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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2543/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Maria Guerra e Paolo Parte_1
Guerra e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – proc. Eliana Riggio, elettivamente domiciliato presso gli uffici, siti in Napoli alla via Diaz, 11
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze dell' dal 24.11.1967 e di essere Controparte_3
stato assegnato in forza all'Aeroporto di Udine – Rivolto, sede del 2° Stormo, dapprima con qualifica di “Automobilista Conducente” e, successivamente, dal 30.01.1970, con qualifica di “Sergente Automobilista” – esponeva che, in data 25.04.1970, veniva eccezionalmente comandato in una più ampia missione di supporto tecnico ai velivoli della Pattuglia
Acrobatica Nazionale, schierati presso l'Aeroporto militare di Grazzanise e pronti per l'esibizione pubblica prevista il giorno dopo sui cieli di Capua, con impiego di due velivoli
C119G per il trasferimento degli uomini e del materiale logistico;
dedotto di trovarsi a bordo di uno dei due velivoli con altri 18 militari, esponeva che, successivamente all'autorizzazione dalla torre di controllo all'allineamento in pista per il decollo, “appena verificatosi il distacco del velivolo da terra, la torre di controllo comunicava al pilota le istruzioni per
l'uscita dal circuito con virata a destra e per il collegamento con “Aviano Avvicinamento”, senza però ottenere risposta e che, all'esito di un improvviso arresto del motore di sinistra dovuto al malfunzionamento dell'impianto di accensione e/o alimentazione del propulsore”.
Deduceva, in particolare, che l'impatto al suolo del velivolo e l'esplosione dei due serbatoi, colmi di carburante in vista del lungo viaggio, causavano il decesso di 17 militari e che, insieme al Tenente medico , veniva proiettato fuori dalla carlinga Persona_1 spezzata in due, riuscendo miracolosamente a salvarsi, ma riportando gravissime lesioni personali e menomazioni permanenti;
nello specifico, si trattava di “Gravi esiti cicatriziali e trofofunzionali di ustioni di 2° e 3° grado, trattate chirurgicamente, diffuse al capo a carattere deturpante, al volto con ectropion di 3° grado, congiuntivite reattiva ed ablazione totale del padiglione auricolare sx e parziale del padiglione auricolare dx, al tronco ed agli arti con perdita sub-totale della funzionalità articolare delle mani;
Note nevrotiche reattive” (cfr. ricorso).
L'istante riferiva, ancora, che l'Istituto Medico Legale di Napoli, con processo verbale n. 1216 del 22.12.1972, riconosceva le gravissime patologie di cui sopra come dipendenti da causa di servizio di volo, ascrivendo gli esiti del sinistro alla 1^categoria a fini pensionistici;
specificava, ancora, di essere stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militato e di essere stato posto in congedo assoluto, con riconoscimento dell'assegno privilegiato di
1^categoria, inizialmente per anni quattro, nonché dell'indennizzo privilegiato aeronautico, riconosciuto con D.M. n. 536 del 25.9.1975, precisando, poi, che, successivamente, con D.M.
n. 626 del 10.4.1979, emesso sulla scorta degli accertamenti medico-legali effettuati dall'IML di Napoli con p.v. n. 1342 del 30.8.1978, gli esiti invalidanti in precedenza diagnosticati venivano nella sostanza confermati, con riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di 1^ categoria a vita. Il ricorrente esponeva, poi, che, considerate le cause che hanno determinato le gravissime invalidità, in data 21.06.2022, avanzava formale istanza al fine di vedersi riconosciuto lo status di vittima del dovere nei confronti del;
quest'ultimo, tuttavia, Controparte_1 con provvedimento n. M_D A934676 SBE2022 0000342 del 26.08.2022, rigettava la domanda per asserita prescrizione.
Per tale ragione, dunque, il ricorrente conveniva in giudizio il , in Controparte_1
persona del chiedendo, “previa disapplicazione del provvedimento impugnato”, di CP_2
“- accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 564, L 266/2005 e successivo regolamento applicativo di cui al dPR 243/2006, essendo le invalidità in discussione riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative del servizio comandato al ricorrente, rientrante nel concetto generale di missione di qualunque natura;
- di conseguenza, riconoscere il ricorrente equiparato a vittima del dovere, con obbligo del intimato di comunicare il suo nominativo CP_1 al per l'inserimento nella graduatoria unica nazionale di cui all'art. 3, comma Controparte_4
3, d.P.R. 243/2006, nonché di compiere ogni ulteriore incombenza di legge;
- dichiarare il diritto del ricorrente ai benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto della cessazione dal servizio per inidoneità e dell'invalidità complessiva al
100%, così come indicata nell'elaborato peritale versato in atti o in quella diversa misura percentuale, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu e, in particolare, obbligare il intimato: - a liquidare al ricorrente la speciale elargizione nella misura massima di € CP_1
200.000,00 in ragione della cessazione dal servizio per inidoneità al servizio e/o della percentuale di invalidità complessiva del 100% o nella diversa misura, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, maggiorata in ogni caso della rivalutazione monetaria dall'1.1.2003; - a concedere l'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2, L 407/98 e s.m.i. di € 500,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'1.1.2006, con liquidazione degli importi
a tale titolo maturati dalla scadenza di ogni singolo rateo fino all'integrale soddisfo;
- a concedere lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 105, L. 244/2007 di € 1033,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'1.1.2008, con liquidazione degli importi a tale titolo maturati dalla scadenza di ogni singolo rateo fino all'integrale soddisfo” con vittoria di spese e di competenze professionali, da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il , in Controparte_1
persona del che eccepiva la prescrizione del diritto azionato, rilevando che CP_2
l'istanza era stata presentata in data 21.06.2022 e, cioè, oltre il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., essendosi l'evento lesivo verificato in data 25.04.1970, nonché
l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto, non ravvisando alcun rischio specifico nell'incidente aereo occorso alla parte ricorrente, né circostanze straordinarie, allegando l'insussistenza delle particolari condizioni necessarie per il riconoscimento dello status richiesto e dei benefici connessi.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_1
Sul punto, va rilevato che, in relazione ai benefici assistenziali riconosciuti alle c.d. vittime del dovere, la normativa di riferimento non indica un termine di decadenza per la relativa richiesta, essendo tale status di per sé imprescrittibile, diversamente dalle singole prestazioni che dallo stesso derivano, le quali, invece, sono soggette al termine decennale di prescrizione (cfr., ex multis, Tribunale Reggio Emilia, Sez. Lav., sentenza 03.09.2020, n. 65;
Tribunale Lucca, sez. lav., 10.02.2022, n. 41).
Il suddetto principio è stato di recente confermato dalla Suprema Corte con la sentenza n.
17440 del 2022 e, in questa sede, a tale indirizzo questo Giudice aderisce.
Sul punto, vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di “vittima del dovere”, non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui all'art. 3 D.P.R. n. 243 del 2006 (che statuisce che “in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio”) alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza di diritto di libertà costituzionalmente garantito: da tale profilo, in particolare, deriva l'imprescrittibilità della pretesa, discendente ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio.
Al riguardo, il giudice di legittimità, interpretando l'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, evidenzia come le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Si tratta, pertanto, di “provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una Pubblica Amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla
L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, lettera, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.)”, senza che possa essere posto in dubbio che “le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.” […] “E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili “figure speciali di sicurezza sociale”, la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dinanzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, D.P.R. n. 243 del 2006”.
Resta, per contro, ferma la conclusione secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, l. n. 407/2008 e l'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, i quali, invece, vanno riconosciuti nei limiti prescrizionali (v. Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, (ud.
02/02/2022, dep. 30/05/2022), n. 17440). Tale indirizzo ermeneutico è stato consolidato dalla Ordinanza della Cassazione Sez. Lavoro
n. 36225/2023, la quale, nel rigettare il ricorso proposto dal , ribadiva CP_1 CP_1
che il riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere” è uno status, pertanto imprescrittibile secondo la Giurisprudenza di questa Corte: “ La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1 commi 563 e 564 della legge n. 266 del 2005 ha natura di “status” cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. nn. 17440-2022; 37522/22; 3868/2023 e molte altre).
Di recente, è intervenuta la Sentenza della Cassazione Lavoro n. 14501/2024 la quale, da ultimo, ha ulteriormente ribadito: “La questione se la categoria vittima del dovere- tipizzata dall'art. 1, commi 563-564 l. n. 266-2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, è stata risolta da Cass. n. 17440 del 2022, nel senso dell'imprescrittibilità della pretesa, che discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio, imprescrittibilità dell'azione che non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto”.
In altri termini, la prescrizione non opera sullo status di vittima del dovere, né sulla relativa domanda amministrativa, bensì la causa estintiva opera con riguardo alle relative prestazioni economiche una tantum o periodiche.
Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, l'eccezione di prescrizione va disattesa.
Tanto premesso, venendo al merito della controversia, si osserva che la controversia in esame verte sull'interpretazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564, secondo cui: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione (v., fra le altre, Cass. nn. 24592 e 9322 del 2018, nonché
Cass., Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15484, e numerose successive conformi) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono. Così, nel ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento, va evidenziato che la
L. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, definisce “vittime del dovere” i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il successivo comma 564 amplia ulteriormente la platea, precisando che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Il comma 565, poi, affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” in discorso;
così, in attuazione di tale disposizione, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998,
n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il Legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia l'art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266 del 2005, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività, enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate, che il Legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate;
piuttosto, risulta volutamente formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
È stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
In quest'ottica, qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
È, dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di “particolari condizioni ambientali o operative” è stata chiarita dal citato D.P.R. n.
243 del 2006, nel senso che rilevano: “[…] condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (per tali condivisibili argomentazioni si veda, da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2021, n. 29206).
Nel caso di specie, è, in primo luogo, pacifico, oltre che documentalmente provato, che le infermità riportate dal ricorrente a seguito dell'incidente verificatosi in data 25.04.1970 venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio, come da processo verbale n. 1216 del 22.12.1972 reso dall'Istituto Medico Legale di Napoli (cfr. allegato n. 9 della produzione di parte ricorrente).
È altrettanto incontroverso che l'evento acuto che ha determinato le infermità da cui è affetto il ricorrente si sia verificato in data 25.04.1970, a bordo di un velivolo C119G, dove l'odierno ricorrente si trovava in quanto comandato di servizio, onde partecipare ad una missione di supporto tecnico ai velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale, schierati presso l'Aeroporto militare di Grazzanise e pronti per l'esibizione pubblica prevista il giorno dopo sui cieli di Capua.
Ciononostante, nella fattispecie in esame, devono ritenersi insussistenti i presupposti richiesti dalla legge tali da integrare quelle “particolari condizioni ambientali od operative”, di cui è fatta menzione nell'art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005.
Ed, invero, nonostante l'intenzione del Legislatore di estendere i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere attraverso l'introduzione dei commi 562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2001, n. 266, appare evidente che, nel caso di specie, difettino “[…] condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”, ovvero le “particolari condizioni ambientali o operative”, come precisate dal richiamato D.P.R. n. 243 del 2006.
Ed, invero, nonostante l'evidente tragicità dell'evento che ha riguardato il ricorrente, si ritiene, anche alla luce della documentazione versata in atti, che il , impegnato Pt_1
nell'ambito della missione di cui sopra, non si trovasse in una situazione tale da ritenerlo esposto a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Al riguardo, non coglie nel segno la difesa di parte ricorrente, secondo cui il sopravvenuto errore o difetto di manutenzione sarebbe assimilabile ad una circostanza straordinaria, in quanto fattore ulteriore rispetto al rischio tipico ontologicamente ed ordinariamente connesso all'attività svolta non dovendosi, a tal proposito, confondere il piano dei rischi con quello dell'evento.
In altri termini, la situazione specifica in cui si è verificato il sinistro del ricorrente non può ritenersi connotata da straordinarietà insita al materiale svolgimento del servizio – seppur connotato da intrinseche peculiarità – al quale lo stesso era stato destinato, né, in assenza di diverse deduzioni e/o allegazioni sul punto, risulta essere stato sopraggiunto in pregiudizio al ricorrente alcuno specifico fattore di maggior rischio o fatica o di disagio ambientale e lavorativo rispetto alla normalità del particolare compito assegnatoli ovvero alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, in base al comma 564 del predetto articolo.
Nel caso de quo, manca, infatti, la prova che l'incidente sia stato occasionato dall'espletamento di un ordine idoneo ad esporre il ricorrente a maggiori rischi o fatiche rispetto a quelli cui ordinariamente vanno incontro gli appartenenti all' Controparte_3
nell'espletamento del servizio;
manca, in altri termini, la ricorrenza di quel rischio eccezionale, riconducibile a determinate circostanze del servizio, che abbia travalicato la soglia ordinaria connessa all'attività di istituto, non potendosi, nella fattispecie in esame, alla luce del mero svolgimento di un'attività intrinsecamente pericolosa per sua natura e/o per la natura dei mezzi adoperati, per ciò solo, tautologicamente “dedurre che quel velivolo fosse stato sottoposto a un'erronea manutenzione” (cfr. ricorso) e che sussistessero errori organizzativi di pianificazione e/o organizzazione per il solo fatto che il materiale sarebbe stato trasportato in modo promiscuo insieme ai materiali, in assenza di ulteriori indici probatori e, comunque, ritenendosi tale fattore privo di valore causale e, dunque, inidoneo a determinare l'evento.
Sul punto, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “Non è vittima del dovere il militare che durante lo svolgimento delle ordinarie esercitazioni ed addestramenti abbia subito un'infermità permanente. Ciò in quanto l'attività è priva di quel carattere di straordinarietà richiesto dalla legge per la concessione dei benefici” (v. Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 12611 del 25 giugno 2020).
La Suprema Corte, del resto, ha già chiarito che “Il militare di leva ferito accidentalmente da un proiettile d'arma da fuoco, esploso da un suo superiore di grado nel corso di un addestramento, ha diritto al riconoscimento dei benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio, ma non anche a quelli previsti per le vittime del dovere, ed i soggetti ad esse equiparati, di cui agli artt. 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare” (Cass. 24.06.2015, n. 13114). Ancora, la Corte, dando continuità ai condivisibili principi costantemente affermati dalla stessa in subiecta materia, in una successiva pronuncia (Cass. n. 13367/2020) ha rimarcato che
“nel delineare l'ulteriore requisito delle "particolari condizioni ambientali od operative", esplicitato dal D.P.R. n. 243 del 2006 con riferimento alle "circostanze straordinarie", la giurisprudenza di legittimità ha fatto leva sul significato dei termini "particolare" e "straordinario", intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente e ordinariamente connesso alle attività di servizio (cfr. oltre alle sentenze già citate, Cass. S.U. n. 759 del 2017)”; in particolare, la stessa ha evidenziato che “si è sostenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative potesse consistere anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata, causata da un grave errore organizzativo e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione militare“ (in Cass., S.U., n. 23396 del 2016 2016; Cass., S.U. n, 759 del
2017; n. 10555 del 2017).
Ciononostante, con tale pronuncia si è precisato che “l'errore interpretativo […] attiene all'ulteriore requisito richiesto alla citata L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, relativo alla dipendenza delle infermità da causa di servizio "per le particolari condizioni ambientali od operative", come esplicitato dal D.P.R. n. 243 del 2006 ("condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto") […] in quanto […] le disposizioni in esame tracciano un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto”.
Per tale ragione, la Corte evidenzia che “un ufficiale dell'aeronautica, anche addetto ai cacciabombardieri, normalmente è addestrato e si esercita per la difesa dello Stato o per essere inviato in missioni;
la partecipazione effettiva e concreta a missioni in territori di guerra è invece evento straordinario che espone il militare a rischi, stress e fatiche non comparabili a quelle proprie delle esercitazioni”.
Così, ritornando al caso in esame, deve ritenersi che l'evento si sia verificato in una situazione del tutto ordinaria, trattandosi di un'attività di servizio, che, seppur iscritta nell'ambito di una missione di per sé non comportava un rischio eccentrico rispetto a quello cui normalmente è esposto il personale dell' (ad esempio, proprio Controparte_3
nell'ambito dei trasferimenti su velivoli). Così, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche in precedenza analizzata, nel caso in esame, il requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative"” non può essere ravvisato, dovendosi, cioè, escludere che tali caratteristiche ricorressero nello svolgimento di mansioni proprie di un sergente dell' , comandato in una missione Controparte_3
di supporto tecnico, non essendo in alcun modo emersa la sussistenza di un rischio specifico, intimamente connesso alla peculiare pericolosità dell'attività concretamente svolta, superiore all'alea connaturata al servizio istituzionale svolto e, cioè, un coefficiente di rischio superiore rispetto a quello tipicamente insito nella funzione istituzionale.
In altri termini, nel caso di specie, manca nella fattispecie quel quid pluris richiesto dalla normativa richiamata rispetto al mero riconoscimento della causa di servizio;
non tutti i sinistri verificatisi nell'ambito dello svolgimento di mansioni comandate al pubblico dipendente possono determinare il riconoscimento dello status di "vittima del dovere", altrimenti il suddetto concetto si sovrapporrebbe a quello di "causa di servizio".
Pertanto, alla luce delle argomentazioni suesposte, la domanda non può trovare accoglimento.
La peculiarità e la controvertibilità delle questioni affrontate e la complessità del quadro normativo di riferimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese.
S. Maria C.V., 19.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2543/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Maria Guerra e Paolo Parte_1
Guerra e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – proc. Eliana Riggio, elettivamente domiciliato presso gli uffici, siti in Napoli alla via Diaz, 11
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze dell' dal 24.11.1967 e di essere Controparte_3
stato assegnato in forza all'Aeroporto di Udine – Rivolto, sede del 2° Stormo, dapprima con qualifica di “Automobilista Conducente” e, successivamente, dal 30.01.1970, con qualifica di “Sergente Automobilista” – esponeva che, in data 25.04.1970, veniva eccezionalmente comandato in una più ampia missione di supporto tecnico ai velivoli della Pattuglia
Acrobatica Nazionale, schierati presso l'Aeroporto militare di Grazzanise e pronti per l'esibizione pubblica prevista il giorno dopo sui cieli di Capua, con impiego di due velivoli
C119G per il trasferimento degli uomini e del materiale logistico;
dedotto di trovarsi a bordo di uno dei due velivoli con altri 18 militari, esponeva che, successivamente all'autorizzazione dalla torre di controllo all'allineamento in pista per il decollo, “appena verificatosi il distacco del velivolo da terra, la torre di controllo comunicava al pilota le istruzioni per
l'uscita dal circuito con virata a destra e per il collegamento con “Aviano Avvicinamento”, senza però ottenere risposta e che, all'esito di un improvviso arresto del motore di sinistra dovuto al malfunzionamento dell'impianto di accensione e/o alimentazione del propulsore”.
Deduceva, in particolare, che l'impatto al suolo del velivolo e l'esplosione dei due serbatoi, colmi di carburante in vista del lungo viaggio, causavano il decesso di 17 militari e che, insieme al Tenente medico , veniva proiettato fuori dalla carlinga Persona_1 spezzata in due, riuscendo miracolosamente a salvarsi, ma riportando gravissime lesioni personali e menomazioni permanenti;
nello specifico, si trattava di “Gravi esiti cicatriziali e trofofunzionali di ustioni di 2° e 3° grado, trattate chirurgicamente, diffuse al capo a carattere deturpante, al volto con ectropion di 3° grado, congiuntivite reattiva ed ablazione totale del padiglione auricolare sx e parziale del padiglione auricolare dx, al tronco ed agli arti con perdita sub-totale della funzionalità articolare delle mani;
Note nevrotiche reattive” (cfr. ricorso).
L'istante riferiva, ancora, che l'Istituto Medico Legale di Napoli, con processo verbale n. 1216 del 22.12.1972, riconosceva le gravissime patologie di cui sopra come dipendenti da causa di servizio di volo, ascrivendo gli esiti del sinistro alla 1^categoria a fini pensionistici;
specificava, ancora, di essere stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militato e di essere stato posto in congedo assoluto, con riconoscimento dell'assegno privilegiato di
1^categoria, inizialmente per anni quattro, nonché dell'indennizzo privilegiato aeronautico, riconosciuto con D.M. n. 536 del 25.9.1975, precisando, poi, che, successivamente, con D.M.
n. 626 del 10.4.1979, emesso sulla scorta degli accertamenti medico-legali effettuati dall'IML di Napoli con p.v. n. 1342 del 30.8.1978, gli esiti invalidanti in precedenza diagnosticati venivano nella sostanza confermati, con riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di 1^ categoria a vita. Il ricorrente esponeva, poi, che, considerate le cause che hanno determinato le gravissime invalidità, in data 21.06.2022, avanzava formale istanza al fine di vedersi riconosciuto lo status di vittima del dovere nei confronti del;
quest'ultimo, tuttavia, Controparte_1 con provvedimento n. M_D A934676 SBE2022 0000342 del 26.08.2022, rigettava la domanda per asserita prescrizione.
Per tale ragione, dunque, il ricorrente conveniva in giudizio il , in Controparte_1
persona del chiedendo, “previa disapplicazione del provvedimento impugnato”, di CP_2
“- accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 564, L 266/2005 e successivo regolamento applicativo di cui al dPR 243/2006, essendo le invalidità in discussione riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative del servizio comandato al ricorrente, rientrante nel concetto generale di missione di qualunque natura;
- di conseguenza, riconoscere il ricorrente equiparato a vittima del dovere, con obbligo del intimato di comunicare il suo nominativo CP_1 al per l'inserimento nella graduatoria unica nazionale di cui all'art. 3, comma Controparte_4
3, d.P.R. 243/2006, nonché di compiere ogni ulteriore incombenza di legge;
- dichiarare il diritto del ricorrente ai benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto della cessazione dal servizio per inidoneità e dell'invalidità complessiva al
100%, così come indicata nell'elaborato peritale versato in atti o in quella diversa misura percentuale, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu e, in particolare, obbligare il intimato: - a liquidare al ricorrente la speciale elargizione nella misura massima di € CP_1
200.000,00 in ragione della cessazione dal servizio per inidoneità al servizio e/o della percentuale di invalidità complessiva del 100% o nella diversa misura, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, maggiorata in ogni caso della rivalutazione monetaria dall'1.1.2003; - a concedere l'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2, L 407/98 e s.m.i. di € 500,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'1.1.2006, con liquidazione degli importi
a tale titolo maturati dalla scadenza di ogni singolo rateo fino all'integrale soddisfo;
- a concedere lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 105, L. 244/2007 di € 1033,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'1.1.2008, con liquidazione degli importi a tale titolo maturati dalla scadenza di ogni singolo rateo fino all'integrale soddisfo” con vittoria di spese e di competenze professionali, da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il , in Controparte_1
persona del che eccepiva la prescrizione del diritto azionato, rilevando che CP_2
l'istanza era stata presentata in data 21.06.2022 e, cioè, oltre il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., essendosi l'evento lesivo verificato in data 25.04.1970, nonché
l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto, non ravvisando alcun rischio specifico nell'incidente aereo occorso alla parte ricorrente, né circostanze straordinarie, allegando l'insussistenza delle particolari condizioni necessarie per il riconoscimento dello status richiesto e dei benefici connessi.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_1
Sul punto, va rilevato che, in relazione ai benefici assistenziali riconosciuti alle c.d. vittime del dovere, la normativa di riferimento non indica un termine di decadenza per la relativa richiesta, essendo tale status di per sé imprescrittibile, diversamente dalle singole prestazioni che dallo stesso derivano, le quali, invece, sono soggette al termine decennale di prescrizione (cfr., ex multis, Tribunale Reggio Emilia, Sez. Lav., sentenza 03.09.2020, n. 65;
Tribunale Lucca, sez. lav., 10.02.2022, n. 41).
Il suddetto principio è stato di recente confermato dalla Suprema Corte con la sentenza n.
17440 del 2022 e, in questa sede, a tale indirizzo questo Giudice aderisce.
Sul punto, vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di “vittima del dovere”, non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui all'art. 3 D.P.R. n. 243 del 2006 (che statuisce che “in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio”) alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza di diritto di libertà costituzionalmente garantito: da tale profilo, in particolare, deriva l'imprescrittibilità della pretesa, discendente ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio.
Al riguardo, il giudice di legittimità, interpretando l'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, evidenzia come le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Si tratta, pertanto, di “provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una Pubblica Amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla
L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, lettera, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.)”, senza che possa essere posto in dubbio che “le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.” […] “E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili “figure speciali di sicurezza sociale”, la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dinanzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, D.P.R. n. 243 del 2006”.
Resta, per contro, ferma la conclusione secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, l. n. 407/2008 e l'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, i quali, invece, vanno riconosciuti nei limiti prescrizionali (v. Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, (ud.
02/02/2022, dep. 30/05/2022), n. 17440). Tale indirizzo ermeneutico è stato consolidato dalla Ordinanza della Cassazione Sez. Lavoro
n. 36225/2023, la quale, nel rigettare il ricorso proposto dal , ribadiva CP_1 CP_1
che il riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere” è uno status, pertanto imprescrittibile secondo la Giurisprudenza di questa Corte: “ La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1 commi 563 e 564 della legge n. 266 del 2005 ha natura di “status” cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. nn. 17440-2022; 37522/22; 3868/2023 e molte altre).
Di recente, è intervenuta la Sentenza della Cassazione Lavoro n. 14501/2024 la quale, da ultimo, ha ulteriormente ribadito: “La questione se la categoria vittima del dovere- tipizzata dall'art. 1, commi 563-564 l. n. 266-2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, è stata risolta da Cass. n. 17440 del 2022, nel senso dell'imprescrittibilità della pretesa, che discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio, imprescrittibilità dell'azione che non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto”.
In altri termini, la prescrizione non opera sullo status di vittima del dovere, né sulla relativa domanda amministrativa, bensì la causa estintiva opera con riguardo alle relative prestazioni economiche una tantum o periodiche.
Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, l'eccezione di prescrizione va disattesa.
Tanto premesso, venendo al merito della controversia, si osserva che la controversia in esame verte sull'interpretazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564, secondo cui: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione (v., fra le altre, Cass. nn. 24592 e 9322 del 2018, nonché
Cass., Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15484, e numerose successive conformi) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono. Così, nel ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento, va evidenziato che la
L. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, definisce “vittime del dovere” i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il successivo comma 564 amplia ulteriormente la platea, precisando che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Il comma 565, poi, affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” in discorso;
così, in attuazione di tale disposizione, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998,
n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il Legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia l'art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266 del 2005, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività, enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate, che il Legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate;
piuttosto, risulta volutamente formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
È stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
In quest'ottica, qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
È, dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di “particolari condizioni ambientali o operative” è stata chiarita dal citato D.P.R. n.
243 del 2006, nel senso che rilevano: “[…] condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (per tali condivisibili argomentazioni si veda, da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2021, n. 29206).
Nel caso di specie, è, in primo luogo, pacifico, oltre che documentalmente provato, che le infermità riportate dal ricorrente a seguito dell'incidente verificatosi in data 25.04.1970 venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio, come da processo verbale n. 1216 del 22.12.1972 reso dall'Istituto Medico Legale di Napoli (cfr. allegato n. 9 della produzione di parte ricorrente).
È altrettanto incontroverso che l'evento acuto che ha determinato le infermità da cui è affetto il ricorrente si sia verificato in data 25.04.1970, a bordo di un velivolo C119G, dove l'odierno ricorrente si trovava in quanto comandato di servizio, onde partecipare ad una missione di supporto tecnico ai velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale, schierati presso l'Aeroporto militare di Grazzanise e pronti per l'esibizione pubblica prevista il giorno dopo sui cieli di Capua.
Ciononostante, nella fattispecie in esame, devono ritenersi insussistenti i presupposti richiesti dalla legge tali da integrare quelle “particolari condizioni ambientali od operative”, di cui è fatta menzione nell'art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005.
Ed, invero, nonostante l'intenzione del Legislatore di estendere i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere attraverso l'introduzione dei commi 562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2001, n. 266, appare evidente che, nel caso di specie, difettino “[…] condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”, ovvero le “particolari condizioni ambientali o operative”, come precisate dal richiamato D.P.R. n. 243 del 2006.
Ed, invero, nonostante l'evidente tragicità dell'evento che ha riguardato il ricorrente, si ritiene, anche alla luce della documentazione versata in atti, che il , impegnato Pt_1
nell'ambito della missione di cui sopra, non si trovasse in una situazione tale da ritenerlo esposto a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Al riguardo, non coglie nel segno la difesa di parte ricorrente, secondo cui il sopravvenuto errore o difetto di manutenzione sarebbe assimilabile ad una circostanza straordinaria, in quanto fattore ulteriore rispetto al rischio tipico ontologicamente ed ordinariamente connesso all'attività svolta non dovendosi, a tal proposito, confondere il piano dei rischi con quello dell'evento.
In altri termini, la situazione specifica in cui si è verificato il sinistro del ricorrente non può ritenersi connotata da straordinarietà insita al materiale svolgimento del servizio – seppur connotato da intrinseche peculiarità – al quale lo stesso era stato destinato, né, in assenza di diverse deduzioni e/o allegazioni sul punto, risulta essere stato sopraggiunto in pregiudizio al ricorrente alcuno specifico fattore di maggior rischio o fatica o di disagio ambientale e lavorativo rispetto alla normalità del particolare compito assegnatoli ovvero alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, in base al comma 564 del predetto articolo.
Nel caso de quo, manca, infatti, la prova che l'incidente sia stato occasionato dall'espletamento di un ordine idoneo ad esporre il ricorrente a maggiori rischi o fatiche rispetto a quelli cui ordinariamente vanno incontro gli appartenenti all' Controparte_3
nell'espletamento del servizio;
manca, in altri termini, la ricorrenza di quel rischio eccezionale, riconducibile a determinate circostanze del servizio, che abbia travalicato la soglia ordinaria connessa all'attività di istituto, non potendosi, nella fattispecie in esame, alla luce del mero svolgimento di un'attività intrinsecamente pericolosa per sua natura e/o per la natura dei mezzi adoperati, per ciò solo, tautologicamente “dedurre che quel velivolo fosse stato sottoposto a un'erronea manutenzione” (cfr. ricorso) e che sussistessero errori organizzativi di pianificazione e/o organizzazione per il solo fatto che il materiale sarebbe stato trasportato in modo promiscuo insieme ai materiali, in assenza di ulteriori indici probatori e, comunque, ritenendosi tale fattore privo di valore causale e, dunque, inidoneo a determinare l'evento.
Sul punto, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “Non è vittima del dovere il militare che durante lo svolgimento delle ordinarie esercitazioni ed addestramenti abbia subito un'infermità permanente. Ciò in quanto l'attività è priva di quel carattere di straordinarietà richiesto dalla legge per la concessione dei benefici” (v. Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 12611 del 25 giugno 2020).
La Suprema Corte, del resto, ha già chiarito che “Il militare di leva ferito accidentalmente da un proiettile d'arma da fuoco, esploso da un suo superiore di grado nel corso di un addestramento, ha diritto al riconoscimento dei benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio, ma non anche a quelli previsti per le vittime del dovere, ed i soggetti ad esse equiparati, di cui agli artt. 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare” (Cass. 24.06.2015, n. 13114). Ancora, la Corte, dando continuità ai condivisibili principi costantemente affermati dalla stessa in subiecta materia, in una successiva pronuncia (Cass. n. 13367/2020) ha rimarcato che
“nel delineare l'ulteriore requisito delle "particolari condizioni ambientali od operative", esplicitato dal D.P.R. n. 243 del 2006 con riferimento alle "circostanze straordinarie", la giurisprudenza di legittimità ha fatto leva sul significato dei termini "particolare" e "straordinario", intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente e ordinariamente connesso alle attività di servizio (cfr. oltre alle sentenze già citate, Cass. S.U. n. 759 del 2017)”; in particolare, la stessa ha evidenziato che “si è sostenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative potesse consistere anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata, causata da un grave errore organizzativo e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione militare“ (in Cass., S.U., n. 23396 del 2016 2016; Cass., S.U. n, 759 del
2017; n. 10555 del 2017).
Ciononostante, con tale pronuncia si è precisato che “l'errore interpretativo […] attiene all'ulteriore requisito richiesto alla citata L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, relativo alla dipendenza delle infermità da causa di servizio "per le particolari condizioni ambientali od operative", come esplicitato dal D.P.R. n. 243 del 2006 ("condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto") […] in quanto […] le disposizioni in esame tracciano un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto”.
Per tale ragione, la Corte evidenzia che “un ufficiale dell'aeronautica, anche addetto ai cacciabombardieri, normalmente è addestrato e si esercita per la difesa dello Stato o per essere inviato in missioni;
la partecipazione effettiva e concreta a missioni in territori di guerra è invece evento straordinario che espone il militare a rischi, stress e fatiche non comparabili a quelle proprie delle esercitazioni”.
Così, ritornando al caso in esame, deve ritenersi che l'evento si sia verificato in una situazione del tutto ordinaria, trattandosi di un'attività di servizio, che, seppur iscritta nell'ambito di una missione di per sé non comportava un rischio eccentrico rispetto a quello cui normalmente è esposto il personale dell' (ad esempio, proprio Controparte_3
nell'ambito dei trasferimenti su velivoli). Così, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche in precedenza analizzata, nel caso in esame, il requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative"” non può essere ravvisato, dovendosi, cioè, escludere che tali caratteristiche ricorressero nello svolgimento di mansioni proprie di un sergente dell' , comandato in una missione Controparte_3
di supporto tecnico, non essendo in alcun modo emersa la sussistenza di un rischio specifico, intimamente connesso alla peculiare pericolosità dell'attività concretamente svolta, superiore all'alea connaturata al servizio istituzionale svolto e, cioè, un coefficiente di rischio superiore rispetto a quello tipicamente insito nella funzione istituzionale.
In altri termini, nel caso di specie, manca nella fattispecie quel quid pluris richiesto dalla normativa richiamata rispetto al mero riconoscimento della causa di servizio;
non tutti i sinistri verificatisi nell'ambito dello svolgimento di mansioni comandate al pubblico dipendente possono determinare il riconoscimento dello status di "vittima del dovere", altrimenti il suddetto concetto si sovrapporrebbe a quello di "causa di servizio".
Pertanto, alla luce delle argomentazioni suesposte, la domanda non può trovare accoglimento.
La peculiarità e la controvertibilità delle questioni affrontate e la complessità del quadro normativo di riferimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese.
S. Maria C.V., 19.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico