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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/05/2024, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 45/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 08/01/2024 da e da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. SIMONETTI INES MARIA ROBERTA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 21.06.2014 in Bagnaria Arsa
(UD), con atto trascritto presso il Comune di Bagnaria Arsa (UD), al numero 2, parte 2, serie A, anno 2014;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 30.03.2015), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1 in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e , il Parte_1 Parte_2
cui matrimonio è stato celebrato in data 21.06.2014 in Bagnaria Arsa (UD), con atto trascritto presso il Comune di Bagnaria Arsa (UD), al numero 2, parte 2, serie A, anno 2014, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ovunque lo ritenga opportuno.
2) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore che risiederà, assieme alla Per_1
madre, presso la casa di proprietà del nonno materno, condotta in comodato gratuito, sita in Portogruaro via Montecassino 20, dove vi si è già trasferita.
Dispone che il padre abbia facoltà di sentire la minore quando vorrà e di vederla, previo accordo telefonico;
di tenerla due fine settimana alternati al mese dal venerdì con il prelievo direttamente a scuola o presso la madre fino alla domenica sera, quando la riporterà dalla madre ed un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì pomeriggio, metà delle vacanze natalizie, alternando annualmente con la madre il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno (dall'inizio delle vacanze al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla fine delle vacanze natalizie); metà delle vacanze pasquali ( dall'inizio delle vacanze pasquali sino al giorno di Pasqua e dal lunedì di Pasqua fino alla fine delle vacanze pasquali ) e due periodi di 7 giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, oltre ad altre festività che i genitori concorderanno.
3) Dispone che il signor concorra al mantenimento della figlia mediante il Pt_1 Per_1
versamento di un assegno mensile di € 200,00, ancorato all'aggiornamento ISTAT da corrispondersi alla madre in via anticipata entro e non oltre il 10 di ogni mese.
4) Dà atto che i coniugi si obbligano a darsi tempestiva e reciproca Parte_3
informazione dei fatti più rilevanti alla salute e all'educazione della figlia e a concordare preventivamente tutte le decisioni più importanti relative alla medesima.
5) Pone a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie, scolastiche, mediche e ludiche, che dovranno sostenere per la figlia e facendo riferimento per l'individuazione delle stesse, per il loro eventuale accordo e per
2 le modalità di rimborso, ai criteri suggeriti dall' Organizzazione_1
sul Diritto di Famiglia.
[...]
6) Dà atto che i coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/ o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio, sia per sé stessi che per la minore . Per_1
7) Dà atto che al Sig. rimane la casa coniugale, di proprietà dello stesso e gravata Pt_1
da mutuo ipotecario, in una ai mobili ed arredi ivi rimasti.
8) Dà atto che i coniugi provvederanno al proprio mantenimento essendo Pt_1 Parte_2
economicamente autosufficienti.
9) Dà atto che l'assegno unico per la figlia, verrà percepito nella totalità dalla signora
. Parte_2
10) Dà atto che i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni questione relativa al patrimonio con scrittura a parte e, quindi, di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo o ragione. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bagnaria Arsa (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 2, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2014.
Udine, li 2.5.2024
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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