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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3813/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EN
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3813/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. BOTTI SILVIA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. PREVIDI Controparte_1 C.F._2
ROBERTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 726/2024 del
17/12/2024, pubblicata in data 20/12/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 3361/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 6 che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Alla sig.ra viene assegnata l'abitazione familiare, di esclusiva proprietà del IG. Controparte_1
, sita in Castelvetro di Modena, Via Cristo n. 1/V, con relative pertinenze, mobilio e Parte_1 suppellettili ove vi abiterà unitamente ai figli e Tale assegnazione Per_1 Per_2 Per_3 permarrà sino a quando tutti i figli saranno maggiorenni economicamente autosufficienti. Al momento del rilascio gli arredi verranno divisi equamente tra le parti.
2. Stante l'assegnazione dell'abitazione di proprietà esclusiva del IG. su cui grava un mutuo, Parte_1 lo stesso continuerà a sostenere le spese di proprietà e di manutenzione straordinaria del fabbricato mentre tutte le spese di godimento, di ordinaria manutenzione e le utenze saranno a carico della
IG.ra . CP_1
3. I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 residenza presso la madre nell'abitazione familiare di Via Cristo 1/V in Castelvetro di Modena e collocazione paritaria tra i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
I genitori si obbligano in ogni caso ad avere un rapporto collaborativo nell'interesse dei figli, per concordare le scelte più opportune in merito anche alla loro educazione, seguendoli negli adempimenti scolastici quotidiani.
4. I genitori concordano che il padre terrà con sé i figli a settimane alterne dalla domenica dopo cena alla sera della domenica successiva presso l'abitazione in cui risiede di proprietà della sorella, in
Castelvetro di Modena, Via Statale n.186, prediligendo la settimana in cui la IG.ra deve CP_1 svolgere il turno lavorativo notturno. Nei periodi nei quali la IG.ra non dovrà effettuare il CP_1 turno notturno, le settimane di competenza dei genitori saranno alternate, salvo diverso accordo tra gli stessi.
Savo diverso accordo, durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli minori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da concordarsi per iscritto, anche tramite whatsapp, con l'altro genitore entro pagina 2 di 6 e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Nell'interesse dei minori, le parti si obbligano ad essere reciprocamente reperibili ed a comunicarsi le rispettive destinazioni.
I figli e trascorreranno, ad anni alterni e salvo diverso accordo tra i Per_1 Per_2 Per_3 coniugi, la Vigilia di Natale con un genitore ed i giorni di Natale e Santo Stefano con l'altro genitore.
Si alterneranno, salvo diverso accordo anche per l'ultimo dell'anno. I figli trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, sempre salvo diverso accordo.
5. Stante la collocazione paritaria dei figli tra i genitori, i coniugi concordano per il mantenimento diretto a carico di ciascuno degli stessi nella settimana di propria competenza;
il genitore pertanto si occuperà di tutte le necessità dei figli dal vitto e alloggio, alla cura del vestiario oltre ai trasferimenti per attività ricreative.
6. I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie sopportate in favore dei figli nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal Protocollo in materia adottato dal Tribunale di
Modena, e precisamente:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: a.1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
a.2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
a.3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
a.4) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: b.1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b.2) cure termali e fisioterapiche;
b.3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
b.4) cure non convenzionali;
b.5) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: c.1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c.2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c.3) gite scolastiche senza pernottamento;
c.4) trasporto pubblico;
c.5) mensa;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: d.1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
d.2) corsi di specializzazione;
d.3) gite scolastiche con pernottamento;
d.4) corsi di recupero e lezioni private;
d.5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: e.1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e.2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 3 di 6 f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: f.1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
f.2) spese di custodia (baby sitter); f.3) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Nella ipotesi in cui un genitore previamente non concordi una spesa straordinaria, l'altro genitore dovrà sopportarne in via esclusiva la relativa spesa.
Le parti prevedono espressamente che rientrano tra le spese straordinarie da concordare e da ripartire al 50% il vestiario invernale (giacconi, cappotti, scarpe).
Inoltre concordano che qualsiasi spesa di vestiario superiore all'importo di € 50,00 dovrà previamente essere concordata via whatsapp.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione sarà effettuato entro 15 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo anche di compensazione alla fine di ogni mese.
7. Le parti dichiarano che l'assegno unico universale per i figli a carico verrà accreditato al 50% ciascuno e che le spese sopportate per i figli verranno poste in detrazione nella misura del 50% ciascuno.
8. I coniugi danno atto che non vi sarà la corresponsione di alcun assegno di mantenimento tra loro, essendo entrambi economicamente indipendenti.
9. La IG.ra continuerà a sostenere in via esclusiva il pagamento delle residue rate, di CP_1 importo pari ad € 150,00 mensili, necessarie all'estinzione del pagamento della somma prestata dalla
IG.ra per l'acquisto dell'auto. Le parti concordano che, con riferimento agli scooter Parte_2 intestati ad ma di fatto utilizzati in via esclusiva dai figli e , le Parte_1 Per_1 Per_2 relative spese necessarie per la loro gestione ordinaria e straordinaria (ad esempio, assicurazione, bollo e benzina, revisione) verranno sopportate in eguale misura, se previamente concordate e previa esibizione della idonea documentazione, da ciascun genitore.
10. Le parti concordano che il cane, il cui certificato di proprietà è intestato alla IG.ra , CP_1 venga gestito in via esclusiva dal IG. in favore del quale la IG.ra ha già Parte_1 CP_1 sottoscritto prima d'ora il modulo necessario per il trasferimento della proprietà in favore dello stesso.
Il IG. si occuperà in via esclusiva anche delle spese che si renderanno necessarie per il Parte_1 mantenimento, la gestione e la cura dell'animale. pagina 4 di 6 11. I coniugi dichiarano di avere regolato prima d'ora ogni rapporto economico pendente tra gli stessi e di non avere null'altro a pretendere.
12. Le spese di assistenza legale restano compensate tra le parti. Le spese di C.U. vengono sopportate dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 02/03/2009, in data Per_1 Per_2
24/07/2011 e in data 26/09/2012; Per_3
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
EL DI EN (MO) il 23/06/2007 fra nato a [...]_1
GL (BA) il 16/09/1977 e nata a [...] il [...] alle Controparte_1 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di EL DI EN (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2007 - Atto n. 19 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 5 di 6 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EN
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3813/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. BOTTI SILVIA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. PREVIDI Controparte_1 C.F._2
ROBERTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 726/2024 del
17/12/2024, pubblicata in data 20/12/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 3361/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 6 che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Alla sig.ra viene assegnata l'abitazione familiare, di esclusiva proprietà del IG. Controparte_1
, sita in Castelvetro di Modena, Via Cristo n. 1/V, con relative pertinenze, mobilio e Parte_1 suppellettili ove vi abiterà unitamente ai figli e Tale assegnazione Per_1 Per_2 Per_3 permarrà sino a quando tutti i figli saranno maggiorenni economicamente autosufficienti. Al momento del rilascio gli arredi verranno divisi equamente tra le parti.
2. Stante l'assegnazione dell'abitazione di proprietà esclusiva del IG. su cui grava un mutuo, Parte_1 lo stesso continuerà a sostenere le spese di proprietà e di manutenzione straordinaria del fabbricato mentre tutte le spese di godimento, di ordinaria manutenzione e le utenze saranno a carico della
IG.ra . CP_1
3. I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 residenza presso la madre nell'abitazione familiare di Via Cristo 1/V in Castelvetro di Modena e collocazione paritaria tra i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
I genitori si obbligano in ogni caso ad avere un rapporto collaborativo nell'interesse dei figli, per concordare le scelte più opportune in merito anche alla loro educazione, seguendoli negli adempimenti scolastici quotidiani.
4. I genitori concordano che il padre terrà con sé i figli a settimane alterne dalla domenica dopo cena alla sera della domenica successiva presso l'abitazione in cui risiede di proprietà della sorella, in
Castelvetro di Modena, Via Statale n.186, prediligendo la settimana in cui la IG.ra deve CP_1 svolgere il turno lavorativo notturno. Nei periodi nei quali la IG.ra non dovrà effettuare il CP_1 turno notturno, le settimane di competenza dei genitori saranno alternate, salvo diverso accordo tra gli stessi.
Savo diverso accordo, durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli minori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da concordarsi per iscritto, anche tramite whatsapp, con l'altro genitore entro pagina 2 di 6 e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Nell'interesse dei minori, le parti si obbligano ad essere reciprocamente reperibili ed a comunicarsi le rispettive destinazioni.
I figli e trascorreranno, ad anni alterni e salvo diverso accordo tra i Per_1 Per_2 Per_3 coniugi, la Vigilia di Natale con un genitore ed i giorni di Natale e Santo Stefano con l'altro genitore.
Si alterneranno, salvo diverso accordo anche per l'ultimo dell'anno. I figli trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, sempre salvo diverso accordo.
5. Stante la collocazione paritaria dei figli tra i genitori, i coniugi concordano per il mantenimento diretto a carico di ciascuno degli stessi nella settimana di propria competenza;
il genitore pertanto si occuperà di tutte le necessità dei figli dal vitto e alloggio, alla cura del vestiario oltre ai trasferimenti per attività ricreative.
6. I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie sopportate in favore dei figli nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal Protocollo in materia adottato dal Tribunale di
Modena, e precisamente:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: a.1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
a.2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
a.3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
a.4) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: b.1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b.2) cure termali e fisioterapiche;
b.3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
b.4) cure non convenzionali;
b.5) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: c.1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c.2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c.3) gite scolastiche senza pernottamento;
c.4) trasporto pubblico;
c.5) mensa;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: d.1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
d.2) corsi di specializzazione;
d.3) gite scolastiche con pernottamento;
d.4) corsi di recupero e lezioni private;
d.5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: e.1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e.2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 3 di 6 f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: f.1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
f.2) spese di custodia (baby sitter); f.3) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Nella ipotesi in cui un genitore previamente non concordi una spesa straordinaria, l'altro genitore dovrà sopportarne in via esclusiva la relativa spesa.
Le parti prevedono espressamente che rientrano tra le spese straordinarie da concordare e da ripartire al 50% il vestiario invernale (giacconi, cappotti, scarpe).
Inoltre concordano che qualsiasi spesa di vestiario superiore all'importo di € 50,00 dovrà previamente essere concordata via whatsapp.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione sarà effettuato entro 15 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo anche di compensazione alla fine di ogni mese.
7. Le parti dichiarano che l'assegno unico universale per i figli a carico verrà accreditato al 50% ciascuno e che le spese sopportate per i figli verranno poste in detrazione nella misura del 50% ciascuno.
8. I coniugi danno atto che non vi sarà la corresponsione di alcun assegno di mantenimento tra loro, essendo entrambi economicamente indipendenti.
9. La IG.ra continuerà a sostenere in via esclusiva il pagamento delle residue rate, di CP_1 importo pari ad € 150,00 mensili, necessarie all'estinzione del pagamento della somma prestata dalla
IG.ra per l'acquisto dell'auto. Le parti concordano che, con riferimento agli scooter Parte_2 intestati ad ma di fatto utilizzati in via esclusiva dai figli e , le Parte_1 Per_1 Per_2 relative spese necessarie per la loro gestione ordinaria e straordinaria (ad esempio, assicurazione, bollo e benzina, revisione) verranno sopportate in eguale misura, se previamente concordate e previa esibizione della idonea documentazione, da ciascun genitore.
10. Le parti concordano che il cane, il cui certificato di proprietà è intestato alla IG.ra , CP_1 venga gestito in via esclusiva dal IG. in favore del quale la IG.ra ha già Parte_1 CP_1 sottoscritto prima d'ora il modulo necessario per il trasferimento della proprietà in favore dello stesso.
Il IG. si occuperà in via esclusiva anche delle spese che si renderanno necessarie per il Parte_1 mantenimento, la gestione e la cura dell'animale. pagina 4 di 6 11. I coniugi dichiarano di avere regolato prima d'ora ogni rapporto economico pendente tra gli stessi e di non avere null'altro a pretendere.
12. Le spese di assistenza legale restano compensate tra le parti. Le spese di C.U. vengono sopportate dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 02/03/2009, in data Per_1 Per_2
24/07/2011 e in data 26/09/2012; Per_3
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
EL DI EN (MO) il 23/06/2007 fra nato a [...]_1
GL (BA) il 16/09/1977 e nata a [...] il [...] alle Controparte_1 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di EL DI EN (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2007 - Atto n. 19 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 5 di 6 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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