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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3840 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. FUSARO ANTONIO GIOVANNI Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
CP_1
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.7.2022 la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000043020 notificata il 30.6.2022, con cui ingiunto il pagamento della somma di €
19.006,60, per asserito omesso versamento di ritenute previdenziali ex art 2 Dl 463/1983.
Ha avversato la richiesta eccependo che l'imputato omesso versamento di ritenute previdenziali era già stato contestato nel procedimento penale n 501850/2012 RGNR, definito con sentenza assolutoria n.
1055/2016 emessa dal Tribunale di Castrovillari per non essere il fatto più previsto come reato ex d.lvo 8/2016, con trasmissione degli atti in data 7.12.2016 per l'ulteriore corso della contestazione.
Ha eccepito la decadenza dell'istituto dall'ulteriore azione, essendo stata asseritamente effettuata in data 3.4.2017 la successiva contestazione prevista ex art. 9, comma 4 del d. lvo 8/2016, quindi oltre il termine di 90 gg. dalla ricezione degli atti da parte dell'A.G.
Ha rilevato, infine, la prescrizione dell'avversa pretesa, considerato il decorso di oltre 5 anni dalla presunta contestazione, stante la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 30.6.2022;
Ha concluso, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e con vittoria di spese di lite da distrarre.
Si è costituita in giudizio l' , rappresentando di aver provveduto CP_1 all'annullamento per stralcio dell'ordinanza ingiunzione contestata, ai sensi della legge n. 197 del 29/12/2022, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa stante la natura documentale della stessa. §§§§
Ebbene, parte resistente ha dato atto dell'intervenuto annullamento delle pretese azionate, in data 28.8.2023.
Deve ritenersi pacifico, dunque, che l'annullamento delle pretese dei crediti previdenziali per cui è causa sia avvenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio avvenuta 27.7.2022.
Pertanto, tenuto conto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a resistere ed a proseguire delle parti processuali, la presente controversia deve essere definita con la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
L'intervenuto annullamento della richiesta di versamento previdenziale dedotta in questo giudizio da parte dell'istituto resistente, sebbene successivo rispetto all'introduzione del giudizio, corrobora, confortandola, la fondatezza della domanda formulata dalla parte ricorrente.
Tanto vale ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio da liquidare in ragione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna la parte resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
850,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. N.
55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. – Per_1
Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021. Castrovillari, 07/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. FUSARO ANTONIO GIOVANNI Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
CP_1
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.7.2022 la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000043020 notificata il 30.6.2022, con cui ingiunto il pagamento della somma di €
19.006,60, per asserito omesso versamento di ritenute previdenziali ex art 2 Dl 463/1983.
Ha avversato la richiesta eccependo che l'imputato omesso versamento di ritenute previdenziali era già stato contestato nel procedimento penale n 501850/2012 RGNR, definito con sentenza assolutoria n.
1055/2016 emessa dal Tribunale di Castrovillari per non essere il fatto più previsto come reato ex d.lvo 8/2016, con trasmissione degli atti in data 7.12.2016 per l'ulteriore corso della contestazione.
Ha eccepito la decadenza dell'istituto dall'ulteriore azione, essendo stata asseritamente effettuata in data 3.4.2017 la successiva contestazione prevista ex art. 9, comma 4 del d. lvo 8/2016, quindi oltre il termine di 90 gg. dalla ricezione degli atti da parte dell'A.G.
Ha rilevato, infine, la prescrizione dell'avversa pretesa, considerato il decorso di oltre 5 anni dalla presunta contestazione, stante la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 30.6.2022;
Ha concluso, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e con vittoria di spese di lite da distrarre.
Si è costituita in giudizio l' , rappresentando di aver provveduto CP_1 all'annullamento per stralcio dell'ordinanza ingiunzione contestata, ai sensi della legge n. 197 del 29/12/2022, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa stante la natura documentale della stessa. §§§§
Ebbene, parte resistente ha dato atto dell'intervenuto annullamento delle pretese azionate, in data 28.8.2023.
Deve ritenersi pacifico, dunque, che l'annullamento delle pretese dei crediti previdenziali per cui è causa sia avvenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio avvenuta 27.7.2022.
Pertanto, tenuto conto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a resistere ed a proseguire delle parti processuali, la presente controversia deve essere definita con la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
L'intervenuto annullamento della richiesta di versamento previdenziale dedotta in questo giudizio da parte dell'istituto resistente, sebbene successivo rispetto all'introduzione del giudizio, corrobora, confortandola, la fondatezza della domanda formulata dalla parte ricorrente.
Tanto vale ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio da liquidare in ragione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna la parte resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
850,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. N.
55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. – Per_1
Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021. Castrovillari, 07/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO