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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
IL TRIBUNALE DI GENOVA sezione IV civile
Riunito di camera di consiglio nelle persone dei sig.ri:
dott. Domenico Pellegrini presidente dott. Giovanni Maddaleni giudice rel. est.
dott. Matteo Gatti giudice
Ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
Nel procedimento iscritto al n. 7961/2024 V.G.:
promosso da:
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Nei confronti di Amministrazione di sostegno di ( amministratore provvisorio Parte_1 avv. ). Controparte_1
Ed avente ad oggetto: reclamo ex art. 739 cpc
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----
Visto il reclamo, sentiti il difensore della ricorrente e l'amministratore di sostegno provvisorio all'udienza del 31.1.2025
O S S E R V A
Con il ricorso introduttivo l'avv. Paola Tiragallo, “ difensore in forza di mandato già in atti, della sig,ra “, proponeva reclamo ex art. 739 cpc contro il decreto Parte_1
15.11.202 telare di questo Tribunale aveva provveduto, in via provvisoria, alla nomina di amministratore di sostegno della sig.ra individuandolo Pt_1 nella persona dell'avv. Controparte_1
1 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
In contestazione è il fatto che, secondo parte reclamante, il giudice tutelare avrebbe dovuto nominare quale amministratore provvisorio l'avv. Paola Tiragallo, che la Pt_1 avvalendosi del diritto riconosciuto dal primo comma dell'art. 408 c.c., aveva pro a nominare in via preventiva con atto notarile del 17.4.2023. Come noto, ai sensi del comma secondo dell'art. 408 c.c., in caso di designazione in via preventiva dell'amministrazione di sostegno, la indicazione del futuro beneficiario può essere disattesa dal giudice tutelare solo in presenza di “ gravi motivi “. Col decreto in reclamo il giudice tutelare rilevava che la beneficiaria in sede di ascolto ( udienza 21.10.2024 ), stante il suo grave stato di decadimento cognitivo, non è stata in grado di confermare la già espressa volontà che la nomina ricadesse sulla persona dell'avv. Tiragallo;
che la manca di una rete familiare di protezione ( l'unico affine Pt_1 sembrerebbe essere un a parte del marito residente a Potenza, già designato quale amministratore di sostegno e erede universale, secondo il riferito dall'avv. Tiragallo, con cui però la anziana donna aveva interrotto i rapporti dopo la pandemia di covid ); che tutte le notizie relative alla anziana donna provenivano dallo stesso avvocato Tiragallo, che la situazione di decadimento cognitivo della alla data dell'ascolto, Pt_1 era di tale gravità da far dubitare “ che potesse essere in grad cuni mesi or sono valido mandato alla lite all'avv. Tiragallo per la presentazione di ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno “; che l'avv. Tiragallo non risulta iscritta nell'elenco dei professionisti- amministratori di sostegno;
Su tali premesse il giudice tutelare, proprio in considerazione della mancanza di fonti informative diverse rispetto all'avv. Tiragallo, riteneva necessario procedere alla nomina, in via provvisoria, di un soggetto terzo al fine di potere accertare la situazione della ricorrente in modo oggettivo e imparziale. La reclamante evidenziava in sede di reclamo che:
- Il fatto che al momento della audizione la non fosse risultata in grado di Pt_1 confermare la volontà espressa davanti al N n ha alcuna rilevanza dato che l'istituto della designazione preventiva è proprio finalizzato a consentire alle persone capaci di provvedere alla designazione per il tempo in cui avrebbero perduto tale capacità;
- Il fatto che l'avv. Tiragallo non risulti iscritto nell'elenco dei professionisti – amministratori di sostegno non ha rilevanza in quanto tale iscrizione vale per il caso in cui il giudice, in mancanza di preventiva designazione o di familiari idonei, debba procedere alla nomina di un terzo;
- Contestava il fatto che la non sarebbe stata capace al momento del rilascio Pt_1 della procura alle liti pr o una serie di certificazioni antecedenti a tale momento che ne evidenziavano la capacità e rilevando che l'aggravamento delle capacità cognitive dell'anziana donna sarebbe stato verosimilmente da ricondurre alle conseguenze dei due ricoveri di poco successivi al momento del rilascio della procura alle liti. E, per tali motivi, chiedeva la revoca della nomina dell'avv. quale suo CP_1 amministratore provvisorio e la sostituzione con l'avv. Tiragallo, già nominato in via preventiva.
Ciò premesso,
O S S E R V A 2 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
L'avv. Paolo Tiragallo è stata designata in via preventiva dalla come suo futuro Pt_1 amministratore di sostegno, con atto a rogito Notaio va del 17.4.2023; Per_1 col medesimo atto la ha provveduto a revocar ignazione del sig. Pt_1 Per_2
, residente a [...]fettuata sempre con atto Notaio in data 31
[...] Per_1 anche tale designazione in sostituzione di precedente designazione dell'anno 2013 quando era stata indicato tale sig.ra ). Per_3
In data 17.1.2023 la sig.ra e itata presso l'Ospedale Galliera e in quella Pt_1 sede, pur essendo stata iata una condizione di fragilità, la stessa era stata ricondotta in via prevalente a questioni di ordine fisico e, pur a fronte della esistenza di fenomeni depressivi, le capacità cognitive della donna erano state giudicate integre;
anche alla successiva visita del 7.7.2023 le capacità cognitive della erano state Pt_1 giudicate integre sempre a seguito di visita presso l'Ospedale Galliera. E' solo con la successiva visita del 28.7.2023 che inizia a manifestarsi il declino cognitivo della donna;
scrive infatti il dott. già autore delle due precedenti Parte_2 certificazioni: “ alla visita attuale paziente fusa rispetto alla p ( illeggibile ) del 7.7., lieve disorientamento nel tempo, deficit di richiam ( illeggibile ) e agitazione di base dovuta a ricordi confusi ( con deliri di maltra…( illeggibile ) in merito a luoghi immaginari visitati ) riguardanti il periodo recente “. Alla successiva visita del 17.5.2024 sempre il dott. certifica un declino cognitivo Pt_2 lieve con disorientamento temporale. Il mandato alle liti è raccolto dall'avv. Tiragallo in data 15.7.2024, dopo una notte particolarmente agitata, lo stesso giorno in cui l'anziana donna sarà ricoverata per problematiche di natura cardiaca. In sede di ricovero, oltre alle patologie fisiche e al declino cognitivo, viene evidenziata la presenza di delirium ipercinetico. Con la successiva visita geriatrica dell'ottobre 2024 il dott. evidenzia che “ la Pt_2 paziente è vigile e tranquilla ma rallentata e confusa ( disorientata nel , deficit severo memoria breve,, deficit di attenzione, tendenza di deragliamento del discorso )” .
Da quanto sopra emerge con evidenza che quando il 17.4.2023 la sig.ra ha Pt_1 designato l'avv. Tiragallo come proprio futuro amministratore di sost ur trovandosi in una condizione di fragilità a cagione delle difficoltà di deambulazione e della presenza di uno stato depressivo, presentava capacità cognitive sostanzialmente integre. Va inoltre sottolineato che la si era determinata a designare il proprio Pt_1 futuro amministratore di sostegno già f 13, all'età di 82 anni, quando certamente le sue condizioni psicofisiche erano migliori di quelle del 2023, e ciò a conferma di una volontà, quella di decidere la persona che avrebbe dovuto assisterla, risalente nel tempo e dunque, per quanto risulta, autonoma e ben ponderata;
la stessa volontà di revocare la designazione del appare del tutto coerente e razionale laddove si tenga conto del Per_2 fatto che il desig in quanto residente a [...], avrebbe avuto serie difficoltà di ordine logistico ad assisterla. Parimenti coerente la scelta di indicare quale amministratore di sostegno il difensore che, in considerazione delle sue patologie fisiche, già la assisteva nelle varie pratiche amministrative, nei rapporti contrattuali con le badanti, nei rapporti condominiali e, in generale, nel disbrigo dei propri affari.
3 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
E' poi vero che il fatto che, al momento dell'audizione davanti al giudice tutelare, la non fosse in grado di confermare la precedente volontà, per le sue evidenti Pt_1 atiche cognitive, non abbia alcuna rilevanza, atteso che l'istituto della designazione preventiva è proprio finalizzato a permettere alla persona capace di designare il soggetto da cui desidera essere coadiuvato per il tempo in cui avrà perduto le proprie capacità intellettive;
ed è parimenti vero che il soggetto designato preventivamente, alla stregua dei familiari, non deve essere necessariamente iscritto negli elenchi del Tribunale. E' però vero, ed in questo il Collegio ritiene di dover condividere le perplessità espresse dal giudice tutelare, che residuino dubbi, peraltro impossibili da sciogliere a posteriori, in merito capacità della di rilasciare il mandato alle liti in data 15.7.2024; senza che Pt_1 ciò, naturalmente, si che l'avv. Tiragallo ( nell'urgenza di procedere in presenza di condizioni di salute fisica così precarie che ne avrebbero comportato il ricovero e che avrebbero potuto richiedere a breve la presenza di un amministratore di sostegno anche per la autorizzazione di trattamenti terapeutici ) si fosse necessariamente resa conto della ipotetica involuzione delle capacità cognitive della donna. Già dal precedente mese di maggio, infatti, era stato certificato un iniziale declino cognitivo della con Pt_1 disorientamento temporale, la notte precedente il rilascio del mandato la donna era stata particolarmente agitata e quello stesso giorno sarebbe poi stata ricoverata per serie problematiche di natura cardiaca;
non può pertanto escludersi che quello stesso giorno, agitata e spaventata e nel momento di sviluppo di una acuzie cardiaca, ancorchè non ancora chiaramente manifestatasi, la il cui declino cognitivo già era iniziato, aldilà Pt_1 delle apparenze esteriori, potesse av uto la necessaria lucidità. Va però rimarcato che la procura alle liti è stata rilasciata esclusivamente per la richiesta di apertura della procedura di nomina di amministrazione di sostegno, tutela di cui sussistevano tutti i presupposti, e che era effettivamente da richiedere con urgenza anche in ragione della possibilità che a breve termine la dovesse essere coadiuvata anche Pt_1 per la manifestazione del consenso in ambito o. Niente pertanto autorizza a credere che, a fronte della conclamata sussistenza dei presupposti per la nomina di amministratore di sostegno, l'avv. Tiragallo potesse perseguire secondi fini al momento del ricevimento della procura alle liti;
anzi, all'udienza del 31.1.2025, l'amministratore provvisorio ha dichiarato che la ha disposto per testamento a favore di persona Pt_1 diversa dall'avv. Tiragallo;
appa i evidente che se, in astratto, la professionista avesse avuto mire sull'eredità della anziana donna, avrebbe avuto interesse a procrastinare il più possibile il momento della procedura di amministrazione di sostegno. In definitiva, quindi., non si ritengono sussistere i gravi motivi che, stando al disposto dell'art. 408 c.c., devono comunque essere presenti perché il giudice tutelare possa disattendere la designazione che il beneficiario aveva fatto con atto pubblico in condizioni di piena capacità. Ne consegue la revoca della nomina dell'avv. dall'incarico di amministratore di CP_1 sostegno provvisorio della e la sua sos on la persona dell'avv. Tiragallo Pt_1
P. Q. M.
ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto
4 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
REVOCA la nomina dell'avv. dalla carica di amministratore Controparte_1 provvisorio di sostegno di Parte_1
NOMINA l'avv. Paola Ti sostegno provvisorio di
[...]
Parte_1 nova nella camera di consiglio del 31.1.2025
Si comunichi Il Presidente Dott. Domenico Pellegrini
5
IL TRIBUNALE DI GENOVA sezione IV civile
Riunito di camera di consiglio nelle persone dei sig.ri:
dott. Domenico Pellegrini presidente dott. Giovanni Maddaleni giudice rel. est.
dott. Matteo Gatti giudice
Ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
Nel procedimento iscritto al n. 7961/2024 V.G.:
promosso da:
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Nei confronti di Amministrazione di sostegno di ( amministratore provvisorio Parte_1 avv. ). Controparte_1
Ed avente ad oggetto: reclamo ex art. 739 cpc
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Visto il reclamo, sentiti il difensore della ricorrente e l'amministratore di sostegno provvisorio all'udienza del 31.1.2025
O S S E R V A
Con il ricorso introduttivo l'avv. Paola Tiragallo, “ difensore in forza di mandato già in atti, della sig,ra “, proponeva reclamo ex art. 739 cpc contro il decreto Parte_1
15.11.202 telare di questo Tribunale aveva provveduto, in via provvisoria, alla nomina di amministratore di sostegno della sig.ra individuandolo Pt_1 nella persona dell'avv. Controparte_1
1 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
In contestazione è il fatto che, secondo parte reclamante, il giudice tutelare avrebbe dovuto nominare quale amministratore provvisorio l'avv. Paola Tiragallo, che la Pt_1 avvalendosi del diritto riconosciuto dal primo comma dell'art. 408 c.c., aveva pro a nominare in via preventiva con atto notarile del 17.4.2023. Come noto, ai sensi del comma secondo dell'art. 408 c.c., in caso di designazione in via preventiva dell'amministrazione di sostegno, la indicazione del futuro beneficiario può essere disattesa dal giudice tutelare solo in presenza di “ gravi motivi “. Col decreto in reclamo il giudice tutelare rilevava che la beneficiaria in sede di ascolto ( udienza 21.10.2024 ), stante il suo grave stato di decadimento cognitivo, non è stata in grado di confermare la già espressa volontà che la nomina ricadesse sulla persona dell'avv. Tiragallo;
che la manca di una rete familiare di protezione ( l'unico affine Pt_1 sembrerebbe essere un a parte del marito residente a Potenza, già designato quale amministratore di sostegno e erede universale, secondo il riferito dall'avv. Tiragallo, con cui però la anziana donna aveva interrotto i rapporti dopo la pandemia di covid ); che tutte le notizie relative alla anziana donna provenivano dallo stesso avvocato Tiragallo, che la situazione di decadimento cognitivo della alla data dell'ascolto, Pt_1 era di tale gravità da far dubitare “ che potesse essere in grad cuni mesi or sono valido mandato alla lite all'avv. Tiragallo per la presentazione di ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno “; che l'avv. Tiragallo non risulta iscritta nell'elenco dei professionisti- amministratori di sostegno;
Su tali premesse il giudice tutelare, proprio in considerazione della mancanza di fonti informative diverse rispetto all'avv. Tiragallo, riteneva necessario procedere alla nomina, in via provvisoria, di un soggetto terzo al fine di potere accertare la situazione della ricorrente in modo oggettivo e imparziale. La reclamante evidenziava in sede di reclamo che:
- Il fatto che al momento della audizione la non fosse risultata in grado di Pt_1 confermare la volontà espressa davanti al N n ha alcuna rilevanza dato che l'istituto della designazione preventiva è proprio finalizzato a consentire alle persone capaci di provvedere alla designazione per il tempo in cui avrebbero perduto tale capacità;
- Il fatto che l'avv. Tiragallo non risulti iscritto nell'elenco dei professionisti – amministratori di sostegno non ha rilevanza in quanto tale iscrizione vale per il caso in cui il giudice, in mancanza di preventiva designazione o di familiari idonei, debba procedere alla nomina di un terzo;
- Contestava il fatto che la non sarebbe stata capace al momento del rilascio Pt_1 della procura alle liti pr o una serie di certificazioni antecedenti a tale momento che ne evidenziavano la capacità e rilevando che l'aggravamento delle capacità cognitive dell'anziana donna sarebbe stato verosimilmente da ricondurre alle conseguenze dei due ricoveri di poco successivi al momento del rilascio della procura alle liti. E, per tali motivi, chiedeva la revoca della nomina dell'avv. quale suo CP_1 amministratore provvisorio e la sostituzione con l'avv. Tiragallo, già nominato in via preventiva.
Ciò premesso,
O S S E R V A 2 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
L'avv. Paolo Tiragallo è stata designata in via preventiva dalla come suo futuro Pt_1 amministratore di sostegno, con atto a rogito Notaio va del 17.4.2023; Per_1 col medesimo atto la ha provveduto a revocar ignazione del sig. Pt_1 Per_2
, residente a [...]fettuata sempre con atto Notaio in data 31
[...] Per_1 anche tale designazione in sostituzione di precedente designazione dell'anno 2013 quando era stata indicato tale sig.ra ). Per_3
In data 17.1.2023 la sig.ra e itata presso l'Ospedale Galliera e in quella Pt_1 sede, pur essendo stata iata una condizione di fragilità, la stessa era stata ricondotta in via prevalente a questioni di ordine fisico e, pur a fronte della esistenza di fenomeni depressivi, le capacità cognitive della donna erano state giudicate integre;
anche alla successiva visita del 7.7.2023 le capacità cognitive della erano state Pt_1 giudicate integre sempre a seguito di visita presso l'Ospedale Galliera. E' solo con la successiva visita del 28.7.2023 che inizia a manifestarsi il declino cognitivo della donna;
scrive infatti il dott. già autore delle due precedenti Parte_2 certificazioni: “ alla visita attuale paziente fusa rispetto alla p ( illeggibile ) del 7.7., lieve disorientamento nel tempo, deficit di richiam ( illeggibile ) e agitazione di base dovuta a ricordi confusi ( con deliri di maltra…( illeggibile ) in merito a luoghi immaginari visitati ) riguardanti il periodo recente “. Alla successiva visita del 17.5.2024 sempre il dott. certifica un declino cognitivo Pt_2 lieve con disorientamento temporale. Il mandato alle liti è raccolto dall'avv. Tiragallo in data 15.7.2024, dopo una notte particolarmente agitata, lo stesso giorno in cui l'anziana donna sarà ricoverata per problematiche di natura cardiaca. In sede di ricovero, oltre alle patologie fisiche e al declino cognitivo, viene evidenziata la presenza di delirium ipercinetico. Con la successiva visita geriatrica dell'ottobre 2024 il dott. evidenzia che “ la Pt_2 paziente è vigile e tranquilla ma rallentata e confusa ( disorientata nel , deficit severo memoria breve,, deficit di attenzione, tendenza di deragliamento del discorso )” .
Da quanto sopra emerge con evidenza che quando il 17.4.2023 la sig.ra ha Pt_1 designato l'avv. Tiragallo come proprio futuro amministratore di sost ur trovandosi in una condizione di fragilità a cagione delle difficoltà di deambulazione e della presenza di uno stato depressivo, presentava capacità cognitive sostanzialmente integre. Va inoltre sottolineato che la si era determinata a designare il proprio Pt_1 futuro amministratore di sostegno già f 13, all'età di 82 anni, quando certamente le sue condizioni psicofisiche erano migliori di quelle del 2023, e ciò a conferma di una volontà, quella di decidere la persona che avrebbe dovuto assisterla, risalente nel tempo e dunque, per quanto risulta, autonoma e ben ponderata;
la stessa volontà di revocare la designazione del appare del tutto coerente e razionale laddove si tenga conto del Per_2 fatto che il desig in quanto residente a [...], avrebbe avuto serie difficoltà di ordine logistico ad assisterla. Parimenti coerente la scelta di indicare quale amministratore di sostegno il difensore che, in considerazione delle sue patologie fisiche, già la assisteva nelle varie pratiche amministrative, nei rapporti contrattuali con le badanti, nei rapporti condominiali e, in generale, nel disbrigo dei propri affari.
3 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
E' poi vero che il fatto che, al momento dell'audizione davanti al giudice tutelare, la non fosse in grado di confermare la precedente volontà, per le sue evidenti Pt_1 atiche cognitive, non abbia alcuna rilevanza, atteso che l'istituto della designazione preventiva è proprio finalizzato a permettere alla persona capace di designare il soggetto da cui desidera essere coadiuvato per il tempo in cui avrà perduto le proprie capacità intellettive;
ed è parimenti vero che il soggetto designato preventivamente, alla stregua dei familiari, non deve essere necessariamente iscritto negli elenchi del Tribunale. E' però vero, ed in questo il Collegio ritiene di dover condividere le perplessità espresse dal giudice tutelare, che residuino dubbi, peraltro impossibili da sciogliere a posteriori, in merito capacità della di rilasciare il mandato alle liti in data 15.7.2024; senza che Pt_1 ciò, naturalmente, si che l'avv. Tiragallo ( nell'urgenza di procedere in presenza di condizioni di salute fisica così precarie che ne avrebbero comportato il ricovero e che avrebbero potuto richiedere a breve la presenza di un amministratore di sostegno anche per la autorizzazione di trattamenti terapeutici ) si fosse necessariamente resa conto della ipotetica involuzione delle capacità cognitive della donna. Già dal precedente mese di maggio, infatti, era stato certificato un iniziale declino cognitivo della con Pt_1 disorientamento temporale, la notte precedente il rilascio del mandato la donna era stata particolarmente agitata e quello stesso giorno sarebbe poi stata ricoverata per serie problematiche di natura cardiaca;
non può pertanto escludersi che quello stesso giorno, agitata e spaventata e nel momento di sviluppo di una acuzie cardiaca, ancorchè non ancora chiaramente manifestatasi, la il cui declino cognitivo già era iniziato, aldilà Pt_1 delle apparenze esteriori, potesse av uto la necessaria lucidità. Va però rimarcato che la procura alle liti è stata rilasciata esclusivamente per la richiesta di apertura della procedura di nomina di amministrazione di sostegno, tutela di cui sussistevano tutti i presupposti, e che era effettivamente da richiedere con urgenza anche in ragione della possibilità che a breve termine la dovesse essere coadiuvata anche Pt_1 per la manifestazione del consenso in ambito o. Niente pertanto autorizza a credere che, a fronte della conclamata sussistenza dei presupposti per la nomina di amministratore di sostegno, l'avv. Tiragallo potesse perseguire secondi fini al momento del ricevimento della procura alle liti;
anzi, all'udienza del 31.1.2025, l'amministratore provvisorio ha dichiarato che la ha disposto per testamento a favore di persona Pt_1 diversa dall'avv. Tiragallo;
appa i evidente che se, in astratto, la professionista avesse avuto mire sull'eredità della anziana donna, avrebbe avuto interesse a procrastinare il più possibile il momento della procedura di amministrazione di sostegno. In definitiva, quindi., non si ritengono sussistere i gravi motivi che, stando al disposto dell'art. 408 c.c., devono comunque essere presenti perché il giudice tutelare possa disattendere la designazione che il beneficiario aveva fatto con atto pubblico in condizioni di piena capacità. Ne consegue la revoca della nomina dell'avv. dall'incarico di amministratore di CP_1 sostegno provvisorio della e la sua sos on la persona dell'avv. Tiragallo Pt_1
P. Q. M.
ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto
4 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
REVOCA la nomina dell'avv. dalla carica di amministratore Controparte_1 provvisorio di sostegno di Parte_1
NOMINA l'avv. Paola Ti sostegno provvisorio di
[...]
Parte_1 nova nella camera di consiglio del 31.1.2025
Si comunichi Il Presidente Dott. Domenico Pellegrini
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