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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9805/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9805/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
ROMANA, elettivamente domiciliata in VIA RIZZOLI N. 1/2 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. GORI FRANCESCA ROMANA
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTALDO Controparte_1 C.F._2
DONATA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA SERENISSIMA 60 CASTELFRANCO
VENETO presso il difensore avv. CASTALDO DONATA
RICORRENTI
P.M.INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 31.07.2024 (nata a [...], il Parte_1
26/05/1971) e (nato a [...] il [...]) proponevano Controparte_1 domanda cumulativa di separazione e divorzio, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Galliera (BO) trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2009 Atto 11 p.1 (doc. 2) optando per la scelta del regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata una GL: (nata il [...]). Per_1
pagina 1 di 6 Con il ricorso, le parti chiedevano la pronuncia sul vincolo, di separazione e di divorzio, e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della GL minore.
Con decreto (30.08.2024), il Giudice delegato fissava per il 27.11.2024 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, cui nelle more è stato riassegnato il fascicolo, tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1)- I coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti esercitando entrambi la professione di commercialista- liberi professionisti: la Dott.ssa con studio ed attività a Bologna ed il Pt_1
Dr. con studio ed attività a Castelfranco Veneto (TV) e conseguentemente entrambi non CP_1 svolgono domande a titolo di concorso nel mantenimento a carico dell'uno e dell'altro coniuge, non ricorrendone i presupposti ex lege.
2)- Il Dr. ha la sua personale residenza ed ha sempre vissuto nel corso della vita Controparte_1 matrimoniale nel Comune di Castelfranco Veneto(TV); dapprima in Via Europa e successivamente, dal 2013, nell'abitazione di Via Marche n. 2, dallo stesso acquistata, per disporre di una casa di dimensioni più grandi per la famiglia nella prospettiva di un possibile ed eventuale futuro trasferimento. Nel corso della vita matrimoniale, il dott. raggiungeva la propria famiglia CP_1 ogni fine settimana e in ogni occasione di eventi pubblici della GL, se necessario anche durante la settimana, oltre a trascorrere con la moglie e la GL le vacanze. La Dott.ssa nel corso del Pt_1 matrimonio, come tutt'ora, abita nell'appartamento di proprietà della sua famiglia posto in Comune di Malalbergo (BO) dove ha, dalla sua nascita da sempre e tutt'ora, vissuto con lei la GL;
Per_1
3)- La minore viene affidata ad entrambi i genitori che ne cureranno in comune accordo Per_1 l'allevamento, l'istruzione e l'educazione e viene collocata presso la casa della madre in Malalbergo (BO), Via Nazionale n.175 dove, da quando è nata, ha la residenza ed il centro dei suoi interessi affettivi e quotidiani;
4)- incontrerà il padre nel luogo da entrambi concordato, in base ai reciproci impegni di lavoro Per_1 per il Dr. e scolastici per , anche in riferimento a quelli dipendenti dall'attività CP_1 Per_1 agonista di danza sportiva che le occupa molto del suo tempo libero;
il padre incontrerà la GL alternativamente con la madre due fine settimana al mese – dal venerdì sera alla domenica pomeriggio- ovvero in altro periodo anche infrasettimanale da stabilirsi di volta in volta tra padre e GL, secondo gli impegni di entrambi.
5)- Il padre corrisponderà alla madre a titolo di concorso per le spese di mantenimento della GL
, da pagarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € Per_1
1.000,00 -da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT- in cui sono compresi i costi per le esigenze e spese della minore previste dal protocollo del Tribunale di Bologna;
6)- Il padre altresì concorrerà al mantenimento della GL nelle spese straordinarie nella Per_1 misura del 50% che saranno previamente concordate tra i genitori e rimborsate dall'uno all'altro che le abbia anticipate entro la fine di ogni mese, previa esibizione della corrispondente documentazione di spesa: abbigliamento non ordinario, spese mediche tutte, nessuna esclusa e/o eccettuata, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale ivi comprese quelle necessarie specialistiche, quali a titolo non esaustivo quelle per i dentista, le visite oculistiche e quant'altro dovessero essere nel tempo a lei necessarie, tasse ed assicurazione richieste dall'istituto scolastico, contributo volontario scolastico, libri, gite scolastiche, attività sportiva anche per quella a livello agonistico che già pratica di danza sportiva con conseguenti spese per l'attrezzatura tutta necessaria (anche l'abbigliamento/costumi) , iscrizioni a gare e tornei, costi per le corrispondenti trasferte quali vitto ed alloggio in caso di pernottamento, viaggi studio- vacanze- costo passaporto, eventuali lezioni private e/o tutor e tutto
pagina 2 di 6 quanto non qui elencato che comporti spese necessarie alla vita, all'accrescimento ed al benessere di
; Per_1
7)- Il padre trascorrerà con la GL 15 giorni delle vacanze estive in luogo di villeggiatura nel Per_1 mese di luglio o nel mese di agosto che preferibilmente decideranno insieme sulla base sei reciproci impegni;
8)- Alternativamente, di anno in anno, trascorrerà il giorno della vigilia di Natale -24 Per_1 dicembre- o quello di Natale- 25 dicembre presso l'uno o l'altro genitore e quindi con il padre cinque giorni delle vacanze scolastiche di tale periodo in luogo di villeggiatura che decideranno insieme.
9)- Per le festività pasquali, passerà la giornata di Pasqua alternativamente un anno con il Per_1 padre ed uno con la madre. Per le altre ricorrenze festive ivi compresi i compleanni il padre concorderà con la GL i giorni da trascorrere insieme. Per_1
- Viene allegato al presente ricorso il piano genitoriale di sottoscritto da entrambi i genitori Per_1
(doc. 16)
10)- I genitori esprimono il loro reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto della GL
. Per_1
11)- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente
a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento. 12)- Le spese del procedimento per separazione sono assunte da entrambe le parti nella misura del
50% ciascuno;
il pagamento dei compensi professionali dei legali costituiti in giudizio è a carico di ciascuno dei ricorrenti, ognuno per il proprio difensore.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la GL della coppia, ancora minorenne, sia in termini di suo mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del suo diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la madre (in Malalbergo (BO), Via Nazionale n.175) e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Si precisa che i genitori esprimono il loro reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto della GL . Per_1
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età della GL e dei tempi di permanenza di essa con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pagina 3 di 6 pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra: nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...]. Controparte_1
Unitisi in matrimonio con rito civile in Galliera (BO) trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2009 Atto 11 p.1 (doc. 2) optando per la scelta del regime di separazione dei beni.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone l'affido della minore GL ad entrambi i genitori che ne cureranno in comune Per_1 accordo l'allevamento, l'istruzione e l'educazione con suo collocamento presso la casa della madre in Malalbergo, Via Nazionale n.175; dà atto e dispone che il padre incontri la GL alternativamente due fine settimana al mese – dal Per_1 venerdì sera alla domenica pomeriggio - ovvero in altro periodo anche infrasettimanale da stabilirsi di volta in volta tra padre e GL, secondo gli impegni di entrambi. dà atto e dispone che il padre Dr.F.Squizzato corrisponda alla madre a titolo di concorso per le spese di mantenimento della GL , da pagarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, la Per_1 somma mensile di € 1.000,00 -da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT- in cui sono compresi i costi per le esigenze e spese della minore previste dal protocollo del Tribunale di Bologna;
dà atto e dispone che il padre concorra nel mantenimento della GL per le Controparte_2 Per_1 spese straordinarie nella misura del 50% che saranno previamente concordate tra i genitori e rimborsate dall'uno all'altro che le abbia anticipate entro la fine di ogni mese, previa esibizione della corrispondente documentazione di spesa: abbigliamento non ordinario, spese mediche tutte, nessuna esclusa e/o eccettuata, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale ivi comprese quelle necessarie specialistiche, quali a titolo non esaustivo quelle per i dentista, le visite oculistiche e quant'altro dovessero essere nel tempo a lei necessarie, tasse ed assicurazione richieste dall'Istituto scolastico, contributo volontario scolastico, libri, gite scolastiche, attività sportiva anche per quella a livello agonistico di danza sportiva con conseguenti spese per l'attrezzatura tutta necessaria (anche l'abbigliamento/costumi) , iscrizioni a gare e tornei, costi per le corrispondenti trasferte quali vitto ed alloggio in caso di pernottamento, viaggi studio- vacanze- costo passaporto, eventuali lezioni private e/o tutor e tutto quanto non qui elencato che comporti spese necessarie alla vita, all'accrescimento ed al benessere di;
Per_1
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: pagina 4 di 6 le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto e dispone che il padre trascorra con la GL 15 giorni delle vacanze Controparte_2 Per_1 estive in luogo di villeggiatura nel mese di luglio o agosto che preferibilmente decideranno insieme sulla base sei reciproci impegni;
dà atto e dispone che la minore GL trascorra alternativamente, di anno in anno, il giorno della Per_1
Vigilia di Natale - 24 dicembre o quello di Natale - 25 dicembre presso l'uno o l'altro genitore e quindi con il padre cinque giorni delle vacanze scolastiche di tale periodo in luogo di villeggiatura che decideranno insieme. Disporre altresì che per le festività pasquali, passerà la giornata di Pasqua Per_1 alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre. e che per le altre ricorrenze festive ivi compresi i compleanni il padre concorderà con la GL i giorni da trascorrere insieme. Per_1
dà atto che i coniugi Dott.ssa e Dott. sono economicamente Parte_1 Controparte_3 indipendenti ed autosufficienti e conseguentemente nulla disporre per il loro reciproco concorso nel mantenimento. dispone con separata ordinanza la remissione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divorzio.
Spese compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9805/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
ROMANA, elettivamente domiciliata in VIA RIZZOLI N. 1/2 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. GORI FRANCESCA ROMANA
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTALDO Controparte_1 C.F._2
DONATA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA SERENISSIMA 60 CASTELFRANCO
VENETO presso il difensore avv. CASTALDO DONATA
RICORRENTI
P.M.INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 31.07.2024 (nata a [...], il Parte_1
26/05/1971) e (nato a [...] il [...]) proponevano Controparte_1 domanda cumulativa di separazione e divorzio, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Galliera (BO) trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2009 Atto 11 p.1 (doc. 2) optando per la scelta del regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata una GL: (nata il [...]). Per_1
pagina 1 di 6 Con il ricorso, le parti chiedevano la pronuncia sul vincolo, di separazione e di divorzio, e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della GL minore.
Con decreto (30.08.2024), il Giudice delegato fissava per il 27.11.2024 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, cui nelle more è stato riassegnato il fascicolo, tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1)- I coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti esercitando entrambi la professione di commercialista- liberi professionisti: la Dott.ssa con studio ed attività a Bologna ed il Pt_1
Dr. con studio ed attività a Castelfranco Veneto (TV) e conseguentemente entrambi non CP_1 svolgono domande a titolo di concorso nel mantenimento a carico dell'uno e dell'altro coniuge, non ricorrendone i presupposti ex lege.
2)- Il Dr. ha la sua personale residenza ed ha sempre vissuto nel corso della vita Controparte_1 matrimoniale nel Comune di Castelfranco Veneto(TV); dapprima in Via Europa e successivamente, dal 2013, nell'abitazione di Via Marche n. 2, dallo stesso acquistata, per disporre di una casa di dimensioni più grandi per la famiglia nella prospettiva di un possibile ed eventuale futuro trasferimento. Nel corso della vita matrimoniale, il dott. raggiungeva la propria famiglia CP_1 ogni fine settimana e in ogni occasione di eventi pubblici della GL, se necessario anche durante la settimana, oltre a trascorrere con la moglie e la GL le vacanze. La Dott.ssa nel corso del Pt_1 matrimonio, come tutt'ora, abita nell'appartamento di proprietà della sua famiglia posto in Comune di Malalbergo (BO) dove ha, dalla sua nascita da sempre e tutt'ora, vissuto con lei la GL;
Per_1
3)- La minore viene affidata ad entrambi i genitori che ne cureranno in comune accordo Per_1 l'allevamento, l'istruzione e l'educazione e viene collocata presso la casa della madre in Malalbergo (BO), Via Nazionale n.175 dove, da quando è nata, ha la residenza ed il centro dei suoi interessi affettivi e quotidiani;
4)- incontrerà il padre nel luogo da entrambi concordato, in base ai reciproci impegni di lavoro Per_1 per il Dr. e scolastici per , anche in riferimento a quelli dipendenti dall'attività CP_1 Per_1 agonista di danza sportiva che le occupa molto del suo tempo libero;
il padre incontrerà la GL alternativamente con la madre due fine settimana al mese – dal venerdì sera alla domenica pomeriggio- ovvero in altro periodo anche infrasettimanale da stabilirsi di volta in volta tra padre e GL, secondo gli impegni di entrambi.
5)- Il padre corrisponderà alla madre a titolo di concorso per le spese di mantenimento della GL
, da pagarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € Per_1
1.000,00 -da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT- in cui sono compresi i costi per le esigenze e spese della minore previste dal protocollo del Tribunale di Bologna;
6)- Il padre altresì concorrerà al mantenimento della GL nelle spese straordinarie nella Per_1 misura del 50% che saranno previamente concordate tra i genitori e rimborsate dall'uno all'altro che le abbia anticipate entro la fine di ogni mese, previa esibizione della corrispondente documentazione di spesa: abbigliamento non ordinario, spese mediche tutte, nessuna esclusa e/o eccettuata, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale ivi comprese quelle necessarie specialistiche, quali a titolo non esaustivo quelle per i dentista, le visite oculistiche e quant'altro dovessero essere nel tempo a lei necessarie, tasse ed assicurazione richieste dall'istituto scolastico, contributo volontario scolastico, libri, gite scolastiche, attività sportiva anche per quella a livello agonistico che già pratica di danza sportiva con conseguenti spese per l'attrezzatura tutta necessaria (anche l'abbigliamento/costumi) , iscrizioni a gare e tornei, costi per le corrispondenti trasferte quali vitto ed alloggio in caso di pernottamento, viaggi studio- vacanze- costo passaporto, eventuali lezioni private e/o tutor e tutto
pagina 2 di 6 quanto non qui elencato che comporti spese necessarie alla vita, all'accrescimento ed al benessere di
; Per_1
7)- Il padre trascorrerà con la GL 15 giorni delle vacanze estive in luogo di villeggiatura nel Per_1 mese di luglio o nel mese di agosto che preferibilmente decideranno insieme sulla base sei reciproci impegni;
8)- Alternativamente, di anno in anno, trascorrerà il giorno della vigilia di Natale -24 Per_1 dicembre- o quello di Natale- 25 dicembre presso l'uno o l'altro genitore e quindi con il padre cinque giorni delle vacanze scolastiche di tale periodo in luogo di villeggiatura che decideranno insieme.
9)- Per le festività pasquali, passerà la giornata di Pasqua alternativamente un anno con il Per_1 padre ed uno con la madre. Per le altre ricorrenze festive ivi compresi i compleanni il padre concorderà con la GL i giorni da trascorrere insieme. Per_1
- Viene allegato al presente ricorso il piano genitoriale di sottoscritto da entrambi i genitori Per_1
(doc. 16)
10)- I genitori esprimono il loro reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto della GL
. Per_1
11)- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente
a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento. 12)- Le spese del procedimento per separazione sono assunte da entrambe le parti nella misura del
50% ciascuno;
il pagamento dei compensi professionali dei legali costituiti in giudizio è a carico di ciascuno dei ricorrenti, ognuno per il proprio difensore.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la GL della coppia, ancora minorenne, sia in termini di suo mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del suo diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la madre (in Malalbergo (BO), Via Nazionale n.175) e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Si precisa che i genitori esprimono il loro reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto della GL . Per_1
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età della GL e dei tempi di permanenza di essa con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pagina 3 di 6 pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra: nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...]. Controparte_1
Unitisi in matrimonio con rito civile in Galliera (BO) trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2009 Atto 11 p.1 (doc. 2) optando per la scelta del regime di separazione dei beni.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone l'affido della minore GL ad entrambi i genitori che ne cureranno in comune Per_1 accordo l'allevamento, l'istruzione e l'educazione con suo collocamento presso la casa della madre in Malalbergo, Via Nazionale n.175; dà atto e dispone che il padre incontri la GL alternativamente due fine settimana al mese – dal Per_1 venerdì sera alla domenica pomeriggio - ovvero in altro periodo anche infrasettimanale da stabilirsi di volta in volta tra padre e GL, secondo gli impegni di entrambi. dà atto e dispone che il padre Dr.F.Squizzato corrisponda alla madre a titolo di concorso per le spese di mantenimento della GL , da pagarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, la Per_1 somma mensile di € 1.000,00 -da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT- in cui sono compresi i costi per le esigenze e spese della minore previste dal protocollo del Tribunale di Bologna;
dà atto e dispone che il padre concorra nel mantenimento della GL per le Controparte_2 Per_1 spese straordinarie nella misura del 50% che saranno previamente concordate tra i genitori e rimborsate dall'uno all'altro che le abbia anticipate entro la fine di ogni mese, previa esibizione della corrispondente documentazione di spesa: abbigliamento non ordinario, spese mediche tutte, nessuna esclusa e/o eccettuata, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale ivi comprese quelle necessarie specialistiche, quali a titolo non esaustivo quelle per i dentista, le visite oculistiche e quant'altro dovessero essere nel tempo a lei necessarie, tasse ed assicurazione richieste dall'Istituto scolastico, contributo volontario scolastico, libri, gite scolastiche, attività sportiva anche per quella a livello agonistico di danza sportiva con conseguenti spese per l'attrezzatura tutta necessaria (anche l'abbigliamento/costumi) , iscrizioni a gare e tornei, costi per le corrispondenti trasferte quali vitto ed alloggio in caso di pernottamento, viaggi studio- vacanze- costo passaporto, eventuali lezioni private e/o tutor e tutto quanto non qui elencato che comporti spese necessarie alla vita, all'accrescimento ed al benessere di;
Per_1
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: pagina 4 di 6 le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto e dispone che il padre trascorra con la GL 15 giorni delle vacanze Controparte_2 Per_1 estive in luogo di villeggiatura nel mese di luglio o agosto che preferibilmente decideranno insieme sulla base sei reciproci impegni;
dà atto e dispone che la minore GL trascorra alternativamente, di anno in anno, il giorno della Per_1
Vigilia di Natale - 24 dicembre o quello di Natale - 25 dicembre presso l'uno o l'altro genitore e quindi con il padre cinque giorni delle vacanze scolastiche di tale periodo in luogo di villeggiatura che decideranno insieme. Disporre altresì che per le festività pasquali, passerà la giornata di Pasqua Per_1 alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre. e che per le altre ricorrenze festive ivi compresi i compleanni il padre concorderà con la GL i giorni da trascorrere insieme. Per_1
dà atto che i coniugi Dott.ssa e Dott. sono economicamente Parte_1 Controparte_3 indipendenti ed autosufficienti e conseguentemente nulla disporre per il loro reciproco concorso nel mantenimento. dispone con separata ordinanza la remissione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divorzio.
Spese compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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