Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2003, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES0 1 847 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7 Oggetto LION LAVORO Lavoro Composta dagli Tll.ri Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Rei. ė Presidente R.G. N. 20289/01 Cron. 4263 Cons giere Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Re p. Dot Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 19/11/02 ConsigliereDott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: F.F.
3.5. S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO 1 SOCIETA' TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA -.G_ FARAVELL 27. presso lo studio de l'avvocato ARTURO MARESCA, chc lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO CARINCI, RAFFAELE DE TICA TAMAJO, PAOLO TOSI, ENZO MORRICO, SALVATORE TRIFIRO', GERARDO VESCI, giusta delega in - ricorrente 2002 contro 4669 DI FELICE FRANCO, GERMANT GIANFRANCO, GIORDANENGO -1- ORESIE, MOTTURA PIERGIORGIO, elettivamente domiciliati ROMA V_A BRUXELLES 20 presso lo studio dell'avvocato GIOVANNT PATRIZI, che li rappresenta el ditendo unitamente agli avvocati RICCARDO GRIPPALDI, ADOLFO BIOLE', giusta deleça in atti;
- controricorrenti avverso a sentenza n. 7273/00 T ibunaledel di TORINO, depositata il 29/07/00 R.G.N. 1418/99; ucina la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/02 da Consigliere Dott.ERMINIO RAVAGNANI udio l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l rigetto del ricorso. 2Г У Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, con la sentenza indicata in cpigrafe, il Tribunale di Torino, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla S.p.A. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449. rigettava l'appello della Società e confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato ai lavoratori attuali resistenti indicati in epigrafe, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno;
rilevato altresì che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello Stato) e che gli intimati hanno resistito con controricorso;
considerato che
con i tre motivi di ricorso ampiamente argomentali e denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 © degli artt. 4 c 5 della legge 23 luglio 1991 n.223- la società deduce (in estrema sintesi); a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato- una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in ccccdenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area divorsa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 c 5 della medesima;
3 b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
ritenuto che
entrambe le tesi suesposto sono state giudicate infondate dallc Sezioni Unite della Corte, le quali -investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991. intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla hase della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che. pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge. non assumendo la contrattazione collettiva nelle suddette previsioni normative -- una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventortesimo, legge n. 662 del 1996)"'; considerato che tale indirizzo (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616) merita di essere condiviso, allese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce c la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
considerato, infine, che le peculiarità della controversia e l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliamo la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI TRO. EDA OGNI SPESA, TASSA la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. RITTO AI SENSI DELL'ART. 10 4.-73 N. 533 Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2002 Il Presidente estensore Muin's RovagnaniMumionia CELLIBRE Depositato in Cancelleria 2003Oggi, FEB. 7603 CANCELLERE 5