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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 927/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Del Piano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 45/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 497 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso d'accertamento TASI per l'anno 2017 del Comune di Castel del Piano.
La contribuente faceva presente che il marito abitava in Semproniano e che lei per ragioni di lavoro e di assistenza al padre era poso presente nella sua abitazione;
ed il Comune negli anni precedenti non aveva mai sollevato il problema del suo diritto all'esenzione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto respingeva il ricorso poiché dai documenti versati in atti non poteva riconoscersi il requisito della dimora abituale, in quanto i consumi sono incompatibili con quest'ultima.
Appella la contribuente sulla scorta di due motivi.
Il primo ritiene che non siano stati apprezzati sufficientemente gli elementi che militano a favore della esistenza della sua dimora abituale a Castel del Piano;
i suoi spostamenti che hanno determinato un basso livello di consumi delle utenze domestiche sono giustificati da ragioni oggettive. Si tratta dell'unica abitazione di proprietà dell'appellante nella quale risiede dal 1998 e dal 2004 anche con il figlio Nominativo_2. Va tenuto presente che ella otteneva il trasferimento presso un istituto scolastico sito in Castel del Piano sin dall'anno scolastico 2023/24, ove attualmente insegna, e non è più soggetta agli spostamenti sostenuti per esigenze lavorative.
Il secondo lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali che avrebbero potuto dimostrare la sua dimora abituale.
Si costituiva il giudizio il Comune di Castel del Piano che faceva presente come in sede di mediazione avesse richiesto documentazione per poter annullare l'atto impugnato che non è mai stata depositata. Nel merito chiedeva che l'appello fosse respinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto.
Il basso livello dei consumi delle utenze domestiche non è argomento che abbia un valore di prova in astratto perchè è necessario verificare in concreto se i consumi sono adeguati rispetto alle modalità concrete di fruizione dell'immobile.
Nel caso di specie, però, anche dando credito alla ricostruzione delle modalità di vita in quell'anno della contribuente, i consumi sono così bassi dal momento che le bollette comprendono come importo quasi esclusivamente il costo fisso che prescinde dall'entità dei consumi.
L'effettuazione delle prove testimoniali risulta, pertanto, superflua poichè anche laddove fossero provate le crattersitiche della vita della contribuente nell'anno di imposta, la considerazione appena svolta per repingere il ricorso conserverebbe intatto il suo valore di prova.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna la contribuente a rifondere al Comune di Castel del Piano le spese della presente fase pari a € 500 oltre accessori di legge. Firenze 17 febbraio 2026 IL PRESIDENTE
ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo -
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 927/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Del Piano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 45/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 497 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso d'accertamento TASI per l'anno 2017 del Comune di Castel del Piano.
La contribuente faceva presente che il marito abitava in Semproniano e che lei per ragioni di lavoro e di assistenza al padre era poso presente nella sua abitazione;
ed il Comune negli anni precedenti non aveva mai sollevato il problema del suo diritto all'esenzione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto respingeva il ricorso poiché dai documenti versati in atti non poteva riconoscersi il requisito della dimora abituale, in quanto i consumi sono incompatibili con quest'ultima.
Appella la contribuente sulla scorta di due motivi.
Il primo ritiene che non siano stati apprezzati sufficientemente gli elementi che militano a favore della esistenza della sua dimora abituale a Castel del Piano;
i suoi spostamenti che hanno determinato un basso livello di consumi delle utenze domestiche sono giustificati da ragioni oggettive. Si tratta dell'unica abitazione di proprietà dell'appellante nella quale risiede dal 1998 e dal 2004 anche con il figlio Nominativo_2. Va tenuto presente che ella otteneva il trasferimento presso un istituto scolastico sito in Castel del Piano sin dall'anno scolastico 2023/24, ove attualmente insegna, e non è più soggetta agli spostamenti sostenuti per esigenze lavorative.
Il secondo lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali che avrebbero potuto dimostrare la sua dimora abituale.
Si costituiva il giudizio il Comune di Castel del Piano che faceva presente come in sede di mediazione avesse richiesto documentazione per poter annullare l'atto impugnato che non è mai stata depositata. Nel merito chiedeva che l'appello fosse respinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto.
Il basso livello dei consumi delle utenze domestiche non è argomento che abbia un valore di prova in astratto perchè è necessario verificare in concreto se i consumi sono adeguati rispetto alle modalità concrete di fruizione dell'immobile.
Nel caso di specie, però, anche dando credito alla ricostruzione delle modalità di vita in quell'anno della contribuente, i consumi sono così bassi dal momento che le bollette comprendono come importo quasi esclusivamente il costo fisso che prescinde dall'entità dei consumi.
L'effettuazione delle prove testimoniali risulta, pertanto, superflua poichè anche laddove fossero provate le crattersitiche della vita della contribuente nell'anno di imposta, la considerazione appena svolta per repingere il ricorso conserverebbe intatto il suo valore di prova.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna la contribuente a rifondere al Comune di Castel del Piano le spese della presente fase pari a € 500 oltre accessori di legge. Firenze 17 febbraio 2026 IL PRESIDENTE
ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo -