ostaggio, in quanto capo del mandamento di CI, con minuta descrizione dell' arrivo dei incontratosi con TO GO, sequestratori. Aveva precisato che, provveduto al "che il PO aveva aveva da costui appreso alrestituito giacché presto tempo,poco piccolo rapito per medesimo GO". Le dichiarazioni del AR sarebbero riscontrate da quelle di IO SC che ha, poi, riconosciuto il AR in consegnò fotografia, definendolo come una delle persone cui
materialmente il Di MA.
Un ulteriore, “importantissimo riscontro" viene ravvisato dall'
il ordinanza denunciata nelle dichiarazioni di UA Salemi,
il dei PO era uno che di aver saputo riferito quale ha volta in un averlo notato una DI MA e sequestratori del ristorante, insieme alle altre persone incaricate di custodire l'
ostaggio. Ancora, NT IU ha dichiarato di avere incontrato il
AR durante il periodo del sequestro e che, proprio costui gli rivelò le difficoltà della custodia del Di MA. Il fatto, poi,
in fotografia il PO, riconosciuto che il AR non avesse solo considerando che il spiegabile, perfettamente sarebbe
G.dllG. all hollмали 4
collaborante ha dichiarato di aver visto 1' indagato solo due
volte. Il PO, dunque, capo della famiglia di CI (un ruolo acclarato dalla sentenza della Corte di assise di Agrigento del 9
giugno 1998) avrebbe sicuramente prestato il suo contributo al
sequestro del Di MA, senza che possano rilevare le dichiarazioni di ON LZ, che aveva rivestito un ruolo del tutto marginale nella vicenda.
2. Ricorre per cassazione il PO, spiegando una numerosa serie di articolati motivi. sull' omessa Ripropone, anzi tutto, la censura incentrata trasmissione di atti al giudice del riesame, tanto più che gli atti in parola vengono menzionati nella richiesta del Pubblico
ministero e nell' ordinanza impositiva della custodia in carcere.
manifesta, illogicità della
Denuncia, ancora, mancanza e motivazione, travisamento dei fatti in relazione alle propalazioni di IR AR circa fra l' altro il ruolo di capo mandamento di
-
il non ha mai dichiarato che CI;
segnalando che il AR
PO trattenne 1' ostaggio, né per molto né per poco tempo;
né,
tanto meno, che restituì il sequestrato al GO.
Lamenta, poi, mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al riconoscimento fotografico negativo del PO
da parte del AR. 292, comma 2, In più, violazione degli artt. 273, comma 1-bis, lettera c-bis c.p.p., sul punto riguardante le divergenze tra le dichiarazioni dei collaboratori AR eparte e daLZ, una
e manifesta e dall' altra parte;
mancanza LZ Salemi, tra lele divergenze motivazione circa illogicità della in più, omettendo, gli SC, AR e del deldichiarazioni elementi favorevoli addotti dalla difesa;
travisamento dei fatti,
mancanza e manifesta illogicità della motivazione il relazione alle dichiarazioni di UA Salemi ed agli elementi favorevoli e manifesta addotti dalla difesa;
travisamento dei fatti, mancanza illogicità della motivazione quanto alle dichiarazioni di ON
addotti dalla difesa;
LZ ed agli elementi favorevoli
G. de Bo lly 5
travisamento dei fatti, mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla divergenza delle dichiarazioni di IR
AR rispetto a quelle di ON LZ.
Il ricorso è infondato.
3. Quanto al primo motivo, devono condividersi le argomentazioni la natura di atti preesistenti delle circa Tribunale del mancata trasmissione ed in dichiarazioni di cui si contesta la applicazione il disposto ordine ai quali, dunque, non può trovare dell' art. 309, comma 5, ultima parte, c.p.p. che concerne "gli a favore della persona sottoposta alle elementi sopravvenuti indagini". Senza contare la genericità degli elementi addotti sul
Peraltro risulta rigorosamente argomentata la punto dalla difesa. vicenda concernente la mancata trasmissione al giudice del riesame.
riconoscimento del verbale di trascrizione delintegrale sia perché AR ad opera del fotografico negativo del PO anche dalla forma "emergendo irrilevante, assolutamente nessunasia perché prova dell' atto" contenuto riassuntiva il dell' esistenza di elementi favorevoli all' indagato proverrebbe dalla trascrizione integrale. risulta impianto accusatorio Poiché nel caso di specie l' fondamentalmente incentrato sulla chiamata in correità del AR, 4..
appare subito necessario rammentare che, ai fini di ogni verifica dichiarazione su fatto positiva dell' attendibilità della presenza di è indispensabile la su fatto altrui, (proprio e) assumano valenza riscontri che, nel complessivo assetto cautelare, delle Sezioni unite di questa individualizzante. La decisione che risolse il Corte (Sez. un., 21 aprile 1995, Costantino) circa la natura degli contrasto emerso in giurisprudenza correità,in ai fini della chiamata conferma elementi di del provvedimento cautelare personale, appare dell' adozione modelli normativi infatti sovrastata dalla sopravvenienza di nel giudizio di che devono ricevere applicazione anche legittimità. Si allude al disposto dell' art. 11 della legge n. 63 art. 273 c.p.p. il comma 1-bis, del 2001 che ha inserito nell' a gravi indizi di norma del quale "Nella valutazione dei
4.de Rail р е 6 colpevolezza si applicano le disposizioni degli artt. 192, commi 3
e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1″.
di nomofilachia ora del massimo organo La decisione alle misure cautelari ricordata, premessa 1' applicabilità dello stesso regime della prova per quel che si riferisce all'
attendibilità intrinseca del dichiarante e dichiarazione, della di non coinvolgere nella materia cautelare il ritenne art. 192 c.p.p. Affermò, quindi, che il grave disposto dell' orbitante esclusivamente nell' area indizio di colpevolezza dello stesso codice - per essere tale deve dell' art. 273
"qualificata probabilità" di colpevolezza. esprimere una Dunque, affinché la chiamata in correità possa assurgere a grave indizio di colpevolezza, è necessario che la dichiarazione esterni non da riscontri corredata accusatoria sia modo specifico alla posizione necessariamente riferiti in soggettiva del chiamato, poiché l'assenza questo ulteriore di elementi contrari requisito, nell' ipotesi in cui non risultino non esclude di per sè, anche per al coinvolgimento di costui, attendibilità delle indagini, I' naturale incompletezza la meno da un principio complessiva della chiamata o quanto di riscontro di tale natura da confortarne la portata in ogni caso esclusa in materia cautelare accusatoria, restando proseguono le l'applicabilità dell' art. 192. La sua valutazione
- rimessa sempre al cauto apprezzamento del in cassazione se non sotto il
- che è Sezioni unite merito, insindacabile manifesta assenza o illogicità della motivazione giudice di profilo della deve svolgersi sotto il duplice profilo, intrinseco ed estrinseco.
il giudice è tenuto ad apprezzarne la Sotto il primo profilo, la ragionevolezza, nonché ad precisione, la coerenza interna e individuare il grado di interesse dell' autore per la specifica e dei motivi sua personalità accusa, alla stregua della che lo hanno indotto a coinvolgere l' indagato, avendo riguardo attendibilità intrinseca alla circostanza che lo spessore dell'
influenzato dal tipo di conoscenza della chiamata è certamente variando secondo che costui riferisca acquisita dal chiamante,
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o assistito, ovvero abbia secondo profilo, il giudice devevicende alle quali abbia partecipato ilSotto de relato. no elementi obiettivi che la smentiscano appreso appurare se sussistano o esterni di qualsiasi e se la stessa sia confermata da riscontri natura, rappresentativi o logici, dotati di tale consistenza da dedotti eventualmente di segno opposto resistere agli elementi dall' accusato;
cosicché soltanto quando l' indagine del giudice di merito abbia avuto un esito positivo in ordine ad entrambi i profili indicati, la chiamata in correità integra un grave indizio di colpevolezza ai sensi dell' art. 273 c.p.p..
6. Nello storicizzare l' opera interpretativa della decisione il momento, dallo ius delle Sezioni unite e prescindendo, per troppo perentoria davveroluogo, novum, se appare, in primo 192 nel suo integrale contesto dal
1' esclusione dell' art. misure cautelari, risulta lucidamente definito il regime delle soprattutto, tra prova indizio discrimine tra prova e e, di colpevolezza indizio indiziaria (art. 192, comma 2) e grave nel caso di prova indiziaria, il (art. 273, comma 1). Infatti, processo logico deduttivo, un articolato giudice, attraverso da quello da provare, perviene a un diverso fatto del fatto stesso. Nel casomuovendo da dimostrare l' imputazione soggettiva c.p.p., indizio1' non previsto dall' comma 1, 273, art. ad una determinata appartenenza dall' designato, invece, categoria probatoria, restando caratterizzato dalla peculiare elementi conoscitivi assumono gli consistenza che, di norma, cautelare personale, soprattutto posti a base del provvedimento in funzione del momento processuale in cui, di regola, esso viene di conoscenza sia adottato e che implica che il grado sensibilmente inferiore rispetto a quello raggiungibile all' esito del giudizio. mentre il comma 1 dell' art. 192 è Va ricordato però che, alle misure cautelari personali, solo sicuramente applicabile anche la ad oggetto 292, avente 1'che art. considerando motivazione dei provvedimenti applicativi di misure coercitive, non contraddice regola "didascalica" espressa dalla norma la
G. dle Rac iколи 8
all' sopra ricordata, le perplessità insorte con riferimento 3, divengono la affermata inapplicabilità dell' art. 192, comma risultante di una sorta di (solo apparente) sincretismo rilevabile dal linguaggio normativo. come l'indizio grave intesa precisare Resta comunque da la gravità come "qualificata probabilità di colpevolezza" rischiava di divenire una formula vuota senza una corrispondente attenta alla serie variegata sia delle tipologie di dichiarazioni sia delle tipologie di riscontri. lettura dell' art. 273 c.p.p.
che gli elementi come si vedrà fra poco E' evidente richiesti per 1' a carico non devono identificarsi con quelli
è anche esito a giudizio, ma affermazione di responsabilità in evidente che la detta probabilità di colpevolezza deve
necessariamente proiettarsi nel futuro. L' elemento statico intrinseca della dichiarazione. (immanente) è 1' attendibilità
riscontro: vale a dire, L' elemento dinamico è il decisione delle Sezioni sufficiente sono parole tratte dalla unite la presenza di quegli elementi a carico
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di natura logica
1
soltanto tutti о contenendo in nuce o rappresentativa che, corrispondente prova, strutturali della alcuni degli elementi ladubbio oltre ogni valgono di sè a provare per non la loro dell' indagato ma consentono, per responsabilità che, attraverso la futura acquisizione consistenza, di prevedere saranno idonei a dimostrare la ulteriori elementi, di responsabilità dell' inquisito. Se la regola deve essere intesa coma vocazione dei riscontri a divenire individualizzanti, il principio può essere condiviso
0 nell' incidente in dibattimento infatti, si forma, (la prova basterebbe qualunque elemento in grado, da probatorio) cosicché un lato, di confermare le modalità obiettive del fatto descritte a livello di allontanare, dal chiamante, dall' altro lato, indiziario, il sospetto che costui possa aver mentito.
Si deve a non poche decisioni successive l' opera di assestamento dei riscontri, tanto da rendere interpretativo sulla tematica
-
anche in conseguenza di una orror vacui derivante disorta
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valutazione della chiamata di correo dallo sradicamento della regime normativo rigorosamente delineato in sede cautelare da un
Sezioni unite
- più flessibili gli approdi della sentenza delle in apparenza solo modelli ma, a quanto secondosembra, quale, divaricanti dal dictum di tale decisione, la argomentativo, peraltro utilizzando un talora forzato formalismo resosi indispensabile nell' esercizio della funzione nomofilattica insidie, aveva fissato come una così digravida in materia diritto in materia di chiamata in fondamentale principio di correità a fini cautelari l' inapplicabilità del regime di cui ai commi 3 e 4 dell' art. 192.
Diviene, a questo punto, altamente significante l' esame di deviando dalla che soltanto formalmente quella giurisprudenza mai chiamato in unite (per non essere decisione delle Sezioni 192 c.p.p.), rivela una linea "forte" causa il disposto dell'art. in sede cautelare, anche verifica dei riscontri nella esplicitamente o implicitamente
- 1' però richiamando sempre, incompletezza delle indagini che, almeno di norma, caratterizza il ha costituito una (se momento cautelare e che, come si è visto, della sentenza delle non 1' unica) delle rationes decidendi rimane il nonostanteche, il normativo, necessario punto di riferimento al fine di discriminare la valenza novum Sezioni unite della chiamata di fini di prova rispetto alla valenza correo a della chiamata di correo ai fini del giudizio di cognizione.
i riscontri abbiano Si è così affermato che è necessario che possibile unsia individualizzante quando non carattere causa della presenza nelle affidabile giudizio di attendibilità a errori, contraddizioni o incoerenze dichiarazioni accusatorie, di
(Sez. I, 22 settembre 1995, Rancadore;
Sez. I, 4 novembre 1996,
Clemente; Sez. I, 2 luglio 1997, Napoli;
Sez. VI, 6 giugno 2000,
accusatoria de dichiarazione Provenzano); che la semplice di giustizia può integrare resa da un collaboratore relato sorretta da il grave indizio di colpevolezza solo se adeguati riscontri estrinseci individualizzanti, cioè relativi fatto ad essa addebitato (Sez. I, 3 alla persona incolpata ed al
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18 ottobre 1997, Bellocco); che resta luglio 1997, Rigo;
Sez. I, valutazione giudice dell' del ferma 1' attribuzione alla al fine di esigibile, del tipo di riscontro individuazione derivante dalla all' indizio conferire carattere di gravità di riscontri di non esclusione conseguente chiamata e la specie nei casi in cui quelli intrinseci tipo individualizzante appaiano opinabili, incerti ed equivoci (Sez. I, 23 marzo 1997,
Gasperoni). tema di instatuendo Una più recente decisione, infine, sindacato del giudice di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, afferma che deve investire detta valutazione, ma tale sindacato non può né formale del alla verifica della correttezza limitato va del vaglio critico operato provvedimento impugnato e, quindi, di accertarne 1' attendibilità dal giudice di merito al fine di per che rendono sè non solo per i requisiti intrinseci ma anche sulla base di credibili le propalazioni accusatorie, così al dettato assolvendosi obiettivi riscontri esterni,
(Sez. II 1° marzo 2000, 192 c.p.p. normativo art.dell' primo reale (e sembra, ormai, il Previti); tanto da segnare definitivo) distacco ma solo nel senso ora considerato dai tracciati ermeneutici delle Sezioni unite.
all' art. 273 7. La legge 1° marzo 2001, n. 63, ha inserito il comma 1-bis, in base al quale "Nella valutazione c.p.p., le disposizioni colpevolezza si applicano degli indizi di degli articoli 192, commi 3 e 4, 195 comma 7, 203 e 271, comma 1”.
Sul punto si è ritenuto da parte della giurisprudenza di questa ai criteri di rinviache Corte che la disposizione, detta valutazione della prova di cui all' art. 3, c.p.p., 192, comma
entrata in si applica ai procedimenti in alla data di corso vigore di tale legge ed anche nei giudizi di cassazione, atteso che la regola derogatoria stabilita dall' art. 26, comma 5, della legge n. 63 del 2001 è limitata al dibattimento;
con la di legittimità, la gravità credibilità intrinsecaconseguenza che, anche nel giudizio del quadro indiziario richiede, oltre alla
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del dichiarante e all' oggettiva attendibilità di ogni singola riscontri "parzialmente dichiarazione, la verifica di la condotta del che consentano di collocare individualizzanti" enunciato specifico nell' fatto chiamato in correità nello imputazione provvisoriamente elevata, nell' restando pur sempre ambito di un giudizio limitato all' apprezzamento dei presupposti non nel giudizio epersonale cautela la indispensabili per nello stesso Tramonte;
2 luglio 2001, (Sez. VI, senso, sia pure, con accenti talora diversi, che chiamano in causa di cognizione individualizzante, necessariamente la necessità del riscontro in cui la misura viene adottata, di riferito, però, al momento incompletezza delle indagini con contrassegnato dalla norma, Sez. il profilo teleologico, decisivi riverberi anche sotto V. 1 VI, 2 ottobre 2001, Calabretta;
Sez. VI, 6 novembre 2001, Comisso;
2002,aprile Sez. I, 2001, Caliò; Sez. V, 18 14 novembre
Battaglia; Sez. Fer., 21 agosto 2002, Musitano;
Sez. II, 26 giugno
I, 10 gennaio 2003, Sez.Sirani; 24 II, 2002, Berretta;
Sez. aprile 2003, Esposito;
Sez. VI, 24 giugno 2003, Grasso;
Sez. II,
18 novembre 2003, Palombo;
Sez. IV, 14 gennaio 2004, Vatinno).
8. Si impongono, a questo punto, due ordini di precisazioni. da parte del legislatore del 2001,
In primo luogo, l' innesto, dell' art. 273, comma 1-bis, c.p.p., pur rivelando l' intendimento di operare una sorta di omologazione tra i riscontri richiesti per riscontri epersonale cautelare 1' adozione della misura responsabilità, deve confrontarsi con gli approdi interpretativi di questa Corte sul dichiarazione di richiesti per la coincidenti precetto dell' art. 192, commi 3 e 4, non sempre quanto alla nozione di riscontro individualizzante. in materia di misure
In secondo luogo, il riscontro resta, cautelari personali, definito nell' ambito puramente indiziario in donde la possibilità che il cui esso assume valenza designante, dalla possa derivare individualizzazione" "principio di il cui comune chiamate di valutazione plurime complessiva dalla "vocazione individualizzante"; attributo rimane definito contesto indiziario grave secondo una metodologia che esprime un
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verifica di ciascuna non da frammentaria perché derivante una di momenti concomitante di presenza dichiarazione, dalla individualizzazione che nel loro insieme implichino la formazione ma stregua del combinato indiziario definito alla di un quadro art. 273 c.p.p. Potendo qui 1 e 1-bis dell' disposto dei commi di misure cautelari ripetersi che la corretta applicazione osservanza delle disposizioni personali, postula la necessaria comma 7, 203 e 271, e 4, 195, di cui all' art. 192, commi 3 comma 1, c.p.p. e che, dunque, le dichiarazioni accusatorie del imputato in procedimento connesSO devono dell' coimputato che valgano unitamente agli altri elementi a essere valutate occorre raggiungere confermarne 1' attendibilità, anche se non certezza della prova sulla responsabilità proprio quel grado di ai fini del processo cognitivo in colpevolezza, laquanto cautelari, può essere sufficientemente configurata a livello di gravità del quadro indiziario e, quindi, non di certezza ma di soggetto colpevolezza probabilità di del a misura cautelare;
di qui la conclusione che ielevato digrado sottoposto dichiarazioni accusatorie, pur obiettivi delle riscontri della ritenere indispensabili con introduzione1' dovendosi non necessariamente devono raggiungere quel livello di novella, individualizzazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito essendo, invece, sufficiente una ricostruzione consenta di valutare appieno 1' degli stessi che logica attendibilità del dichiarante e di offrire un quadro storico della ed in cui la vicenda narrata del tutto rispondente al vero posizione dell'accusato trovi collocazioni sintomatiche della sua colpevolezza (Sez. II, 26 giugno 2002, Berretta). Conclusivamente
interpretativo che può dirsi largamente secondo un modello prevalente sin dalle prime pronunce nelle quali viene chiamata in 1
art. 273, comma 1-bis, c.p.p. può causa 1' applicazione dell'
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plurime complessiva di che anche la valutazione affermarsi attributo della correità,in del munite comune chiamate
"principio di ilrispetta individualizzante", "vocazione
G. еее кли 13
4 giugno 2003, individualizzazione" del riscontro (Sez. VI,
Grasso).
9. Gli elementi indiziari risultanti dalla combinazione tra 1'
e 1' ordinanza del giudice del riesame in ordinanza custodiale punto di gravi indizi di colpevolezza appaiono provvisti sicuramente di quella vocazione individualizzante alla quale si è
in precedenza fatto riferimento.
Più in particolare, assumono valore designante ai fini previsti in un contesto dal quale, a dall' art. 273, comma 1-bis, c.p.p.
-
sèguito del procedimento per il sequestro di SE Di MA,
era emerso che una parte della prigionia del ragazzo era trascorsa le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di nell' agrigentino
-
Vallelunga Pratamento, della famiglia di IR AR, capo dichiarazioni di valenza altamente significante per la nitidezza coinvolgimento del PO, ilcirca diretto del narrato, nella vicenda concernente il CI,di Capomandamento trasferimento delll' ostaggio. Con precise puntualizzazioni sull' arrivo dei sequestratori, su quanto appreso da TO GO circa il fatto che il ricorrente "aveva provveduto al piccolo rapito per restituito medesimo GO". al poco tempo giacché presto Dichiarazioni riscontrate da IO SC che ha riconosciuto nel AR la persona alla quale aveva consegnato il piccolo Di
MA. Ad ulteriore riscontro vengono additate le dichiarazioni che il PO era tra i del Salemi, che, soltanto seppe non riferito di del Di MA, ma ha anche avere sequestratori incontrato l' indagato insieme alle altre persone incaricate della custodia del rapito. Senza contare le dichiarazioni di NT
IU che aveva ricevuto le confidenze del AR in ordine alla difficoltà di custodire il bambino.
Un assetto indiziario, dunque, rigorosamente articolato e che contenute in diritto sovrastando le astratte schematizzazioni giudice del riesame dell' ordinanza del nella prima parte conduce a qualificare il provvedimento denunciato come pienamente art. 273, comma 1-bis, c.p.p. osservante il precetto dell' ed a ritenere, conseguentemente, insussistente il vizio di mancanza e
G. de RO 14
manifesta della motivazione ed a qualificare leillogicità ulteriori deduzioni, incentrate sul travisamento di dichiarazioni,
come censure che non possono comunque trovare accesso alla sede di legittimità.
8. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell' art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, conseguendo dalla presente non sentenza la rimessione in libertà del PO, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell' istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
il ricorrente al pagamento delle Rigetta il ricorso condannae spese processuali. Dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell' istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso, il 7 ottobre 2004
IL PRESIDENTE
Fra ns AN IL RELATORE
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IL CANCELLIERE C1 SUPER
Deece Depositato in Cancelleria Lidia Scalia
FEB 2005 L CANCELLIERE C1 SUPER oggi
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