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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2333/2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALEXANDRA MORONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Poppi
(AR), Via Vittorio Veneto, n. 14;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
FEDERICO LEONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, Via dé
Serragli, n. 133;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa chiede che codesto Tribunale, in via assolutamente urgente, previa convocazione dei genitori avanti a sé, voglia così statuire:
1.- SUL REGIME DI AFFIDAMENTO I figli e i figli e Per_1 Per_2 Per_1 Per_2
saranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime di affido condiviso, sebbene collocati prevalentemente presso la residenza della madre. Su entrambi i genitori, pertanto, graverà l'onere di raggiungere l'accordo per assumere tutte le decisioni di maggiore interesse riguardo la loro istruzione, educazione e salute. Inoltre, i genitori dovranno stabilire di comune accordo le linee educative dei minori, con obbligo reciproco di informazione e consultazione al riguardo, adoperandosi affinché agli stessi venga garantita univocità di modelli, di condotte e di principi. La scuola sarà concordemente scelta dai genitori privilegiando possibilmente la scelta dell'istituto più vicino al luogo di residenza dei minori.
2. – DIRITTO DI VISITA Al fine di preservare il rapporto padre – figli e di realizzare nel modo più compiuto l'esercizio della bigenitorialità, il Sig. potrà vedere i figli secondo CP_1
il seguente calendario: - due giorni a settimana e segnatamente il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola con relativo pernottamento quando al padre non spetta il weekend;
il martedì ed il venerdì fino alla domenica sera alle 21h30 quando al padre spetta il relativo fine settimana. In alternativa al martedì e giovedì, il padre, se preferisce, potrà prendere i figli il mercoledì ed il venerdì dall'uscita della scuola fino al giorno successivo, oltre ad un week end alternato. Stante la tenera età del piccolo che è ancora in allattamento, il Per_2
suddetto calendario per lo stesso verrà applicato una volta svezzato e fino ad allora resterà con il padre secondo il calendario ma senza relativo pernottamento presso lo stesso in quanto
2 verrà riaccompagnato a casa della madre entro le 21h30. Durante le festività del periodo natalizio nel seguente modo: - il giorno della vigilia ed il Natale con l'uno e Santo Stefano con l'altro ad anni alterni;
- il capodanno ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore fino al primo Gennaio prima di cena. Per il periodo Pasquale: - ad anni alterni la Pasqua con l'uno
e con l'altro genitore e così il giorno di Pasquetta;
Durante il periodo estivo: - il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo consecutivo fino a 7 giorni per 2 volte. Dal compimento di anni 3 del più piccolo il padre potrà tenere con sé i figli anche per un periodo più lungo fino ad un massimo di 15 giorni in periodi frazionati;
Il periodo o periodi prescelti dovranno essere comunicati dal padre alla madre entro il 30 maggio di ogni anno anche al fine di organizzare le relative ferie. Il tutto sempre salvo diversi accordo tra le parti.
3. MANTENIMENTO Per quanto esposto in narrativa, il padre fino ad oggi ha provveduto al mantenimento dei figli senza però che le parti abbiano stabilito una misura specifica del relativo contributo rimettendo il tutto a decisioni unilaterali ed estemporanee. Pertanto, la madre in questa sede chiede che il padre, nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 155 comma
4° Cod. Civ. e tenuto conto dei suoi redditi e della circostanza che lo stesso non sostiene nè costi di mutuo o affitto, concorra nella seguente misura: €. 250,00 per € 300,00 per Per_2
fino al compimento dei 3 anni di quando il mantenimento sarà di 700,00 Per_1 Per_2
complessivi (350,00 a figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Arezzo, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo versamento con bonifico bancario da effettuarsi direttamente sul conto corrente della L'assegno Unico Universale verrà Pt_1
percepito da entrambi i genitori al 50% come per legge. Le detrazioni fiscali saranno al 50% ciascuno.
4. ASSENSO RILASCIO DOCUMENTI Le parti si concedono reciprocamente l'assenso per ottenere dalle Autorità competenti (Comune-Questura) il rilascio dei documenti per
l'espatrio personale e dei figli anche al di fuori dei Paesi dell'Unione Europea. Le parti, inoltre, si obbligano a comunicarsi reciprocamente la destinazione dei minori quando questi vengono portati fuori provincia così come deve essere preventivamente comunicato il luogo
e la struttura di eventuali soggiorni.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Che l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria istanza,
3 eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti Conclusioni - disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso la madre;
- riconoscere il diritto di visita del padre ogni mercoledì, dal tardo pomeriggio al rientro a scuola dopo il pernottamento ed un fine settimana alternato, dal venerdì nel tardo pomeriggio alla mattina del lunedì, con pernotto la sera del venerdì, del sabato e della domenica, e nel periodo delle ferie e delle festività programmate, periodi di permanenza continuativi fino a sette giorni per due volte, nonché per 7 giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e per quelle
Pasquali ad anni alterni;
- determinare la misura del mantenimento in euro 250 per ciascun figlio;
”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c., depositato in data 11.11.2024, la ricorrente Parte_1
ha convenuto in giudizio il resistente al fine di ottenere la Controparte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], Persona_3 Persona_4
dalla relazione more uxorio tra la ricorrente e il resistente.
Nello specifico la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei due minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna nonché un determinato regime di visita padre – figli.
Ha altresì chiesto che venisse disposto a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario dei minori pari a complessivi euro 550,00 mensili, di cui euro 250,00 per Per_2
ed euro 300,00 per , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da Per_1
corrispondere alla ricorrente entro il 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre il
50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Ha inoltre chiesto di disporre che il suddetto contributo dopo il compimento dei tre anni di sia pari alla complessiva somma di euro 700,00 mensili (350,00 per figlio). Per_2
Infine, ha chiesto la percezione dell'assegno unico universale da parte di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4 A sostegno delle sue istanze, la ricorrente ha rappresentato che la convivenza con il resistente sarebbe diventata impossibile e che per tale ragione, in data 18.03.2024, lo stesso si sarebbe trasferito in un'altra abitazione.
Ha altresì rappresentato che fino ad oggi il avrebbe contribuito al mantenimento dei CP_1 figli minori senza l'individuazione di una precisa somma mensile e che avrebbe frequentato i figli il mercoledì ed il venerdì oltre ad un fine settimana alternato.
Ha dedotto che, a fronte della richiesta della ricorrente di regolarizzare le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, il avrebbe proposto quale regime di CP_1
frequentazione padre – figli un solo giorno infrasettimanale, ovvero il mercoledì con relativo pernottamento, ed un weekend alternato dal venerdì sera alla domenica sera.
Sul punto, la ha precisato che il suddetto regime di frequentazione potrebbe provocare Pt_1
un grave pregiudizio nei confronti dei minori, i quali non vedrebbero il genitore per sei giorni consecutivi.
Al riguardo, ha rilevato che la figli minore lamenterebbe la mancanza del padre e che Per_1
sarebbero stati vani i tentativi di trovare un accordo con il resistente in tal senso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.01.2025, contestando quanto dedotto dalla ricorrente, il resistente ha chiesto che venisse disposto Controparte_1
l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Ha altresì chiesto che venisse stabilito un determinato regime di frequentazione padre – figli oltre che un contributo al mantenimento ordinario a suo carico pari a complessivi euro 500,00 mensili, di cui euro 250,00 per ciascun figlio.
In particolare, a sostegno delle sue istanze, ha rappresentato di aver notato fino ad ora un forte disagio soprattutto della figlia circa i continui spostamenti infrasettimanali, la quale Per_1
in più occasioni avrebbe espresso la sua confusione e avrebbe manifestato atteggiamenti prima inconsueti.
Pertanto, ha contestato il regime di frequentazione proposto dalla ricorrente e ha delineato l'idoneità del programma di visite da lui proposto.
Ha altresì rappresentato di essersi sempre preso cura dei bambini in maniera attiva.
Ha inoltre delineato di svolgere un lavoro che non gli permette di essere completamente disponibile per i figli neanche durante le sessioni di lavoro in smart working.
5 In ordine alle spese straordinarie e all'assegno unico universale, ha chiesto la ripartizione nella misura del 50% per ciascun genitore.
All'udienza del 04.03.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori nonché di collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna, posta la domanda congiunta avanzata sul punto dalle parti che concordano sull'affidamento condiviso dei figli minori
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna, queste devono essere integralmente accolte.
In ordine al regime di frequentazione padre – figli, preso atto dell'età dei minori e della disponibilità di parte resistente al progressivo ampliamento del suddetto regime con l'avanzare dell'età di e si dispone quanto segue, facendo sempre salvi i Per_1 Per_2
diversi e migliori accordi tra i genitori:
- Il padre terrà con sé e ogni mercoledì dalle ore 17:00 fino al giovedì Per_1 Per_2
mattina, quando li accompagnerà a scuola, con pernotto la sera del mercoledì, e nei periodi non scolastici riaccompagnandoli presso l'abitazione materna entro le ore
13:00;
- Il padre terrà con sé e a settimane alterne con la madre, dalle ore 17:00 Per_1 Per_2
del venerdì al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, con pernotto la sera del venerdì, del sabato e della domenica e nei periodi non scolastici riaccompagnandoli presso l'abitazione materna entro le ore 13:00;
- Per quanto riguarda le ferie e le festività, i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno il calendario per le vacanze, prevedendo periodi di permanenza continuativi fino a sette giorni per due volte, nonché per sette giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alterni.
6 Riguardo alle questioni economiche, preso atto dei documenti allegati da entrambe le parti, si dispone a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario dei figli minori _3
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], pari alla
[...] Persona_4
somma complessiva di euro 600,00 mensili, ossia 300,00 euro per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il
15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Infine, si dispone la percezione dell'assegno unico universale nella misura del 50% da parte di ciascun genitore, posta la concorde domanda avanzata dalle parti sul punto.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma l'affidamento condiviso dei minori , nata a [...] il [...], Persona_3
e nato a Arezzo il [...], ad [...] i genitori con collocamento Persona_4
prevalente presso la madre;
Parte_1
2) dispone il seguente regime di frequentazione padre – figli facendo sempre salvi i diversi e migliori accordi tra le parti:
a) Il padre terrà con sé e ogni mercoledì ogni mercoledì dalle ore 17:00 Per_1 Per_2
fino al giovedì mattina, quando li accompagnerà a scuola, con pernotto la sera del mercoledì, e nei periodi non scolastici riaccompagnandoli presso l'abitazione materna entro le ore 13:00;
b) Il padre terrà con sé e a settimane alterne con la madre, dalle ore 17:00 Per_1 Per_2
del venerdì al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, con pernotto la sera del venerdì, del sabato e della domenica e nei periodi non scolastici riaccompagnandoli presso l'abitazione materna entro le ore 13:00;
c) Durante le ferie e le festività, i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno il calendario per le vacanze, prevedendo periodi di permanenza continuativi fino a sette
7 giorni per due volte, nonché per sette giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alterni;
3) pone a carico del resistente, , un contributo a titolo mantenimento di Controparte_1
complessivi euro 600,00, pari a 300,00 euro per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
4) dispone la percezione dell'assegno unico universale da parte di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2333/2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALEXANDRA MORONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Poppi
(AR), Via Vittorio Veneto, n. 14;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
FEDERICO LEONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, Via dé
Serragli, n. 133;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa chiede che codesto Tribunale, in via assolutamente urgente, previa convocazione dei genitori avanti a sé, voglia così statuire:
1.- SUL REGIME DI AFFIDAMENTO I figli e i figli e Per_1 Per_2 Per_1 Per_2
saranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime di affido condiviso, sebbene collocati prevalentemente presso la residenza della madre. Su entrambi i genitori, pertanto, graverà l'onere di raggiungere l'accordo per assumere tutte le decisioni di maggiore interesse riguardo la loro istruzione, educazione e salute. Inoltre, i genitori dovranno stabilire di comune accordo le linee educative dei minori, con obbligo reciproco di informazione e consultazione al riguardo, adoperandosi affinché agli stessi venga garantita univocità di modelli, di condotte e di principi. La scuola sarà concordemente scelta dai genitori privilegiando possibilmente la scelta dell'istituto più vicino al luogo di residenza dei minori.
2. – DIRITTO DI VISITA Al fine di preservare il rapporto padre – figli e di realizzare nel modo più compiuto l'esercizio della bigenitorialità, il Sig. potrà vedere i figli secondo CP_1
il seguente calendario: - due giorni a settimana e segnatamente il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola con relativo pernottamento quando al padre non spetta il weekend;
il martedì ed il venerdì fino alla domenica sera alle 21h30 quando al padre spetta il relativo fine settimana. In alternativa al martedì e giovedì, il padre, se preferisce, potrà prendere i figli il mercoledì ed il venerdì dall'uscita della scuola fino al giorno successivo, oltre ad un week end alternato. Stante la tenera età del piccolo che è ancora in allattamento, il Per_2
suddetto calendario per lo stesso verrà applicato una volta svezzato e fino ad allora resterà con il padre secondo il calendario ma senza relativo pernottamento presso lo stesso in quanto
2 verrà riaccompagnato a casa della madre entro le 21h30. Durante le festività del periodo natalizio nel seguente modo: - il giorno della vigilia ed il Natale con l'uno e Santo Stefano con l'altro ad anni alterni;
- il capodanno ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore fino al primo Gennaio prima di cena. Per il periodo Pasquale: - ad anni alterni la Pasqua con l'uno
e con l'altro genitore e così il giorno di Pasquetta;
Durante il periodo estivo: - il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo consecutivo fino a 7 giorni per 2 volte. Dal compimento di anni 3 del più piccolo il padre potrà tenere con sé i figli anche per un periodo più lungo fino ad un massimo di 15 giorni in periodi frazionati;
Il periodo o periodi prescelti dovranno essere comunicati dal padre alla madre entro il 30 maggio di ogni anno anche al fine di organizzare le relative ferie. Il tutto sempre salvo diversi accordo tra le parti.
3. MANTENIMENTO Per quanto esposto in narrativa, il padre fino ad oggi ha provveduto al mantenimento dei figli senza però che le parti abbiano stabilito una misura specifica del relativo contributo rimettendo il tutto a decisioni unilaterali ed estemporanee. Pertanto, la madre in questa sede chiede che il padre, nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 155 comma
4° Cod. Civ. e tenuto conto dei suoi redditi e della circostanza che lo stesso non sostiene nè costi di mutuo o affitto, concorra nella seguente misura: €. 250,00 per € 300,00 per Per_2
fino al compimento dei 3 anni di quando il mantenimento sarà di 700,00 Per_1 Per_2
complessivi (350,00 a figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Arezzo, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo versamento con bonifico bancario da effettuarsi direttamente sul conto corrente della L'assegno Unico Universale verrà Pt_1
percepito da entrambi i genitori al 50% come per legge. Le detrazioni fiscali saranno al 50% ciascuno.
4. ASSENSO RILASCIO DOCUMENTI Le parti si concedono reciprocamente l'assenso per ottenere dalle Autorità competenti (Comune-Questura) il rilascio dei documenti per
l'espatrio personale e dei figli anche al di fuori dei Paesi dell'Unione Europea. Le parti, inoltre, si obbligano a comunicarsi reciprocamente la destinazione dei minori quando questi vengono portati fuori provincia così come deve essere preventivamente comunicato il luogo
e la struttura di eventuali soggiorni.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Che l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria istanza,
3 eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti Conclusioni - disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso la madre;
- riconoscere il diritto di visita del padre ogni mercoledì, dal tardo pomeriggio al rientro a scuola dopo il pernottamento ed un fine settimana alternato, dal venerdì nel tardo pomeriggio alla mattina del lunedì, con pernotto la sera del venerdì, del sabato e della domenica, e nel periodo delle ferie e delle festività programmate, periodi di permanenza continuativi fino a sette giorni per due volte, nonché per 7 giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e per quelle
Pasquali ad anni alterni;
- determinare la misura del mantenimento in euro 250 per ciascun figlio;
”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c., depositato in data 11.11.2024, la ricorrente Parte_1
ha convenuto in giudizio il resistente al fine di ottenere la Controparte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], Persona_3 Persona_4
dalla relazione more uxorio tra la ricorrente e il resistente.
Nello specifico la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei due minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna nonché un determinato regime di visita padre – figli.
Ha altresì chiesto che venisse disposto a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario dei minori pari a complessivi euro 550,00 mensili, di cui euro 250,00 per Per_2
ed euro 300,00 per , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da Per_1
corrispondere alla ricorrente entro il 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre il
50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Ha inoltre chiesto di disporre che il suddetto contributo dopo il compimento dei tre anni di sia pari alla complessiva somma di euro 700,00 mensili (350,00 per figlio). Per_2
Infine, ha chiesto la percezione dell'assegno unico universale da parte di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4 A sostegno delle sue istanze, la ricorrente ha rappresentato che la convivenza con il resistente sarebbe diventata impossibile e che per tale ragione, in data 18.03.2024, lo stesso si sarebbe trasferito in un'altra abitazione.
Ha altresì rappresentato che fino ad oggi il avrebbe contribuito al mantenimento dei CP_1 figli minori senza l'individuazione di una precisa somma mensile e che avrebbe frequentato i figli il mercoledì ed il venerdì oltre ad un fine settimana alternato.
Ha dedotto che, a fronte della richiesta della ricorrente di regolarizzare le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, il avrebbe proposto quale regime di CP_1
frequentazione padre – figli un solo giorno infrasettimanale, ovvero il mercoledì con relativo pernottamento, ed un weekend alternato dal venerdì sera alla domenica sera.
Sul punto, la ha precisato che il suddetto regime di frequentazione potrebbe provocare Pt_1
un grave pregiudizio nei confronti dei minori, i quali non vedrebbero il genitore per sei giorni consecutivi.
Al riguardo, ha rilevato che la figli minore lamenterebbe la mancanza del padre e che Per_1
sarebbero stati vani i tentativi di trovare un accordo con il resistente in tal senso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.01.2025, contestando quanto dedotto dalla ricorrente, il resistente ha chiesto che venisse disposto Controparte_1
l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Ha altresì chiesto che venisse stabilito un determinato regime di frequentazione padre – figli oltre che un contributo al mantenimento ordinario a suo carico pari a complessivi euro 500,00 mensili, di cui euro 250,00 per ciascun figlio.
In particolare, a sostegno delle sue istanze, ha rappresentato di aver notato fino ad ora un forte disagio soprattutto della figlia circa i continui spostamenti infrasettimanali, la quale Per_1
in più occasioni avrebbe espresso la sua confusione e avrebbe manifestato atteggiamenti prima inconsueti.
Pertanto, ha contestato il regime di frequentazione proposto dalla ricorrente e ha delineato l'idoneità del programma di visite da lui proposto.
Ha altresì rappresentato di essersi sempre preso cura dei bambini in maniera attiva.
Ha inoltre delineato di svolgere un lavoro che non gli permette di essere completamente disponibile per i figli neanche durante le sessioni di lavoro in smart working.
5 In ordine alle spese straordinarie e all'assegno unico universale, ha chiesto la ripartizione nella misura del 50% per ciascun genitore.
All'udienza del 04.03.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori nonché di collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna, posta la domanda congiunta avanzata sul punto dalle parti che concordano sull'affidamento condiviso dei figli minori
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna, queste devono essere integralmente accolte.
In ordine al regime di frequentazione padre – figli, preso atto dell'età dei minori e della disponibilità di parte resistente al progressivo ampliamento del suddetto regime con l'avanzare dell'età di e si dispone quanto segue, facendo sempre salvi i Per_1 Per_2
diversi e migliori accordi tra i genitori:
- Il padre terrà con sé e ogni mercoledì dalle ore 17:00 fino al giovedì Per_1 Per_2
mattina, quando li accompagnerà a scuola, con pernotto la sera del mercoledì, e nei periodi non scolastici riaccompagnandoli presso l'abitazione materna entro le ore
13:00;
- Il padre terrà con sé e a settimane alterne con la madre, dalle ore 17:00 Per_1 Per_2
del venerdì al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, con pernotto la sera del venerdì, del sabato e della domenica e nei periodi non scolastici riaccompagnandoli presso l'abitazione materna entro le ore 13:00;
- Per quanto riguarda le ferie e le festività, i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno il calendario per le vacanze, prevedendo periodi di permanenza continuativi fino a sette giorni per due volte, nonché per sette giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alterni.
6 Riguardo alle questioni economiche, preso atto dei documenti allegati da entrambe le parti, si dispone a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario dei figli minori _3
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], pari alla
[...] Persona_4
somma complessiva di euro 600,00 mensili, ossia 300,00 euro per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il
15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Infine, si dispone la percezione dell'assegno unico universale nella misura del 50% da parte di ciascun genitore, posta la concorde domanda avanzata dalle parti sul punto.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma l'affidamento condiviso dei minori , nata a [...] il [...], Persona_3
e nato a Arezzo il [...], ad [...] i genitori con collocamento Persona_4
prevalente presso la madre;
Parte_1
2) dispone il seguente regime di frequentazione padre – figli facendo sempre salvi i diversi e migliori accordi tra le parti:
a) Il padre terrà con sé e ogni mercoledì ogni mercoledì dalle ore 17:00 Per_1 Per_2
fino al giovedì mattina, quando li accompagnerà a scuola, con pernotto la sera del mercoledì, e nei periodi non scolastici riaccompagnandoli presso l'abitazione materna entro le ore 13:00;
b) Il padre terrà con sé e a settimane alterne con la madre, dalle ore 17:00 Per_1 Per_2
del venerdì al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, con pernotto la sera del venerdì, del sabato e della domenica e nei periodi non scolastici riaccompagnandoli presso l'abitazione materna entro le ore 13:00;
c) Durante le ferie e le festività, i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno il calendario per le vacanze, prevedendo periodi di permanenza continuativi fino a sette
7 giorni per due volte, nonché per sette giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alterni;
3) pone a carico del resistente, , un contributo a titolo mantenimento di Controparte_1
complessivi euro 600,00, pari a 300,00 euro per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
4) dispone la percezione dell'assegno unico universale da parte di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
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