Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/01/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 12888/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 PATERNOSTER EMILIA;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Mastrorilli;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere la rideterminazione della pensione indiretta n. n. 20084594 CAT SO tenendo conto CP_1 dei benefici spettanti al de cuius, Persona_1 previsti dall'art. 13, comma 8, legge 257/1992 – è per quanto di ragione fondata per le ragioni di seguito illustrate. Venendo all'esame del merito della controversia va osservato che è effettivamente documentato (oltre che pacifico) il godimento, da parte della ricorrente, del suddetto trattamento pensionistico in quanto coniuge del sig. . Persona_1 A fronte di tanto, è anche documentato che la sentenza del Tribunale di Bari n. 9532/2007 (non impugnata) abbia condannato l' al riconoscimento, in favore del sig. CP_1
dei benefici ex art. 13, comma 8, legge n. Persona_1 257/92 (nella versione ratione temporis anteriore al d.l. 30.09.2003 conv. in l. 426/2003) per il periodo dal 27.8.1973 al 30.4.1991. A fronte della chiarezza della precitata sentenza di condanna, l' pacificamente ha provveduto al pagamento CP_1 della pensione indiretta in favore della odierna ricorrente senza provvedere alle maggiorazioni stabilite dal precitato art. 13, comma 8, legge n. 257/92.
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2 L'accoglimento dell'eccezione di decadenza in relazione a gran parte del lasso temporale oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese di lite per 2/3 e di condannare l' alla rifusione della restante quota – CP_1 liquidata con una decurtazione del 20% in relazione della relativa semplicità delle questioni di causa - in ragione della sua prevalente soccombenza con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente antistatario.
P.Q.M.
- accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna l' a rideterminare la pensione indiretta CP_1 percepita dalla ricorrente a far data dal 28.11.2019 tenendo in considerazione dei benefici ex art. 13, comma 8, legge n. 257/92 (nella versione ratione temporis anteriore al d.l. 30.09.2003 conv. in l. 426/2003) per il periodo dal 27.8.1973 al 30.4.1991 oltre al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui singoli differenziali arretrati (sempre a far data dal 28.11.2019) e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna l' alla CP_1 rifusione della restante quota che liquida complessivamente in Euro 980,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge con distrazione.
Bari, 30/01/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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