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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5211 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 864/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Cirino Giovanni BIONDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco ANTIBO, presso il cui studio C.F._2
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso “parere favorevole alla pronuncia della separazione senza previsione di obbligo di mantenimento in favore della Atria, stante l'età della
1 medesima che le consente di attivarsi per la ricerca di un lavoro”.
Posta in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24/09/2025, sulle conclusioni ivi congiuntamente precisate dai procuratori delle parti in conformità all'accordo raggiunto, senza assegnazione dei termini di legge,
stante l'espressa rinuncia in tal senso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 20/01/2023, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dal marito , con cui ha contratto matrimonio a San Controparte_1
DO (ME) il 16/03/2002 e dalla cui unione è nato, a Bronte (CT), il 17/01/2002, il figlio
[...]
Per_1
Ha dedotto la ricorrente che, con il trascorrere del tempo, manifestandosi continui e sempre più frequenti litigi tra i coniugi, a causa di incomprensioni ed intollerabilità caratteriale, era venuto meno ogni possibilità di ricostituire l'affectio maritalis et familiaris, chiedendo di onerare il
[...]
di versarle, a titolo di contributo per il proprio mantenimento, un assegno mensile di € 400,00. CP_1
All'udienza presidenziale del 13/04/2023, comparso personalmente il resistente, non costituitosi, su richiesta del difensore di parte ricorrente, anch'ella personalmente presente., il
Presidente f.f. ha concesso un rinvio per trattative di bonario componimento volte a raggiungere un accordo sulle condizioni di separazione.
Alla successiva udienza presidenziale del 13/06/2023, sentita la ricorrente, nell'impossibilità
di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. ha posto a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente con un assegno mensile di € 300,00
(conformemente alla richiesta della ricorrente, che ha chiesto ridursi a tale importo l'assegno di mantenimento in proprio favore) da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT annuale ex art. 150 disp. att. c.p.c., e ciò in considerazione della più che
2 ventennale unione tra i coniugi iniziata addirittura prima del matrimonio e dell'impegno profuso dalla ricorrente in ambito endofamiliare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31/10/2023 si è costituito Controparte_1
, contestando integralmente il contenuto del ricorso per separazione giudiziale, chiedendo
[...]
la revoca dell'obbligo statuito a suo carico con l'ordinanza presidenziale del 13/06/2023 nonché
l'addebito della separazione alla moglie.
Ammessi gli interrogatori formali reciprocamente deferiti dalle parti, nelle more del prosieguo del giudizio le parti hanno raggiunto e depositato in atti un accordo sulle condizioni della loro separazione personale, sicché la causa è stata posta in decisione all'esito del deposito di note scritte,
disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24/09/2025, sulle conclusioni ivi congiuntamente precisate in conformità all'accordo raggiunto.
Tanto premesso, va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi, atteso che la loro separazione di fatto, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò posto, i coniugi hanno, dunque, chiesto volersi pronunciare la loro separazione personale sulla base delle condizioni concordemente stabilite in seno all'accordo sottoscritto da loro e dai loro procuratori e allegato in atti.
In base a tale accordo, le parti hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare i rispettivi domicili anche all'estero;
2) La Sig.ra rinuncia alla richiesta formulata dell'assegno di mantenimento formulata ed Pt_1
ottenuta a seguito dell'Ordinanza Presidenziale, e conseguentemente entrambi i coniugi dichiarano
di rinunciare al loro reciproco mantenimento. Pertanto, nessun provvedimento di natura economica
deve essere fissato tra le parti.
3 3) Le spese legali vengono compensate tra le parti.”.
A tali condizioni deve aggiungersi quella ulteriore (riportata in seno alle note scritte congiuntamente rassegnate per l'udienza del 25/06/2025 e per quella del 24/09/2025), in base alla quale:
“• Nessun contributo economico va statuito per il figlio che è maggiorenne Persona_2
ed è economicamente autosufficiente.”
L'accordo, come sopra integralmente riportato, può dunque essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In considerazione dell'accordo raggiunto e dell'espressa richiesta in tale senso delle parti, le spese processuali tra le stesse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 864/2023 R.G.:
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1
matrimonio a San DO (ME) il 16/03/2002, alle condizioni di cui in motivazione;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San DO
(ME) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di San DO n. 1, parte 1, anno 2002);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 10.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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