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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2866/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: , Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F.: ) e (C.F.: ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
quali eredi di (C.F.: ), deceduto in data Parte_4 C.F._7
28.01.2023,elettivamente domiciliati Bovalino, via G. Calfapetra, 9, presso lo studio dell'avv.
che li rappresenta e difende giusta procura in atti pec: Parte_3
Email_1
RICORRENTI
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato nell'Agenzia di Locri, via Matteotti n. 48, con gli avv.ti Dario Cosimo CP_1
ADORNATO e Massimo AUTIERI, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Roma, rep. 37875, pec: Persona_1
t; Email_2
Pag. 1 a 6 CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di accompagno l. n. 18/80.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 21.08.2023,
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nella qualità di eredi del de cuius deceduto in data Parte_6 Parte_4
28.01.2023, hanno chiesto il riconoscimento dello stato di invalidità al 100% con necessità di accompagnamento ex l. n. 18/1980 in favore del loro dante causa con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata in data 29.04.2021, ovvero della visita medica collegiale del 26.11.2021, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott.
, in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto. Persona_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che il ricorrente è invalido al 100% e bisognevole di assistenza continua a far data dalla data della visita peritale del 16.12.2022.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale in ordine alla data di decorrenza del beneficio invocato. Le parti ricorrenti sostengono che, tenuto conto della documentazione sanitaria presente in atti, tutta risalente ad un periodo antecedente alla data della visita peritale, il periodo di decorrenza dovrebbe essere individuato in quello di presentazione della domanda amministrativa (29.04.2021) o della visita medica collegiale (26.11.2021). CP_1
L'assunto è infondato.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il
Pag. 2 a 6 giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi della legge n. 18/1980, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi.
Questo giudicante, alla luce delle suddette contestazioni, ha ritenuto opportuno sentire a chiarimenti il CTU dott. e ha fissato all'uopo l'udienza del Persona_2
12.03.2025.
Nella precedente fase di ATP il CTU ha riconosciuto che il ricorrente era affetto da:
“• K prostata. • Diabete mellito trattato con ipoglicemizzanti orali. • Gonartrosi bilaterale con deficit nella deambulazione. • Depressione senile di grave entità.• Ipertensione arteriosa.• Deficit statico dinamico”, e ha concluso che: “In base all'esame clinico e ad una ragionata valutazione dei dati semiologici, attraverso l'esame della documentazione esistente nel fascicolo, si può concludere cheil sig. sia invalido al 100%, (cento Parte_4
%) con totale e permanente impossibilita' di svolgere qualunque attivita' lavorativa e necessita di assistenza continua Non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Per quanto concerne la decorrenza della suddetta invalidità, ritengo che, quale data di insorgenza del complesso legale invalidante con necessità di assistenza continua debba ritenersi il mese di DICEMBRE 2022 (data della visita peritale non potendo stabilire con esattezza il deterioramento ulteriore delle condizioni cliniche rispetto alla valutazione da parte della Commissione Medica)”.
Tali conclusioni sono state altresì confermate all'odierna udienza, allorquando il CTU si è riportato agli esiti della consulenza tecnica già depositata.
Pag. 3 a 6 Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal dott. si evince Persona_2
agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, ha proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali ed ha operato, infine, il calcolo riduzionistico.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
Rispetto alle conclusioni peritali, non oggetto di osservazioni ex art. 195 c.p.c., le critiche mosse all'accertamento non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. N. 11054/2002; Cass. N. 7341/2004).
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Per come puntualmente indicato nell'elaborato, il consulente ha avuto modo di constatare il deterioramento clinico del periziando, anche ai fini della decorrenza del beneficio, in sede di esame obiettivo e ha all'uopo precisato che: “ Per quanto concerne la decorrenza (…) ritengo che, quale data di insorgenza del complesso legale invalidante con necessità di assistenza continua debba ritenersi il mese di DICEMBRE 2022 (data della visita peritale non potendo stabilire con esattezza il deterioramento ulteriore delle condizioni cliniche rispetto alla valutazione da parte della Commissione Medica)”.
Le censure mosse alla perizia non denunciano quindi carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa la data di decorrenza del beneficio riconosciuto e quella invece individuata dalle parti (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n.
7341/2004).
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice
Pag. 4 a 6 indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I,
03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Al cospetto di tali specifiche valutazioni le contestazioni contenute in ricorso si prestano, dunque, ad essere considerate generiche deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché rese a seguito di chiarimenti, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Per quanto detto, è accertato il requisito sanitario dell'invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento in capo a con decorrenza dal 16.12.2022, Parte_4
data individuata dal CTU dott. in fase di ATPO. Persona_2
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese di lite, stante l'assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., seguono la soccombenza e visto il DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto della materia previdenziale trattata, dello scaglione di riferimento e dell'esito complessivo della controversia, vengono compensate nella metà e la restante parte, liquidate in complessivi €1.900,00, oltre accessori come per legge, è posta a carico delle parti ricorrenti in favore dell CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso e per l'effetto accerta in capo a (C.F.: Parte_4
) la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. n. 18/1980, C.F._7
con decorrenza dal 16.12.2022 (data della visita peritale) al 28.01.2023 (data del decesso);
Pag. 5 a 6 2. - pone definitivamente a carico dei ricorrenti Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite che si liquidano Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 in complessivi €1.900,00, oltre accessori come per legge, in favore dell CP_1
3.- pone definitivamente a carico dei ricorrenti Parte_1 Parte_2 [...]
e le spese di CTU che si Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
liquidano con separato decreto.
Locri, 11.06.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
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