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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TT IC, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 436/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Piazza Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT PE-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vedi oltre
Resistente/Appellato: vedi oltre
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnato il silenzio-rifiuto dell'Ufficio a fronte di una richiesta di rimborso per tributi versati in eccedenza rispetto alle misure agevolative di cui al D.L. 123/2019 (normativa emergenziale in esito a notori eventi sismici del 2016-2017).
La parte ricorrente -residente nel Comune di Montorio al Vomano (TE)- invoca l'applicazione dell'art. 48 c.
1 bis D.L. 189/2016 (l. conv. 229/2016): “I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24
e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.
Richiama poi l'istante l'art. 8 c.2 D.L. 123/2019 (l. conv. 156/2019), che limita al 40% le somme a restituirsi.
Documenta di avere reso istanza di rimborso in data 4/2/2020, su cui si è formato il silenzio-rifiuto impugnato.
L'istante argomenta su incongruenza di interpretazione che dia rilievo all'inciso ultimo (“Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”), laddove ritenuto decisivo l'avverbio “già”.
Invocando quindi interpretazione costituzionalmente orientata, chiede condannarsi controparte al pagamento di € 779,18; con rivalsa delle spese in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle entrate:
1. argomenta su applicazione della sospensione solo per il periodo 1/1/2017-31/12/2017;
2. afferma che il 60% delle ritenute operate -nel 2017- per l'PE (nessuna ipotesi di rimborso per l'addizionale) ammontano ad € 710,39 e tale somma va diminuita di € 540,00 (quindi fino ad € 170,39) “già rimborsata dal sostituto d'imposta o utilizzata in compensazione”
Rende proposta transattiva su detta somma, con compensazione delle spese;
in caso di non accettazione, chiede limitarsi l'accoglimento del ricorso a detta somma con rivalsa delle spese.
Con successiva memoria del 14/1/2026, l'Ufficio ha addotto di avere effettuato rimborso per somma
(ulteriormente inferiore) di € 131,00 al netto di interessi e su di esse rimodula proposta transattiva.
Con memoria del 16/1/2026 la ricorrente ha dichiarato disponibilità ad accettare a transazione la somma di
€ 213,37 cioè la somma di € 170,39 originariamente proposta ma con aggiunta di € 42,98 (60% delle addizionali comunali, rientranti nella possibilità di rimborso).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente che in adesione a Cass. 23652/2024 ("L'art. 8, comma 2, del D.L. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, deve essere inteso nel senso che dello "sconto" fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al D.L. n. 189 del 2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del D.L. n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, conv. con mod. dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge”), il termine biennale di decadenza (art. 21 D. L.vo 546/1992) -decorrente dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute (Cass.
36482/2023), che nel caso di specie è l'art. 8 c.2 D.L. 123/2019 e rilevabile d'ufficio (Cass. 22399/2017; molteplici conformi)- nel caso di specie non era scaduto all'atto di proposizione della domanda di rimborso.
Il ricorso va parzialmente accolto, con riferimento alla somma di € 213,37 come da proposta transattiva di parte ricorrente con la memoria del 16/1/2026.
Infatti, va certamente scomputata la somma già utilizzata dal contribuente per operazioni di successiva compensazione;
va invece poi considerato nella somma a rimborsarsi anche l'addendo dovuto ad addizionali locali.
Il regime delle spese segue la compensazione, stante: il rilevato necessario intervento di pronuncia della
Corte di cassazione;
la precisazione di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul procedimento n. 436 del 205 così decide:
• accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento di euro 213,37 in favore di parte ricorrente;
con gli interessi legali dall'istanza di rimborso al saldo;
• compensa le spese.
Teramo 19/1/2026 Il giudice monocratico(dott. Nicola Valletta)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TT IC, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 436/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Piazza Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT PE-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vedi oltre
Resistente/Appellato: vedi oltre
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnato il silenzio-rifiuto dell'Ufficio a fronte di una richiesta di rimborso per tributi versati in eccedenza rispetto alle misure agevolative di cui al D.L. 123/2019 (normativa emergenziale in esito a notori eventi sismici del 2016-2017).
La parte ricorrente -residente nel Comune di Montorio al Vomano (TE)- invoca l'applicazione dell'art. 48 c.
1 bis D.L. 189/2016 (l. conv. 229/2016): “I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24
e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.
Richiama poi l'istante l'art. 8 c.2 D.L. 123/2019 (l. conv. 156/2019), che limita al 40% le somme a restituirsi.
Documenta di avere reso istanza di rimborso in data 4/2/2020, su cui si è formato il silenzio-rifiuto impugnato.
L'istante argomenta su incongruenza di interpretazione che dia rilievo all'inciso ultimo (“Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”), laddove ritenuto decisivo l'avverbio “già”.
Invocando quindi interpretazione costituzionalmente orientata, chiede condannarsi controparte al pagamento di € 779,18; con rivalsa delle spese in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle entrate:
1. argomenta su applicazione della sospensione solo per il periodo 1/1/2017-31/12/2017;
2. afferma che il 60% delle ritenute operate -nel 2017- per l'PE (nessuna ipotesi di rimborso per l'addizionale) ammontano ad € 710,39 e tale somma va diminuita di € 540,00 (quindi fino ad € 170,39) “già rimborsata dal sostituto d'imposta o utilizzata in compensazione”
Rende proposta transattiva su detta somma, con compensazione delle spese;
in caso di non accettazione, chiede limitarsi l'accoglimento del ricorso a detta somma con rivalsa delle spese.
Con successiva memoria del 14/1/2026, l'Ufficio ha addotto di avere effettuato rimborso per somma
(ulteriormente inferiore) di € 131,00 al netto di interessi e su di esse rimodula proposta transattiva.
Con memoria del 16/1/2026 la ricorrente ha dichiarato disponibilità ad accettare a transazione la somma di
€ 213,37 cioè la somma di € 170,39 originariamente proposta ma con aggiunta di € 42,98 (60% delle addizionali comunali, rientranti nella possibilità di rimborso).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente che in adesione a Cass. 23652/2024 ("L'art. 8, comma 2, del D.L. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, deve essere inteso nel senso che dello "sconto" fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al D.L. n. 189 del 2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del D.L. n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, conv. con mod. dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge”), il termine biennale di decadenza (art. 21 D. L.vo 546/1992) -decorrente dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute (Cass.
36482/2023), che nel caso di specie è l'art. 8 c.2 D.L. 123/2019 e rilevabile d'ufficio (Cass. 22399/2017; molteplici conformi)- nel caso di specie non era scaduto all'atto di proposizione della domanda di rimborso.
Il ricorso va parzialmente accolto, con riferimento alla somma di € 213,37 come da proposta transattiva di parte ricorrente con la memoria del 16/1/2026.
Infatti, va certamente scomputata la somma già utilizzata dal contribuente per operazioni di successiva compensazione;
va invece poi considerato nella somma a rimborsarsi anche l'addendo dovuto ad addizionali locali.
Il regime delle spese segue la compensazione, stante: il rilevato necessario intervento di pronuncia della
Corte di cassazione;
la precisazione di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul procedimento n. 436 del 205 così decide:
• accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento di euro 213,37 in favore di parte ricorrente;
con gli interessi legali dall'istanza di rimborso al saldo;
• compensa le spese.
Teramo 19/1/2026 Il giudice monocratico(dott. Nicola Valletta)